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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/12/2025, n. 3969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3969 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FIRENZE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Seconda Sezione Civile
Il Giudice monocratico, dott.ssa Daniela Garufi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 14904/23 R.G.A.C., avente come oggetto:
“Risarcimento danni per crimini di guerra e contro l'umanità - ND ristori”
promossa da:
, elettivamente domiciliato presso l'avv. Diego Cremona che lo Parte_1 rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso introduttivo -
contro
:
e Controparte_1 Controparte_2
, elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che li
[...] rappresenta e difende ex lege -
e
REPUBBLICA FEDERALE di GERMANIA -
Conclusioni per il ricorrente: si insiste per l'accoglimento della domanda proposta nel ricorso come precisata nella memoria 11.12.2024;
pagina 1 di 14 FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 28.12.2023, ha adito il Parte_1
Tribunale di Firenze al fine di ottenere la condanna della Repubblica Federale di Germania,
e in rappresentanza della Repubblica Italiana, della e Controparte_1 del , ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D.L. n. Controparte_2
36 del 30 Aprile 2022, convertito con modifiche dalla L. 29 Giugno 2022 n. 79, e dell'art. 8 comma 11 ter del D.L. n. 198 del 29 Dicembre 2022, convertito con modifiche dalla l. n. 14 del 24.2.2023, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti iure proprio e iure hereditatis
a seguito della deportazione e del successivo decesso, avvenuto nel campo di concentramento a Mauthausen, comando di Gusen, del nonno materno . Persona_1
A fondamento della propria pretesa, egli ha dedotto che la sera dell'8.3.1944 Persona_1
venne convocato presso la caserma dei Carabinieri e per l'ultima volta salutò la figlia
[...]
, allora quattordicenne, lasciandola sola perché già orfana di madre. Per_2
Ha chiesto pertanto che venisse accertata e dichiarata la responsabilità della Repubblica
Federale di Germania per i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi e da considerarsi crimini di guerra e contro l'umanità e la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti, iure proprio dal de cuius , e trasmessi via Persona_1 ereditaria all'odierno ricorrente, nonché dalla figlia quale conseguenza Persona_3 della morte del padre , pure trasmessi iure hereditatis all'odierno ricorrente. Persona_1
Con comparsa costitutiva la e il Controparte_1 [...]
hanno eccepito il difetto di legittimazione ad agire da parte Controparte_2 dell'odierno ricorrente per mancanza di prova della sua qualità di erede universale dei sig.ri e , e il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Persona_1 Persona_3
Federale di Germania.
Nel merito, hanno chiesto il rigetto della domanda “laddove non risulti acquisita al processo la prova dei fatti costitutivi dell'illecito di cui si tratta”. E infine in ordine al quantum hanno chiesto la detrazione dall'ammontare risarcitorio delle somme già “percepite per il medesimo titolo per cui è causa” evidenziando che aveva riscosso a titolo di Persona_3 indennizzo di cui al DPR 6.10.1963 n. 2043 la somma di £ 432.859,056 che attualizzata all'aprile 2022 risulta pari a £ 9.337.898 ossia € 4.822,62. Inoltre, le era stata riconosciuta quale orfana di una pensione indiretta AG- infortunati civili- dal 24.4.45 Persona_1 al 14.4.50 (data del suo matrimonio) per € 2.870,45.
pagina 2 di 14 In contumacia della Repubblica Federale di Germania, la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281 sexies IV co. c.p.c. previo deposito di note scritte da parte dei soli ricorrenti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In via preliminare
1. Premesso che non è contestata ed anzi risulta espressamente riconosciuta la giurisdizione italiana in ordine alle domande oggetto di causa, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, per completezza si osserva che anche recentemente le Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ribadito che il principio del rispetto della «sovrana uguaglianza» degli Stati rimane privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, di quei crimini, cioè, che siano compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali, che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui sostanza risiede in un abuso della sovranità statuale (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 28/09/2020, N. 20442).
Inoltre, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme con cui l'Italia aveva assunto l'obbligo di conformarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3.2.2012, con la conseguenza che in plurime pronunce della Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. Civ., NN. 21995 e 21996 del 2019) è stato evocato un vero e proprio “dovere istituzionale del giudice in ineludibile ossequio all'assetto normativo determinato dalla sentenza n. 238 del 2014 della Consulta” di affermare la propria giurisdizione.
Da ultimo, la Consulta (Corte Cost., 21.7.2023, N. 159) ha confermato che, per effetto della citata sentenza n. 238/2014, si è sancita una regola derogatoria con riferimento alla particolare fattispecie dei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, quali quelli compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
2. Risulta poi inammissibile e comunque infondata l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato in ordine al difetto di legittimazione passiva della Repubblica Federale di
Germania, ostandovi il divieto di sostituzione processuale di cui all'art. 81 c.p.c.
Infatti, sia l'esegesi letterale dell'art. 43 D.L. 36/2022, che ha istituito il “ND per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” sia l'interpretazione dell'istituto fornita dalla Consulta depongono nel senso di ritenere che la titolarità passiva del rapporto controverso permanga, anche dopo l'istituzione del ND pagina 3 di 14 in capo ala Repubblica Federale di Germania, quale naturale contraddittore nelle Pt_2 cause aventi ad oggetto il risarcimento dei danni per i crimini commessi dal Terzo Reich, atteggiandosi piuttosto il quale soggetto liquidatore cui accedere solo dopo CP_3
l'ottenimento di un titolo giudiziale o contrattuale.
Il secondo comma della norma ora citata prevede infatti: “Hanno diritto all'accesso al
alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di CP_3 cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle spese CP_3 processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. È a carico del il CP_3 pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo.”
Mentre il terzo comma recita: “In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul ND di cui al medesimo comma 1.”
D'altra parte, la Corte Costituzionale proprio nella sentenza n. 159/23 richiamata dall'Avvocatura di Stato, nel riportare l'art. 43 D.L. 36/22 oggetto di esame, quanto al comma terzo sopra richiamato scrive: “Le pronunce di condanna, che, in deroga all'art. 282 cod. proc. civ. (come prescrive l'art. 43 censurato), acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato, sono eseguite esclusivamente a valere sul ND.
Conseguentemente non possono essere iniziate o proseguite procedure esecutive e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono dichiarati estinti.”
E successivamente aggiunge: “L'accesso al “ristori” è, quindi, configurato come un CP_3
diritto soggettivo, riveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta.”
Di tal ché appare fuori dubbio nell'interpretazione della Consulta che la Repubblica Federale di Germania è legittimata passiva dell'azione risarcitoria in esame – a seguito della sentenza n. 238/14 emessa dalla Corte Costituzionale, che ha definitivamente escluso l'immunità dello stato straniero per i “comportamenti che non attengono all'esercizio tipico della potestà di governo, ma sono espressamente ritenuti e qualificati illegittimi, in quanto lesivi di diritti pagina 4 di 14 inviolabili”. E che il titolo esecutivo che consente l'accesso al è una pronuncia CP_3 condannatoria. Fermo restando che “l'art. 43 prevede che al credito risarcitorio nei confronti della Germania è sostituito un diritto di analogo contenuto sul ND, apprestando così una adeguata tutela alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della
Repubblica Federale di Germania.”
In sintesi, il credito oggetto di accertamento in tali giudizi ha come soggetto obbligato, pur sempre, la Repubblica Federale di Germania, con il correttivo espressamente previsto dalla citata disposizione del blocco delle procedure esecutive ovvero di una immunità in sede esecutiva, in quanto la pretesa risarcitoria, pur accertata nei confronti della Germania, non può essere azionata, in executivis, nei confronti dello Stato tedesco.
Mentre il ND RI è il soggetto liquidatore, che, in quanto tale, dovrà concretamente soddisfare (pagare) il credito risarcitorio, una volta che sia stato accertato nel contraddittorio con lo Stato tedesco;
e in tale veste è pure contraddittore necessario nel giudizio al fine di consentirgli di esercitare i controlli dovuti sulla legittimità della pretesa risarcitoria.
3. L'avvocatura di Stato ha eccepito altresì il difetto di legittimazione attiva del ricorrente per mancata prova della sua qualifica di erede universale sia dello zio deceduto in Pt_3 prigionia sia della figlia della vittima.
Dalla documentazione allegata al ricorso e alla memoria ex art. 281 duodecies IV co. c.p.c., risulta che il ricorrente sia figlio di e , Parte_1 Persona_4 Persona_3 quest'ultima a sua volta figlia di e , (cfr. docc. 2 e 3); inoltre Persona_5 Persona_1 dall'estratto per riassunto dell'atto di nascita di risulta annotato il suo matrimonio con Per_2
, padre del ricorrente. E ancora è in atti estratto per riassunto dell'atto di nascita Persona_4 di , in cui risulta annotato il suo matrimonio con , madre di Persona_1 Persona_5
(cfr. doc. 5). Risulta altresì documentato che alla data della deportazione Persona_3 di , 8.3.1944, quest'ultimo era già vedovo, essendo la coniuge Persona_1 Per_5
deceduta il 21.11.43 (cfr. doc. 7): si evidenzia che nel certificato di morte pur non
[...] essendo indicata la data di nascita si attesta che la predetta avesse anni 50 e tal dato corrisponde all'identità della coniuge di riportata nel certificato di stato di Persona_1 famiglia, ove risulta indicata la data di nascita nel 2.7.93; sicché del nucleo familiare della vittima era rimasta solo l'unica figlia (cfr. doc. 10) quest'ultima già deceduta alla data Per_2 del deposito del ricorso.
pagina 5 di 14 Risulta quindi comprovato che è figlio di , deceduta il Parte_1 Persona_3
10.04.1948, e nipote ex filia di , deceduto il 23.04.1945, e di Persona_1 Per_5
, deceduta il 22.11.1943 (cfr. certificati di morte docc. 4, 6,9).
[...]
Fornita la prova del legame di sangue che lega il ricorrente al de cuius, e ai suoi familiari conviventi (fino alla partenza per il fronte), si osserva che la qualifica di erede si acquista ai sensi dell'art 459 c.c. con l'accettazione che può essere espressa o tacita (art. 474 c.c.).
In difetto di prova dell'intervenuta accettazione espressa dell'eredità, tali non essendo le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà allegati quali docc. 6b e 17, occorre verificare se il ricorrente abbia compiuto un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità di , nonno, e della madre e che non avrebbe avuto Persona_1 Per_2 il diritto compiere se non nella qualità di erede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 476
c.p.c.
Sul punto la Suprema Corte ha recentemente più volte chiarito che colui che agisce per far valere la pretesa risarcitoria del proprio genitore defunto può provare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità anche mediante l'esercizio di detta azione giudiziaria, ove sia dimostrato o risulti, comunque, incontestato in quel giudizio, il suo status di figlio (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 16594 del 20/06/2025); e più in generale ha affermato che la proposizione di azioni giudiziarie proposte dal chiamato, al di fuori degli atti conservativi o di gestione consentiti dall'art. 460 c.c., dà luogo ad accettazione tacita dell'eredità, anche in assenza delle condizioni per la loro trascrivibilità, essendo i requisiti richiesti per la trascrizione tassativamente individuati dalla legge ai soli fini della pubblicità (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 8520 del 01/04/2025).
In conseguenza, in difetto di eccezione di prescrizione da parte della difesa dei convenuti, deve ritenersi che il deposito del ricorso in esame da parte di integri Parte_1
l'accettazione tacita dell'eredità relitta dalla madre . Per_2
Per quanto riguarda l'eredità relitta del nonno materno certamente Persona_1
era chiamata all'eredità quale successore legittimo del padre. Non Persona_3 risultando dedotto alcun atto di accettazione espressa dell'eredità paterna (di Persona_1
), né un rifiuto espresso, in difetto di eccezione di prescrizione, il suo diritto di accettare
[...] la suddetta eredità deve ritenersi trasmesso al figlio ai sensi dell'art. 479 c.c.- E tale diritto è stato esercitato con la proposizione del ricorso per cui è causa.
Nel merito pagina 6 di 14 4. In punto di an, la produzione documentale del ricorrente - unitamente alla non contestazione specifica da parte della parte convenuta, ai sensi dell'art. 115 cpc- consente di ritenere provati i fatti da essa allegati quale causa petendi delle plurime pretese risarcitorie.
In particolare, risultano concludenti le seguenti produzioni documentali: l'attestazione fornite dalla Croce Rossa Internazionale “ITS – International Tracing Service” in Bad Arolsen in data 1.12.2010 nel quale vengono indicati i dati essenziali della vicenda di , Persona_1
a partire dalla sua cattura da parte della polizia di sicurezza e conseguente arrivo in data
11.3.1944 nel campo di concentramento di Mauthausen, dove venne identificato con il numero di matricola 57323, i suoi vari trasferimenti, l'ultimo dei quali al comando Gusen dove morì il 23.4.1945; causa del decesso: insufficienza circolatoria, idropisia (cfr. doc. 13
a); l'estratto del registro degli “Arrivi” (Zugansbuch) indicante il nome e numero di matricola, 57323, di , quest'ultimo confermato anche dalla scheda “KL. Persona_1
Mauthausen” (cfr. docc. 13 b.1 e 13 d); l'estratto da registro “Stazione di Posta” di
Mauthausen nel quale veniva altresì indicato il mestiere di (cfr. doc. 13 Persona_1
b.2.); le carte personali del prigioniero, con indicazione dei suoi trasferimenti durante la prigionia (cfr. docc. 13 c.1., 13 c.
2. e 13 c.3); infine la locandina della commemorazione di e di altri tre deportati, avvenuta in data 7.3.2016, evento in cui vennero Persona_1 collocati nei giardini della memoria di Ponte a Elsa dei cippi e delle lapidi in loro memoria e la pietra d'inciampo dedicata alla memoria di apposta dal comune di Persona_1
Empoli in quell'occasione (cfr. docc. 14 a e 14 b).
Trattasi di crimini di guerra e contro l'umanità, integranti illecito doloso, le cui conseguenze devono essere risarcite ai sensi dell'art. 2043 cc- compiuti dai militari tedeschi del Terzo
Reich e, come tali, imputabili alla Germania in forza del rapporto organico esistente.
La Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. Un., 29 maggio 2008, n. 14202) ha chiarito che la deportazione e l'assoggettamento dei deportati al lavoro forzato è un crimine contro l'umanità, tale essendo la considerazione a livello della comunità internazionale, come si evince dallo Statuto delle Nazioni Unite firmato a Londra l'8 agosto 1945, sub art. 6, lett. b); dalla Risoluzione 95 dell'11 dicembre 1946 della Assemblea Generale delle N.U., dai
Principi di diritto internazionale adottati nel giugno 1950 dalla Commissione delle N.U., sub
6^, dalle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza n. 827/93 e n. 955/94, con le quali sono stati adottati, rispettivamente, lo statuto del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia
(artt. 2 e 5) e lo Statuto del Tribunale penale internazionale per il ND (art. 3); sia, infine, dalla Convenzione con la quale è stata istituita la Corte penale internazionale, sottoscritta a pagina 7 di 14 Roma il 17 luglio 1998 da ben 139 Stati (dei quali 120 ratificanti) ed entrata in vigore il 1 luglio 2002 (art. 7-8).
Peraltro, l'art. 6 II co. lett. b) dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale di
IM (istituito l'8 Agosto1945) annovera tra i 1) crimini di guerra «l'assassinio, i cattivi trattamenti e la deportazione per lavori forzati, o per qualsiasi altro scopo, delle popolazioni civili dei territori occupati, l'assassinio o i cattivi trattamenti di prigionieri di guerra o delle persone sul mare, l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare»; tra 2) i crimini contro l'umanità, «l'assassinio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano commesso contro popolazioni civili, prima e durante la guerra, ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi...».
In conseguenza, il ricorrente, quale erede della madre figlia di deceduto in Persona_1 prigionia e dei familiari, ha diritto al risarcimento del danno derivante da perdita del rapporto parentale, descritto nell'elaborazione data dalla giurisprudenza di legittimità come «quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti» (Cass. n. 9196/2018).
In definitiva, il danno da perdita del rapporto parentale viene a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che un soggetto subisce in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di altra persona legata alla prima da un rapporto di natura familiare e/o affettiva, il che ha determinato lo stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità di tale rapporto, nonché una sofferenza interiore derivante dal venir meno dello stesso (Cass. n. 23469/2018; Cass.
901/2018; Cass. n. 7513/2018).
Ai fini probatori va aggiunto che «in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza pagina 8 di 14 al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno
(ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione» (Cass. n. 9010/2022), con la precisazione che «l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra foro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo» (Cass. n. 22397/2022; Cass. n.
3767/2018).
Tali rapporti di indifferenza o odio non sono stati oggetto neppure di allegazione da parte dei convenuti, sì che nel caso di specie troverà piena applicazione la presunzione suddetta.
Tanto precisato in ordine alla sussistenza del diritto, si procederà alla quantificazione del danno risarcibile.
5. In ordine alla quantificazione del danno, di recente la Suprema Corte (Cass., sez. III,
16/12/2022, n.37009) ha precisato che per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale sono utilizzabili le nuove tabelle predisposte dal Tribunale di Milano pubblicate nel giugno 2022 ed aggiornate successivamente nell'anno 2024, secondo il criterio delle tabelle a punti (“Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede
l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa
"pura", purché sorretta da adeguata motivazione”).
Si procederà pertanto alla liquidazione secondo i parametri richiamati, avendo riguardo quanto al danno subito da alle tabelle elaborate per la perdita del genitore, Persona_3
pagina 9 di 14 figlio, coniuge non separato, parte dell'unione civile e convivente di fatto, nella versione aggiornata, vigente alla data della presente pronuncia (punto base € 3.911).
Va così tenuto conto, ai fini risarcitori, dei parametri contenuti nelle predette tabelle e, precisamente: 1) l'età del danneggiato primario, 2) l'età del danneggiato secondario, 3) la convivenza, 4) la sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, 5) la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Ciò premesso si perviene alla seguente quantificazione
Danno da perdita del rapporto parentale quale erede di - figlia Persona_3
Età della vittima primaria
, nato a [...] il [...], alla data del decesso (23.4.1945) aveva Persona_1
53 anni
Punti: 18
Età della vittima secondaria: nato a [...] il [...], aveva 14 anni alla data del fatto
26 punti
Convivenza:16 punti
Risulta allegato il certificato di stato di famiglia storico, da cui emerge che alla data della deportazione, due mesi prima del decesso della vittima, era convivente con Persona_3 il padre deportato e poi deceduto.
Sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del danneggiato: nessuno
16 punti
Qualità della relazione affettiva: 30 punti
Per la brutalità del fatto come sopra ricostruito, per la improvvisa e sconvolgente perdita del congiunto che la vittima 'secondaria', ha patito - soprattutto in considerazione della sua giovane età e della circostanza che fosse già orfana di madre - si ritiene di riconoscere il valore massimo.
Totale punti 106 punto base €3.911= € 391.103,00 quale importo massimo riconoscibile € 414.566,00 pagina 10 di 14 Trattandosi di importo espresso in moneta attuale niente sarà dovuto a titolo di rivalutazione monetaria (Cass. n. 3131/2010; Cass. n. 16237/2005).
A parte attrice spetta anche la liquidazione degli interessi compensativi per danno da ritardo nel pagamento che, nel caso in questione, saranno conteggiati sulle somme come sopra accertate a decorrere da una data intermedia tra l'evento lesivo e la presente sentenza.
Si evidenzia, al riguardo, che «in tema di danno da ritardo, il riconoscimento di interessi compensativi sui debiti di valore costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla soma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria
e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato» (Cass. n. 7267/2018 in parte motiva ove vengono richiamate le precedenti Cass. n. 9515/2007; Cass. n. 20742/2004; Cass.
n. n. 3871/2004 e Cass. n. 11712/2002).
Tuttavia tale data intermedia, nella fattispecie, non può essere individuata nel tempo esattamente a metà tra la morte delle vittime e la presente decisione, poiché il ritardato pagamento del risarcimento in favore delle vittime superstite va ancorato ad epoca successiva all'istituzione del ND ristori di cui all'art. 43 D.L. n. 36/2022, allorquando l'obbligo risarcitorio è divenuto esigibile, sì che tali interessi- che comunque assolvono ad una funzione risarcitoria- andranno computati dalla data della proposizione della domanda e, quindi, dalla data di deposito del ricorso ex art. 281 decies c.p.c..
Quindi l'individuazione quale data intermedia del 28.12.2023 risulta pienamente rispettosa del principio appena esposto, in quanto coerente con uno dei criteri alternativi ivi indicati.
6. Risulta altresì formulata domanda di risarcimento da danno subito da Persona_1 iure proprio per aver subito la deportazione e lo stato di prigionia nel campo di concentramento di Mauthausen fino alla morte. pagina 11 di 14 Sul punto può senza dubbio presumersi secondo l'id quod plerumque accidit che la deportazione e, quindi, lo sradicamento dal paese d'origine e il trasferimento forzato nel territorio di uno Stato straniero, l'apprezzabile durata della permanenza in quell'ambito senza diritti civili e politici e in condizioni umilianti, quali notoriamente erano quelle riservate dalle forze armate tedesche nei campi di prigionia alle persone che vi erano ristrette, nonché
l'assoggettamento al lavoro coatto rappresentano fonti di sofferenze, non solo fisiche, ma anche e soprattutto morali, in grado di compromettere l'equilibrio psichico. Siamo quindi in presenza di lesione di valori inerenti alla persona, come tali privi di contenuto economico, la cui liquidazione non può che essere effettuata in via equitativa. E dunque, al fine di evitare quantificazioni del tutto disancorate da parametri di riferimento con il rischio di incorrere in una inevitabile arbitrarietà della liquidazione, si ritiene di poter assumere, come base di calcolo, l'importo giornaliero indicato nelle più recenti Tabelle in uso al Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da inabilità temporanea assoluta del 100%
(Tribunale Trento n. 4094 del 3.8.23). Tale importo, in ragione delle disumane condizioni di vita patite dai predetti, la cui notorietà non è in dubbio, come sopra indicato, deve riconoscersi in virtù della personalizzazione nella misura massima consentita, ossia con un aumento del 50 % del valore medio e dunque in misura pari ad € 173,00 giornalieri. Pertanto, tenuto conto che è stato catturato il 9.3.1944 ed è deceduto il 23.4.1945, e Persona_1 quindi la sua detenzione è durata 410 giorni, si riconosce come dovuto all'erede universale
, l'importo di € 70.930,00 in valori monetari attuali. Parte_1
Anche tale importo dovrà essere maggiorato degli interessi compensativi per danno da ritardo nel pagamento con decorrenza dal 28.12.23, quale data di proposizione della domanda, come già sopra motivato.
Di tal ché la somma finale che viene oggi riconosciuta al ricorrente risulta pari ad €
462.033,00 oltre interessi compensativi come sopra indicato.
7. Deve infine respingersi l'eccezione di compensazione sollevata dall'Avvocatura di Stato in ordine alle somme già “percepite per il medesimo titolo per cui è causa” e in particolare quanto a , quale orfana di , si deduce che ella abbia Persona_3 Persona_1 percepito una pensione indiretta AG- infortunati civili- dal 24.4.45 al 14.4.50 (data del suo matrimonio) per € 2.870,45, e a titolo di indennizzo di cui al DPR 6.10.1963 n. 2043 la somma di £ 432.859,056 che attualizzata all'aprile 2022 risulta apri a £ 9.337.898 ossia €
4.822,62
pagina 12 di 14 Infatti, le suddette prestazioni, la cui esecuzione peraltro non appare documentata, hanno natura prettamente previdenziale, sono finalizzate a soddisfare lo stato di bisogno in cui si è trovata la figlia della vittima, e dunque perseguono scopi solidaristici di sostegno economico, radicalmente diversi dalla funzione riparatoria del danno non patrimoniale subito dai congiunti dei deceduti per la perdita del rapporto parentale. La mera comunanza del fatto storico presupposto -morte- non vale a ritenere identico il titolo della pretesa né che le suddette pensioni debbano scomputarsi dalla somma liquidata a titolo risarcitorio (cfr. Cass.
Sez. U. n. 12564 del 22.5.18) Del resto l'art. 43 IV comma lettera b) prevede che dal danno risarcibile, recato dalla sentenza di condanna, vanno “detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti), del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963 (recante norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica federale di
Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste), della legge 18 novembre 1980 n. 791,
e della legge 29 gennaio 1994 n. 94 (aventi per oggetto assegno vitalizio e provvidenze in favore degli ex deportati).” Dove nessuna delle prestazioni erogate in favore di Persona_3
rientra nelle suddette categorie, essendo state tra l'altro concesse in virtù di norme
[...] diverse e/o emanate prima degli atti legislativi citati dall'art. 43 IV comma lettera b) ora citato, istitutivi dei relativi benefici.
8. Invece nessun danno biologico o tanatologico può essere riconosciuto in favore del deceduto non essendovi alcun elemento di prova circa le modalità di manifestazione delle patologie che hanno poi causato il decesso del predetto, la loro durata, gravità dei sintomi e lo stato di coscienza o meno del malcapitato.
9. In punto di spese, la soccombenza del comporta Controparte_2 la condanna di quest'ultimo al rimborso in favore del ricorrente vittorioso delle spese sostenute per il processo che si liquidano, assunto quale scaglione di riferimento quello compreso tra € 260.001,00 ed € 520.000,00, applicati i valori tra minimi e medi, in considerazione della limitata attività processuale svolta dopo la fase introduttiva, in assenza di deduzioni di parte convenuta successive alla comparsa costitutiva, in complessivi €
18.723,44 di cui € 1.214,00 per esborsi, € 12.000,00 per compensi, € 1.800,00 per spese generali ed € 3.709,44 per CAP e IVA.
pagina 13 di 14 Mentre si ritengono sussistenti giustificati motivi per compensare interamente le spese nei confronti degli altri convenuti, in considerazione della novità delle questioni trattate e dell'atteggiamento non oppositivo assunto da parte della Repubblica Federale di Germania, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, ed eccezione disattesa, accerta il credito risarcitorio di nei confronti della REPUBBLICA Parte_1
FEDERALE di GERMANIA quale responsabile della morte di , avvenuta Persona_1 in data 23.4.1945 nel campo di concentramento di Mauthausen, credito che si liquida, per i titoli meglio specificati in parte motiva, in complessivi €
462.033,00 oltre interessi compensativi nella misura legale dal 28.12.23 alla data della presente pronuncia ed oltre interessi legali sulla somma così determinata fino al saldo;
pone il pagamento dell'importo sopra indicato in favore di a carico del Parte_1
mediante provvista proveniente Controparte_2 esclusivamente dal ND ristori istituito con D.L. 36/2022;
rigetta le domande proposte dai ricorrenti nei confronti della
[...]
Controparte_1
condanna il a rimborsare al ricorrente le Controparte_2 spese di lite pari ad € € 18.723,44 come sopra liquidate;
compensa le spese processuali tra i ricorrenti e la Controparte_1
[...]
Nulla per spese nei confronti della REPUBBLICA FEDERALE di GERMANIA
Firenze, 9 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Daniela Garufi pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Seconda Sezione Civile
Il Giudice monocratico, dott.ssa Daniela Garufi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 14904/23 R.G.A.C., avente come oggetto:
“Risarcimento danni per crimini di guerra e contro l'umanità - ND ristori”
promossa da:
, elettivamente domiciliato presso l'avv. Diego Cremona che lo Parte_1 rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso introduttivo -
contro
:
e Controparte_1 Controparte_2
, elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che li
[...] rappresenta e difende ex lege -
e
REPUBBLICA FEDERALE di GERMANIA -
Conclusioni per il ricorrente: si insiste per l'accoglimento della domanda proposta nel ricorso come precisata nella memoria 11.12.2024;
pagina 1 di 14 FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 28.12.2023, ha adito il Parte_1
Tribunale di Firenze al fine di ottenere la condanna della Repubblica Federale di Germania,
e in rappresentanza della Repubblica Italiana, della e Controparte_1 del , ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D.L. n. Controparte_2
36 del 30 Aprile 2022, convertito con modifiche dalla L. 29 Giugno 2022 n. 79, e dell'art. 8 comma 11 ter del D.L. n. 198 del 29 Dicembre 2022, convertito con modifiche dalla l. n. 14 del 24.2.2023, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti iure proprio e iure hereditatis
a seguito della deportazione e del successivo decesso, avvenuto nel campo di concentramento a Mauthausen, comando di Gusen, del nonno materno . Persona_1
A fondamento della propria pretesa, egli ha dedotto che la sera dell'8.3.1944 Persona_1
venne convocato presso la caserma dei Carabinieri e per l'ultima volta salutò la figlia
[...]
, allora quattordicenne, lasciandola sola perché già orfana di madre. Per_2
Ha chiesto pertanto che venisse accertata e dichiarata la responsabilità della Repubblica
Federale di Germania per i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi e da considerarsi crimini di guerra e contro l'umanità e la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti, iure proprio dal de cuius , e trasmessi via Persona_1 ereditaria all'odierno ricorrente, nonché dalla figlia quale conseguenza Persona_3 della morte del padre , pure trasmessi iure hereditatis all'odierno ricorrente. Persona_1
Con comparsa costitutiva la e il Controparte_1 [...]
hanno eccepito il difetto di legittimazione ad agire da parte Controparte_2 dell'odierno ricorrente per mancanza di prova della sua qualità di erede universale dei sig.ri e , e il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Persona_1 Persona_3
Federale di Germania.
Nel merito, hanno chiesto il rigetto della domanda “laddove non risulti acquisita al processo la prova dei fatti costitutivi dell'illecito di cui si tratta”. E infine in ordine al quantum hanno chiesto la detrazione dall'ammontare risarcitorio delle somme già “percepite per il medesimo titolo per cui è causa” evidenziando che aveva riscosso a titolo di Persona_3 indennizzo di cui al DPR 6.10.1963 n. 2043 la somma di £ 432.859,056 che attualizzata all'aprile 2022 risulta pari a £ 9.337.898 ossia € 4.822,62. Inoltre, le era stata riconosciuta quale orfana di una pensione indiretta AG- infortunati civili- dal 24.4.45 Persona_1 al 14.4.50 (data del suo matrimonio) per € 2.870,45.
pagina 2 di 14 In contumacia della Repubblica Federale di Germania, la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281 sexies IV co. c.p.c. previo deposito di note scritte da parte dei soli ricorrenti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In via preliminare
1. Premesso che non è contestata ed anzi risulta espressamente riconosciuta la giurisdizione italiana in ordine alle domande oggetto di causa, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, per completezza si osserva che anche recentemente le Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ribadito che il principio del rispetto della «sovrana uguaglianza» degli Stati rimane privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, di quei crimini, cioè, che siano compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali, che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui sostanza risiede in un abuso della sovranità statuale (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 28/09/2020, N. 20442).
Inoltre, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme con cui l'Italia aveva assunto l'obbligo di conformarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3.2.2012, con la conseguenza che in plurime pronunce della Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. Civ., NN. 21995 e 21996 del 2019) è stato evocato un vero e proprio “dovere istituzionale del giudice in ineludibile ossequio all'assetto normativo determinato dalla sentenza n. 238 del 2014 della Consulta” di affermare la propria giurisdizione.
Da ultimo, la Consulta (Corte Cost., 21.7.2023, N. 159) ha confermato che, per effetto della citata sentenza n. 238/2014, si è sancita una regola derogatoria con riferimento alla particolare fattispecie dei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, quali quelli compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
2. Risulta poi inammissibile e comunque infondata l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato in ordine al difetto di legittimazione passiva della Repubblica Federale di
Germania, ostandovi il divieto di sostituzione processuale di cui all'art. 81 c.p.c.
Infatti, sia l'esegesi letterale dell'art. 43 D.L. 36/2022, che ha istituito il “ND per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” sia l'interpretazione dell'istituto fornita dalla Consulta depongono nel senso di ritenere che la titolarità passiva del rapporto controverso permanga, anche dopo l'istituzione del ND pagina 3 di 14 in capo ala Repubblica Federale di Germania, quale naturale contraddittore nelle Pt_2 cause aventi ad oggetto il risarcimento dei danni per i crimini commessi dal Terzo Reich, atteggiandosi piuttosto il quale soggetto liquidatore cui accedere solo dopo CP_3
l'ottenimento di un titolo giudiziale o contrattuale.
Il secondo comma della norma ora citata prevede infatti: “Hanno diritto all'accesso al
alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di CP_3 cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle spese CP_3 processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. È a carico del il CP_3 pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo.”
Mentre il terzo comma recita: “In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul ND di cui al medesimo comma 1.”
D'altra parte, la Corte Costituzionale proprio nella sentenza n. 159/23 richiamata dall'Avvocatura di Stato, nel riportare l'art. 43 D.L. 36/22 oggetto di esame, quanto al comma terzo sopra richiamato scrive: “Le pronunce di condanna, che, in deroga all'art. 282 cod. proc. civ. (come prescrive l'art. 43 censurato), acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato, sono eseguite esclusivamente a valere sul ND.
Conseguentemente non possono essere iniziate o proseguite procedure esecutive e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono dichiarati estinti.”
E successivamente aggiunge: “L'accesso al “ristori” è, quindi, configurato come un CP_3
diritto soggettivo, riveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta.”
Di tal ché appare fuori dubbio nell'interpretazione della Consulta che la Repubblica Federale di Germania è legittimata passiva dell'azione risarcitoria in esame – a seguito della sentenza n. 238/14 emessa dalla Corte Costituzionale, che ha definitivamente escluso l'immunità dello stato straniero per i “comportamenti che non attengono all'esercizio tipico della potestà di governo, ma sono espressamente ritenuti e qualificati illegittimi, in quanto lesivi di diritti pagina 4 di 14 inviolabili”. E che il titolo esecutivo che consente l'accesso al è una pronuncia CP_3 condannatoria. Fermo restando che “l'art. 43 prevede che al credito risarcitorio nei confronti della Germania è sostituito un diritto di analogo contenuto sul ND, apprestando così una adeguata tutela alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della
Repubblica Federale di Germania.”
In sintesi, il credito oggetto di accertamento in tali giudizi ha come soggetto obbligato, pur sempre, la Repubblica Federale di Germania, con il correttivo espressamente previsto dalla citata disposizione del blocco delle procedure esecutive ovvero di una immunità in sede esecutiva, in quanto la pretesa risarcitoria, pur accertata nei confronti della Germania, non può essere azionata, in executivis, nei confronti dello Stato tedesco.
Mentre il ND RI è il soggetto liquidatore, che, in quanto tale, dovrà concretamente soddisfare (pagare) il credito risarcitorio, una volta che sia stato accertato nel contraddittorio con lo Stato tedesco;
e in tale veste è pure contraddittore necessario nel giudizio al fine di consentirgli di esercitare i controlli dovuti sulla legittimità della pretesa risarcitoria.
3. L'avvocatura di Stato ha eccepito altresì il difetto di legittimazione attiva del ricorrente per mancata prova della sua qualifica di erede universale sia dello zio deceduto in Pt_3 prigionia sia della figlia della vittima.
Dalla documentazione allegata al ricorso e alla memoria ex art. 281 duodecies IV co. c.p.c., risulta che il ricorrente sia figlio di e , Parte_1 Persona_4 Persona_3 quest'ultima a sua volta figlia di e , (cfr. docc. 2 e 3); inoltre Persona_5 Persona_1 dall'estratto per riassunto dell'atto di nascita di risulta annotato il suo matrimonio con Per_2
, padre del ricorrente. E ancora è in atti estratto per riassunto dell'atto di nascita Persona_4 di , in cui risulta annotato il suo matrimonio con , madre di Persona_1 Persona_5
(cfr. doc. 5). Risulta altresì documentato che alla data della deportazione Persona_3 di , 8.3.1944, quest'ultimo era già vedovo, essendo la coniuge Persona_1 Per_5
deceduta il 21.11.43 (cfr. doc. 7): si evidenzia che nel certificato di morte pur non
[...] essendo indicata la data di nascita si attesta che la predetta avesse anni 50 e tal dato corrisponde all'identità della coniuge di riportata nel certificato di stato di Persona_1 famiglia, ove risulta indicata la data di nascita nel 2.7.93; sicché del nucleo familiare della vittima era rimasta solo l'unica figlia (cfr. doc. 10) quest'ultima già deceduta alla data Per_2 del deposito del ricorso.
pagina 5 di 14 Risulta quindi comprovato che è figlio di , deceduta il Parte_1 Persona_3
10.04.1948, e nipote ex filia di , deceduto il 23.04.1945, e di Persona_1 Per_5
, deceduta il 22.11.1943 (cfr. certificati di morte docc. 4, 6,9).
[...]
Fornita la prova del legame di sangue che lega il ricorrente al de cuius, e ai suoi familiari conviventi (fino alla partenza per il fronte), si osserva che la qualifica di erede si acquista ai sensi dell'art 459 c.c. con l'accettazione che può essere espressa o tacita (art. 474 c.c.).
In difetto di prova dell'intervenuta accettazione espressa dell'eredità, tali non essendo le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà allegati quali docc. 6b e 17, occorre verificare se il ricorrente abbia compiuto un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità di , nonno, e della madre e che non avrebbe avuto Persona_1 Per_2 il diritto compiere se non nella qualità di erede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 476
c.p.c.
Sul punto la Suprema Corte ha recentemente più volte chiarito che colui che agisce per far valere la pretesa risarcitoria del proprio genitore defunto può provare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità anche mediante l'esercizio di detta azione giudiziaria, ove sia dimostrato o risulti, comunque, incontestato in quel giudizio, il suo status di figlio (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 16594 del 20/06/2025); e più in generale ha affermato che la proposizione di azioni giudiziarie proposte dal chiamato, al di fuori degli atti conservativi o di gestione consentiti dall'art. 460 c.c., dà luogo ad accettazione tacita dell'eredità, anche in assenza delle condizioni per la loro trascrivibilità, essendo i requisiti richiesti per la trascrizione tassativamente individuati dalla legge ai soli fini della pubblicità (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 8520 del 01/04/2025).
In conseguenza, in difetto di eccezione di prescrizione da parte della difesa dei convenuti, deve ritenersi che il deposito del ricorso in esame da parte di integri Parte_1
l'accettazione tacita dell'eredità relitta dalla madre . Per_2
Per quanto riguarda l'eredità relitta del nonno materno certamente Persona_1
era chiamata all'eredità quale successore legittimo del padre. Non Persona_3 risultando dedotto alcun atto di accettazione espressa dell'eredità paterna (di Persona_1
), né un rifiuto espresso, in difetto di eccezione di prescrizione, il suo diritto di accettare
[...] la suddetta eredità deve ritenersi trasmesso al figlio ai sensi dell'art. 479 c.c.- E tale diritto è stato esercitato con la proposizione del ricorso per cui è causa.
Nel merito pagina 6 di 14 4. In punto di an, la produzione documentale del ricorrente - unitamente alla non contestazione specifica da parte della parte convenuta, ai sensi dell'art. 115 cpc- consente di ritenere provati i fatti da essa allegati quale causa petendi delle plurime pretese risarcitorie.
In particolare, risultano concludenti le seguenti produzioni documentali: l'attestazione fornite dalla Croce Rossa Internazionale “ITS – International Tracing Service” in Bad Arolsen in data 1.12.2010 nel quale vengono indicati i dati essenziali della vicenda di , Persona_1
a partire dalla sua cattura da parte della polizia di sicurezza e conseguente arrivo in data
11.3.1944 nel campo di concentramento di Mauthausen, dove venne identificato con il numero di matricola 57323, i suoi vari trasferimenti, l'ultimo dei quali al comando Gusen dove morì il 23.4.1945; causa del decesso: insufficienza circolatoria, idropisia (cfr. doc. 13
a); l'estratto del registro degli “Arrivi” (Zugansbuch) indicante il nome e numero di matricola, 57323, di , quest'ultimo confermato anche dalla scheda “KL. Persona_1
Mauthausen” (cfr. docc. 13 b.1 e 13 d); l'estratto da registro “Stazione di Posta” di
Mauthausen nel quale veniva altresì indicato il mestiere di (cfr. doc. 13 Persona_1
b.2.); le carte personali del prigioniero, con indicazione dei suoi trasferimenti durante la prigionia (cfr. docc. 13 c.1., 13 c.
2. e 13 c.3); infine la locandina della commemorazione di e di altri tre deportati, avvenuta in data 7.3.2016, evento in cui vennero Persona_1 collocati nei giardini della memoria di Ponte a Elsa dei cippi e delle lapidi in loro memoria e la pietra d'inciampo dedicata alla memoria di apposta dal comune di Persona_1
Empoli in quell'occasione (cfr. docc. 14 a e 14 b).
Trattasi di crimini di guerra e contro l'umanità, integranti illecito doloso, le cui conseguenze devono essere risarcite ai sensi dell'art. 2043 cc- compiuti dai militari tedeschi del Terzo
Reich e, come tali, imputabili alla Germania in forza del rapporto organico esistente.
La Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. Un., 29 maggio 2008, n. 14202) ha chiarito che la deportazione e l'assoggettamento dei deportati al lavoro forzato è un crimine contro l'umanità, tale essendo la considerazione a livello della comunità internazionale, come si evince dallo Statuto delle Nazioni Unite firmato a Londra l'8 agosto 1945, sub art. 6, lett. b); dalla Risoluzione 95 dell'11 dicembre 1946 della Assemblea Generale delle N.U., dai
Principi di diritto internazionale adottati nel giugno 1950 dalla Commissione delle N.U., sub
6^, dalle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza n. 827/93 e n. 955/94, con le quali sono stati adottati, rispettivamente, lo statuto del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia
(artt. 2 e 5) e lo Statuto del Tribunale penale internazionale per il ND (art. 3); sia, infine, dalla Convenzione con la quale è stata istituita la Corte penale internazionale, sottoscritta a pagina 7 di 14 Roma il 17 luglio 1998 da ben 139 Stati (dei quali 120 ratificanti) ed entrata in vigore il 1 luglio 2002 (art. 7-8).
Peraltro, l'art. 6 II co. lett. b) dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale di
IM (istituito l'8 Agosto1945) annovera tra i 1) crimini di guerra «l'assassinio, i cattivi trattamenti e la deportazione per lavori forzati, o per qualsiasi altro scopo, delle popolazioni civili dei territori occupati, l'assassinio o i cattivi trattamenti di prigionieri di guerra o delle persone sul mare, l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare»; tra 2) i crimini contro l'umanità, «l'assassinio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano commesso contro popolazioni civili, prima e durante la guerra, ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi...».
In conseguenza, il ricorrente, quale erede della madre figlia di deceduto in Persona_1 prigionia e dei familiari, ha diritto al risarcimento del danno derivante da perdita del rapporto parentale, descritto nell'elaborazione data dalla giurisprudenza di legittimità come «quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti» (Cass. n. 9196/2018).
In definitiva, il danno da perdita del rapporto parentale viene a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che un soggetto subisce in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di altra persona legata alla prima da un rapporto di natura familiare e/o affettiva, il che ha determinato lo stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità di tale rapporto, nonché una sofferenza interiore derivante dal venir meno dello stesso (Cass. n. 23469/2018; Cass.
901/2018; Cass. n. 7513/2018).
Ai fini probatori va aggiunto che «in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza pagina 8 di 14 al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno
(ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione» (Cass. n. 9010/2022), con la precisazione che «l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra foro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo» (Cass. n. 22397/2022; Cass. n.
3767/2018).
Tali rapporti di indifferenza o odio non sono stati oggetto neppure di allegazione da parte dei convenuti, sì che nel caso di specie troverà piena applicazione la presunzione suddetta.
Tanto precisato in ordine alla sussistenza del diritto, si procederà alla quantificazione del danno risarcibile.
5. In ordine alla quantificazione del danno, di recente la Suprema Corte (Cass., sez. III,
16/12/2022, n.37009) ha precisato che per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale sono utilizzabili le nuove tabelle predisposte dal Tribunale di Milano pubblicate nel giugno 2022 ed aggiornate successivamente nell'anno 2024, secondo il criterio delle tabelle a punti (“Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede
l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa
"pura", purché sorretta da adeguata motivazione”).
Si procederà pertanto alla liquidazione secondo i parametri richiamati, avendo riguardo quanto al danno subito da alle tabelle elaborate per la perdita del genitore, Persona_3
pagina 9 di 14 figlio, coniuge non separato, parte dell'unione civile e convivente di fatto, nella versione aggiornata, vigente alla data della presente pronuncia (punto base € 3.911).
Va così tenuto conto, ai fini risarcitori, dei parametri contenuti nelle predette tabelle e, precisamente: 1) l'età del danneggiato primario, 2) l'età del danneggiato secondario, 3) la convivenza, 4) la sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, 5) la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Ciò premesso si perviene alla seguente quantificazione
Danno da perdita del rapporto parentale quale erede di - figlia Persona_3
Età della vittima primaria
, nato a [...] il [...], alla data del decesso (23.4.1945) aveva Persona_1
53 anni
Punti: 18
Età della vittima secondaria: nato a [...] il [...], aveva 14 anni alla data del fatto
26 punti
Convivenza:16 punti
Risulta allegato il certificato di stato di famiglia storico, da cui emerge che alla data della deportazione, due mesi prima del decesso della vittima, era convivente con Persona_3 il padre deportato e poi deceduto.
Sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del danneggiato: nessuno
16 punti
Qualità della relazione affettiva: 30 punti
Per la brutalità del fatto come sopra ricostruito, per la improvvisa e sconvolgente perdita del congiunto che la vittima 'secondaria', ha patito - soprattutto in considerazione della sua giovane età e della circostanza che fosse già orfana di madre - si ritiene di riconoscere il valore massimo.
Totale punti 106 punto base €3.911= € 391.103,00 quale importo massimo riconoscibile € 414.566,00 pagina 10 di 14 Trattandosi di importo espresso in moneta attuale niente sarà dovuto a titolo di rivalutazione monetaria (Cass. n. 3131/2010; Cass. n. 16237/2005).
A parte attrice spetta anche la liquidazione degli interessi compensativi per danno da ritardo nel pagamento che, nel caso in questione, saranno conteggiati sulle somme come sopra accertate a decorrere da una data intermedia tra l'evento lesivo e la presente sentenza.
Si evidenzia, al riguardo, che «in tema di danno da ritardo, il riconoscimento di interessi compensativi sui debiti di valore costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla soma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria
e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato» (Cass. n. 7267/2018 in parte motiva ove vengono richiamate le precedenti Cass. n. 9515/2007; Cass. n. 20742/2004; Cass.
n. n. 3871/2004 e Cass. n. 11712/2002).
Tuttavia tale data intermedia, nella fattispecie, non può essere individuata nel tempo esattamente a metà tra la morte delle vittime e la presente decisione, poiché il ritardato pagamento del risarcimento in favore delle vittime superstite va ancorato ad epoca successiva all'istituzione del ND ristori di cui all'art. 43 D.L. n. 36/2022, allorquando l'obbligo risarcitorio è divenuto esigibile, sì che tali interessi- che comunque assolvono ad una funzione risarcitoria- andranno computati dalla data della proposizione della domanda e, quindi, dalla data di deposito del ricorso ex art. 281 decies c.p.c..
Quindi l'individuazione quale data intermedia del 28.12.2023 risulta pienamente rispettosa del principio appena esposto, in quanto coerente con uno dei criteri alternativi ivi indicati.
6. Risulta altresì formulata domanda di risarcimento da danno subito da Persona_1 iure proprio per aver subito la deportazione e lo stato di prigionia nel campo di concentramento di Mauthausen fino alla morte. pagina 11 di 14 Sul punto può senza dubbio presumersi secondo l'id quod plerumque accidit che la deportazione e, quindi, lo sradicamento dal paese d'origine e il trasferimento forzato nel territorio di uno Stato straniero, l'apprezzabile durata della permanenza in quell'ambito senza diritti civili e politici e in condizioni umilianti, quali notoriamente erano quelle riservate dalle forze armate tedesche nei campi di prigionia alle persone che vi erano ristrette, nonché
l'assoggettamento al lavoro coatto rappresentano fonti di sofferenze, non solo fisiche, ma anche e soprattutto morali, in grado di compromettere l'equilibrio psichico. Siamo quindi in presenza di lesione di valori inerenti alla persona, come tali privi di contenuto economico, la cui liquidazione non può che essere effettuata in via equitativa. E dunque, al fine di evitare quantificazioni del tutto disancorate da parametri di riferimento con il rischio di incorrere in una inevitabile arbitrarietà della liquidazione, si ritiene di poter assumere, come base di calcolo, l'importo giornaliero indicato nelle più recenti Tabelle in uso al Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da inabilità temporanea assoluta del 100%
(Tribunale Trento n. 4094 del 3.8.23). Tale importo, in ragione delle disumane condizioni di vita patite dai predetti, la cui notorietà non è in dubbio, come sopra indicato, deve riconoscersi in virtù della personalizzazione nella misura massima consentita, ossia con un aumento del 50 % del valore medio e dunque in misura pari ad € 173,00 giornalieri. Pertanto, tenuto conto che è stato catturato il 9.3.1944 ed è deceduto il 23.4.1945, e Persona_1 quindi la sua detenzione è durata 410 giorni, si riconosce come dovuto all'erede universale
, l'importo di € 70.930,00 in valori monetari attuali. Parte_1
Anche tale importo dovrà essere maggiorato degli interessi compensativi per danno da ritardo nel pagamento con decorrenza dal 28.12.23, quale data di proposizione della domanda, come già sopra motivato.
Di tal ché la somma finale che viene oggi riconosciuta al ricorrente risulta pari ad €
462.033,00 oltre interessi compensativi come sopra indicato.
7. Deve infine respingersi l'eccezione di compensazione sollevata dall'Avvocatura di Stato in ordine alle somme già “percepite per il medesimo titolo per cui è causa” e in particolare quanto a , quale orfana di , si deduce che ella abbia Persona_3 Persona_1 percepito una pensione indiretta AG- infortunati civili- dal 24.4.45 al 14.4.50 (data del suo matrimonio) per € 2.870,45, e a titolo di indennizzo di cui al DPR 6.10.1963 n. 2043 la somma di £ 432.859,056 che attualizzata all'aprile 2022 risulta apri a £ 9.337.898 ossia €
4.822,62
pagina 12 di 14 Infatti, le suddette prestazioni, la cui esecuzione peraltro non appare documentata, hanno natura prettamente previdenziale, sono finalizzate a soddisfare lo stato di bisogno in cui si è trovata la figlia della vittima, e dunque perseguono scopi solidaristici di sostegno economico, radicalmente diversi dalla funzione riparatoria del danno non patrimoniale subito dai congiunti dei deceduti per la perdita del rapporto parentale. La mera comunanza del fatto storico presupposto -morte- non vale a ritenere identico il titolo della pretesa né che le suddette pensioni debbano scomputarsi dalla somma liquidata a titolo risarcitorio (cfr. Cass.
Sez. U. n. 12564 del 22.5.18) Del resto l'art. 43 IV comma lettera b) prevede che dal danno risarcibile, recato dalla sentenza di condanna, vanno “detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti), del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963 (recante norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica federale di
Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste), della legge 18 novembre 1980 n. 791,
e della legge 29 gennaio 1994 n. 94 (aventi per oggetto assegno vitalizio e provvidenze in favore degli ex deportati).” Dove nessuna delle prestazioni erogate in favore di Persona_3
rientra nelle suddette categorie, essendo state tra l'altro concesse in virtù di norme
[...] diverse e/o emanate prima degli atti legislativi citati dall'art. 43 IV comma lettera b) ora citato, istitutivi dei relativi benefici.
8. Invece nessun danno biologico o tanatologico può essere riconosciuto in favore del deceduto non essendovi alcun elemento di prova circa le modalità di manifestazione delle patologie che hanno poi causato il decesso del predetto, la loro durata, gravità dei sintomi e lo stato di coscienza o meno del malcapitato.
9. In punto di spese, la soccombenza del comporta Controparte_2 la condanna di quest'ultimo al rimborso in favore del ricorrente vittorioso delle spese sostenute per il processo che si liquidano, assunto quale scaglione di riferimento quello compreso tra € 260.001,00 ed € 520.000,00, applicati i valori tra minimi e medi, in considerazione della limitata attività processuale svolta dopo la fase introduttiva, in assenza di deduzioni di parte convenuta successive alla comparsa costitutiva, in complessivi €
18.723,44 di cui € 1.214,00 per esborsi, € 12.000,00 per compensi, € 1.800,00 per spese generali ed € 3.709,44 per CAP e IVA.
pagina 13 di 14 Mentre si ritengono sussistenti giustificati motivi per compensare interamente le spese nei confronti degli altri convenuti, in considerazione della novità delle questioni trattate e dell'atteggiamento non oppositivo assunto da parte della Repubblica Federale di Germania, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, ed eccezione disattesa, accerta il credito risarcitorio di nei confronti della REPUBBLICA Parte_1
FEDERALE di GERMANIA quale responsabile della morte di , avvenuta Persona_1 in data 23.4.1945 nel campo di concentramento di Mauthausen, credito che si liquida, per i titoli meglio specificati in parte motiva, in complessivi €
462.033,00 oltre interessi compensativi nella misura legale dal 28.12.23 alla data della presente pronuncia ed oltre interessi legali sulla somma così determinata fino al saldo;
pone il pagamento dell'importo sopra indicato in favore di a carico del Parte_1
mediante provvista proveniente Controparte_2 esclusivamente dal ND ristori istituito con D.L. 36/2022;
rigetta le domande proposte dai ricorrenti nei confronti della
[...]
Controparte_1
condanna il a rimborsare al ricorrente le Controparte_2 spese di lite pari ad € € 18.723,44 come sopra liquidate;
compensa le spese processuali tra i ricorrenti e la Controparte_1
[...]
Nulla per spese nei confronti della REPUBBLICA FEDERALE di GERMANIA
Firenze, 9 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Daniela Garufi pagina 14 di 14