Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11895/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11895/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIZZI PAOLA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RIZZI PAOLA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIZZI PAOLA, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RIZZI PAOLA
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 10.10.2024 la SI.ra (nata a [...], Parte_1 il 24.02.1985) e il SI. (nato a [...], il [...]) proponevano Controparte_1 domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con richiesta di sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte. Si premette che a seguito della convivenza, intrapresa nel 2013, sono nati due figli
[...] nata a [...], il [...]) e nato a [...], Per_1 Persona_2 il 03.12.2017). Con il ricorso le parti chiedono la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse dei figli.
Con decreto (25.10.2024), il Giudice delegato fissava per il 10.01.2025 termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc), come da espressa richiesta delle parti che dichiaravano di rinunciare a comparire personalmente. Allo scadere del termine, ritenuta la regolarità del deposito di note, il Giudice, tratteneva la causa in decisione. pagina 1 di 7
1) I figli sono affidati ad entrambi i genitori, i quali limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, avranno residenza presso la madre con la quale abiteranno prevalentemente. Le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2) La casa familiare è stata posta in vendita. L'atto traslativo dovrebbe avvenire entro il mese di ottobre. Con la somma percepita dalla vendita verrà estinto il mutuo e la residua somma verrà suddivisa tra le parti al 50%. Gli accordi economici tra i ricorrenti verranno comunque stabiliti e perfezionati con il presente ricorso, ai sensi dell'art. 473 –bis n. 51 comma 2 c.p.c.
3) La SI.ra nel frattempo si è trasferita unitamente ai figli nell'appartamento sito in Pt_1 Casalecchio di Reno Via Nino Bixio n. 20/2 int. 3 per il quale dovrà versare l'importo mensile di € 880,00 quale canone di locazione, mentre il SI. imarrà nell'appartamento di proprietà CP_1 del padre dove risiedeva la famiglia e dove tornerà a vivere anche il padre.
4) il SI. volge la propria attività lavorativa su tre turni settimanali: CP_1 la notte dalle 20:00 alle 3:00, la mattina dalle 6:00 alle 13:00 ed il pomeriggio dalle 13:00 alle 20:00 e terrà con sé i figli compatibilmente con i propri orari da lavoro.
Quando il padre lavora di notte indicativamente li va a prendere all'uscita da scuola il pomeriggio alle 16:30 e li tiene sino alle 19:00 per recarsi poi al lavoro. Provvederà inoltre ad accompagnare
2 volte alla settimana (lunedì e mercoledì) all'allenamento di calcio e alla partita una volta Per_2 alla settimana generalmente al sabato, nonchè che frequenta il corso di Hi pop due volte alla Per_1 settimana -mercoledì e venerdì- e rimarrà comunque con il padre salvo che debba studiare e allora verrà accompagnata a casa dalla madre.
Quando il padre lavora di mattina, i bambini rimarranno con la mamma tutto il giormo il lunedì. I restanti giorni della settimana -da martedì a venerdì- resteranno con il padre dall'uscita da scuola sino alle 19:00 /19:30 quando li riaccompagnerà a casa dalla madre. Il padre provvederà, in quei giorni, ad accompagnare i figli agli allenamenti dei rispettivi sport. La madre rimane comunque a disposizione ad accompagnare i figli in caso di necessità.
Quando il padre lavorerà di pomeriggio porterà i figli a scuola al mattino recandosi a casa della madre alle 7:00/7:30 per aiutare i figli a prepararsi per andare a scuola. Nel momento in cui l'ex casa coniugale sarà sistemata (con il trasferimento del nonno) e saranno risistemati gli spazi per i bambini, gli stessi trascorreranno con il padre i fine settimana – a settimane alterne- dalle 15:00/16:00 del sabato sino alla domenica sera alle 20:00, quando verranno accompagnati a casa dalla madre.
La settimana in cui il padre lavorerà al pomeriggio, i bambini potranno rimanere con lui anche la domenica sera, così il padre li potrà accompagnare il lunedi direttamente a scuola. Vi potranno essere anche altri pernotti presso il padre che verranno concordati di volta in volta, con un preavviso di almeno due giorni prima, in base alle eSIenze dei genitori e all'adattamento dei bambini al nuovo ritmo di vita. I soggiorni e l'accudimento giornaliero dei figli potrà sempre essere modificato su accordo dei genitori, accordo che dovrà essere raggiunto con un congruo preavviso, salvo emergenze. Durante le vacanze natalizie i bambini trascorreranno la vigilia di Natale con il padre ed il giorno di
Natale con la madre.
Indicativamente nella prima parte delle vacanze natalizie i bambini staranno con il padre e la seconda con la madre, prima impegnata con il lavoro
Per le vacanze di Pasqua la prima parte del periodo i bambini staranno con il padre nel successivo periodo con la madre.
pagina 2 di 7 Per le vacanze estive, i bambini trascorreranno con i genitori –alternativamente- due o tre settimane, anche non consecutive, di vacanza. La durata ed il periodo dovranno essere concordati dai genitori entro il mese di maggio di ogni anno. Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro la meta della vacanza, fornendo tutti i recapiti necessari. Dovrà inoltre assicurare che i bambini restino in contatto con l'altro genitore per tutto il periodo. Le vacanze all'estero dovranno essere concordate ed autorizzate da entrambi i genitori 5) Il SI. i obbliga a corrispondere alla SI.ra anticipatamente entro il giorno CP_1 Pt_1
16 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli (e sino alla loro indipendenza economica) la somma di € 700,00 a decorrere dal mese di ottobre e sino al mese di dicembre compreso dell'anno in corso per consentire alla madre ed ai figli di sistemarsi nella nuova casa, poi con il mese di gennaio 2025 l'importo per il contributo al mantenimento dei figli sarà di € 550,00 al mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere in favore dei figli, come di seguito indicate:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
qualora non vi sia l'accordo, quando richiesto, sulle spese da effettuare in favore dei figli, gli esborsi saranno sostenuti interamente dal genitore che riterrà, comunque, necessaria quella determinata spesa in favore dei/del figli/o;
Se le spese straordinarie verranno anticipate interamente da un solo genitore, questi avrà il diritto di ottenere,- a semplice richiesta- il pagamento della quota spettante all'altro genitore. 6) L'assegno unico in favore dei figli verrà percepito interamente dalla SI.ra . Parte_1
7) A definizione dei rapporti patrimoniali ancora pendenti tra i ricorrenti si da atto che il SI. ha corrisposto alla SI.ra la somma di euro 3.000,00 quale contributo per CP_1 Pt_1 l'acquisto dei mobili per la nuova abitazione, mentre la SI.ra nulla pretenderà per Pt_1
l'arredamento acquistato dalle parti che rimarrà nella disponibilità del SI. - Controparte_1 compresa la stanza dei bambini.
Il ricorrente riconoscerà alla SI.ra il 50% delle somme che vengono rimborsate Pt_1 annualmente quali detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio e per le spese di arredo degli immobili pari ad euro 1.100,00 circa a far data dal 2024 e relativo ai redditi del 2023. In ogni caso la suddivisione precisa verrà effettuata in base a quanto risulterà dalla dichiarazione dei redditi. Anche per gli anni futuri e sino alla scadenza il SI. riconoscerà alla SI. ra il 50% CP_1 Pt_1 delle somme rimborsate a detrazione, in quanto le somme vengono accreditate sul suo c/c e non è possibile suddividere, a monte, l'accredito tra le parti.
pagina 3 di 7 Al momento della stipula dell'atto di vendita dell'appartamento di proprietà dei ricorrenti, con la somma ricavata e che residuerà (una volta estinto il mutuo) verrà saldato il prestito che era stato concesso loro dal SI. pari ad € 4.900, 00, il rimanente verrà suddiviso tra le parti al Parte_2
50%
Spese legali verranno pagate al 50% ciascuno
Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è esente, trattandosi di affido di minori nati al di fuori del matrimonio.
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, a seguito di attenta valutazione riguardante le determinazioni attinenti ai figli della coppia, ancora minorenni, sia in termini del loro mantenimento economico, sia in termini di rapporti con entrambi i genitori, nella salvaguardia del diritto degli stessi alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse della minore l'affido condiviso con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre (in Casalecchio di Reno, Via Nino Bixio n. 20/2 int. 3) e frequentazione secondo le tempistiche e le modalità concordate, come da specchietto riepilogativo di cui al dispositivo.
Invece, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate). L'entità dell'assegno di mantenimento tiene doverosamente conto dell'età dei figli e dei tempi di permanenza di essi con ciascun genitore.
Si accorda altresì alla ripartizione, nella misura del 50% cada genitore, delle spese straordinarie.
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano divise al 50% ciascuno.
*****
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dà atto e dispone che i figli siano affidati ad entrambi i genitori, i quali limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. dà atto e dispone la collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre (in Casalecchio di
Reno, Via Nino Bixio n. 20/2 int. 3); dà atto che la SI.ra nel frattempo si è trasferita unitamente ai figli nell'appartamento sito in Pt_1 Casalecchio di Reno Via Nino Bixio n. 20/2 int. 3 per il quale dovrà versare l'importo mensile di € 880,00 quale canone di locazione, mentre il SI. imarrà nell'appartamento di proprietà CP_1 del padre dove risiedeva la famiglia e dove tornerà a vivere anche il padre;
pagina 4 di 7 dà atto che il SI. svolge la propria attività lavorativa su tre turni settimanali: la notte CP_1 dalle 20:00 alle 3:00, la mattina dalle 6:00 alle 13:00 ed il pomeriggio dalle 13:00 alle 20:00 e terrà con sé i figli compatibilmente con i propri orari da lavoro. Di conseguenza, dispone Quando il padre lavora di notte indicativamente li va a prendere all'uscita da scuola il pomeriggio alle 16:30 e li tiene sino alle 19:00 per recarsi poi al lavoro. Provvederà inoltre ad accompagnare 2 volte alla Per_2 settimana (lunedì e mercoledì) all'allenamento di calcio e alla partita una volta alla settimana generalmente al sabato, nonchè che frequenta il corso di Hi pop due volte alla settimana - Per_1 mercoledì e venerdì- e rimarrà comunque con il padre salvo che debba studiare e allora verrà accompagnata a casa dalla madre.
Quando il padre lavora di mattina, i bambini rimarranno con la mamma tutto il giormo il lunedì. I restanti giorni della settimana -da martedì a venerdì- resteranno con il padre dall'uscita da scuola sino alle 19:00 /19:30 quando li riaccompagnerà a casa dalla madre. Il padre provvederà, in quei giorni, ad accompagnare i figli agli allenamenti dei rispettivi sport. La madre rimane comunque a disposizione ad accompagnare i figli in caso di necessità.
Quando il padre lavorerà di pomeriggio porterà i figli a scuola al mattino recandosi a casa della madre alle 7:00/7:30 per aiutare i figli a prepararsi per andare a scuola. Nel momento in cui l'ex casa coniugale sarà sistemata (con il trasferimento del nonno) e saranno risistemati gli spazi per i bambini, gli stessi trascorreranno con il padre i fine settimana – a settimane alterne- dalle 15:00/16:00 del sabato sino alla domenica sera alle 20:00, quando verranno accompagnati a casa dalla madre.
La settimana in cui il padre lavorerà al pomeriggio, i bambini potranno rimanere con lui anche la domenica sera, così il padre li potrà accompagnare il lunedi direttamente a scuola. Vi potranno essere anche altri pernotti presso il padre che verranno concordati di volta in volta, con un preavviso di almeno due giorni prima, in base alle eSIenze dei genitori e all'adattamento dei bambini al nuovo ritmo di vita. I soggiorni e l'accudimento giornaliero dei figli potrà sempre essere modificato su accordo dei genitori, accordo che dovrà essere raggiunto con un congruo preavviso, salvo emergenze. Durante le vacanze natalizie i bambini trascorreranno la vigilia di Natale con il padre ed il giorno di
Natale con la madre.
Indicativamente nella prima parte delle vacanze natalizie i bambini staranno con il padre e la seconda con la madre, prima impegnata con il lavoro
Per le vacanze di Pasqua la prima parte del periodo i bambini staranno con il padre nel successivo periodo con la madre.
Per le vacanze estive, i bambini trascorreranno con i genitori –alternativamente- due o tre settimane, anche non consecutive, di vacanza.
La durata ed il periodo dovranno essere concordati dai genitori entro il mese di maggio di ogni anno. Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro la meta della vacanza, fornendo tutti i recapiti necessari. Dovrà inoltre assicurare che i bambini restino in contatto con l'altro genitore per tutto il periodo. Le vacanze all'estero dovranno essere concordate ed autorizzate da entrambi i genitori dà atto e dispone che il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra CP_1 Pt_1 anticipatamente entro il giorno 16 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli (e sino alla loro indipendenza economica) la somma di € 700,00 a decorrere dal mese di ottobre e sino al mese di dicembre compreso dell'anno in corso per consentire alla madre ed ai figli di sistemarsi nella nuova casa, poi con il mese di gennaio 2025 l'importo per il contributo al mantenimento dei figli sarà di € 550,00 al mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
dà atto e dispone che la SInora percepirà il 100% dell'assegno unico ed universale per i figli a Pt_1 carico;
dà atto e dispone che le spese straordinarie relative alla minore sono a carico di entrambi i genitori e ripartite in misura del 50%.
pagina 5 di 7 Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle eSIenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie eSIenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle eSIenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
dà atto A definizione dei rapporti patrimoniali ancora pendenti tra i ricorrenti si da atto che il SI. ha corrisposto alla SI.ra la somma di euro 3.000,00 quale contributo per CP_1 Pt_1 l'acquisto dei mobili per la nuova abitazione, mentre la SI.ra nulla pretenderà per Pt_1
l'arredamento acquistato dalle parti che rimarrà nella disponibilità del SI. - Controparte_1 compresa la stanza dei bambini.
Il ricorrente riconoscerà alla SI.ra il 50% delle somme che vengono rimborsate Pt_1 annualmente quali detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio e per le spese di arredo degli immobili pari ad euro 1.100,00 circa a far data dal 2024 e relativo ai redditi del 2023. In ogni caso la suddivisione precisa verrà effettuata in base a quanto risulterà dalla dichiarazione dei redditi. Anche per gli anni futuri e sino alla scadenza il SI. iconoscerà alla SI. ra il 50% delle CP_1 Pt_1 somme rimborsate a detrazione, in quanto le somme vengono accreditate sul suo c/c e non è possibile suddividere, a monte, l'accredito tra le parti.
pagina 6 di 7 Al momento della stipula dell'atto di vendita dell'appartamento di proprietà dei ricorrenti, con la somma ricavata e che residuerà (una volta estinto il mutuo) verrà saldato il prestito che era stato concesso loro dal SI. pari ad € 4.900, 00, il rimanente verrà suddiviso tra le parti al 50% Parte_2
Spese legali verranno pagate al 50% ciascuno.
Così deciso in Bologna, nella camera di conSIlio della prima sezione civile del 21.01.2025.
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
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