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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 25/11/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N 1 2 8 / 2 0 2 3 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GORIZIA
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Francesca Di Donato, in funzione di giudice di appello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 128 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, (C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
EL ER ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gorizia al Corso
Italia n.206, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
in persona del Procuratore Controparte_1
Speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Calabretta, giusta procura in atti;
APPELLATA
E
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Gorizia (n. 100/2022 R.G.
n. 556/2022) in materia di opposizione a cartella esattoriale.
Conclusioni:
Per parte appellante: “vengano accolte le conclusioni di cui ai propri scritti difensivi che qui si richiamano integralmente, ivi comprese le note scritte di trattazione.”, Per parte appellata: “si insiste in tutto quanto sinora chiesto, dedotto ed eccepito nella
Comparsa di Costituzione e risposta ed in giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato del 14.2.2023 impugnava, Parte_1
nei confronti dell' e del la sentenza Controparte_3 Controparte_2 emessa dal Giudice di Pace di Gorizia il 30.5-16.7.2022 n. 100 con la quale, in relazione all'opposizione a cartella esattoriale n. 0502020 000 1954506000 da lui proposta, era dichiarata «cessata la materia del contendere», con l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
Deduceva l'appellante l'illegittimità di tale statuizione in punto di regolamento delle spese di lite, in violazione del "criterio della soccombenza virtuale", che viceversa avrebbe militato per una condanna dell'Ente locale, essendo "evidente che il comportamento del [operato lo sgravio dopo la notifica dell'opposizione] debba essere Controparte_2 ritenuto quale ammissione di responsabilità, per cui avrebbe dovuto essere dichiarato soccombente".
Nella contumacia serbata dall'Ente locale, con comparsa del 22.2.2024 si costituiva invece , eccependo l'inammissibilità del gravame per Controparte_3
"genericità dei motivi", il proprio "difetto di legittimazione passiva" sull'opposizione proposta e, comunque, "Nel merito" la "infondatezza del motivo di appello", chiedendo perciò a questo
Tribunale di "Rigettare il ricorso proposto, in quanto infondato in fatto e diritto … Con vittoria di spese …".
A seguito dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa era riservata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese conclusionali.
Ciò detto, va preliminarmente dichiarata la contumacia del che Controparte_2 seppur ritualmente citato non si è costituito.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione sollevata dall' CP_1
.
[...]
Ebbene, alcuna inammissibilità del gravame per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. è invero rinvenibile nella specie, in particolare perché lo stesso si compendierebbe in "una mera riproposizione dei motivi dedotti in primo grado". Nella specie, tuttavia, così non è perché, mentre la citazione introduttiva di prime cure era basata sul fatto che il , a seguito della notifica del verbale di contestazione, aveva sollecitato al Pt_1
l'annullamento in sede di autotutela del verbale di accertamento Controparte_2
dell'asserita violazione per effetto della perdita di possesso, da parte sua, del veicolo in conseguenza del furto in precedenza subìto, tempestivamente annotata al P.R.A., e dunque impingeva in una questione di merito, l'appello non ha tratto, appunto, al merito della controversia, ma solo al regolamento delle spese della precorsa fase.
Nel merito l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Pacifico è il principio che nei casi di dichiarata cessazione della materia del contendere, il regolamento delle spese vada operato in ragione della c.d. soccombenza virtuale (Cass. Civ. 30.7.2'24 n. 21264, 23.9.2022 n. 27979, 28.3.2022 n. 9899 e 4.11.2021 n.
31643), nella specie la compensazione delle spese era disposta dal Giudice di prime cure, non già perché la fattispecie rientrasse "nel caso di soccombenza reciproca", in ragione di un
"riferimento al rito applicato dall'attore nel giudizio di primo grado", come si evince a pag. 5 dell'atto di appello del in chiave di motivazione dell'impugnazione operata, ma Pt_1 perché l'opposizione era ritenuta infondata a monte («… L'opposizione alla cartella esattoriale può veicolare motivi di impugnazione relativi alla legittimità del verbale di contestazione di violazioni amministrative nella sola ipotesi in cui la parte deduca la nullità o l'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione (ex plurimis Cass. Sez. Un.
22080/2017). Nel caso di specie, risulta la tempestiva notificazione, il 16.11.2019 del verbale di accertamento all'odierno opponente e la mancata opposizione dell'atto amministrativo da parte del destinatario della notificazione, il quale opponendosi alla cartella esattoriale si duole sostanzialmente della illegittimità del verbale di contestazione in quanto elevato nei confronti di un soggetto carente di legittimazione passiva. Il motivo risulterebbe infondato atteso che il verbale di contestazione non opposto diventa titolo esecutivo e non può essere contestato mediante
l'opposizione alla cartella esattoriale (ex plurimis Cass. n. 3338/2007; Cass. n. 17278/2005; Cass. n.
9820/2001) …»). (cfr sentenza di primo grado)
Conseguentemente, pertanto, il Giudice a quo non rinveniva nella fattispecie oggetto di causa i presupposti di una soccombenza virtuale delle parti intimate, passibile di una refusione delle spese in favore dell'opponente.
Pertanto l'appello va disatteso.
Quanto al regolamento delle spese dell'odierno grado di giudizio, le stesse, considerata la non costituzione del e la reciproca soccombenza delle Controparte_2 parti costituite, vanno interamente compensate tra tutte le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Gorizia, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
• compensa interamente le spese di lite;
• dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13 co. 1quater D.P.R. 30.5.02 n. 115.
Così deciso in Gorizia il 25.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GORIZIA
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Francesca Di Donato, in funzione di giudice di appello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 128 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, (C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
EL ER ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gorizia al Corso
Italia n.206, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
in persona del Procuratore Controparte_1
Speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Calabretta, giusta procura in atti;
APPELLATA
E
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Gorizia (n. 100/2022 R.G.
n. 556/2022) in materia di opposizione a cartella esattoriale.
Conclusioni:
Per parte appellante: “vengano accolte le conclusioni di cui ai propri scritti difensivi che qui si richiamano integralmente, ivi comprese le note scritte di trattazione.”, Per parte appellata: “si insiste in tutto quanto sinora chiesto, dedotto ed eccepito nella
Comparsa di Costituzione e risposta ed in giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato del 14.2.2023 impugnava, Parte_1
nei confronti dell' e del la sentenza Controparte_3 Controparte_2 emessa dal Giudice di Pace di Gorizia il 30.5-16.7.2022 n. 100 con la quale, in relazione all'opposizione a cartella esattoriale n. 0502020 000 1954506000 da lui proposta, era dichiarata «cessata la materia del contendere», con l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
Deduceva l'appellante l'illegittimità di tale statuizione in punto di regolamento delle spese di lite, in violazione del "criterio della soccombenza virtuale", che viceversa avrebbe militato per una condanna dell'Ente locale, essendo "evidente che il comportamento del [operato lo sgravio dopo la notifica dell'opposizione] debba essere Controparte_2 ritenuto quale ammissione di responsabilità, per cui avrebbe dovuto essere dichiarato soccombente".
Nella contumacia serbata dall'Ente locale, con comparsa del 22.2.2024 si costituiva invece , eccependo l'inammissibilità del gravame per Controparte_3
"genericità dei motivi", il proprio "difetto di legittimazione passiva" sull'opposizione proposta e, comunque, "Nel merito" la "infondatezza del motivo di appello", chiedendo perciò a questo
Tribunale di "Rigettare il ricorso proposto, in quanto infondato in fatto e diritto … Con vittoria di spese …".
A seguito dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa era riservata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese conclusionali.
Ciò detto, va preliminarmente dichiarata la contumacia del che Controparte_2 seppur ritualmente citato non si è costituito.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione sollevata dall' CP_1
.
[...]
Ebbene, alcuna inammissibilità del gravame per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. è invero rinvenibile nella specie, in particolare perché lo stesso si compendierebbe in "una mera riproposizione dei motivi dedotti in primo grado". Nella specie, tuttavia, così non è perché, mentre la citazione introduttiva di prime cure era basata sul fatto che il , a seguito della notifica del verbale di contestazione, aveva sollecitato al Pt_1
l'annullamento in sede di autotutela del verbale di accertamento Controparte_2
dell'asserita violazione per effetto della perdita di possesso, da parte sua, del veicolo in conseguenza del furto in precedenza subìto, tempestivamente annotata al P.R.A., e dunque impingeva in una questione di merito, l'appello non ha tratto, appunto, al merito della controversia, ma solo al regolamento delle spese della precorsa fase.
Nel merito l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Pacifico è il principio che nei casi di dichiarata cessazione della materia del contendere, il regolamento delle spese vada operato in ragione della c.d. soccombenza virtuale (Cass. Civ. 30.7.2'24 n. 21264, 23.9.2022 n. 27979, 28.3.2022 n. 9899 e 4.11.2021 n.
31643), nella specie la compensazione delle spese era disposta dal Giudice di prime cure, non già perché la fattispecie rientrasse "nel caso di soccombenza reciproca", in ragione di un
"riferimento al rito applicato dall'attore nel giudizio di primo grado", come si evince a pag. 5 dell'atto di appello del in chiave di motivazione dell'impugnazione operata, ma Pt_1 perché l'opposizione era ritenuta infondata a monte («… L'opposizione alla cartella esattoriale può veicolare motivi di impugnazione relativi alla legittimità del verbale di contestazione di violazioni amministrative nella sola ipotesi in cui la parte deduca la nullità o l'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione (ex plurimis Cass. Sez. Un.
22080/2017). Nel caso di specie, risulta la tempestiva notificazione, il 16.11.2019 del verbale di accertamento all'odierno opponente e la mancata opposizione dell'atto amministrativo da parte del destinatario della notificazione, il quale opponendosi alla cartella esattoriale si duole sostanzialmente della illegittimità del verbale di contestazione in quanto elevato nei confronti di un soggetto carente di legittimazione passiva. Il motivo risulterebbe infondato atteso che il verbale di contestazione non opposto diventa titolo esecutivo e non può essere contestato mediante
l'opposizione alla cartella esattoriale (ex plurimis Cass. n. 3338/2007; Cass. n. 17278/2005; Cass. n.
9820/2001) …»). (cfr sentenza di primo grado)
Conseguentemente, pertanto, il Giudice a quo non rinveniva nella fattispecie oggetto di causa i presupposti di una soccombenza virtuale delle parti intimate, passibile di una refusione delle spese in favore dell'opponente.
Pertanto l'appello va disatteso.
Quanto al regolamento delle spese dell'odierno grado di giudizio, le stesse, considerata la non costituzione del e la reciproca soccombenza delle Controparte_2 parti costituite, vanno interamente compensate tra tutte le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Gorizia, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
• compensa interamente le spese di lite;
• dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13 co. 1quater D.P.R. 30.5.02 n. 115.
Così deciso in Gorizia il 25.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato