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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/02/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 8421/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Tribunal e O rdinari o di B rescia
Settima Sezi one Ci vile nel giudizio promosso da
, nata in [...] il [...] con l'avvocato Natalina Vitali Parte_1
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
e
Controparte_2
resistenti sulle con clusi oni
a. di parte ricorrente: “In via preliminare: accertarsi la competenza dell'adito Tribunale e in via subordinata la competenza del Tribunale ordinario di Roma-Sez. immigrazione per i motivi tutti esposti. In Via Principale Nel Merito: accertare e dichiarare il diritto di Parte_1
nei confronti del in Pakistan a ottenere il Controparte_3
rilascio dei visti di ingresso per i propri famigliari in seguito al rilascio di nulla osta al ricongiungimento famigliare ovvero accertare e dichiarare il diritto dello stesso ad ottenere dal
nuovi nulla osta identici ai precedenti Controparte_4
rilasciati il 10.8.2020 (pratica: BG1406756060) per ciascun famigliare ovvero la conferma di validità e di efficacia di quelli emessi, ordinando alla P.A. di procedere in tal senso. – in ogni caso: con vittoria di spese, competenze e diritti di causa, con distrazione a favore del sottoscritto difensore”
b. del e del Controparte_2 Controparte_1
: “dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia in favore del
[...]
Tribunale di Roma” ha pronunciato la seguente sen ten za
1 di 3 1. Va affrontata la questione di incompetenza del Tribunale di Brescia rilevata con decreto del
9.7.2024 e eccepita dall'amministrazione resistente nella memoria di costituzione.
Il ricorrente ha chiesto al in Pakistan “il rilascio Controparte_3 dei visti di ingresso per i propri famigliari”.
Gli articoli 25 c.p.c. e 6 R.D. n. 1611/1933 prevedono che, nel caso in cui sia parte in giudizio un'Amministrazione dello Stato, è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.
Il giudice territorialmente competente va determinato con riferimento all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato (articolo 4 comma 1 D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017).
Non vi sono ragioni per negare che la regola possa essere estesa al caso in cui analoga domanda venga presentata a un'autorità che non ha emesso un provvedimento – salvo poi verificare l'ammissibilità della domanda.
In ogni caso, varrebbe la regola generale del foro del convenuto (articolo 19 c.p.c.)
L'Ambasciata d'Italia indicata nel ricorso è un'articolazione extra-territoriale del Controparte_1
con sede a Roma.
[...]
Su questa domanda è competente il Tribunale di Roma.
2. Per quanto riguarda la domanda svolta nei confronti del diniego della Controparte_4
(documento 3 – pagina 8), trova applicazione la disciplina dell'articolo 4 comma 1 D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017. Si tratta di foro esclusivo alla luce della lettera della disposizione e della necessità di consentire adeguata organizzazione difensiva all'amministrazione consentendo di individuare un unico foro. Tale connotato impedisce l'operatività dell'articolo 33 c.p.c. per le cause connesse presentate nei confronti di più soggetti.
Negli atti difensivi del ricorrente non viene indicato in modo specifico quando il ricorrente e i suoi familiari hanno richiesto l'appuntamento all'Ambasciata. Da ciò segue che l'amministrazione resistente non aveva un onere di contestazione. La lacuna dell'attività assertiva non può colmata né dal documento 2 prodotto dal ricorrente né da istanze per prove orali. In ogni caso, il capitolo 1 di prova di parte ricorrente è inammissibile perché contenente una valutazione (“tempestivamente”) e non la descrizione di un fatto.
Non è, dunque, possibile affermare che il decorso del termine di efficacia del nulla osta sia imputabile all'Ambasciata e non al ricorrente: viene meno il presupposto della domanda di rilascio di nulla osta con efficacia prorogata oppure di nuovi titoli – salvo, in quest'ultimo caso, verificare la dubbia ammissibilità di una condanna all'autorità senza un previo procedimento amministrativo.
La domanda presentata nei confronti della va rigettata. Controparte_4
3. Nei suoi atti difensivi le amministrazioni resistenti non hanno chiesto la condanna al pagamento
2 di 3 delle spese processuali. L'intenzionalità dell'omissione deriva dalla condotta processuale di parte resistente volta a definire in via bonaria la vicenda. Tale profilo è valorizzabile ai fini dell'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Per qu esti motivi
1. Dichiara la competenza del Tribunale di Roma sulla domanda di rilascio di visti di ingresso.
2. Rigetta la domanda relativa al rilascio di nuovi nulla osta ovvero alla conferma di validità e di efficacia dei nulla osta già emessi.
3. Compensa tra le parti le spese processuali.
Si comunichi.
Brescia, 6.2.2025
Il giudice
Christian Colombo
3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Tribunal e O rdinari o di B rescia
Settima Sezi one Ci vile nel giudizio promosso da
, nata in [...] il [...] con l'avvocato Natalina Vitali Parte_1
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
e
Controparte_2
resistenti sulle con clusi oni
a. di parte ricorrente: “In via preliminare: accertarsi la competenza dell'adito Tribunale e in via subordinata la competenza del Tribunale ordinario di Roma-Sez. immigrazione per i motivi tutti esposti. In Via Principale Nel Merito: accertare e dichiarare il diritto di Parte_1
nei confronti del in Pakistan a ottenere il Controparte_3
rilascio dei visti di ingresso per i propri famigliari in seguito al rilascio di nulla osta al ricongiungimento famigliare ovvero accertare e dichiarare il diritto dello stesso ad ottenere dal
nuovi nulla osta identici ai precedenti Controparte_4
rilasciati il 10.8.2020 (pratica: BG1406756060) per ciascun famigliare ovvero la conferma di validità e di efficacia di quelli emessi, ordinando alla P.A. di procedere in tal senso. – in ogni caso: con vittoria di spese, competenze e diritti di causa, con distrazione a favore del sottoscritto difensore”
b. del e del Controparte_2 Controparte_1
: “dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia in favore del
[...]
Tribunale di Roma” ha pronunciato la seguente sen ten za
1 di 3 1. Va affrontata la questione di incompetenza del Tribunale di Brescia rilevata con decreto del
9.7.2024 e eccepita dall'amministrazione resistente nella memoria di costituzione.
Il ricorrente ha chiesto al in Pakistan “il rilascio Controparte_3 dei visti di ingresso per i propri famigliari”.
Gli articoli 25 c.p.c. e 6 R.D. n. 1611/1933 prevedono che, nel caso in cui sia parte in giudizio un'Amministrazione dello Stato, è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.
Il giudice territorialmente competente va determinato con riferimento all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato (articolo 4 comma 1 D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017).
Non vi sono ragioni per negare che la regola possa essere estesa al caso in cui analoga domanda venga presentata a un'autorità che non ha emesso un provvedimento – salvo poi verificare l'ammissibilità della domanda.
In ogni caso, varrebbe la regola generale del foro del convenuto (articolo 19 c.p.c.)
L'Ambasciata d'Italia indicata nel ricorso è un'articolazione extra-territoriale del Controparte_1
con sede a Roma.
[...]
Su questa domanda è competente il Tribunale di Roma.
2. Per quanto riguarda la domanda svolta nei confronti del diniego della Controparte_4
(documento 3 – pagina 8), trova applicazione la disciplina dell'articolo 4 comma 1 D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017. Si tratta di foro esclusivo alla luce della lettera della disposizione e della necessità di consentire adeguata organizzazione difensiva all'amministrazione consentendo di individuare un unico foro. Tale connotato impedisce l'operatività dell'articolo 33 c.p.c. per le cause connesse presentate nei confronti di più soggetti.
Negli atti difensivi del ricorrente non viene indicato in modo specifico quando il ricorrente e i suoi familiari hanno richiesto l'appuntamento all'Ambasciata. Da ciò segue che l'amministrazione resistente non aveva un onere di contestazione. La lacuna dell'attività assertiva non può colmata né dal documento 2 prodotto dal ricorrente né da istanze per prove orali. In ogni caso, il capitolo 1 di prova di parte ricorrente è inammissibile perché contenente una valutazione (“tempestivamente”) e non la descrizione di un fatto.
Non è, dunque, possibile affermare che il decorso del termine di efficacia del nulla osta sia imputabile all'Ambasciata e non al ricorrente: viene meno il presupposto della domanda di rilascio di nulla osta con efficacia prorogata oppure di nuovi titoli – salvo, in quest'ultimo caso, verificare la dubbia ammissibilità di una condanna all'autorità senza un previo procedimento amministrativo.
La domanda presentata nei confronti della va rigettata. Controparte_4
3. Nei suoi atti difensivi le amministrazioni resistenti non hanno chiesto la condanna al pagamento
2 di 3 delle spese processuali. L'intenzionalità dell'omissione deriva dalla condotta processuale di parte resistente volta a definire in via bonaria la vicenda. Tale profilo è valorizzabile ai fini dell'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Per qu esti motivi
1. Dichiara la competenza del Tribunale di Roma sulla domanda di rilascio di visti di ingresso.
2. Rigetta la domanda relativa al rilascio di nuovi nulla osta ovvero alla conferma di validità e di efficacia dei nulla osta già emessi.
3. Compensa tra le parti le spese processuali.
Si comunichi.
Brescia, 6.2.2025
Il giudice
Christian Colombo
3 di 3