Articolo 7 della Legge 14 giugno 1949, n. 410
Articolo 6Articolo 8
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21 luglio 1949
Art. 7.
Per la contabilita' dei lavori di ricostruzione e per il conto di liquidazione totale dei lavori stessi si applicano le disposizioni di cui all'art. 213 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 .
Entrata in vigore il 21 luglio 1949