Articolo 2 della Legge 22 dicembre 1980, n. 880
Articolo 1Articolo 3
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28 dicembre 1980
Art. 2.
Le domande, corredate da opportuna documentazione, intese ad ottenere i benefici di cui al precedente articolo, alle quali si applicano le disposizioni di cui all' art. 6 della legge 18 marzo 1968, n. 263 , devono essere presentate al Consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto, tramite il comune di residenza.
Si considerano validamente ripresentate le domande, con le relative documentazioni, sulle quali il Consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto ha espresso un provvisorio giudizio di non accoglimento.
Alle stesse vanno aggiunte, qualora mancanti, le firme autenticate del segretario comunale o di altro impiegato comunale incaricato dal sindaco del comune di appartenenza, in base al secondo comma dell'art. 6 della legge 18 marzo 1968, n. 263 .
Nei casi in cui, al fine di rendere piu' esplicitamente documentata la domanda di cui al primo comma del presente articolo, si richiedessero testimonianze di sopravvissuti, esse possono venire rese da due testimoni oculari del tempo avanti il sindaco o un suo delegato.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1980