TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/10/2025, n. 2334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2334 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1660/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Fontana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1660/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VESENTINI Parte_1 C.F._1
PI, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. VESENTINI PI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
RI AN AO, elettivamente domiciliato in VIA DELLA VALVERDE 25 VERONA presso il difensore avv. RI AN AO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda attorea è fondata e merita di essere accolta.
La documentazione dimessa, la prova testimoniale assunta e la CTU svolta evidenziano e comprovano come, successivamente alla firma / accettazione della proposta di acquisto del 30.4.2021, la società venditrice abbia apportato modifiche rispetto a quanto fatto oggetto della suddetta proposta / accettazione, modifiche varie, comunque di rilevante entità, tali da disattendere il consenso prestato dall'acquirente: realizzazione di un pilastro interno alla camera matrimoniale;
realizzazione di pilastro esterno;
costruzione – all'interno della terrazza dell'appartamento in questione – di due pilastri di sostegno ad una soprastante terrazza.
Dette modifiche, apportate unilateralmente dalla società venditrice in assenza di qualsivoglia assenso da parte dell'acquirente, costituiscono grave inadempimento che giustificano la domanda attorea di risoluzione del contratto 30.4.2021 e di conseguente restituzione della somma versata di €. 25.000,00.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. pagina 1 di 2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Dichiara risolto, per fatto e colpa della convenuta il contratto Controparte_1
30.4.2021;
B) Condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in CP_1 Controparte_1 favore dell'attore della somma di €. 25.000,00 oltre interessi dalla domanda al Parte_1 saldo;
C) Rigetta la domanda attorea ex art. 96 Cpc, non ravvisandosene i presupposti;
D) Condanna come sopra rappresentata, alla refusione delle spese di Controparte_1 causa liquidate in €. 10.000,00 oltre accessori se dovuti ed esborsi per CTU.
Verona, 23 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Francesco Fontana
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Fontana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1660/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VESENTINI Parte_1 C.F._1
PI, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. VESENTINI PI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
RI AN AO, elettivamente domiciliato in VIA DELLA VALVERDE 25 VERONA presso il difensore avv. RI AN AO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda attorea è fondata e merita di essere accolta.
La documentazione dimessa, la prova testimoniale assunta e la CTU svolta evidenziano e comprovano come, successivamente alla firma / accettazione della proposta di acquisto del 30.4.2021, la società venditrice abbia apportato modifiche rispetto a quanto fatto oggetto della suddetta proposta / accettazione, modifiche varie, comunque di rilevante entità, tali da disattendere il consenso prestato dall'acquirente: realizzazione di un pilastro interno alla camera matrimoniale;
realizzazione di pilastro esterno;
costruzione – all'interno della terrazza dell'appartamento in questione – di due pilastri di sostegno ad una soprastante terrazza.
Dette modifiche, apportate unilateralmente dalla società venditrice in assenza di qualsivoglia assenso da parte dell'acquirente, costituiscono grave inadempimento che giustificano la domanda attorea di risoluzione del contratto 30.4.2021 e di conseguente restituzione della somma versata di €. 25.000,00.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. pagina 1 di 2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Dichiara risolto, per fatto e colpa della convenuta il contratto Controparte_1
30.4.2021;
B) Condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in CP_1 Controparte_1 favore dell'attore della somma di €. 25.000,00 oltre interessi dalla domanda al Parte_1 saldo;
C) Rigetta la domanda attorea ex art. 96 Cpc, non ravvisandosene i presupposti;
D) Condanna come sopra rappresentata, alla refusione delle spese di Controparte_1 causa liquidate in €. 10.000,00 oltre accessori se dovuti ed esborsi per CTU.
Verona, 23 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Francesco Fontana
pagina 2 di 2