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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE ACUTIS STEFANIA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 32/2024 depositato il 15/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo
elettivamente domiciliato presso dp.fermo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 378/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le Sig.re Ricorrente_2 e Ricorrente_1, in qualità di eredi di Nominativo_1, hanno proposto ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso presentata dal de cuius, avente ad oggetto IRPEF 2017 e le relative Addizionale regionale e Addizionale comunale riferite al periodo d'imposta 2017, per l'importo complessivo di euro 1.199,12.
Le ricorrenti invocano l'applicazione del D.L. n. 123/2019, come convertito dalla L. n. 156/2019, recante la definizione agevolata dei tributi sospesi in conseguenza degli eventi sismici, con versamento ridotto al 40% degli importi dovuti.
In particolare, esse deducono che, a seguito dell'intervento normativo emergenziale, il legislatore ha disposto il pagamento agevolato nella misura del 40% dei tributi relativi al periodo considerato, con contestuale permanenza del 60% delle trattenute non operate, estendendo gli effetti restitutori anche ai contribuenti che non si erano avvalsi della facoltà – prevista dal precedente D.L. n. 189/2016 – di richiedere al proprio sostituto d'imposta la sospensione delle ritenute sugli emolumenti corrisposti nel periodo gennaio/dicembre 2017, con conseguente insorgenza del diritto alla ripetizione dell'indebito per la quota eccedente il 40%.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Fermo, costituitasi ritualmente in giudizio, ha eccepito l'infondatezza dell'istanza di rimborso proposta dal ricorrente, rilevando l'inapplicabilità dell'art. 38 del d.P.
R. n. 602/1973, attesa l'assenza di errore materiale, duplicazione di versamenti ovvero insussistenza dell'obbligazione tributaria, presupposti necessari ai fini del rimborso.
Con riferimento al contenuto sostanziale della domanda, l'Agenzia ha ritenuto infondata la pretesa avanzata, richiamando l'art. 48, comma 1-bis, del D.L. 189/2016, che preclude il rimborso di quanto già versato. Ha sostenuto che il beneficio della riduzione del carico fiscale al 40% ex art. 8, comma 2, del D.L. 123/2019 è riservato esclusivamente ai soggetti che si sono avvalsi della sospensione dei versamenti e che tale riduzione non può estendersi, né in via analogica né in via costituzionalmente orientata, a coloro che hanno optato per il versamento integrale.
Nelle more del giudizio, in data 5 dicembre 2025, l'Agenzia delle Entrate, ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, rilevando che la controversia è stata definita dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, l'Ufficio ha richiamato le ordinanze della Corte di Cassazione nn. 23633, 23642,
23647 e 23652 del 3 settembre 2024, relative ai contribuenti residenti nei Comuni della Regione Marche colpiti dagli eventi sismici del 2016, con le quali è stato riconosciuto il diritto al rimborso del 60% delle ritenute subite nel 2017.
Secondo l'Ufficio, tali pronunce rendono superfluo ogni pronunciamento ulteriore nel merito, con conseguente venir meno dell'interesse a proseguire il giudizio.
L'Agenzia ha altresì chiesto la compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva che, avendo da ultimo la resistente, “valutata la tempestività dell'istanza di rimborso e la residenza del contribuente nel territorio del c.d. cratere sismico, riconosciuto, in favore dello stesso contribuente, il diritto al rimborso delle maggiori ritenute operate dal sostituto di imposta ai sensi degli artt.
23, 24 e 29 del d.P.R. 29/9/1973, n. 600 subìte in eccesso a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma
2, del decreto-legge n. 123/2019”, si impone la cessazione della materia del contendere.
In ordine al regime delle spese processuali - in difetto di espressa rinuncia da parte dei ricorrenti - va verificata la c.d. soccombenza virtuale che, nel caso di specie, è in capo alla resistente, stante la fondatezza del ricorso.
In punto di fatto, è pacifico che parte ricorrente: a) sia lavoratore dipendente;
b) risieda in uno dei Comuni colpiti dal sisma che ha interessato la Regione Marche il 24 agosto 2016, ricompresi nel cd. “cratere sismico” di cui agli allegati 1 e 2 al D.L. n. 189/2016; e c) non abbia esercitato l'opzione per la cd. busta paga pesante.
In punto di diritto, la questione sottoposta all'esame del Collegio concerne la legittimità del silenzio–rifiuto dell'Amministrazione finanziaria sull'istanza di rimborso delle ritenute versate dal ricorrente in relazione all'anno d'imposta 2017.
La fondatezza della pretesa restitutoria deve essere riconosciuta, come già affermato da questa Corte in fattispecie analoghe, confermate anche in grado di appello e, da ultimo, dalla Corte di cassazione con le ordinanze nn. 23633, 23642, 23647 e 23652 del 3 settembre 2024, relative alla Regione Marche, le cui argomentazioni – qui integralmente condivise – si richiamano.
Preliminarmente, giova ricostruire il quadro normativo di riferimento.
L'art. 48, comma 1-bis, del decreto-legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, prevede che: “I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al
31 dicembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuati mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato”.
A sua volta, l'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 123/2019, convertito dalla legge n. 229/2019, dispone che: “Gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati a decorrere dal
15 gennaio 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti”.
Orbene, contrariamente all'assunto dell'Amministrazione resistente, la richiesta di sospensione del prelievo fiscale e contributivo non può costituire una valida e ragionevole discriminante al fine di godere definitivamente dello “sconto” fiscale e contributivo concesso dall'ER.
La richiesta di avvalersi della sospensione non era legata normativamente al fatto che il contribuente avesse subìto danni dall'evento sismico, né a difficoltà reddituali: anche i contribuenti facoltosi avrebbero potuto giovarsene, ed anche i contribuenti che non avevano subìto alcun danno a causa del terremoto. Piuttosto, la sospensione del prelievo fiscale e contributivo per i contribuenti residenti nei Comuni del “cratere sismico” doveva intendersi come beneficio accessibile da parte di tutti, mentre il requisito della “richiesta”, slegato dalle condizioni reddituali o patrimoniali ed al fatto di avere o meno subìto danni a causa dell'evento sismico, aveva come sua giustificazione soltanto quella di rimettere al contribuente la valutazione dell'opportunità di accedere ad un beneficio provvisorio, nell'incertezza del se, come e quando delle somme non versate sarebbe stato richiesto, in futuro, il pagamento.
In altri termini, i contribuenti del “cratere sismico” avrebbero potuto scegliere, in totale libertà, se correre il rischio di accumulare debiti nei confronti dell'ER - visto che “sospensione” non significa “remissione del debito” - o, invece, evitare qualsiasi incertezza continuando regolarmente ad onorare i propri debiti.
In ogni caso, non può sostenersi che chi abbia scelto di “non rischiare” di accumulare debiti verso l'ER possa essere penalizzato alla luce dello ius superveniens, che ha consentito ai contribuenti che avevano scelto di fruire della sospensione di pagare solo il 40% degli importi dovuti: infatti, una lettura restrittiva di tale disposizione sarebbe ingiustamente discriminatoria verso coloro che, magari anche meno benestanti di quelli che si erano avvalsi della sospensione, avevano preferito evitare qualsiasi incertezza, pagando regolarmente i loro debiti con il fisco.
La lettura restrittiva dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 123/2019, convertito nella legge n. 156/2019 - patrocinata dalla resistente - si porrebbe anche in contrasto con l'art. 3 Cost. e confliggerebbe con il canone giuridico della ragionevolezza: se ne impone, dunque, una interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso che la richiamata disposizione abbia inteso regolare esplicitamente solo la posizione di “color che son sospesi”, lasciando implicitamente impregiudicato, per quelli che scelsero di pagare integralmente i loro debiti erariali e contributivi, il diritto al rimborso dell'eccedenza rispetto a quanto avrebbero dovuto definitivamente pagare se si fossero avvalsi anch'essi della sospensione.
Inoltre, non si oppone a tale conclusione l'art. 48, comma 1-bis, del decreto-legge n. 189/2016 il quale, nel disciplinare i presupposti della sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, dispone che “non si fa luogo a rimborso di quanto già versato”: si tratta, evidentemente, di una disposizione che preclude solo la possibilità di chiedere il rimborso di quanto legittimamente corrisposto entro il 31/12/2016, prima, cioè, che iniziasse il periodo temporale per il quale sarebbe valsa la sospensione dei pagamenti.
In conclusione, viene affermato il seguente principio di diritto: “l'art. 8, comma 2, del decreto-legge n.
123/2019, convertito nella legge n. 156/2019, deve essere inteso nel senso che dello 'sconto' fiscale, definitivamente riconosciuto ai contribuenti residenti nei Comuni ricompresi nel cratere sismico individuato dagli allegati al decreto-legge n. 189/2016, pari al 60% delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto- legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, beneficiano anche coloro che non abbiano chiesto la sospensione dei pagamenti ai sensi dell'art. 48, comma 1-bis, del medesimo decreto- legge n. 189/2016, con la conseguenza che questi ultimi hanno diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza rispetto al 40% degli importi dovuti per legge”.
Tali principi sono stati ripresi e ampliati da una successiva pronuncia del Supremo Collegio (v. sent. n. 8276 del 29/3/2025, riguardante la Regione Abruzzo), che ha avuto modo di confutare l'assunto dell'Agenzia, ad avviso della quale, per i residenti nei Comuni ricompresi nel “cratere sismico” degli eventi tellurici del 2016,
l'art. 48, comma 1-bis, del decreto-legge n. 189/2016 aveva disposto la sospensione dei pagamenti, escludendo, tuttavia, il diritto al rimborso di quanto eventualmente versato in mancanza dell'opzione per la sospensione, in quanto la scelta di non avvalersi del beneficio in questione valeva come riconoscimento dell'assenza di stato di bisogno, che escludeva la sussistenza del diritto al successivo rimborso.
In altri termini, l'Agenzia sostiene che il citato l'art. 48, comma 1-bis, del decreto-legge n. 189/2016, avrebbe introdotto una sospensione facoltativa, su richiesta del sostituito, dei versamenti dovuti dal sostituto d'imposta a titolo di ritenute fiscali, per il pagamento delle imposte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi di lavori autonomo;
la finalità della norma sarebbe stata quella di fornire “liquidità aggiuntiva” alle persone fisiche danneggiate dal sisma, onde consentire loro di far fronte ai danni materiali da questo prodotti.
La mancata opzione per tale sospensione - ad avviso della resistente - varrebbe a dimostrare l'assenza di difficoltà economica, legata al sisma e, quindi, giustificherebbe la mancanza della restituzione di quanto eventualmente versato, nel mentre la riduzione del 60% delle imposte sarebbe applicabile solamente nei confronti di coloro che avevano richiesto la sospensione, stante il richiamo, da parte dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 123/2019, all'art. 48, comma 11, del decreto-legge n. 189/2016, che stabilisce le modalità di restituzione delle ritenute non versate proprio in ragione dell'adesione alla consentita sospensione.
Tali assunti sono stati considerati “totalmente infondati”.
Invero, gli stessi giudici di legittimità, con riferimento a fattispecie analoghe, hanno costantemente ritenuto che la norma successiva, che riduce il tributo dovuto per un certo periodo di tempo, renda quest'ultimo, se pagato integralmente, una sorta di indebito, essendo venuta meno, benché a posteriori, la causa del versamento, con conseguente diritto ex lege del contribuente alla restituzione (v. Cass. 15/1/2021, n. 596; Cass. 30/9/2019, n. 24307).
Un'analoga questione interpretativa era stata risolta dal Supremo Collegio nel senso indicato, relativamente alla situazione fiscale dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 per le Province di Catania, Ragusa
e Siracusa, e ciò per effetto di un intervento normativo, simile a quello che interessa la presente controversia, che aveva il carattere di ius superveniens, tale da rendere il già pagato non dovuto ex post (v. Cass. 1/10/2007, n. 20641; cui adde, più di recente, Cass. 22/2/2018, n. 4291).
Questa conclusione è rafforzata dal fatto che, in tema di sopravvenienza di disposizioni legislative con incidenza su obbligazioni pubbliche già perfezionatesi, che sopprimano o riducano la prestazione che ne costituiva oggetto, di fronte all'espressa previsione recata dalle stesse disposizioni di irripetibilità delle somme già versate in esecuzione del rapporto obbligatorio come conformato in precedenza, la Corte Costituzionale ha espresso, con numerose pronunce, un univoco orientamento di non compatibilità costituzionale sotto il profilo della non ragionevolezza, atteso che, contraddittoriamente, da un lato, si rende insussistente l'obbligazione e, dall'altro lato, si rende irripetibile quanto già versato sine causa, nonché sotto il profilo del rispetto del principio di eguaglianza, considerato che ingiustificatamente si pratica un trattamento deteriore per il soggetto che, nel rispetto del quadro normativo previgente, abbia già provveduto all'adempimento rispetto a chi, versando nella medesima situazione, non abbia invece effettuato alcun pagamento, o pagato somme inferiori al dovuto (v. Corte Cost. 22/7/2009, n. 227; Corte Cost. 26/7/2005, n. 320).
L'irragionevolezza e la violazione del principio di uguaglianza sono tanto più accentuati, ove si sia in presenza di interventi preordinati al sostegno di soggetti danneggiati da calamità naturali, non potendosi ammettere che si fruisca del beneficio nel solo caso di omesso adempimento dell'obbligazione pubblica, incidendo, così, per quanto concerne le imprese, anche sulla concorrenza.
Pertanto, ragioni logiche (il venire meno della causa del pagamento), giuridiche (l'operare delle regole sull'indebito) e di coerenza costituzionale (il rispetto dei principi di ragionevolezza ed uguaglianza) impongono di consentire al contribuente che ha pagato di domandare il rimborso, in modo che egli non debba corrispondere, solo perché più diligente, un importo superiore a quello chiesto ad altri soggetti che si trovino nella medesima condizione (il risiedere nella zona colpita dal sisma).
Per quanto fin qui esposto, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese del procedimento seguono la c.d. soccombenza virtuale e vengono liquidate in dispositivo ai minimi di legge, tenuto conto, per un verso, del valore della lite e, per altro verso, della serialità del contenzioso, non ravvisandosi “gravi ed eccezionali ragioni” per l'invocata compensazione (v. art. 15, comma 2, d.lgs. n.
546/1992, vigente ratione temporis), con distrazione in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Ascoli Piceno dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e condanna l'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese del procedimento, che si liquidano in complessivi euro 250,00 per compensi, oltre gli accessori di legge con distrazione in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE ACUTIS STEFANIA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 32/2024 depositato il 15/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo
elettivamente domiciliato presso dp.fermo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 378/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le Sig.re Ricorrente_2 e Ricorrente_1, in qualità di eredi di Nominativo_1, hanno proposto ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso presentata dal de cuius, avente ad oggetto IRPEF 2017 e le relative Addizionale regionale e Addizionale comunale riferite al periodo d'imposta 2017, per l'importo complessivo di euro 1.199,12.
Le ricorrenti invocano l'applicazione del D.L. n. 123/2019, come convertito dalla L. n. 156/2019, recante la definizione agevolata dei tributi sospesi in conseguenza degli eventi sismici, con versamento ridotto al 40% degli importi dovuti.
In particolare, esse deducono che, a seguito dell'intervento normativo emergenziale, il legislatore ha disposto il pagamento agevolato nella misura del 40% dei tributi relativi al periodo considerato, con contestuale permanenza del 60% delle trattenute non operate, estendendo gli effetti restitutori anche ai contribuenti che non si erano avvalsi della facoltà – prevista dal precedente D.L. n. 189/2016 – di richiedere al proprio sostituto d'imposta la sospensione delle ritenute sugli emolumenti corrisposti nel periodo gennaio/dicembre 2017, con conseguente insorgenza del diritto alla ripetizione dell'indebito per la quota eccedente il 40%.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Fermo, costituitasi ritualmente in giudizio, ha eccepito l'infondatezza dell'istanza di rimborso proposta dal ricorrente, rilevando l'inapplicabilità dell'art. 38 del d.P.
R. n. 602/1973, attesa l'assenza di errore materiale, duplicazione di versamenti ovvero insussistenza dell'obbligazione tributaria, presupposti necessari ai fini del rimborso.
Con riferimento al contenuto sostanziale della domanda, l'Agenzia ha ritenuto infondata la pretesa avanzata, richiamando l'art. 48, comma 1-bis, del D.L. 189/2016, che preclude il rimborso di quanto già versato. Ha sostenuto che il beneficio della riduzione del carico fiscale al 40% ex art. 8, comma 2, del D.L. 123/2019 è riservato esclusivamente ai soggetti che si sono avvalsi della sospensione dei versamenti e che tale riduzione non può estendersi, né in via analogica né in via costituzionalmente orientata, a coloro che hanno optato per il versamento integrale.
Nelle more del giudizio, in data 5 dicembre 2025, l'Agenzia delle Entrate, ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, rilevando che la controversia è stata definita dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, l'Ufficio ha richiamato le ordinanze della Corte di Cassazione nn. 23633, 23642,
23647 e 23652 del 3 settembre 2024, relative ai contribuenti residenti nei Comuni della Regione Marche colpiti dagli eventi sismici del 2016, con le quali è stato riconosciuto il diritto al rimborso del 60% delle ritenute subite nel 2017.
Secondo l'Ufficio, tali pronunce rendono superfluo ogni pronunciamento ulteriore nel merito, con conseguente venir meno dell'interesse a proseguire il giudizio.
L'Agenzia ha altresì chiesto la compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva che, avendo da ultimo la resistente, “valutata la tempestività dell'istanza di rimborso e la residenza del contribuente nel territorio del c.d. cratere sismico, riconosciuto, in favore dello stesso contribuente, il diritto al rimborso delle maggiori ritenute operate dal sostituto di imposta ai sensi degli artt.
23, 24 e 29 del d.P.R. 29/9/1973, n. 600 subìte in eccesso a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma
2, del decreto-legge n. 123/2019”, si impone la cessazione della materia del contendere.
In ordine al regime delle spese processuali - in difetto di espressa rinuncia da parte dei ricorrenti - va verificata la c.d. soccombenza virtuale che, nel caso di specie, è in capo alla resistente, stante la fondatezza del ricorso.
In punto di fatto, è pacifico che parte ricorrente: a) sia lavoratore dipendente;
b) risieda in uno dei Comuni colpiti dal sisma che ha interessato la Regione Marche il 24 agosto 2016, ricompresi nel cd. “cratere sismico” di cui agli allegati 1 e 2 al D.L. n. 189/2016; e c) non abbia esercitato l'opzione per la cd. busta paga pesante.
In punto di diritto, la questione sottoposta all'esame del Collegio concerne la legittimità del silenzio–rifiuto dell'Amministrazione finanziaria sull'istanza di rimborso delle ritenute versate dal ricorrente in relazione all'anno d'imposta 2017.
La fondatezza della pretesa restitutoria deve essere riconosciuta, come già affermato da questa Corte in fattispecie analoghe, confermate anche in grado di appello e, da ultimo, dalla Corte di cassazione con le ordinanze nn. 23633, 23642, 23647 e 23652 del 3 settembre 2024, relative alla Regione Marche, le cui argomentazioni – qui integralmente condivise – si richiamano.
Preliminarmente, giova ricostruire il quadro normativo di riferimento.
L'art. 48, comma 1-bis, del decreto-legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, prevede che: “I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al
31 dicembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuati mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato”.
A sua volta, l'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 123/2019, convertito dalla legge n. 229/2019, dispone che: “Gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati a decorrere dal
15 gennaio 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti”.
Orbene, contrariamente all'assunto dell'Amministrazione resistente, la richiesta di sospensione del prelievo fiscale e contributivo non può costituire una valida e ragionevole discriminante al fine di godere definitivamente dello “sconto” fiscale e contributivo concesso dall'ER.
La richiesta di avvalersi della sospensione non era legata normativamente al fatto che il contribuente avesse subìto danni dall'evento sismico, né a difficoltà reddituali: anche i contribuenti facoltosi avrebbero potuto giovarsene, ed anche i contribuenti che non avevano subìto alcun danno a causa del terremoto. Piuttosto, la sospensione del prelievo fiscale e contributivo per i contribuenti residenti nei Comuni del “cratere sismico” doveva intendersi come beneficio accessibile da parte di tutti, mentre il requisito della “richiesta”, slegato dalle condizioni reddituali o patrimoniali ed al fatto di avere o meno subìto danni a causa dell'evento sismico, aveva come sua giustificazione soltanto quella di rimettere al contribuente la valutazione dell'opportunità di accedere ad un beneficio provvisorio, nell'incertezza del se, come e quando delle somme non versate sarebbe stato richiesto, in futuro, il pagamento.
In altri termini, i contribuenti del “cratere sismico” avrebbero potuto scegliere, in totale libertà, se correre il rischio di accumulare debiti nei confronti dell'ER - visto che “sospensione” non significa “remissione del debito” - o, invece, evitare qualsiasi incertezza continuando regolarmente ad onorare i propri debiti.
In ogni caso, non può sostenersi che chi abbia scelto di “non rischiare” di accumulare debiti verso l'ER possa essere penalizzato alla luce dello ius superveniens, che ha consentito ai contribuenti che avevano scelto di fruire della sospensione di pagare solo il 40% degli importi dovuti: infatti, una lettura restrittiva di tale disposizione sarebbe ingiustamente discriminatoria verso coloro che, magari anche meno benestanti di quelli che si erano avvalsi della sospensione, avevano preferito evitare qualsiasi incertezza, pagando regolarmente i loro debiti con il fisco.
La lettura restrittiva dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 123/2019, convertito nella legge n. 156/2019 - patrocinata dalla resistente - si porrebbe anche in contrasto con l'art. 3 Cost. e confliggerebbe con il canone giuridico della ragionevolezza: se ne impone, dunque, una interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso che la richiamata disposizione abbia inteso regolare esplicitamente solo la posizione di “color che son sospesi”, lasciando implicitamente impregiudicato, per quelli che scelsero di pagare integralmente i loro debiti erariali e contributivi, il diritto al rimborso dell'eccedenza rispetto a quanto avrebbero dovuto definitivamente pagare se si fossero avvalsi anch'essi della sospensione.
Inoltre, non si oppone a tale conclusione l'art. 48, comma 1-bis, del decreto-legge n. 189/2016 il quale, nel disciplinare i presupposti della sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, dispone che “non si fa luogo a rimborso di quanto già versato”: si tratta, evidentemente, di una disposizione che preclude solo la possibilità di chiedere il rimborso di quanto legittimamente corrisposto entro il 31/12/2016, prima, cioè, che iniziasse il periodo temporale per il quale sarebbe valsa la sospensione dei pagamenti.
In conclusione, viene affermato il seguente principio di diritto: “l'art. 8, comma 2, del decreto-legge n.
123/2019, convertito nella legge n. 156/2019, deve essere inteso nel senso che dello 'sconto' fiscale, definitivamente riconosciuto ai contribuenti residenti nei Comuni ricompresi nel cratere sismico individuato dagli allegati al decreto-legge n. 189/2016, pari al 60% delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto- legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, beneficiano anche coloro che non abbiano chiesto la sospensione dei pagamenti ai sensi dell'art. 48, comma 1-bis, del medesimo decreto- legge n. 189/2016, con la conseguenza che questi ultimi hanno diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza rispetto al 40% degli importi dovuti per legge”.
Tali principi sono stati ripresi e ampliati da una successiva pronuncia del Supremo Collegio (v. sent. n. 8276 del 29/3/2025, riguardante la Regione Abruzzo), che ha avuto modo di confutare l'assunto dell'Agenzia, ad avviso della quale, per i residenti nei Comuni ricompresi nel “cratere sismico” degli eventi tellurici del 2016,
l'art. 48, comma 1-bis, del decreto-legge n. 189/2016 aveva disposto la sospensione dei pagamenti, escludendo, tuttavia, il diritto al rimborso di quanto eventualmente versato in mancanza dell'opzione per la sospensione, in quanto la scelta di non avvalersi del beneficio in questione valeva come riconoscimento dell'assenza di stato di bisogno, che escludeva la sussistenza del diritto al successivo rimborso.
In altri termini, l'Agenzia sostiene che il citato l'art. 48, comma 1-bis, del decreto-legge n. 189/2016, avrebbe introdotto una sospensione facoltativa, su richiesta del sostituito, dei versamenti dovuti dal sostituto d'imposta a titolo di ritenute fiscali, per il pagamento delle imposte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi di lavori autonomo;
la finalità della norma sarebbe stata quella di fornire “liquidità aggiuntiva” alle persone fisiche danneggiate dal sisma, onde consentire loro di far fronte ai danni materiali da questo prodotti.
La mancata opzione per tale sospensione - ad avviso della resistente - varrebbe a dimostrare l'assenza di difficoltà economica, legata al sisma e, quindi, giustificherebbe la mancanza della restituzione di quanto eventualmente versato, nel mentre la riduzione del 60% delle imposte sarebbe applicabile solamente nei confronti di coloro che avevano richiesto la sospensione, stante il richiamo, da parte dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 123/2019, all'art. 48, comma 11, del decreto-legge n. 189/2016, che stabilisce le modalità di restituzione delle ritenute non versate proprio in ragione dell'adesione alla consentita sospensione.
Tali assunti sono stati considerati “totalmente infondati”.
Invero, gli stessi giudici di legittimità, con riferimento a fattispecie analoghe, hanno costantemente ritenuto che la norma successiva, che riduce il tributo dovuto per un certo periodo di tempo, renda quest'ultimo, se pagato integralmente, una sorta di indebito, essendo venuta meno, benché a posteriori, la causa del versamento, con conseguente diritto ex lege del contribuente alla restituzione (v. Cass. 15/1/2021, n. 596; Cass. 30/9/2019, n. 24307).
Un'analoga questione interpretativa era stata risolta dal Supremo Collegio nel senso indicato, relativamente alla situazione fiscale dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 per le Province di Catania, Ragusa
e Siracusa, e ciò per effetto di un intervento normativo, simile a quello che interessa la presente controversia, che aveva il carattere di ius superveniens, tale da rendere il già pagato non dovuto ex post (v. Cass. 1/10/2007, n. 20641; cui adde, più di recente, Cass. 22/2/2018, n. 4291).
Questa conclusione è rafforzata dal fatto che, in tema di sopravvenienza di disposizioni legislative con incidenza su obbligazioni pubbliche già perfezionatesi, che sopprimano o riducano la prestazione che ne costituiva oggetto, di fronte all'espressa previsione recata dalle stesse disposizioni di irripetibilità delle somme già versate in esecuzione del rapporto obbligatorio come conformato in precedenza, la Corte Costituzionale ha espresso, con numerose pronunce, un univoco orientamento di non compatibilità costituzionale sotto il profilo della non ragionevolezza, atteso che, contraddittoriamente, da un lato, si rende insussistente l'obbligazione e, dall'altro lato, si rende irripetibile quanto già versato sine causa, nonché sotto il profilo del rispetto del principio di eguaglianza, considerato che ingiustificatamente si pratica un trattamento deteriore per il soggetto che, nel rispetto del quadro normativo previgente, abbia già provveduto all'adempimento rispetto a chi, versando nella medesima situazione, non abbia invece effettuato alcun pagamento, o pagato somme inferiori al dovuto (v. Corte Cost. 22/7/2009, n. 227; Corte Cost. 26/7/2005, n. 320).
L'irragionevolezza e la violazione del principio di uguaglianza sono tanto più accentuati, ove si sia in presenza di interventi preordinati al sostegno di soggetti danneggiati da calamità naturali, non potendosi ammettere che si fruisca del beneficio nel solo caso di omesso adempimento dell'obbligazione pubblica, incidendo, così, per quanto concerne le imprese, anche sulla concorrenza.
Pertanto, ragioni logiche (il venire meno della causa del pagamento), giuridiche (l'operare delle regole sull'indebito) e di coerenza costituzionale (il rispetto dei principi di ragionevolezza ed uguaglianza) impongono di consentire al contribuente che ha pagato di domandare il rimborso, in modo che egli non debba corrispondere, solo perché più diligente, un importo superiore a quello chiesto ad altri soggetti che si trovino nella medesima condizione (il risiedere nella zona colpita dal sisma).
Per quanto fin qui esposto, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese del procedimento seguono la c.d. soccombenza virtuale e vengono liquidate in dispositivo ai minimi di legge, tenuto conto, per un verso, del valore della lite e, per altro verso, della serialità del contenzioso, non ravvisandosi “gravi ed eccezionali ragioni” per l'invocata compensazione (v. art. 15, comma 2, d.lgs. n.
546/1992, vigente ratione temporis), con distrazione in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Ascoli Piceno dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e condanna l'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese del procedimento, che si liquidano in complessivi euro 250,00 per compensi, oltre gli accessori di legge con distrazione in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta