Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Francesca Caputo Presidente
- Alessandro Carra Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 5344/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposto da
), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Fernando Corsano;
e
), rappresentato e difeso da avv. CP_1 C.F._2
Giacinto Mastroleo;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 CP_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati consensualmente giusta decreto di omologazione del Tribunale di Lecce pubblicato in data
25/01/2019, non reclamato. Hanno precisato che dalla loro unione è nata
(Tricase, 01/09/2015). Persona_1
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti alla prole e riguardanti i loro rapporti economici. In particolare, hanno concordato che:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e libero ciascuno di fissare la propria residenza, impegnandosi a comunicare gli eventuali cambi di residenza nei confronti dell'altro coniuge;
b) disporre l'affido condiviso della piccola , con collocamento e Persona_1 residenza prevalente e stabile della stessa presso la madre Parte_1
attualmente in Racale Viale delle Puglie n. 19;
[...]
c) la casa coniugale sita nella Marina di Alliste, di proprietà , come Per_1 da separato atto di rilascio bonario del 12.12.2024, sottoscritto tra i coniugi, ritornerà nel pieno possesso e nella piena disponibilità del legittimo proprietario;
CP_1
d) disporre che il Sig. , tenuto conto degli attuali redditi e CP_1 delle condizioni patrimoniali di entrambi i coniugi, corrisponda alla
Sig.ra la somma mensile di Euro 450,00 Parte_1
(quattrocentocinquanta/00), a titolo di contributo, per il mantenimento della figlia da versarsi sul conto corrente intestato a Persona_1
con il seguente codice iban;
Parte_1
[...]CC0261229654, soggetto all'incremento Istat, come previsto dalla legge;
e) l'assegno familiare e/o assegno unico per la figlia sarà Persona_1 percepito per l'intera quota (100%) dalla madre , la Parte_1 quale avrà diritto a presentare istanza e/domanda, anche in futuro, per ottenere tale beneficio, essendo stata autorizzata, in tal senso, vista l'espressa rinuncia da parte di della quota a lui CP_1 spettante;
f) i coniugi avendo definito ogni loro rapporto economico e patrimoniale sorto in costanza di matrimonio, con separato atto, in questa sede,
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ribadiscono di voler rinunciare ad istanze economiche nei reciproci confronti;
g) disporre, inoltre, che i genitori si impegnino, reciprocamente, a garantire la libertà di rapporti della minore con entrambi ed, a Per_1 tal fine, che la figlia minore viva stabilmente con la madre e che il padre avrà diritto – compatibilmente con gli impegni di studio e di salute della figlia – di vederla e tenerla con sé tre pomeriggi durante la settimana (da concordare tra le parti, tenendo conto delle esigenze di
, ovvero, in difetto di accordo, il martedì, il giovedì ed il sabato Per_1 dalle ore 17.00 alle ore 21.00 d'estate e dalle ore 17.00 alle ore 20.00
d'inverno, precisando che la frequenza del sabato solo nella settimana in cui non vi è il pernottamento;
pernottamento a fine settimana, ivi compresa la domenica, in modo alterno. In relazione ai periodi delle festività natalizie, di fine anno, pasquali, estive (da intendersi con riferimento al mese di luglio e/o agosto) e di qualsiasi altra festività, i genitori decideranno di volta in volta quello dei due presso il quale la minore trascorrerà detti giorni, in relazione alle esigenze ed in seguito, con l'accrescersi dell'età, dei desideri di quest'ultima ed in quanto compatibili con le esigenze ed impegni dei genitori, ad ogni buon modo come meglio descritte nel piano genitoriale;
h) di stabilire, inoltre, che la responsabilità genitoriale debba essere esercitata in forma congiunta da entrambi i genitori, i quali concorderanno tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della stessa, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia;
le decisioni attinenti alle medesime situazioni che non siano di particolare interesse (es. scelte di vita quotidiana quali: le future uscite con i coetanei;
le visite di controllo rituali ecc.) saranno assoggettate alla verifica del genitore, presso cui si troverà collocato in quel momento il minore, senza necessità di preventiva comunicazione ed accordo con l'altro genitore. Resta inteso che la minore dovrà frequentare luoghi consoni e, almeno per un periodo
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ragionevole, ambienti che non possano comportare una confusione del ruolo della figura materna e paterna, tanto da turbare l'equilibrio psico-emotivo della stessa;
i) disporre che entrambi i coniugi partecipino nella misura del 50% a tutte le spese (mediche, ludiche, sportive, scolastiche) straordinarie non attualmente preventivate e/o preventivabili, che dovesse essere necessario sostenere per l'istruzione, l'educazione e la salute della figlia minore , con l'espressa precisazione che le stesse dovranno Per_1 essere tutte debitamente documentate e che talune andranno preventivamente concordate tra i genitori. Si precisa, ad ogni buon conto, che le spese straordinarie dovranno sempre essere tutte documentate come da protocollo di intesa del Tribunale Adito;
j) per quanto concerne le spese riguardanti i festeggiamenti, le feste di compleanno di , le feste di comunione e cresima, per il Diploma e Per_1 per l'eventuale Laurea – ove vi sia l'accordo tra i coniugi – che vengano festeggiate congiuntamente e che le relative spese vengano sostenute nella misura del 50% cadauno;
e che in caso di disaccordo ciascuno dovrà provvedere autonomamente senza reciproco diritto di rivalsa;
k) dichiarare compensate le spese legali.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 16/12/2024).
I.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del
13/02/2025).
I.3.- Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
17/03/2025, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio, ha rimesso la causa in decisione.
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II.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
III.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5344/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 16/12/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Racale in data 09/10/2014 tra (IP (LE), Parte_1
23/05/1983) e (IP (LE), 03/06/1982) e trascritto CP_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 28, parte II, serie A, anno 2014;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Racale per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio dell'11/06/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Francesca Caputo
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