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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/04/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6528/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6528 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: divorzio contenzioso tra
, rappresentato e difeso dall' Avv.to Borgia Emilia presso cui Parte_1 elettivamente domicilia;
RICORRENTE
e
DEL GIUDICE GIOVANNA, rappresentata e difesa dall'Avv.to D'Onofrio Carmine presso cui elettivamente domicilia;
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.04.2025 le parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto nel corso della predetta udienza.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato in data 06.08.2021, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sorrento (NA) in data 30.06.2005 con la parte resistente, e dalla cui unione erano nati i figli , nato il [...], e nata il [...]. Per_1 Per_2
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione RG 6231/2018, conclusosi con decreto di omologazione n. cronol.
17191/2018 emessa in data 16.11.2018, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la conferma dell'affido condiviso dei figli, con collocamento paritetico alternato, e la disciplina del relativo diritto di visita;
chiedeva inoltre, stante la pariteticità del collocamento, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente, ed infine la revoca del versamento a carico di parte ricorrente dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore dei figli, provvedendo parte ricorrente al mantenimento diretto degli stessi.
In data 26.03.2022, si costituiva in giudizio parte resistente, aderendo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo conferma dell'affido condiviso e la conferma delle condizioni della separazione, tra cui l'assegnazione della casa coniugale alla madre, e la previsione del versamento di un assegno a carico del padre di un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli pari a euro
500,00 mensili.
In data 23.12.2022 veniva emessa sentenza non definitiva parziale sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
pertanto, il giudizio proseguiva per le statuizioni accessorie.
All'udienza celebrata il 04.04.2025 le parti raggiungevano un accordo.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 16.10.2018.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74 e dalla L. n. 55 del 2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa, atteso che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
All'udienza tenutasi in data 04.04.2025 le parti raggiungevano l'accordo che di seguito si trascrive: 1. “le parti concordano l'affido condiviso di la quale è collocata in maniera paritaria presso entrambi i genitori, Per_3 trascorrendo una settimana presso un genitore ed una altra settimana presso l'altro genitore. Ciascun genitore provvederà in maniera diretta al mantenimento della figlia minore con partecipazione di ciascun genitore nella misura del 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di S.M.C.V
2. Le parti concordano che invece il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente resterà collocato Per_1 stabilmente presso il padre con cui già convive;
3. La madre si obbliga a versare al padre il mantenimento di euro 200,00 mensili in favore del figlio con Per_1 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat entro il 15 di ogni mese e con partecipazione nella misura del 50% delle spese straordinarie in favore del figlio (si richiama il Protocollo del Tribunale di S.M.C.V);
4. La signora si impegna a liberare l'immobile assegnato a titolo di casa coniugale, Parte_2 comprensivo di garage, entro 30 giorni dalla data odierna
5. A tacitazione e saldo di tutte le spese pregresse (mantenimento ordinario in favore di spese straordinarie di Per_1 entrambi i figli, forniture di acqua, luce, gas e condominio e tutto quanto relativo all'immobile fino alla data di rilascio) la signora verserà al signor la somma complessiva di euro 6000,00 con Parte_2 Parte_1 le seguenti modalità:
6. Le spese relative alle utenze (777,53 al 9/10/2024) e agli oneri condominiali (2158,02) saranno saldate entro e non il oltre rilascio dell'immobile;
7. la restante somma fino alla concorrenza dei 6000 € sarà versata al signor all'atto Parte_1 dell'erogazione del finanziamento in favore della signora (che si presume avvenga entro Parte_2 Pt_2
60 giorni dalla data odierna). Resta inteso che il mancato rispetto del predetto termine comporterà la decadenza dal beneficio della transazione e il signor sarà libero di agire esecutivamente per l'intero importo di cui è Pt_1 creditore per i predetti titoli e per le procedure esecutive già in corso.
8. Le parti si dichiarano economicamente indipendenti;
9. Chiedono compensarsi integralmente le spese di lite.”
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della figlia minore e del figlio maggiorenne non economicamente indipendente.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Recepisce gli accordi raggiunti dalle parti in udienza e che in questa sede si intendono integralmente trascritti e richiamati.
2. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 04/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6528 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: divorzio contenzioso tra
, rappresentato e difeso dall' Avv.to Borgia Emilia presso cui Parte_1 elettivamente domicilia;
RICORRENTE
e
DEL GIUDICE GIOVANNA, rappresentata e difesa dall'Avv.to D'Onofrio Carmine presso cui elettivamente domicilia;
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.04.2025 le parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto nel corso della predetta udienza.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato in data 06.08.2021, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sorrento (NA) in data 30.06.2005 con la parte resistente, e dalla cui unione erano nati i figli , nato il [...], e nata il [...]. Per_1 Per_2
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione RG 6231/2018, conclusosi con decreto di omologazione n. cronol.
17191/2018 emessa in data 16.11.2018, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la conferma dell'affido condiviso dei figli, con collocamento paritetico alternato, e la disciplina del relativo diritto di visita;
chiedeva inoltre, stante la pariteticità del collocamento, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente, ed infine la revoca del versamento a carico di parte ricorrente dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore dei figli, provvedendo parte ricorrente al mantenimento diretto degli stessi.
In data 26.03.2022, si costituiva in giudizio parte resistente, aderendo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo conferma dell'affido condiviso e la conferma delle condizioni della separazione, tra cui l'assegnazione della casa coniugale alla madre, e la previsione del versamento di un assegno a carico del padre di un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli pari a euro
500,00 mensili.
In data 23.12.2022 veniva emessa sentenza non definitiva parziale sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
pertanto, il giudizio proseguiva per le statuizioni accessorie.
All'udienza celebrata il 04.04.2025 le parti raggiungevano un accordo.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 16.10.2018.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74 e dalla L. n. 55 del 2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa, atteso che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
All'udienza tenutasi in data 04.04.2025 le parti raggiungevano l'accordo che di seguito si trascrive: 1. “le parti concordano l'affido condiviso di la quale è collocata in maniera paritaria presso entrambi i genitori, Per_3 trascorrendo una settimana presso un genitore ed una altra settimana presso l'altro genitore. Ciascun genitore provvederà in maniera diretta al mantenimento della figlia minore con partecipazione di ciascun genitore nella misura del 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di S.M.C.V
2. Le parti concordano che invece il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente resterà collocato Per_1 stabilmente presso il padre con cui già convive;
3. La madre si obbliga a versare al padre il mantenimento di euro 200,00 mensili in favore del figlio con Per_1 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat entro il 15 di ogni mese e con partecipazione nella misura del 50% delle spese straordinarie in favore del figlio (si richiama il Protocollo del Tribunale di S.M.C.V);
4. La signora si impegna a liberare l'immobile assegnato a titolo di casa coniugale, Parte_2 comprensivo di garage, entro 30 giorni dalla data odierna
5. A tacitazione e saldo di tutte le spese pregresse (mantenimento ordinario in favore di spese straordinarie di Per_1 entrambi i figli, forniture di acqua, luce, gas e condominio e tutto quanto relativo all'immobile fino alla data di rilascio) la signora verserà al signor la somma complessiva di euro 6000,00 con Parte_2 Parte_1 le seguenti modalità:
6. Le spese relative alle utenze (777,53 al 9/10/2024) e agli oneri condominiali (2158,02) saranno saldate entro e non il oltre rilascio dell'immobile;
7. la restante somma fino alla concorrenza dei 6000 € sarà versata al signor all'atto Parte_1 dell'erogazione del finanziamento in favore della signora (che si presume avvenga entro Parte_2 Pt_2
60 giorni dalla data odierna). Resta inteso che il mancato rispetto del predetto termine comporterà la decadenza dal beneficio della transazione e il signor sarà libero di agire esecutivamente per l'intero importo di cui è Pt_1 creditore per i predetti titoli e per le procedure esecutive già in corso.
8. Le parti si dichiarano economicamente indipendenti;
9. Chiedono compensarsi integralmente le spese di lite.”
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della figlia minore e del figlio maggiorenne non economicamente indipendente.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Recepisce gli accordi raggiunti dalle parti in udienza e che in questa sede si intendono integralmente trascritti e richiamati.
2. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 04/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio