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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/12/2025, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 999/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 999/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Macerata, Piazza G. Parte_1 C.F._1
Mazzini n° 27 presso lo studio dell'avv. SAVI GIANCARLO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. elettivamente domiciliata in Roma al Largo Controparte_1 C.F._2
Lucio Apuleio n. 11 presso lo studio degli avv.ti DELLA ROCCA CESARE e TANDA UGO che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili pagina 1 di 4 CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 24 marzo 2025 agiva in giudizio nei confronti dell'ex coniuge Parte_1
affinché venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto Controparte_1 in Treia in data 10 aprile 1999 formulando la seguente domanda: “dichiarare, già con sentenza non definitiva di status, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Treia, dal Signor con la Signora in data 10/4/1999, atto di Parte_1 Controparte_1 celebrazione regolarmente trascritto nei registri di Stato civile di quel Comune (Atto numero 4, parte
II^, serie A, ufficio 1, anno 1999), ordinando l'annotazione dell'emananda Sentenza all'ufficiale di
Stato civile e d'anagrafe, come per legge. Disporre, quanto al mantenimento della figlia maggiorenne
, identicamente alle vigenti condizioni di separazione già sancite dal Tribunale di Persona_1
Macerata, ed in premessa testualmente trascritte, come tali da confermarsi integralmente. Confermare inoltre l'assegnazione in uso dell'attuale sistemazione abitativa in Montesilvano, di cui dispone pienamente la stessa madre convivente, sita in Via Livenza n° 14, in coerenza come dalle stesse vigenti condizioni di separazione personale. Respingere ogni altra eventuale domanda proposta dalla Signora
, dichiarando ad ogni buon conto insussistenti i presupposti del diritto a conseguire Controparte_1
l'assegno post-coniugale ex art. 5, comma 6°, l. div.”
2. La resistente, costituitasi in giudizio, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA
PRELIMINARE sospendere il procedimento in relazione alla declaratoria sullo status e sull'assegno divorzile stante la litispendenza internazionale a cagione del documentato giudizio pendente innanzi al
Tribunale di Londra, incardinato dalla Signora nell'aprile 2024 e rubricato al n. 1712- CP_1
0531-6656-1544. NEL MERITO - IN VIA PRINCIPALE previa separazione delle cause (ex art. 103
c.p.c.), disporre che il padre versi, quale contributo al mantenimento dei figli, se del caso in relazione Per_ al primogenito anche in via diretta: per € 1.000,00 e per € 2.000,00, onerandolo, Per_2 altresì, al pagamento del 100% delle spese straordinarie per costoro e con assegno da rivalutare annualmente come per legge, ovvero ogni altra somma, maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia. - IN VIA SUBORDINATA nella non creduta ipotesi di mancata sospensione di cui alla domanda preliminare, disporre un assegno divorzile in favore della Signora di € 3.000,00 CP_1 al mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero ogni altra somma, maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria dei compensi di lite, da maggiorare delle spese generali e degli accessori di legge”.
pagina 2 di 4 3. All'udienza del 10 dicembre 2025 le parti chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva sullo
“status”. Il Giudice delegato, preso atto della declaratoria del difetto di giurisdizione della Corte inglese, riservava la decisione al collegio quanto allo status.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sulla quale soltanto il Tribunale è in questa sede chiamato a pronunciarsi, deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di Macerata per la separazione personale, dichiarata con sentenza del 26.10.2011.
5. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
6. La causa prosegue per le ulteriori questioni, come da verbale di udienza del 10 dicembre 2025; all'esito si provvederà in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data
24 marzo 2025, da nei confronti di , con l'intervento necessario del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Treia (MC) in data 10 aprile
1999, tra e matrimonio trascritto nell'apposito registro di detto Parte_1 Controparte_1 comune all'atto n. 4, p. II, s. A, anno 1999;
b) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di competenza di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) spese al definitivo.
Così deciso in Pescara, il 17 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti pagina 3 di 4 elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 999/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Macerata, Piazza G. Parte_1 C.F._1
Mazzini n° 27 presso lo studio dell'avv. SAVI GIANCARLO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. elettivamente domiciliata in Roma al Largo Controparte_1 C.F._2
Lucio Apuleio n. 11 presso lo studio degli avv.ti DELLA ROCCA CESARE e TANDA UGO che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili pagina 1 di 4 CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 24 marzo 2025 agiva in giudizio nei confronti dell'ex coniuge Parte_1
affinché venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto Controparte_1 in Treia in data 10 aprile 1999 formulando la seguente domanda: “dichiarare, già con sentenza non definitiva di status, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Treia, dal Signor con la Signora in data 10/4/1999, atto di Parte_1 Controparte_1 celebrazione regolarmente trascritto nei registri di Stato civile di quel Comune (Atto numero 4, parte
II^, serie A, ufficio 1, anno 1999), ordinando l'annotazione dell'emananda Sentenza all'ufficiale di
Stato civile e d'anagrafe, come per legge. Disporre, quanto al mantenimento della figlia maggiorenne
, identicamente alle vigenti condizioni di separazione già sancite dal Tribunale di Persona_1
Macerata, ed in premessa testualmente trascritte, come tali da confermarsi integralmente. Confermare inoltre l'assegnazione in uso dell'attuale sistemazione abitativa in Montesilvano, di cui dispone pienamente la stessa madre convivente, sita in Via Livenza n° 14, in coerenza come dalle stesse vigenti condizioni di separazione personale. Respingere ogni altra eventuale domanda proposta dalla Signora
, dichiarando ad ogni buon conto insussistenti i presupposti del diritto a conseguire Controparte_1
l'assegno post-coniugale ex art. 5, comma 6°, l. div.”
2. La resistente, costituitasi in giudizio, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA
PRELIMINARE sospendere il procedimento in relazione alla declaratoria sullo status e sull'assegno divorzile stante la litispendenza internazionale a cagione del documentato giudizio pendente innanzi al
Tribunale di Londra, incardinato dalla Signora nell'aprile 2024 e rubricato al n. 1712- CP_1
0531-6656-1544. NEL MERITO - IN VIA PRINCIPALE previa separazione delle cause (ex art. 103
c.p.c.), disporre che il padre versi, quale contributo al mantenimento dei figli, se del caso in relazione Per_ al primogenito anche in via diretta: per € 1.000,00 e per € 2.000,00, onerandolo, Per_2 altresì, al pagamento del 100% delle spese straordinarie per costoro e con assegno da rivalutare annualmente come per legge, ovvero ogni altra somma, maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia. - IN VIA SUBORDINATA nella non creduta ipotesi di mancata sospensione di cui alla domanda preliminare, disporre un assegno divorzile in favore della Signora di € 3.000,00 CP_1 al mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero ogni altra somma, maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria dei compensi di lite, da maggiorare delle spese generali e degli accessori di legge”.
pagina 2 di 4 3. All'udienza del 10 dicembre 2025 le parti chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva sullo
“status”. Il Giudice delegato, preso atto della declaratoria del difetto di giurisdizione della Corte inglese, riservava la decisione al collegio quanto allo status.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sulla quale soltanto il Tribunale è in questa sede chiamato a pronunciarsi, deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di Macerata per la separazione personale, dichiarata con sentenza del 26.10.2011.
5. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
6. La causa prosegue per le ulteriori questioni, come da verbale di udienza del 10 dicembre 2025; all'esito si provvederà in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data
24 marzo 2025, da nei confronti di , con l'intervento necessario del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Treia (MC) in data 10 aprile
1999, tra e matrimonio trascritto nell'apposito registro di detto Parte_1 Controparte_1 comune all'atto n. 4, p. II, s. A, anno 1999;
b) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di competenza di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) spese al definitivo.
Così deciso in Pescara, il 17 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti pagina 3 di 4 elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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