Art. 7.
Per la contabilita' dei lavori di ricostruzione e per il conto di liquidazione totale dei lavori stessi si applicano le disposizioni di cui all'art. 213 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 .
Per la contabilita' dei lavori di ricostruzione e per il conto di liquidazione totale dei lavori stessi si applicano le disposizioni di cui all'art. 213 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 .