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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/12/2025, n. 11484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11484 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 20247/2022 r.g.a.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore ST
Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 20247/2022 RGAC e vertente
TRA
e , elettivamente domiciliate in Napoli alla Via dei Parte_1 Parte_2
Mille 16 presso l'avv. Francesco Valentino, dal quale la seconda è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTRICI
E
, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata Controparte_1
in Napoli al Viale Gramsci 17/B presso l'avv. Giampiero Di Lorenzo, dal quale è
pagina 1 di 9 rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTA
Oggetto: Risarcimento danni da illegittime iscrizioni ipotecarie e procedura esecutiva
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va rigettata.
e hanno convenuto nel presente giudizio Parte_1 Parte_2 [...]
, chiedendo di dichiarare l'istituto di credito Controparte_2
convenuto (all'epoca scarl Banca Popolare di Sviluppo) responsabile in via contrattuale ed aquiliana per avere in data 11/8/2007 pignorato l'immobile di proprietà delle attrici in
Napoli alla Via Strettola Sant'Anna alle Paludi 115 (in NCEU , sez. MER, foglio 4, part. 66 sub. 50), sul quale erano state iscritte ipoteche volontarie a garanzia di debiti rispettivamente per € 500.000 ed € 450.000 contratti da – e Parte_3
condannarla a risarcire i danni subiti dalle attrici nella vicenda, da liquidare in € 500.000
o nella diversa somma ritenuta giusta, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituito l'istituto di credito convenuto, chiedendo di dichiarare prescritto il diritto vantato dalle attrici, o subordinatamente rigettare la domanda per non essere la convenuta responsabile di quanto ascrittole, o ancor più subordinatamente per non essere stati provati i dedotti danni, oppure dichiarare il concorso di colpa delle attrici, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, sono stati escussi i testi e ora la causa va decisa. Testimone_1 Testimone_2
Con atto del 13/6/2001 le attrici e hanno venduto Parte_1 Parte_2
ad l'immobile sito in Napoli alla Via Strettola Sant'Anna alle Paludi Parte_3
115, in NCEU , sez. MER, foglio 4, part. 66 sub. 50; nelle date 17/1/2006 e 17/2/2006 su pagina 2 di 9 tali immobili ha iscritto due ipoteche volontarie a garanzia di due crediti vantati Pt_3
nei suoi confronti da rispettivamente per € 500.000 e Controparte_3
900.000; con raccomandata del 20-23/4/2006 inviata per conoscenza anche a Banca
Popolare di Sviluppo, le sigg.re e hanno comunicato ad Parte_1 Pt_2 Pt_3
che le predette ipoteche erano da considerarsi illegittime, perché lo stesso aveva Pt_3
rilasciato una controdichiarazione scritta dalla quale risultava che l'immobile in Napoli,
Via Strettola Sant'Anna alle Paludi 115 era ancora di loro proprietà, in quanto l'atto di compravendita del 13/6/2001 era stato assolutamente simulato - per cui chiedevano ad di cancellare le ipoteche entro 20 giorni dalla ricezione della missiva;
con atto Pt_3
del 7/11/2007 la convenuta Banca Popolare di Sviluppo ha pignorato l'immobile su cui gravavano le due ipoteche;
e si sono opposte all'esecuzione Parte_1 Pt_2
promossa da Banca Popolare di Sviluppo sull'immobile di e con Pt_3
provvedimento del 9/12/2009 il GE di questo Tribunale ha sospeso l'esecuzione; con sentenza 3054/2012 questo Tribunale ha dichiarato assolutamente simulato l'atto di compravendita del 13/6/2001, ed ha condannato a cancellare le Parte_3
iscrizioni ipotecarie sull'appartamento in Napoli, Via Strettola Sant'Anna alle Paludi
115, nonché a risarcire e dei danni da costoro subiti per l'illegittima Parte_1 Pt_2
iscrizione ipotecaria, liquidati in € 50.000 oltre interessi;
con sentenza 1750/2017 la
Corte d'Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Pt_3
avverso la sentenza 3054/2012 del Tribunale;
con provvedimento dell'8/7/2021 il GE ha dichiarato estinta la procedura esecutiva sull'immobile in questione.
Secondo quanto si legge in atto di citazione, già in data 14/3/2006 si era Parte_2
recata presso (poi divenuta l'odierna Controparte_3 [...]
) consegnando al vicedirettore della filiale competente copia della Controparte_4
controdichiarazione del 25/2/2002 colla quale aveva riconosciuto che la Pt_3
compravendita del 13/6/2001 era stata assolutamente simulata – ma nonostante ciò, la banca aveva materialmente erogato il mutuo per il quale era stata iscritta ipoteca volontaria sull'immobile oggetto dell'atto simulato, ed aveva avviato la procedura pagina 3 di 9 esecutiva 1236/2007; e nonostante il Tribunale, con sentenza confermata dalla Corte
d'Appello, avesse dichiarato simulato l'atto di compravendita, e nonostante tale sentenza fosse stata notificata alla banca, la stessa non aveva proceduto a far cancellare le ipoteche gravanti sull'immobile; e solo in data 8/7/2021 il GE, su impulso delle odierne attrici, aveva cancellato l'iscrizione.
Le attrici nell'atto di citazione così descrivono i danni dei quali chiedono di essere risarcite del danno che avrebbe loro inflitto, col suo comportamento, la banca convenuta:
“I danni subiti ed ancora subendi dalle istanti, per effetto del comportamento illegittimo e negligente della , non improntato ai principi di Controparte_4
correttezza e trasparenza, sono quantificati con il criterio della impossibilità di disporre dell'immobile per oltre 15 anni. Ciò ha determinato anche una rilevante svalutazione dell'immobile che negli anni ha avuto quotazioni di valore di mercato diverse come certificato dal Geometra nella sua perizia di stima. Le istanti non Persona_1
hanno potuto perfezionare e concludere la vendita dell'immobile stante l'esistenza della procedura esecutiva 1236/2007 e nonostante la Corte di Appello avesse accertato la simulazione assoluta sin dal 2017. Solo a distanza di 4 anni venivano cancellate le formalità pregiudizievoli.”
Costituendosi tempestivamente, la banca convenuta ha eccepito che il diritto al risarcimento vantato dalle attrici si sia prescritto, risalendo la condotta asseritamente lesiva al lontano 2006, mentre l'atto di citazione è stato notificato nel 2022. Nella prima memoria ex art. 183.6 cpc, parte attrice ha replicato che: “Nessuna prescrizione è intervenuta in quanto il comportamento omissivo e negligente della Banca si è protratto per circa 15 anni fino alla data dell'8.7.2021 di estinzione della procedura esecutiva n.
1236/2007.”: ossia, si sarebbe trattato di un illecito permanente omissivo, consistito nel non avere la banca convenuta cancellato le formalità, ossia la trascrizione del pignoramento, sino a quando la procedura esecutiva venne dichiarata estinta. Pur apparendo valida la qualificazione di illecito omissivo permanente, in ogni caso alla data dell'8/7/2021, e considerato che tra Banca Popolare di Sviluppo e le attrici non si pagina 4 di 9 instaurò mai un rapporto contrattuale, per cui alla banca viene imputato un illecito extracontrattuale che si prescrive in 5 anni, era prescritto il diritto al risarcimento dei danni risalenti a più di 5 anni prima. Quindi le attrici avrebbero dovuto dimostrare di avere subito dei danni tra l'8/7/2016 e l'8/7/2021; i danni per il periodo precedente sarebbero effettivamente prescritti, come eccepito dalla convenuta.
Le attrici lamentano tre tipi di danni: l'indisponibilità dell'immobile per il periodo in cui
è durato il pignoramento, la svalutazione dell'immobile, la perdita della possibilità di vendere l'immobile. L'indisponibilità dell'immobile pignorato è solo relativa: ai sensi dell'art. 560 cpc il debitore conserva il possesso dell'immobile pignorato sino al decreto di trasferimento, quindi si sta discutendo solo della possibilità di dare in locazione il bene, o di alienarlo;
le attrici comunque si riferiscono solo alla perdita di occasioni di alienarlo. Ma in citazione non si specifica alcuna possibilità concreta di alienare l'immobile, persa dalle attrici durante il periodo in cui durò la procedura di pignoramento, e non si specifica in alcun modo la perdita di valore che avrebbe subito l'immobile in tale periodo: si cita solo una perizia di stima del geom. , Persona_1
la quale però si limita a determinare il valore di mercato al marzo 2022, e non dice nulla su una perdita di valore rispetto a quando era iniziata la procedura esecutiva;
pertanto, anche solo tale assoluta indeterminatezza dei danni che sarebbero stati subiti, induce a rigettare la domanda.
Ciò posto, bisognerebbe prima di tutto provare che la condotta della banca convenuta sia stata illecita. Nessun documento e nessuna dichiarazione dei due testimoni escussi dimostra che la controdichiarazione di sia stata consegnata ad un Parte_3
funzionario della banca convenuta in data 14/3/2006, come dedotto in atto di citazione;
in ogni caso, sino a quando una sentenza non avesse dichiarato simulato l'atto di compravendita del 13/6/2001, la banca ben poteva, come ha fatto, pignorare l'immobile e sottoporlo a procedura esecutiva (si veda l'art. 1415.1 cc: “La simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti , né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare pagina 5 di 9 apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.”); quindi, una volta intervenuta la sentenza che dichiara l'atto simulato, se la domanda di simulazione è stata trascritta prima dell'atto dispositivo che s'intende impugnare, allora la sentenza prevarrà sul diritto del terzo;
sino a questo momento, il fatto che pende una procedura esecutiva non può considerarsi un fatto illecito che possa obbligare la banca, terzo in buona fede, a risarcire il danno. Si noti poi che le ipoteche furono iscritte prima che venisse trascritta la domanda di simulazione (il 21/7/2006), per cui, risultando la banca in buona fede, l'effetto sarebbe stato il diritto della banca stessa di procedere contro le simulate alienanti, ossia proprio le attrici, come precisato dal GE nel provvedimento con cui venne sospesa l'esecuzione. Non è nemmeno provato che la sentenza 1750/2017 della Corte d'Appello di Napoli sia mai stata trasmessa a Banca Popolare di Sviluppo.
Nessun atto illecito da parte della banca, dunque.
Parte convenuta ha documentato che sullo stesso immobile di cui si discute, già il
21/3/2001 spa Banca di Roma aveva iscritto una ipoteca volontaria per € 320.000, che ipoteca poi cancellata il 24/2/2021: in tutto questo periodo, l'esistenza di questa prima ipoteca avrebbe da sola potuto determinare la perdita della possibilità di alienare l'immobile, e quindi nessun danno sarebbe stato ulteriore avrebbe potuto provocare la condotta eventualmente illecita della convenuta.
Va anche detto che le attrici avrebbero quanto meno concorso a causare il danno eventualmente imputabile alla convenuta, compiendo l'atto simulato e tardando nel proporre la domanda di simulazione: se l'avessero proposta e trascritta tempestivamente, la banca convenuta prevedibilmente non avrebbe concesso mutuo ed apertura di credito ad di fronte ad un giudizio di simulazione pendente. Pt_3
In ogni caso, il danno non è provato. Si è già visto che la perizia di stima depositata non prova alcuna perdita di valore dell'immobile. Quanto alla mancata occasione di vendita, dedotta in modo specifico inammissibilmente solo con il secondo termine ex art. 183.6 cpc, nessun documento la dimostra, ed i due testi escussi hanno riferito quanto segue.
pagina 6 di 9 : “ADR: Indifferente. ADR Sino al 31/5/2015 sono stato dipendente Controparte_5
Coni e lavoravo alla Lega Nazionale Dilettanti comitato regionale Campania FIGC: ero il responsabile amministrativo. Dal 15/12/20'19 lavoro per Infante Group srl. ADR Sul capo 4 della prova testimoniale articolata nella memoria istruttoria di parte attrice: so solo che il segretario dell'organismo per cui lavoravo, sig. , molti anni Testimone_3
fa mi comunicò che l'organizzazione era interessata ad acquistare un immobile, non so dove, e mi chiese di tenere a disposizione allora giacente sul conto senza trasferirla alla sede centrale di Roma;
ma poi non mi comunicato di dover effettuare alcun pagamento per acquistare o fittare locali;
non so perché l'affare ventilato da ST sfumò, ma sentivo dire che l'organizzazione era interessata a trasferirsi al Centro Direzionale – come so che poi è accaduto, ma dopo molti anni, nel 2016 o 2017, quando io ero già andato via. Comunque io non mi occupavo delle compravendite, e non ho mai visitato immobili. ADR Non ricordo i nomi delle attrici, che mi vengono letti, però riconosco nella signora presente in aula, e che l'avv. Valentino conferma essere l'attrice
[...]
, una persona che abitava in un appartamento nello stesso palazzo della nostra Parte_4
sede delle FIGC, al quarto o quinto piano, che si affacciava da un balcone, e che a volte incontravo per le scale. La sede FIGC era al terzo piano, non ricordo la scala.”
“ Testimone_2
ADR Indifferente. ADR Non conosco la signora né la sig.ra ADR Parte_4 Parte_1
Ho lavorato come segretario della FIGC (Gioco Calcio) in un ufficio che si trovava in
Napoli alla Via Sant'Anna Strettola alle Paludi 115; ciò sino a due anni fa, quando sono andato in pensione, a 67 anni. ADR Non ricordo se l'immobile in cui lavoravo appartenesse alla FIGC oppure fosse condotto in locazione. Quindi, non so nemmeno se la FIGC abbia mai pensato di acquistare quell'immobile oppure un altro vicino o attiguo.” Nessuna prova di un'occasione di vendita perduta dalle attrici emerge da tali deposizioni;
ed in ogni caso, l'unica occasione perduta dedotta (ma non dimostrata) dalle attrici, risalirebbe al 2004/2006, per cui il relativo diritto al risarcimento si sarebbe prescritto. In comparsa conclusionale parte attrice ha chiesto di pagina 7 di 9 escutere un altro testimone, perché il teste quando è stato escusso, si trovava Tes_2
in un deficitario “stato cognitivo psico fisico”: tale richiesta è assolutamente tardiva, non potendosi formulare per la prima volta istanze istruttorie in comparsa conclusionale, ed è inammissibile: come affermato da Cass. 8929/2019 “L'assunzione di testi che non siano stati preventivamente e specificamente indicati può essere consentita solamente nei casi previsti dall'art. 257 c.p.c., con una enunciazione che deve ritenersi tassativa, dal momento che l'obbligo della rituale indicazione è inderogabile e la preclusione ex art. 244 c.p.c. ha il suo fondamento nel sistema del vigente codice e si inquadra nel principio, espresso dal successivo art. 245 c.p.c., secondo il quale il giudice provvede sull'ammissibilità delle prove proposte e sui testi da escutere con una valutazione sincrona e complessiva delle istanze che tutte le parti hanno sottoposto al suo esame. Di conseguenza, la parte non può pretendere di sostituire i testi deceduti prima dell'assunzione con altri che non siano stati da essa stessa indicati nei modi e nei termini di cui all'art. 244 c.p.c.”
Bisogna aggiungere che non è chiaro se l'occasione di vendita persa cui ci si riferisce nella memoria istruttoria delle attrici, non è chiaro se sia la stessa per la quale è Pt_3
stato condannato a pagare € 50000 alle odierne attrici nel giudizio di simulazione – e se fosse diversa, non si comprende per quale ragione non sarebbe stata menzionata nel giudizio di simulazione.
Per tutte queste ragioni, la domanda delle attrici va rigettata;
le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (valore della causa: €
500.000, come da domanda).
PQM
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore ST
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 20247/2022 rgac tra:
[...]
e attrici;
, Parte_1 Parte_2 Controparte_4
convenuta; così provvede:
1) Rigetta la domanda delle attrici;
2) Condanna le attrici a rimborsare alla convenuta le spese del giudizio, che liquida in € 11.500 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Così deciso in Portici in data 7/12/2025 Il giudice pagina 9 di 9
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore ST
Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 20247/2022 RGAC e vertente
TRA
e , elettivamente domiciliate in Napoli alla Via dei Parte_1 Parte_2
Mille 16 presso l'avv. Francesco Valentino, dal quale la seconda è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTRICI
E
, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata Controparte_1
in Napoli al Viale Gramsci 17/B presso l'avv. Giampiero Di Lorenzo, dal quale è
pagina 1 di 9 rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTA
Oggetto: Risarcimento danni da illegittime iscrizioni ipotecarie e procedura esecutiva
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va rigettata.
e hanno convenuto nel presente giudizio Parte_1 Parte_2 [...]
, chiedendo di dichiarare l'istituto di credito Controparte_2
convenuto (all'epoca scarl Banca Popolare di Sviluppo) responsabile in via contrattuale ed aquiliana per avere in data 11/8/2007 pignorato l'immobile di proprietà delle attrici in
Napoli alla Via Strettola Sant'Anna alle Paludi 115 (in NCEU , sez. MER, foglio 4, part. 66 sub. 50), sul quale erano state iscritte ipoteche volontarie a garanzia di debiti rispettivamente per € 500.000 ed € 450.000 contratti da – e Parte_3
condannarla a risarcire i danni subiti dalle attrici nella vicenda, da liquidare in € 500.000
o nella diversa somma ritenuta giusta, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituito l'istituto di credito convenuto, chiedendo di dichiarare prescritto il diritto vantato dalle attrici, o subordinatamente rigettare la domanda per non essere la convenuta responsabile di quanto ascrittole, o ancor più subordinatamente per non essere stati provati i dedotti danni, oppure dichiarare il concorso di colpa delle attrici, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, sono stati escussi i testi e ora la causa va decisa. Testimone_1 Testimone_2
Con atto del 13/6/2001 le attrici e hanno venduto Parte_1 Parte_2
ad l'immobile sito in Napoli alla Via Strettola Sant'Anna alle Paludi Parte_3
115, in NCEU , sez. MER, foglio 4, part. 66 sub. 50; nelle date 17/1/2006 e 17/2/2006 su pagina 2 di 9 tali immobili ha iscritto due ipoteche volontarie a garanzia di due crediti vantati Pt_3
nei suoi confronti da rispettivamente per € 500.000 e Controparte_3
900.000; con raccomandata del 20-23/4/2006 inviata per conoscenza anche a Banca
Popolare di Sviluppo, le sigg.re e hanno comunicato ad Parte_1 Pt_2 Pt_3
che le predette ipoteche erano da considerarsi illegittime, perché lo stesso aveva Pt_3
rilasciato una controdichiarazione scritta dalla quale risultava che l'immobile in Napoli,
Via Strettola Sant'Anna alle Paludi 115 era ancora di loro proprietà, in quanto l'atto di compravendita del 13/6/2001 era stato assolutamente simulato - per cui chiedevano ad di cancellare le ipoteche entro 20 giorni dalla ricezione della missiva;
con atto Pt_3
del 7/11/2007 la convenuta Banca Popolare di Sviluppo ha pignorato l'immobile su cui gravavano le due ipoteche;
e si sono opposte all'esecuzione Parte_1 Pt_2
promossa da Banca Popolare di Sviluppo sull'immobile di e con Pt_3
provvedimento del 9/12/2009 il GE di questo Tribunale ha sospeso l'esecuzione; con sentenza 3054/2012 questo Tribunale ha dichiarato assolutamente simulato l'atto di compravendita del 13/6/2001, ed ha condannato a cancellare le Parte_3
iscrizioni ipotecarie sull'appartamento in Napoli, Via Strettola Sant'Anna alle Paludi
115, nonché a risarcire e dei danni da costoro subiti per l'illegittima Parte_1 Pt_2
iscrizione ipotecaria, liquidati in € 50.000 oltre interessi;
con sentenza 1750/2017 la
Corte d'Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Pt_3
avverso la sentenza 3054/2012 del Tribunale;
con provvedimento dell'8/7/2021 il GE ha dichiarato estinta la procedura esecutiva sull'immobile in questione.
Secondo quanto si legge in atto di citazione, già in data 14/3/2006 si era Parte_2
recata presso (poi divenuta l'odierna Controparte_3 [...]
) consegnando al vicedirettore della filiale competente copia della Controparte_4
controdichiarazione del 25/2/2002 colla quale aveva riconosciuto che la Pt_3
compravendita del 13/6/2001 era stata assolutamente simulata – ma nonostante ciò, la banca aveva materialmente erogato il mutuo per il quale era stata iscritta ipoteca volontaria sull'immobile oggetto dell'atto simulato, ed aveva avviato la procedura pagina 3 di 9 esecutiva 1236/2007; e nonostante il Tribunale, con sentenza confermata dalla Corte
d'Appello, avesse dichiarato simulato l'atto di compravendita, e nonostante tale sentenza fosse stata notificata alla banca, la stessa non aveva proceduto a far cancellare le ipoteche gravanti sull'immobile; e solo in data 8/7/2021 il GE, su impulso delle odierne attrici, aveva cancellato l'iscrizione.
Le attrici nell'atto di citazione così descrivono i danni dei quali chiedono di essere risarcite del danno che avrebbe loro inflitto, col suo comportamento, la banca convenuta:
“I danni subiti ed ancora subendi dalle istanti, per effetto del comportamento illegittimo e negligente della , non improntato ai principi di Controparte_4
correttezza e trasparenza, sono quantificati con il criterio della impossibilità di disporre dell'immobile per oltre 15 anni. Ciò ha determinato anche una rilevante svalutazione dell'immobile che negli anni ha avuto quotazioni di valore di mercato diverse come certificato dal Geometra nella sua perizia di stima. Le istanti non Persona_1
hanno potuto perfezionare e concludere la vendita dell'immobile stante l'esistenza della procedura esecutiva 1236/2007 e nonostante la Corte di Appello avesse accertato la simulazione assoluta sin dal 2017. Solo a distanza di 4 anni venivano cancellate le formalità pregiudizievoli.”
Costituendosi tempestivamente, la banca convenuta ha eccepito che il diritto al risarcimento vantato dalle attrici si sia prescritto, risalendo la condotta asseritamente lesiva al lontano 2006, mentre l'atto di citazione è stato notificato nel 2022. Nella prima memoria ex art. 183.6 cpc, parte attrice ha replicato che: “Nessuna prescrizione è intervenuta in quanto il comportamento omissivo e negligente della Banca si è protratto per circa 15 anni fino alla data dell'8.7.2021 di estinzione della procedura esecutiva n.
1236/2007.”: ossia, si sarebbe trattato di un illecito permanente omissivo, consistito nel non avere la banca convenuta cancellato le formalità, ossia la trascrizione del pignoramento, sino a quando la procedura esecutiva venne dichiarata estinta. Pur apparendo valida la qualificazione di illecito omissivo permanente, in ogni caso alla data dell'8/7/2021, e considerato che tra Banca Popolare di Sviluppo e le attrici non si pagina 4 di 9 instaurò mai un rapporto contrattuale, per cui alla banca viene imputato un illecito extracontrattuale che si prescrive in 5 anni, era prescritto il diritto al risarcimento dei danni risalenti a più di 5 anni prima. Quindi le attrici avrebbero dovuto dimostrare di avere subito dei danni tra l'8/7/2016 e l'8/7/2021; i danni per il periodo precedente sarebbero effettivamente prescritti, come eccepito dalla convenuta.
Le attrici lamentano tre tipi di danni: l'indisponibilità dell'immobile per il periodo in cui
è durato il pignoramento, la svalutazione dell'immobile, la perdita della possibilità di vendere l'immobile. L'indisponibilità dell'immobile pignorato è solo relativa: ai sensi dell'art. 560 cpc il debitore conserva il possesso dell'immobile pignorato sino al decreto di trasferimento, quindi si sta discutendo solo della possibilità di dare in locazione il bene, o di alienarlo;
le attrici comunque si riferiscono solo alla perdita di occasioni di alienarlo. Ma in citazione non si specifica alcuna possibilità concreta di alienare l'immobile, persa dalle attrici durante il periodo in cui durò la procedura di pignoramento, e non si specifica in alcun modo la perdita di valore che avrebbe subito l'immobile in tale periodo: si cita solo una perizia di stima del geom. , Persona_1
la quale però si limita a determinare il valore di mercato al marzo 2022, e non dice nulla su una perdita di valore rispetto a quando era iniziata la procedura esecutiva;
pertanto, anche solo tale assoluta indeterminatezza dei danni che sarebbero stati subiti, induce a rigettare la domanda.
Ciò posto, bisognerebbe prima di tutto provare che la condotta della banca convenuta sia stata illecita. Nessun documento e nessuna dichiarazione dei due testimoni escussi dimostra che la controdichiarazione di sia stata consegnata ad un Parte_3
funzionario della banca convenuta in data 14/3/2006, come dedotto in atto di citazione;
in ogni caso, sino a quando una sentenza non avesse dichiarato simulato l'atto di compravendita del 13/6/2001, la banca ben poteva, come ha fatto, pignorare l'immobile e sottoporlo a procedura esecutiva (si veda l'art. 1415.1 cc: “La simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti , né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare pagina 5 di 9 apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.”); quindi, una volta intervenuta la sentenza che dichiara l'atto simulato, se la domanda di simulazione è stata trascritta prima dell'atto dispositivo che s'intende impugnare, allora la sentenza prevarrà sul diritto del terzo;
sino a questo momento, il fatto che pende una procedura esecutiva non può considerarsi un fatto illecito che possa obbligare la banca, terzo in buona fede, a risarcire il danno. Si noti poi che le ipoteche furono iscritte prima che venisse trascritta la domanda di simulazione (il 21/7/2006), per cui, risultando la banca in buona fede, l'effetto sarebbe stato il diritto della banca stessa di procedere contro le simulate alienanti, ossia proprio le attrici, come precisato dal GE nel provvedimento con cui venne sospesa l'esecuzione. Non è nemmeno provato che la sentenza 1750/2017 della Corte d'Appello di Napoli sia mai stata trasmessa a Banca Popolare di Sviluppo.
Nessun atto illecito da parte della banca, dunque.
Parte convenuta ha documentato che sullo stesso immobile di cui si discute, già il
21/3/2001 spa Banca di Roma aveva iscritto una ipoteca volontaria per € 320.000, che ipoteca poi cancellata il 24/2/2021: in tutto questo periodo, l'esistenza di questa prima ipoteca avrebbe da sola potuto determinare la perdita della possibilità di alienare l'immobile, e quindi nessun danno sarebbe stato ulteriore avrebbe potuto provocare la condotta eventualmente illecita della convenuta.
Va anche detto che le attrici avrebbero quanto meno concorso a causare il danno eventualmente imputabile alla convenuta, compiendo l'atto simulato e tardando nel proporre la domanda di simulazione: se l'avessero proposta e trascritta tempestivamente, la banca convenuta prevedibilmente non avrebbe concesso mutuo ed apertura di credito ad di fronte ad un giudizio di simulazione pendente. Pt_3
In ogni caso, il danno non è provato. Si è già visto che la perizia di stima depositata non prova alcuna perdita di valore dell'immobile. Quanto alla mancata occasione di vendita, dedotta in modo specifico inammissibilmente solo con il secondo termine ex art. 183.6 cpc, nessun documento la dimostra, ed i due testi escussi hanno riferito quanto segue.
pagina 6 di 9 : “ADR: Indifferente. ADR Sino al 31/5/2015 sono stato dipendente Controparte_5
Coni e lavoravo alla Lega Nazionale Dilettanti comitato regionale Campania FIGC: ero il responsabile amministrativo. Dal 15/12/20'19 lavoro per Infante Group srl. ADR Sul capo 4 della prova testimoniale articolata nella memoria istruttoria di parte attrice: so solo che il segretario dell'organismo per cui lavoravo, sig. , molti anni Testimone_3
fa mi comunicò che l'organizzazione era interessata ad acquistare un immobile, non so dove, e mi chiese di tenere a disposizione allora giacente sul conto senza trasferirla alla sede centrale di Roma;
ma poi non mi comunicato di dover effettuare alcun pagamento per acquistare o fittare locali;
non so perché l'affare ventilato da ST sfumò, ma sentivo dire che l'organizzazione era interessata a trasferirsi al Centro Direzionale – come so che poi è accaduto, ma dopo molti anni, nel 2016 o 2017, quando io ero già andato via. Comunque io non mi occupavo delle compravendite, e non ho mai visitato immobili. ADR Non ricordo i nomi delle attrici, che mi vengono letti, però riconosco nella signora presente in aula, e che l'avv. Valentino conferma essere l'attrice
[...]
, una persona che abitava in un appartamento nello stesso palazzo della nostra Parte_4
sede delle FIGC, al quarto o quinto piano, che si affacciava da un balcone, e che a volte incontravo per le scale. La sede FIGC era al terzo piano, non ricordo la scala.”
“ Testimone_2
ADR Indifferente. ADR Non conosco la signora né la sig.ra ADR Parte_4 Parte_1
Ho lavorato come segretario della FIGC (Gioco Calcio) in un ufficio che si trovava in
Napoli alla Via Sant'Anna Strettola alle Paludi 115; ciò sino a due anni fa, quando sono andato in pensione, a 67 anni. ADR Non ricordo se l'immobile in cui lavoravo appartenesse alla FIGC oppure fosse condotto in locazione. Quindi, non so nemmeno se la FIGC abbia mai pensato di acquistare quell'immobile oppure un altro vicino o attiguo.” Nessuna prova di un'occasione di vendita perduta dalle attrici emerge da tali deposizioni;
ed in ogni caso, l'unica occasione perduta dedotta (ma non dimostrata) dalle attrici, risalirebbe al 2004/2006, per cui il relativo diritto al risarcimento si sarebbe prescritto. In comparsa conclusionale parte attrice ha chiesto di pagina 7 di 9 escutere un altro testimone, perché il teste quando è stato escusso, si trovava Tes_2
in un deficitario “stato cognitivo psico fisico”: tale richiesta è assolutamente tardiva, non potendosi formulare per la prima volta istanze istruttorie in comparsa conclusionale, ed è inammissibile: come affermato da Cass. 8929/2019 “L'assunzione di testi che non siano stati preventivamente e specificamente indicati può essere consentita solamente nei casi previsti dall'art. 257 c.p.c., con una enunciazione che deve ritenersi tassativa, dal momento che l'obbligo della rituale indicazione è inderogabile e la preclusione ex art. 244 c.p.c. ha il suo fondamento nel sistema del vigente codice e si inquadra nel principio, espresso dal successivo art. 245 c.p.c., secondo il quale il giudice provvede sull'ammissibilità delle prove proposte e sui testi da escutere con una valutazione sincrona e complessiva delle istanze che tutte le parti hanno sottoposto al suo esame. Di conseguenza, la parte non può pretendere di sostituire i testi deceduti prima dell'assunzione con altri che non siano stati da essa stessa indicati nei modi e nei termini di cui all'art. 244 c.p.c.”
Bisogna aggiungere che non è chiaro se l'occasione di vendita persa cui ci si riferisce nella memoria istruttoria delle attrici, non è chiaro se sia la stessa per la quale è Pt_3
stato condannato a pagare € 50000 alle odierne attrici nel giudizio di simulazione – e se fosse diversa, non si comprende per quale ragione non sarebbe stata menzionata nel giudizio di simulazione.
Per tutte queste ragioni, la domanda delle attrici va rigettata;
le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (valore della causa: €
500.000, come da domanda).
PQM
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore ST
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 20247/2022 rgac tra:
[...]
e attrici;
, Parte_1 Parte_2 Controparte_4
convenuta; così provvede:
1) Rigetta la domanda delle attrici;
2) Condanna le attrici a rimborsare alla convenuta le spese del giudizio, che liquida in € 11.500 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Così deciso in Portici in data 7/12/2025 Il giudice pagina 9 di 9