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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/12/2025, n. 2275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2275 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA LINA
IN NOME DEL POPOLO LINO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2900 /2021 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 20 98070 C.F._1
CASTELL'UM LI presso lo studio dell'Avv. MIGNACCA
GABRIELLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA VIA VITTORIO CP_1 P.IVA_1
EMANUELE 100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. GIROLDI VALERIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, CP_1 etc..
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso iscritto al R.G. n. 2900/2021, la ricorrente Parte_1 ha proposto domanda in materia assistenziale/previdenziale, deducendo la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento (in via principale) dell'invalidità civile al 100% ovvero (in subordine) in misura non inferiore al
74%, con conseguente diritto alle correlate provvidenze.
Dalla ricostruzione processuale emerge che la vicenda trae origine da procedimento di accertamento tecnico preventivo (R.G. n. 1310/2019), nel quale la CTU (dott. aveva concluso per una invalidità pari al 53%, con Per_1 esclusione del diritto alle prestazioni richieste;
avverso tale esito veniva proposto rituale dissenso e instaurato il presente giudizio, nel quale è stata disposta nuova
CTU.
Nel presente giudizio, il CTU dott. , dopo visita e disamina Persona_2 della documentazione sanitaria, ha ritenuto la ricorrente affetta, in sintesi, da esiti di carcinoma mammario operato con follow-up negativo, artrosi/cospicue algie e ipertensione in trattamento, quantificando la riduzione complessiva secondo le tabelle e criteri medico-legali (D.M. 5.2.1992) in invalidità pari al 54%, dunque inferiore alla soglia del 74% utile ai fini delle provvidenze domandate.
L' ha chiesto il rigetto, valorizzando la tenuta logico-scientifica CP_1 dell'accertamento e l'insussistenza di ragioni per disporre ulteriori indagini tecniche.
Orbene, nel giudizio conseguente a dissenso ex art. 445-bis c.p.c. (comma
6), l'oggetto dell'accertamento resta circoscritto al requisito sanitario;
la rinnovazione della CTU non costituisce un incombente “doveroso”, rientrando nei poteri discrezionali del giudice di merito quando l'elaborato sia completo e coerente.
Nel caso di specie, le conclusioni del CTU appaiono sorrette da Per_2 percorso valutativo intellegibile, ancorato ai dati clinici considerati e alla documentazione richiamata, senza emergenza di omissioni decisive o aporie tali da imporre rinnovazione dell'indagine.
Le censure attoree, per come prospettate negli atti introduttivi, si risolvono sostanzialmente nella sollecitazione di una diversa (più favorevole) lettura del quadro patologico e del suo peso invalidante, senza tuttavia evidenziare – in modo specifico e tecnicamente verificabile – errori metodologici, travisamenti documentali o incongruenze logiche capaci di infirmare l'elaborato reso in giudizio. In giurisprudenza di merito, nel solco dell'impostazione della legittimità, si afferma che nel giudizio ex art. 445-bis, comma 6, la contestazione delle conclusioni peritali deve essere sorretta da motivi specifici, idonei a confutare puntualmente l'impianto tecnico dell'ausiliario.
Ne consegue che, alla stregua delle risultanze della CTU espletata in questo giudizio – che non raggiunge la soglia sanitaria minima invocata (74% o
100%) – la domanda non può essere accolta e va, pertanto, rigettata. Quanto alle spese, parte ricorrente ha reso dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. ed ha chiesto la compensazione nelle note di trattazione scritta. In considerazione della natura della controversia e dell'esito dell'accertamento tecnico, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso proposto da Parte_1
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3. Spese di CTU come da separato provvedimento di liquidazione.
Così deciso in Patti 12/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo