Ordinanza collegiale 30 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 20 febbraio 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 16/12/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01096/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00808/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 808 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Laura Fiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Latina, n. -OMISSIS-DACUR/Mis.Prev., prot.-OMISSIS-del -OMISSIS-, notificato il 30 settembre 2024, con cui gli veniva vietato l’accesso e lo stazionamento per la durata di due anni ai locali pubblici o aperti al pubblico destinati alla somministrazione di alimenti e/o bevande quali pub, taverne, bar e ristoranti nonché locali di pubblico intrattenimento quali discoteche, locali notturni, locali da ballo, ed affini ubicati in -OMISSIS- (-OMISSIS-) via -OMISSIS- e di ogni altro provvedimento emesso antecedente e successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 la dott.ssa CA NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 29 novembre 2024 e depositato il successivo 30 dicembre, il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-ha adito questo Tribunale per l’annullamento del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Latina, n. -OMISSIS-DACUR/Mis.Prev., prot.-OMISSIS-del -OMISSIS-, con cui gli è stato vietato l’accesso e lo stazionamento per la durata di due anni ai locali pubblici o aperto al pubblico destinato alla somministrazione di alimenti e/o bevande quali pub, taverne, bar e ristoranti nonché locali di pubblico intrattenimento quali discoteche, locali notturni, locali da ballo, e affini ubicati in -OMISSIS- (-OMISSIS-) v-OMISSIS-
2. Il provvedimento, preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento notificata al ricorrente il 18 luglio 2024, trae fondamento dalla comunicazione di notizia di reato nr.-OMISSIS- del 25 giugno 2024 del Commissariato di P.S. di -OMISSIS- (-OMISSIS-), da cui risulta che il ricorrente veniva indagato in stato di libertà per i reati di rissa aggravata, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.
Più in particolare, si espone nel provvedimento impugnato che “ il -OMISSIS- in -OMISSIS- (-OMISSIS-), quattro persone di nazionalità tunisina partecipavano ad una prima rissa davanti al pubblico esercizio "-OMISSIS-" sito in quella via -OMISSIS- nr.15 e poi lungo la strada che arriva fino al "-OMISSIS-" sito in piazza -OMISSIS-, le cui telecamere riprendevano parte dell'azione. Nel primo episodio la condotta veniva posta in essere da-OMISSIS-, -OMISSIS-. e -OMISSIS-I -OMISSIS-; le immagini raccolte dalla P.G. operante evidenziavano la condotta di-OMISSIS- il quale si dirigeva verso via -OMISSIS- brandendo una mazza da baseball con la quale aggrediva -OMISSIS-., il quale reagiva colpendolo con calci e pugni. Sul posto era presente -OMISSIS-I -OMISSIS-il quale recuperava l'oggetto caduto a terra ed allontanava i presenti sul posto per evitare che questi ultimi potessero intervenire per sedare la lite. Quest'ultimo inoltre, si introduceva nel primo locale pubblico sopra indicato al fine di sottrarre un attaccapanni di colore rosso che riconsegnava dopo alcuni minuti, ormai rotto. Inoltre, la vicenda si evolveva in una seconda rissa presso i locali dell'Ufficio di P.S. dove erano state condotte le persone interessate;-OMISSIS-, -OMISSIS-I -OMISSIS-e -OMISSIS-. le quali causavano anche lesioni personali ai -OMISSIS-operanti. Nello specifico, all'interno dei locali del Commissariato di P.S., -OMISSIS-. riusciva ad avvicinare-OMISSIS- colpendolo improvvisamente al volto e scatenandone la reazione. Nasceva una furiosa lite tra i due e anche -OMISSIS-I -OMISSIS-, approfittando del momento di concitazione si avventava contro lo-OMISSIS- sferrandogli un calcio. Per tali fatti, le persone citate venivano indagate in stato di arresto dalla la Procura della Repubblica di Latina per i reati di rissa aggravata, resistenza e lesioni a -OMISSIS-In data 23.07.2024 perveniva nulla osta della Procura della Repubblica di Latina all'utilizzo degli atti di indagine ”.
La Questura ha dunque ritenuto “ che le attività delittuose sopra narrate hanno arrecato grave pregiudizio all'ordine e alla sicurezza pubblica, in quanto commesse all'esterno di un locale pubblico, tra più persone ed anche utilizzando oggetti atti ad offendere e con il concreto reale pericolo di più gravi conseguenze ” e “ che i delitti di rissa aggravata e lesioni personali rientrano nel novero dei reati che costituiscono presupposto per l'emissione del provvedimento di cui all'art.13 bis della Legge n.48/2017, cosi come modificato dalla L. 159/2023 ”, giungendo così ad emettere il divieto di accesso e di stazionamento, per la durata di anni due, ai locali pubblici o aperti al pubblico destinati alla somministrazione di alimenti e/o bevande quali pub, taverne, bar e ristoranti nonché locali di pubblico intrattenimento quali discoteche, locali notturni, locali da ballo, ed affini ubicati in -OMISSIS- (-OMISSIS-) nelle vie come sopra specificate.
3. Avverso tale provvedimento, il ricorrente deduce, con un unico motivo di diritto, la violazione dell’art.13 bis legge 48 del 2017, così come modificato dalla l. 159 del 2023 - eccesso di potere - travisamento dei fatti - difetto di istruttoria, in quanto il provvedimento sarebbe stato emesso solo sulla base della comunicazione della notizia di reato, senza attendere l’esito del procedimento penale e, comunque, difettando i presupposti per l’applicazione dell’art. 13 bis, l. n. 14/2017, essendosi trattato non di “gravi disordini” ma di una mera contesa tra due individui (lo-OMISSIS- e il -OMISSIS-) avvenuta in strada e non all’interno di un pubblico esercizio, e senza valutare che la condotta del ricorrente non poteva essere equiparata a quella dei due contendenti.
4. All’esito della camera di consiglio del 19 febbraio 2025, con ordinanza cautelare n. 31/2025 è stata sospesa l’efficacia del provvedimento, limitatamente alle modalità con cui è stato applicato il daspo in esame.
5. La resistente amministrazione, già costituitasi in giudizio, ha poi depositato memorie e documenti in vista dell’udienza pubblica, contestando la fondatezza del gravame.
6. Alla pubblica udienza del 9 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Ad un più approfondito esame proprio della fase del merito, il ricorso deve ritenersi infondato.
2. Con riguardo al cd. Daspo urbano, l’art. 13 bis, d.l. 20/02/2017, n. 14, convertito in legge, dall’art. 1, comma 1, L. 18 aprile 2017, n. 48, stabilisce al primo comma, come da ultimo modificato dall’art. 3, comma 1, lett. c), n. 1), d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 novembre 2023, n. 159, che:
“ Fuori dei casi di cui all'articolo 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, oppure per i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati. Il Questore può altresì disporre, per motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati ”.
La norma citata pone, dunque, due condizioni per l'adozione della misura:
a) la denuncia del destinatario, " negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, oppure per i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale ";
b) la valutazione che " dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza ".
2.1. Nel caso di specie, va anzitutto ritenuto sussistente il presupposto oggettivo di applicazione della misura, ossia l’essere stato il ricorrente denunciato per il reato di rissa aggravata, nonché per i reati specificamente previsti dalla norma, di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale (artt. 336 e 337 c.p.).
2.2. Quanto al secondo requisito, per giurisprudenza costante, “per il DASPO disposto dal Questore, come per tutto il diritto amministrativo della prevenzione incentrato su una fattispecie di pericolo per la sicurezza pubblica o per l’ordine pubblico (v., sul punto, la recente pronuncia di questa Sezione, 30 gennaio 2019, n. 758), deve valere la logica del “più probabile che non”, non richiedendosi, anche per questa misura amministrativa di prevenzione (al pari di quelle adottate in materia di prevenzione antimafia), la certezza ogni oltre ragionevole dubbio che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari del DASPO, ma appunto una dimostrazione fondata su «elementi di fatto» gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad una elevata attendibilità” (così, Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019, n. 866, T.A.R. Palermo, IV, 15 gennaio 2025, n.95).
È stato anche chiarito che, avendo le misure di prevenzione lo scopo di prevenire i reati piuttosto che reprimerli, il giudizio sulla pericolosità sociale "non richiede la sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche meri sospetti su elementi di fatto tali da indurre l'Autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale che possono dar luogo, da parte del giudice, all'applicazione delle misure di prevenzione" (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 3 gennaio 2024, n. 5; TAR Campania, Napoli, V, n. 15 novembre 2011 n. 5375).
Ebbene, nella fattispecie in esame non è contestato che il ricorrente era presente nei luoghi in cui si è svolta la prima rissa davanti al pubblico esercizio "-OMISSIS-" sito in via -OMISSIS- n.15 e poi lungo la strada che arriva fino al "-OMISSIS-" sito in piazza -OMISSIS-, le cui telecamere riprendevano parte dell'azione.
Così come non può essere contestata la sua partecipazione alla seconda rissa avvenuta negli uffici del Commissariato di -OMISSIS- dove egli sferrava un calcio a -OMISSIS-
È opportuno evidenziare che, a fronte delle puntuali deduzioni contenute nel provvedimento questorile - in cui si descrive esattamente la condotta attiva tenuta dal ricorrente nel brandire la mazza da baseball e nel sottrarre un attaccapanni dal primo locale pubblico per poi riconsegnarlo rotto, nonché il calcio sferrato nel corso della seconda rissa - il ricorrente si è limitato a contestazioni generiche e formali, senza tuttavia allegare alcuna circostanza che, anche in termini presuntivi, potesse smentire la ricostruzione operata dalla Questura in ordine al fatto storico contestato o alla complessiva valutazione circa la pericolosità sociale del ricorrente.
2.3. Quanto alle modalità applicative del cd. daspo urbano, il comma 1 ter, dell’art. 13 bis cit., chiarisce che “ in ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali è vietato l'accesso ”, mentre il comma 2, stabilisce che “ il divieto di cui ai commi 1 e 1-bis può essere limitato a specifiche fasce orarie e non può avere una durata inferiore a un anno né superiore a tre anni. Il divieto è disposto, con provvedimento motivato, individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto ”.
Anche sotto tale profilo, il provvedimento non presenta profili di irragionevolezza essendo, da un lato, stato comminato il divieto di stazionamento e di accesso nei locali siti nelle vie esattamente individuate dal Questore, ma non anche il divieto di transito nelle stesse, così da non risultare eccessivamente compromessa la libertà di movimento del ricorrente, dall’altro essendo stato comminato il divieto nella misura mediana di due anni.
2.4. Alla luce di tali complessivi elementi le valutazioni compiute dalla Questura in relazione alla pericolosità del ricorrente e alla possibile reiterazione delle condotte contestate, non presentano alcun profilo di irragionevolezza.
3. Per tutte le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.
4. Si ravvisano giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
5. Visto, infine, il decreto n. 14/2025 di ammissione della parte ricorrente al gratuito patrocinio e la domanda di liquidazione delle competenze spettanti al difensore, presentata il 7 luglio 2025, ai sensi dell’art. 82 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, e considerato che l’ammissione al beneficio disposta dalla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato ha natura provvisoria, dovendo la stessa essere, in ogni caso, sottoposta all’esame e al controllo del Collegio che, prima della delibazione sull’istanza di liquidazione, deve accertare, ai sensi dell’art. 127, comma 4, d.p.r. n. 115/2002, la sussistenza e permanenza delle condizioni reddituali che ne costituiscono il presupposto, si rileva la necessità di acquisire la certificazione dei redditi prodotti nel paese di origine e dei beni immobili ivi posseduti, prescritta dall’art. 79, comma 1, lett. d), d.p.r. n. 115/2002, essendo stata provata la sola trasmissione dell’istanza all’autorità consolare del paese d’origine, nonché la certificazione unica dei redditi 2025.
Si assegna alla parte istante il termine di 60 giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa del presente provvedimento, per provvedere a depositare la documentazione sopra indicata, la quale verrà esaminata ad una camera di consiglio da fissarsi su istanza del ricorrente medesimo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Dispone a carico di parte ricorrente gli incombenti di cui in motivazione in relazione alla richiesta di liquidazione delle competenze spettanti al difensore per l’attività prestata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL SC, Presidente
CA NO, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA NO | EL SC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.