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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/09/2025, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 2643/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati:
dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso depositato in data 04/06/2024
da
, con l'avv. FERRI CHIARA Parte_1
contro
- ricorrente
, con l'avv. ARRIGO MARCO Controparte_1
- resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede. Avente per oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento
matrimonio)
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, il sig. Parte_1
ha chiesto dichiararsi la separazione giudiziale dalla sig.ra
con la quale ha contratto matrimonio in data Controparte_1
08/08/2015 nel Comune di Treviso- alle condizioni indicate nel ricorso medesimo.
Il ricorrente ha altresì formulato domanda di scioglimento del matrimonio, subordinata al decorso del termine previsto dalla legge.
Nelle more dell'udienza presidenziale, i coniugi hanno raggiunto un accordo in ordine alle questioni economico-patrimoniali.
Con sentenza n. 137/2025 (pubbl. il 30/01/2025), il Tribunale ha dichiarato la separazione tra le parti, conformemente alle conclusioni congiunte depositate con note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.01.2025.
La causa è stata rimessa in istruttoria per la domanda di divorzio,
con udienza fissata al 16/09/2025.
I coniugi, con note sostitutive della predetta udienza, ex art. 127
ter c.p.c., depositate il 15/09/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 2643/2024:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 08/08/2015
da (C.F. ), n. in BRASILE Parte_1 C.F._1
il 25/10/1985, e (C.F. ), n. Controparte_1 C.F._2
in BRASILE il 06/01/1976, e trascritto al n. 78, Parte I, Anno 2015
del registro degli atti di matrimonio del Comune di TREVISO (TV)
alle seguenti condizioni:
- dà atto che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri, e che pertanto nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile;
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TREVISO (TV)
di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 16/09/2025.
Il Presidente
dott.ssa Daniela Ronzani Il Giudice relatore dott.ssa Susanna Menegazzi