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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/10/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4081/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa IA Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4081 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione con ordinanza del 24 ottobre 2025 avente ad oggetto separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Calvizzano alla via Parte_1 C.F._1
Del Tiglio, 4 presso lo studio dell'avv. Sacha Ferrillo che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Giovanni Cacciapuoti, giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Calvizzano alla Controparte_1 C.F._2 via Del Tiglio , 4 presso lo studio dell'avv. Sacha Ferrillo che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Giovanni Cacciapuoti, giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 23 ottobre 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
1 V.G. n. 4081/2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 25.10.2024 i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Qualiano il 18 agosto 2005, dal quale sono nate due figlie (nata a [...] il [...]) e IA (nata a [...] il Per_1
5.10.2019)- chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l.898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 19 dicembre 2024 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione non definitiva sulla separazione.
Con sentenza non definitiva il Collegio pronunciava la separazione tra le parti (sentenza n.
21/2025) e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza del 18 settembre 2025.
All'udienza del 23 ottobre 2025, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni già indicate in atti.
In via preliminare la domanda è procedibile essendo decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2 lett. b), della legge n. 898/1970 e successive modificazioni ed avendo le parti depositato la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge
55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore (avvenuta il 19-12-2024) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 21/2025 del 27-12-2024, pubblicata il 7.1.2025, passata in giudicato;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate già in sede di separazione, di seguito riportate:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri
2 V.G. n. 4081/2024
dello Stato Civile del Comune di Qualiano (Na).
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale, ubicata nel Comune di in Qualiano (NA), alla Via Ripuaria n. 12, di proprietà del padre della sig.ra , in favore della Sig.ra Controparte_1
. Controparte_1
3. Confermare l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia maggiorenne, , Persona_2 ma con residenza ovvero domicilio privilegiato presso la madre;
vivrà con quest'ultima. Il padre potrà esercitare il diritto di visita di comune accordo con la figlia . Per_1
PIANO GENITORIALE PER I LI NN
4. Confermare l'affidamento della figlia minore, ad entrambi i genitori, i quali Persona_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. Confermare la collocazione prevalente, anche della figlia minore, presso la dimora materna.
6. il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
6/a) dal venerdì pomeriggio e fino alla domenica sera, a settimane alterne, dopo l'orario di cena, quando le riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 20.00; e durante tre giorni infrasettimanali, salvo diverso accordo tra coniugi, dalle ore 16.00 alle ore 19.00;
6/b) la figlia trascorrerà le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, di ciascun anno, ad anni alterni con la madre e con il padre;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane consecutive, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno.
7. Confermare l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 500,00 mensili e così €
250,00 per ciascun figlio, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
8. Confermare che le spese straordinarie, nell'interesse dei figli, (ad esempio: libri scolastici e altri strumenti di studio, apparecchi per la salute, visite specialiste o comunque non coperte dal SSN) sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, previamente concordate.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
9. Dato atto delle attuali condizioni reddituali dei coniugi, la Sig.ra rinuncia Parte_2 all'assegno di mantenimento a proprio favore.
10. Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse delle Pt_1 figlie, fintanto che le stesse continueranno a convivere con la madre e/o non saranno
3 V.G. n. 4081/2024
economicamente indipendente.
11. Il sig. rinuncia, inoltre, all'assegno unico che verrà versato, dunque, alla madre, la Pt_1 sig.ra . Controparte_1
12. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia minore, ai fini della validità per l'espatrio.
13. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni indicate essendo conformi alla legge ed all'interesse della prole.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Qualiano il 18 agosto
2005 (atto n. 47, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2005) tra Pt_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]) alle
[...] Controparte_1 condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di QUALIANO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in Camera di Consiglio del 24 ottobre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa IA Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4081 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione con ordinanza del 24 ottobre 2025 avente ad oggetto separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Calvizzano alla via Parte_1 C.F._1
Del Tiglio, 4 presso lo studio dell'avv. Sacha Ferrillo che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Giovanni Cacciapuoti, giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Calvizzano alla Controparte_1 C.F._2 via Del Tiglio , 4 presso lo studio dell'avv. Sacha Ferrillo che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Giovanni Cacciapuoti, giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 23 ottobre 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
1 V.G. n. 4081/2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 25.10.2024 i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Qualiano il 18 agosto 2005, dal quale sono nate due figlie (nata a [...] il [...]) e IA (nata a [...] il Per_1
5.10.2019)- chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l.898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 19 dicembre 2024 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione non definitiva sulla separazione.
Con sentenza non definitiva il Collegio pronunciava la separazione tra le parti (sentenza n.
21/2025) e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza del 18 settembre 2025.
All'udienza del 23 ottobre 2025, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni già indicate in atti.
In via preliminare la domanda è procedibile essendo decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2 lett. b), della legge n. 898/1970 e successive modificazioni ed avendo le parti depositato la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge
55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore (avvenuta il 19-12-2024) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 21/2025 del 27-12-2024, pubblicata il 7.1.2025, passata in giudicato;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate già in sede di separazione, di seguito riportate:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri
2 V.G. n. 4081/2024
dello Stato Civile del Comune di Qualiano (Na).
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale, ubicata nel Comune di in Qualiano (NA), alla Via Ripuaria n. 12, di proprietà del padre della sig.ra , in favore della Sig.ra Controparte_1
. Controparte_1
3. Confermare l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia maggiorenne, , Persona_2 ma con residenza ovvero domicilio privilegiato presso la madre;
vivrà con quest'ultima. Il padre potrà esercitare il diritto di visita di comune accordo con la figlia . Per_1
PIANO GENITORIALE PER I LI NN
4. Confermare l'affidamento della figlia minore, ad entrambi i genitori, i quali Persona_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. Confermare la collocazione prevalente, anche della figlia minore, presso la dimora materna.
6. il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
6/a) dal venerdì pomeriggio e fino alla domenica sera, a settimane alterne, dopo l'orario di cena, quando le riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 20.00; e durante tre giorni infrasettimanali, salvo diverso accordo tra coniugi, dalle ore 16.00 alle ore 19.00;
6/b) la figlia trascorrerà le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, di ciascun anno, ad anni alterni con la madre e con il padre;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane consecutive, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno.
7. Confermare l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 500,00 mensili e così €
250,00 per ciascun figlio, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
8. Confermare che le spese straordinarie, nell'interesse dei figli, (ad esempio: libri scolastici e altri strumenti di studio, apparecchi per la salute, visite specialiste o comunque non coperte dal SSN) sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, previamente concordate.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
9. Dato atto delle attuali condizioni reddituali dei coniugi, la Sig.ra rinuncia Parte_2 all'assegno di mantenimento a proprio favore.
10. Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse delle Pt_1 figlie, fintanto che le stesse continueranno a convivere con la madre e/o non saranno
3 V.G. n. 4081/2024
economicamente indipendente.
11. Il sig. rinuncia, inoltre, all'assegno unico che verrà versato, dunque, alla madre, la Pt_1 sig.ra . Controparte_1
12. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia minore, ai fini della validità per l'espatrio.
13. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni indicate essendo conformi alla legge ed all'interesse della prole.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Qualiano il 18 agosto
2005 (atto n. 47, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2005) tra Pt_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]) alle
[...] Controparte_1 condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di QUALIANO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in Camera di Consiglio del 24 ottobre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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