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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 17/02/2026, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1010/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2679/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033294487000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14/04/2025, le signore Ricorrente_1 e Ricorrente_2, in qualità di eredi del de cuius Nominativo_1, impugnavano la cartella di pagamento n. 29520230033294487000, notificata in data 14/01/2025, con cui veniva loro ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 198,88 a titolo di TARSU per le annualità 2006 e 2007.
Le ricorrenti eccepivano, in via principale, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito tributario, sostenendo che tra la data di notifica delle intimate di pagamento (asseritamente avvenuta in data
19/10/2018) e la data di notifica della cartella opposta (14/01/2025) fosse decorso il termine di legge. In subordine, lamentavano la mancata notifica degli atti presupposti e il difetto di motivazione dell'atto impugnato. Chiedevano, pertanto, l'annullamento della cartella di pagamento, con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, la quale eccepiva la correttezza del proprio operato, avendo notificato la cartella nei termini successivi alla ricezione del ruolo, e chiedeva di essere manlevata da ogni responsabilità per l'eventuale prescrizione del credito, da addebitarsi unicamente all'ente impositore.
Si costituiva altresì l'Società_1 S.p.A. in liquidazione, contestando in toto le deduzioni avversarie. La resistente sosteneva l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti, asserendo di aver ritualmente notificato al de cuius le intimazioni di pagamento n. 225362 e n. 224291, la cui notifica si sarebbe perfezionata per compiuta giacenza, come da documentazione prodotta (cfr. all.1 e all.2). Tali atti, a dire della resistente, avrebbero interrotto il decorso della prescrizione. La società eccepiva inoltre l'applicazione della sospensione dei termini processuali e di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale Covid-19.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
All'udienza del 27/01/2026, il difensore delle ricorrenti si riportava ai propri scritti, insistendo per l'accoglimento del ricorso. La causa veniva quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La questione centrale della controversia attiene all'eccezione di prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento impugnata, relativa alla Tassa per la Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) per le annualità
2006 e 2007.
In via preliminare, occorre qualificare la natura del credito e il relativo termine prescrizionale. Trattandosi di un tributo locale a carattere periodico, trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. Tale orientamento è pacifico in giurisprudenza, come ribadito anche dalla sentenza di legittimità prodotta da parte ricorrente (Corte di Cassazione, Ordinanza n. 20213/2015), secondo cui: "... la giurisprudenza che la parte ricorrente ha valorizzato in ricorso a proposito della applicabilita' del termine di prescrizione ordinaria e' tutta riferibile a titoli di accertamentocondanna (amministrativi o giudiziali) divenuti definitivi, non gia' invece a cartelle esattive che se adottate in virtu' di procedure che consentono di prescindere dal previo accertamento dell'esistenza del titolo non possono per questo considerarsi rette dall'irretrattabilita' e definitivita' del titolo di accertamento...".
Nel caso di specie, non essendo intervenuto alcun titolo giudiziale passato in giudicato o atto amministrativo divenuto definitivo, il credito per la TARSU 2006 e 2007 è soggetto al termine breve di prescrizione di cinque anni.
Ciò posto, l'ente impositore Società_1 S.p.A. sostiene di aver interrotto il decorso della prescrizione mediante la notifica di due intimazioni di pagamento (n. 224291 e n. 225362), che assume perfezionatasi per compiuta giacenza tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 2019. La cartella di pagamento oggetto del presente giudizio è stata notificata in data 14/01/2025.
Il periodo intercorrente tra il perfezionamento della notifica delle intimate (febbraio 2019) e la notifica della cartella (gennaio 2025) è di poco inferiore ai sei anni, e quindi superiore al termine quinquennale di legge.
La società resistente invoca, tuttavia, la sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla legislazione emergenziale per la pandemia da Covid-19. In particolare, l'art. 68 del D.L. n. 18/2020 e successive modifiche ha sospeso i termini di versamento e, di conseguenza, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, anche i termini di prescrizione e decadenza per le attività di riscossione, per il periodo compreso tra l'8 marzo 2020
e il 31 agosto 2021. La durata di tale sospensione è pari a 542 giorni.
Anche computando tale periodo di sospensione, l'eccezione di prescrizione sollevata dalle ricorrenti risulta fondata. Infatti, il nuovo termine di prescrizione quinquennale, iniziato a decorrere dal febbraio 2019, sarebbe scaduto nel febbraio 2024. Aggiungendo a tale data il periodo di sospensione di 542 giorni, il termine ultimo per la notifica di un nuovo atto interruttivo si estendeva fino ad agosto 2025. La notifica della cartella di pagamento, avvenuta il 14/01/2025, appare quindi, a prima vista, tempestiva.
Tuttavia, l'analisi deve estendersi alla validità degli atti presupposti che avrebbero dovuto interrompere la prescrizione. Le intimazioni di pagamento prodotte da ATO ME 1 (n. 224291 e n. 225362) fanno riferimento a crediti per TARSU 2006 e 2007. Il termine di prescrizione quinquennale per tali crediti è iniziato a decorrere dalla fine dell'anno successivo a quello di imposizione, spirando, rispettivamente, il 31/12/2012 (per il 2006)
e il 31/12/2013 (per il 2007).
L'ente resistente, pur affermando genericamente nelle proprie controdeduzioni di aver inviato "varie richieste di pagamento" prima delle intimate del 2018, non ha fornito in giudizio alcuna prova della notifica di atti interruttivi della prescrizione nel quinquennio successivo alla maturazione del credito. L'onere di provare l'interruzione della prescrizione grava sull'ente che vanta il credito. In assenza di tale prova, il credito deve ritenersi già prescritto al momento della notifica delle stesse intimazioni di pagamento nel 2019.
Un atto di costituzione in mora, quale l'intimazione di pagamento, è inefficace e non può interrompere la prescrizione se interviene quando il diritto di credito è già estinto per il decorso del relativo termine. Pertanto, le intimazioni notificate nel 2019 non hanno potuto produrre alcun effetto interruttivo su un credito già prescritto da anni.
Ne consegue che la pretesa tributaria iscritta a ruolo era già estinta per prescrizione prima ancora della formazione del ruolo stesso, reso esecutivo in data 02/11/2023. La successiva cartella di pagamento è, di conseguenza, illegittima e deve essere annullata. L'accoglimento del motivo principale relativo alla prescrizione assorbe ogni altra censura sollevata dalle ricorrenti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta. Esse sono poste in solido a carico dei resistenti, stante il comune interesse alla reiezione del ricorso, e distratte in favore del procuratore delle ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 14, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna i resistenti, Agenzia delle Entrate - Riscossione e ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 400,00, oltre accessori di legge se dovuti e contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, Dott. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Messina, il 27/01/2026
Il Giudice
OL LE
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2679/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033294487000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14/04/2025, le signore Ricorrente_1 e Ricorrente_2, in qualità di eredi del de cuius Nominativo_1, impugnavano la cartella di pagamento n. 29520230033294487000, notificata in data 14/01/2025, con cui veniva loro ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 198,88 a titolo di TARSU per le annualità 2006 e 2007.
Le ricorrenti eccepivano, in via principale, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito tributario, sostenendo che tra la data di notifica delle intimate di pagamento (asseritamente avvenuta in data
19/10/2018) e la data di notifica della cartella opposta (14/01/2025) fosse decorso il termine di legge. In subordine, lamentavano la mancata notifica degli atti presupposti e il difetto di motivazione dell'atto impugnato. Chiedevano, pertanto, l'annullamento della cartella di pagamento, con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, la quale eccepiva la correttezza del proprio operato, avendo notificato la cartella nei termini successivi alla ricezione del ruolo, e chiedeva di essere manlevata da ogni responsabilità per l'eventuale prescrizione del credito, da addebitarsi unicamente all'ente impositore.
Si costituiva altresì l'Società_1 S.p.A. in liquidazione, contestando in toto le deduzioni avversarie. La resistente sosteneva l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti, asserendo di aver ritualmente notificato al de cuius le intimazioni di pagamento n. 225362 e n. 224291, la cui notifica si sarebbe perfezionata per compiuta giacenza, come da documentazione prodotta (cfr. all.1 e all.2). Tali atti, a dire della resistente, avrebbero interrotto il decorso della prescrizione. La società eccepiva inoltre l'applicazione della sospensione dei termini processuali e di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale Covid-19.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
All'udienza del 27/01/2026, il difensore delle ricorrenti si riportava ai propri scritti, insistendo per l'accoglimento del ricorso. La causa veniva quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La questione centrale della controversia attiene all'eccezione di prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento impugnata, relativa alla Tassa per la Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) per le annualità
2006 e 2007.
In via preliminare, occorre qualificare la natura del credito e il relativo termine prescrizionale. Trattandosi di un tributo locale a carattere periodico, trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. Tale orientamento è pacifico in giurisprudenza, come ribadito anche dalla sentenza di legittimità prodotta da parte ricorrente (Corte di Cassazione, Ordinanza n. 20213/2015), secondo cui: "... la giurisprudenza che la parte ricorrente ha valorizzato in ricorso a proposito della applicabilita' del termine di prescrizione ordinaria e' tutta riferibile a titoli di accertamentocondanna (amministrativi o giudiziali) divenuti definitivi, non gia' invece a cartelle esattive che se adottate in virtu' di procedure che consentono di prescindere dal previo accertamento dell'esistenza del titolo non possono per questo considerarsi rette dall'irretrattabilita' e definitivita' del titolo di accertamento...".
Nel caso di specie, non essendo intervenuto alcun titolo giudiziale passato in giudicato o atto amministrativo divenuto definitivo, il credito per la TARSU 2006 e 2007 è soggetto al termine breve di prescrizione di cinque anni.
Ciò posto, l'ente impositore Società_1 S.p.A. sostiene di aver interrotto il decorso della prescrizione mediante la notifica di due intimazioni di pagamento (n. 224291 e n. 225362), che assume perfezionatasi per compiuta giacenza tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 2019. La cartella di pagamento oggetto del presente giudizio è stata notificata in data 14/01/2025.
Il periodo intercorrente tra il perfezionamento della notifica delle intimate (febbraio 2019) e la notifica della cartella (gennaio 2025) è di poco inferiore ai sei anni, e quindi superiore al termine quinquennale di legge.
La società resistente invoca, tuttavia, la sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla legislazione emergenziale per la pandemia da Covid-19. In particolare, l'art. 68 del D.L. n. 18/2020 e successive modifiche ha sospeso i termini di versamento e, di conseguenza, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, anche i termini di prescrizione e decadenza per le attività di riscossione, per il periodo compreso tra l'8 marzo 2020
e il 31 agosto 2021. La durata di tale sospensione è pari a 542 giorni.
Anche computando tale periodo di sospensione, l'eccezione di prescrizione sollevata dalle ricorrenti risulta fondata. Infatti, il nuovo termine di prescrizione quinquennale, iniziato a decorrere dal febbraio 2019, sarebbe scaduto nel febbraio 2024. Aggiungendo a tale data il periodo di sospensione di 542 giorni, il termine ultimo per la notifica di un nuovo atto interruttivo si estendeva fino ad agosto 2025. La notifica della cartella di pagamento, avvenuta il 14/01/2025, appare quindi, a prima vista, tempestiva.
Tuttavia, l'analisi deve estendersi alla validità degli atti presupposti che avrebbero dovuto interrompere la prescrizione. Le intimazioni di pagamento prodotte da ATO ME 1 (n. 224291 e n. 225362) fanno riferimento a crediti per TARSU 2006 e 2007. Il termine di prescrizione quinquennale per tali crediti è iniziato a decorrere dalla fine dell'anno successivo a quello di imposizione, spirando, rispettivamente, il 31/12/2012 (per il 2006)
e il 31/12/2013 (per il 2007).
L'ente resistente, pur affermando genericamente nelle proprie controdeduzioni di aver inviato "varie richieste di pagamento" prima delle intimate del 2018, non ha fornito in giudizio alcuna prova della notifica di atti interruttivi della prescrizione nel quinquennio successivo alla maturazione del credito. L'onere di provare l'interruzione della prescrizione grava sull'ente che vanta il credito. In assenza di tale prova, il credito deve ritenersi già prescritto al momento della notifica delle stesse intimazioni di pagamento nel 2019.
Un atto di costituzione in mora, quale l'intimazione di pagamento, è inefficace e non può interrompere la prescrizione se interviene quando il diritto di credito è già estinto per il decorso del relativo termine. Pertanto, le intimazioni notificate nel 2019 non hanno potuto produrre alcun effetto interruttivo su un credito già prescritto da anni.
Ne consegue che la pretesa tributaria iscritta a ruolo era già estinta per prescrizione prima ancora della formazione del ruolo stesso, reso esecutivo in data 02/11/2023. La successiva cartella di pagamento è, di conseguenza, illegittima e deve essere annullata. L'accoglimento del motivo principale relativo alla prescrizione assorbe ogni altra censura sollevata dalle ricorrenti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta. Esse sono poste in solido a carico dei resistenti, stante il comune interesse alla reiezione del ricorso, e distratte in favore del procuratore delle ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 14, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna i resistenti, Agenzia delle Entrate - Riscossione e ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 400,00, oltre accessori di legge se dovuti e contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, Dott. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Messina, il 27/01/2026
Il Giudice
OL LE