Articolo 5 della Legge 30 giugno 1956, n. 775
Articolo 4Articolo 6
Versione
2 agosto 1956
Art. 5.
Gli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento continuano, in considerazione della conoscenza delle lingue locali, degli usi e dei costumi dei Paesi stranieri, a prestare servizio nelle sedi in cui si trovano al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
Tuttavia, per esigenze di servizio il predetto personale, puo' essere trasferito ad altra sede o anche essere chiamato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale degli affari esteri.
In quest'ultimo caso compete il trattamento economico previsto per il personale di ruolo di servizio nel territorio della Repubblica.
Entrata in vigore il 2 agosto 1956