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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/09/2025, n. 3296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3296 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente Sentenza nella causa iscritta al n. 6102/2024 del R.G.
Tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Elvira Parte_1
Masino;
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e diritto
Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott. Per_1 nel procedimento di accertamento tecnico preventivo – in cui aveva chiesto l'accertamento
[...] del requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento ed il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92 – depositava dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetta come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento del diritto a fruire delle prestazioni richieste. L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Ai fini dell'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento, l'art. 1 Legge 21 novembre 1988, n. 508 rubricato “Aventi diritto alla indennità di accompagnamento” prevede testualmente:
“1. La disciplina della indennità di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata come segue.
2. L'indennità di accompagnamento è concessa:
1 a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua…”.
Il CTU dott. convocato nel corso del presente giudizio per procedere ad un Persona_1 supplemento di indagine a seguito di nuova documentazione medica ammessa in giudizio, ha esaminato in maniera esaustiva le patologie da cui è affetta la ricorrente, potendosi richiamare in questa sede l'analisi di cui all'elaborato peritale per quanto attiene alle singole patologie. Il consulente, nei chiarimenti resi nella presente fase processuale, ha esposto le seguenti valutazioni medico legali: “…CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI Sulla scorta dell'esame clinico-anamnestico si ritiene che la ricorrente sia affetta da: Artrosi polidistrettuale con deambulazione difficoltata -rallentata e a piccoli passi con rischio cadute Vasculopatia cerebrale cronica con declino cognitivo medio-grave Diabete mellito in trattamento insulinico Cardiopatia ipertensiva Incontinenza urinaria Esiti colecistectomia Il quadro clinico accertato alla nuova visita peritale testimonia indubbiamente un aggravamento delle infermità già evidenziate alla visita precedente in quanto trattasi di patologie croniche ed evolutive come da naturale decorso dell'avanzare della età della stessa. Ai fini del riconoscimento della indennità di accompagnamento va rilevato pertanto che allo stato:
1 -la deambulazione risulta abbastanza difficoltata e possibile in autonomia solo per brevi tratti con rischio di cadute al suolo a causa della instabilità dell'equilibrio nella marcia.
2 -si riscontra un quadro neuropsichico caratterizzato da marcato deterioramento cognitivo che si manifesta con rallentamento psicomotorio, lacune mnesiche della memoria recente e ridotta capacità di attenzione, di concentrazione, di vigilanza e della capacità di orientamento temporo-spaziale. CONCLUSIONI Considerate le suddette condizioni psicofisiche riscontrate alla visita peritale, nonché la nuova documentazione sanitaria da cui si evince un progressivo lieve - costante aggravamento delle patologie sia per l'avanzare dell'età che per la natura delle stesse, si ritiene che possano trarsi le seguenti conclusioni di seguito: alla visita peritale sono stati riscontrate infermità tali da costituire un complesso morboso che richiede assistenza continuativa per lo svolgimento degli atti quotidiani di vita e parimenti sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento della condizione di Handicap grave di cui all'art.3 comma 3 della legge 104/92. Tali benefici decorrono da almeno tre mesi precedenti la visita peritale del 19-03-2025, allorquando sono state accertate le limitazioni funzionali derivante dal complesso morboso riscontrato. INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO ed art. 3 comma 3 dalla data del CP_2
01-12-2024”.
2 Il CTU nel proprio elaborato ha analizzato in maniera esaustiva il quadro patologico della ricorrente ed, in particolare, l'evoluzione dello stato psicofisico in base alla documentazione medica prodotta ed all'esame peritale condotto. Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Deve pertanto accertarsi che la ricorrente è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione dell'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92 a far data dal 01.12.2024. Le spese di lite vanno compensate vista la decorrenza dell'accertamento del requisito sanitario. Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. liquidate come da Persona_1 separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-accerta che la ricorrente è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione dell'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92 a far data dal 01.12.2024;
-compensa le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. liquidate come Persona_1 da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Si comunichi Così deciso il 18/09/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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