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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/09/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna Prima Sezione Civile nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 434 del Ruolo Generale
dell'anno 2022, promossa da
(CF ), autodifesa ex art. 86 e con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'Avv. Rosa Lauriola
- appellante -
Contro
(partita IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore dott.ssa con sede in Largo Torello Controparte_2 CP_1
De Strada 15/A, con il patrocinio dell'Avv. Enrico Prost
-appellata-
Controparte_3
- appellato contumace-
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 183/2022 del 27 gennaio- 9 febbraio 2022 del Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
Per come da note scritte depositate in data 9 febbraio 2025. Parte_1
Per come da note scritte depositate il 10 febbraio Controparte_1
2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_2
Parma, , a seguito dell'accoglimento, da parte del Giudice dell'Esecuzione, Parte_1
nell'ambito di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c. p. c., promossa dalla di istanza di sospensiva. aveva, infatti, adito il Giudice delle Pt_1 Parte_1
Esecuzioni dopo avere ricevuto la comunicazione preventiva di disposizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati disposto sull'autovettura SMART FORTWO COUPE
MHD, tg. EM572YS, ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. 602/1973, per l'importo complessivo di
29.771,00 Euro.
ha ribadito la propria legittimazione attiva, contestata dalla Controparte_1
convenuta in sede di opposizione dinanzi al Giudice delle Esecuzioni, sottolineando che l'omessa tempestiva impugnazione dei verbali di accertamento delle infrazioni e delle successive ingiunzioni di pagamento, precludevano la contestazione nel merito della pretesa creditoria azionata, operata da con l'atto di opposizione. Parte_1
Si è costituita in giudizio e ha riproposto i motivi di opposizione formulati Parte_1
dinanzi al Giudice delle Esecuzioni in sede di sospensiva.
pag. 2/8 2-Il Tribunale di Parma, con la sentenza n.183/2022 del 27 gennaio-9 febbraio 2022, ha rigettato l'opposizione di , accertando il diritto di Parte_1 Controparte_1
di eseguire il fermo di cui alla Comunicazione preventiva di disposizione di Fermo
[...]
Amministrativo di beni mobili registrati n.1834274, notificato alla FENUDI il 19 maggio 2015.
Ha condannato al rimborso, in favore di Parte_1 Controparte_1
, delle spese di lite, liquidate in 545,00 Euro per anticipazioni e in 4.000,00 Euro per
[...]
compenso di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto tardiva l'eccezione di incompetenza per materia sollevata nel corso del giudizio, affermandone, comunque, l'infondatezza. Ha disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di , sollevata dalla Controparte_1
con l'opposizione all'esecuzione. Ha ritenuto precluso, in sede di opposizione ex Pt_1
art.615 comma 2 c. p. c., l'esame della questione della nullità della notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni, sottolineando, altresì, che l'illegittimità delle contestazioni contenute nei verbali di accertamento avrebbe dovuto essere fatta valere dinanzi al Giudice di
Pace con il rimedio di cui all'art. 7 del D.lgs. 150/2011, con la conseguenza che non era necessario integrare il contraddittorio nei confronti del . Controparte_3
3- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , affidandolo ai Parte_1
seguenti motivi:
a-illegittimità della sentenza per manifesta erroneità nell'iter logico- giuridico seguito dal
Giudice di prime cure e per omessa pronuncia nonché per erronea valutazione delle domande di essa appellante;
b-erroneità della sentenza per inesatta valutazione delle condotte processuali delle parti, in particolare sull'eccezione di incompetenza del Giudice adito;
pag. 3/8 c- erronea e carente valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti di causa;
d-erroneità della sentenza per non corretta liquidazione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'appello. Controparte_1
L'appello è stato notificato anche al , che non è stato parte del giudizio di Controparte_3
primo grado e che è, tuttavia, rimasto contumace in appello.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'esito di trattazione “cartolare”, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c.
4-Vanno esaminati congiuntamente i motivi di gravame sub a e c, in ragione della loro stretta connessione.
Rileva, in proposito, la Corte che, con tali motivi, , dopo avere proposto, in Parte_1
primo grado, opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. p. c., ha richiamato, al fine di ottenere un sindacato sulla esistenza della pretesa creditoria posta a fondamento del preavviso di fermo operato da , la pronuncia della Suprema Corte, resa a Controparte_1
Sezioni Unite (Cass. 15354/2015), che ha escluso che detto atto di preavviso possa essere qualificato quale atto esecutivo, con la conseguenza che l'iniziativa giudiziaria della Pt_1
debba essere qualificata come azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo.
Orbene, tale diversa qualificazione della azione non comporta, però, che, in ogni caso di proposizione della azione di accertamento negativo suddetta, possa procedersi a verifica della sussistenza o meno del credito a tutela del quale sia stato comunicato preavviso di fermo amministrativo (vedi Cass. Cassazione civile sez. III - 14/03/2024, n. 6844). Nel caso di specie,
infatti, l'eventuale inesistenza o nullità della notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni delle quali si tratta, dedotta dall'appellante, avrebbe comportato esclusivamente la facoltà di pag. 4/8 quest'ultima di impugnare detti verbali con il rimedio di cui all'art. 7 del D.lgs. 150/2011, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, pacificamente ammessa da , delle Parte_1
ingiunzioni fiscali di pagamento, che li richiamavano (vedi tra le tante Cass. 12412/2016). Non
risulta, peraltro, che la bbia impugnato le ingiunzioni fiscali suddette. Pt_1
L'accertamento contenuto nei verbali di contestazione eventualmente non notificati è, dunque,
divenuto definitivo e non può, perciò, essere rimesso in discussione il conseguente credito che ha dato luogo alla comunicazione di preavviso di fermo, per la quale è processo.
I motivi sub a e c risultano, pertanto, palesemente infondati.
5- Con il motivo sub c, poi, ha contestato la sentenza impugnata nella parte Parte_1
in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto tardivamente proposta l'eccezione di incompetenza per materia.
In proposito, preme sottolineare che è sfuggito all' appellante che il Tribunale ha rigettato anche nel merito detta eccezione, rilevando che “ ….la stessa è altresì infondata e, molto
probabilmente, imputabile alla confusione tra opposizione ex art. 615 comma secondo c. p. c.
ed opposizione ex art. 7 del D.lgs. 150/2011, nella quale sembra essere incorsa la debitrice
opponente. Premesso che dall'intestazione e da almeno alcune delle istanze formulate con il
ricorso introduttivo, con le quali la debitrice sostanzialmente contesta il diritto di
[...]
di procedere esecutivamente, sembra potersi concludere che quello Controparte_1
azionato sia il rimedio di cui all'art. 615 comma 2 c. p. c., è appena il caso di ricordare che tale
giudizio deve essere inderogabilmente promosso dinanzi al Giudice delle esecuzioni ai sensi del
medesimo art. 615 comma secondo c. p. c. Ne consegue che, anche laddove si dovesse ritenere
l'eccezione tempestivamente formulata…….la stessa non potrebbe trovare accoglimento in
pag. 5/8 quanto destituita di fondamento, non essendo l'incompetenza eccepita derogabile, neppure con
l'accordo delle parti….” .
Orbene, tale motivazione, non contestata dalla è da sola idonea a sostenere Pt_1
l'affermazione del primo Giudice di essere competente a conoscere del merito della controversia.
Ne discende l'inammissibilità del motivo di appello in esame.
Va, invero, ricordato, che, ove la sentenza impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni,
distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso la riforma della sentenza
(vedi Cassazione civile, sez. lav., 11/02/2011, n. 3386; Corte di Appello di Bologna Sez. I 7
febbraio 2017 n.324).
6-E' infondato, infine, il motivo sub d), posto che correttamente il Giudice, in sede di liquidazione delle spese di lite, ha liquidato il compenso, peraltro in misura inferiore a quella media, anche per la fase di trattazione/istruttoria, essendo state depositate memorie illustrative autorizzate.
5- In definitiva, l'appello di deve essere rigettato. Parte_1
6-Le spese del grado devono seguire la soccombenza, quanto al rapporto processuale tra la
. Pt_1 Controparte_1
Il compenso di avvocato, ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, può
essere liquidato, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra 26.000,01 e pag. 6/8 52.000,00 Euro), in 6.946,00 Euro per compenso di avvocato (2.058,00 Euro per la fase di studio, 1.418,00 per la fase introduttiva, 3.470,00 Euro per la fase decisionale).
All'appellata suddetta spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
Va, invece, dichiarato non luogo a provvedere sulle spese quanto al rapporto processuale tra l'appellante e il , stante la contumacia di quest'ultimo. Controparte_3
7- Le motivazioni della decisione rendono evidente che la ha agito in giudizio Pt_1
quantomeno con colpa grave e, pertanto, l'appellante deve essere condannata, ex art. 96 comma
3 c. p. c., al pagamento, in favore di , di ulteriore somma Controparte_1
determinata, in via equitativa, nella misura di 1/3 di quella liquidata per compenso di avvocato e, dunque, in 2.315,33 Euro.
8- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (vedi Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20/09/2019; Cass.
Civ. Sez. Un.4315 del 20 aprile 2020).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione assorbita o disattesa:
I-Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
II- Condanna l'appellante al rimborso, in favore di , delle Controparte_1
spese del grado, liquidate in 6.946,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie pag. 7/8 nella misura del 15% del compenso liquidato, iva e cpa come per legge;
dichiara non luogo a provvedere sulle spese relative al rapporto processuale;
Controparte_4
III- Condanna , ex art. 96 comma 3 c. p. c., al pagamento, in favore di Parte_1
della ulteriore somma di 2.315,33 Euro;
Parte_3
IV- Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 4 settembre
2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Giuseppe De Rosa
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna Prima Sezione Civile nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 434 del Ruolo Generale
dell'anno 2022, promossa da
(CF ), autodifesa ex art. 86 e con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'Avv. Rosa Lauriola
- appellante -
Contro
(partita IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore dott.ssa con sede in Largo Torello Controparte_2 CP_1
De Strada 15/A, con il patrocinio dell'Avv. Enrico Prost
-appellata-
Controparte_3
- appellato contumace-
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 183/2022 del 27 gennaio- 9 febbraio 2022 del Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
Per come da note scritte depositate in data 9 febbraio 2025. Parte_1
Per come da note scritte depositate il 10 febbraio Controparte_1
2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_2
Parma, , a seguito dell'accoglimento, da parte del Giudice dell'Esecuzione, Parte_1
nell'ambito di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c. p. c., promossa dalla di istanza di sospensiva. aveva, infatti, adito il Giudice delle Pt_1 Parte_1
Esecuzioni dopo avere ricevuto la comunicazione preventiva di disposizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati disposto sull'autovettura SMART FORTWO COUPE
MHD, tg. EM572YS, ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. 602/1973, per l'importo complessivo di
29.771,00 Euro.
ha ribadito la propria legittimazione attiva, contestata dalla Controparte_1
convenuta in sede di opposizione dinanzi al Giudice delle Esecuzioni, sottolineando che l'omessa tempestiva impugnazione dei verbali di accertamento delle infrazioni e delle successive ingiunzioni di pagamento, precludevano la contestazione nel merito della pretesa creditoria azionata, operata da con l'atto di opposizione. Parte_1
Si è costituita in giudizio e ha riproposto i motivi di opposizione formulati Parte_1
dinanzi al Giudice delle Esecuzioni in sede di sospensiva.
pag. 2/8 2-Il Tribunale di Parma, con la sentenza n.183/2022 del 27 gennaio-9 febbraio 2022, ha rigettato l'opposizione di , accertando il diritto di Parte_1 Controparte_1
di eseguire il fermo di cui alla Comunicazione preventiva di disposizione di Fermo
[...]
Amministrativo di beni mobili registrati n.1834274, notificato alla FENUDI il 19 maggio 2015.
Ha condannato al rimborso, in favore di Parte_1 Controparte_1
, delle spese di lite, liquidate in 545,00 Euro per anticipazioni e in 4.000,00 Euro per
[...]
compenso di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto tardiva l'eccezione di incompetenza per materia sollevata nel corso del giudizio, affermandone, comunque, l'infondatezza. Ha disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di , sollevata dalla Controparte_1
con l'opposizione all'esecuzione. Ha ritenuto precluso, in sede di opposizione ex Pt_1
art.615 comma 2 c. p. c., l'esame della questione della nullità della notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni, sottolineando, altresì, che l'illegittimità delle contestazioni contenute nei verbali di accertamento avrebbe dovuto essere fatta valere dinanzi al Giudice di
Pace con il rimedio di cui all'art. 7 del D.lgs. 150/2011, con la conseguenza che non era necessario integrare il contraddittorio nei confronti del . Controparte_3
3- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , affidandolo ai Parte_1
seguenti motivi:
a-illegittimità della sentenza per manifesta erroneità nell'iter logico- giuridico seguito dal
Giudice di prime cure e per omessa pronuncia nonché per erronea valutazione delle domande di essa appellante;
b-erroneità della sentenza per inesatta valutazione delle condotte processuali delle parti, in particolare sull'eccezione di incompetenza del Giudice adito;
pag. 3/8 c- erronea e carente valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti di causa;
d-erroneità della sentenza per non corretta liquidazione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'appello. Controparte_1
L'appello è stato notificato anche al , che non è stato parte del giudizio di Controparte_3
primo grado e che è, tuttavia, rimasto contumace in appello.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'esito di trattazione “cartolare”, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c.
4-Vanno esaminati congiuntamente i motivi di gravame sub a e c, in ragione della loro stretta connessione.
Rileva, in proposito, la Corte che, con tali motivi, , dopo avere proposto, in Parte_1
primo grado, opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. p. c., ha richiamato, al fine di ottenere un sindacato sulla esistenza della pretesa creditoria posta a fondamento del preavviso di fermo operato da , la pronuncia della Suprema Corte, resa a Controparte_1
Sezioni Unite (Cass. 15354/2015), che ha escluso che detto atto di preavviso possa essere qualificato quale atto esecutivo, con la conseguenza che l'iniziativa giudiziaria della Pt_1
debba essere qualificata come azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo.
Orbene, tale diversa qualificazione della azione non comporta, però, che, in ogni caso di proposizione della azione di accertamento negativo suddetta, possa procedersi a verifica della sussistenza o meno del credito a tutela del quale sia stato comunicato preavviso di fermo amministrativo (vedi Cass. Cassazione civile sez. III - 14/03/2024, n. 6844). Nel caso di specie,
infatti, l'eventuale inesistenza o nullità della notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni delle quali si tratta, dedotta dall'appellante, avrebbe comportato esclusivamente la facoltà di pag. 4/8 quest'ultima di impugnare detti verbali con il rimedio di cui all'art. 7 del D.lgs. 150/2011, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, pacificamente ammessa da , delle Parte_1
ingiunzioni fiscali di pagamento, che li richiamavano (vedi tra le tante Cass. 12412/2016). Non
risulta, peraltro, che la bbia impugnato le ingiunzioni fiscali suddette. Pt_1
L'accertamento contenuto nei verbali di contestazione eventualmente non notificati è, dunque,
divenuto definitivo e non può, perciò, essere rimesso in discussione il conseguente credito che ha dato luogo alla comunicazione di preavviso di fermo, per la quale è processo.
I motivi sub a e c risultano, pertanto, palesemente infondati.
5- Con il motivo sub c, poi, ha contestato la sentenza impugnata nella parte Parte_1
in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto tardivamente proposta l'eccezione di incompetenza per materia.
In proposito, preme sottolineare che è sfuggito all' appellante che il Tribunale ha rigettato anche nel merito detta eccezione, rilevando che “ ….la stessa è altresì infondata e, molto
probabilmente, imputabile alla confusione tra opposizione ex art. 615 comma secondo c. p. c.
ed opposizione ex art. 7 del D.lgs. 150/2011, nella quale sembra essere incorsa la debitrice
opponente. Premesso che dall'intestazione e da almeno alcune delle istanze formulate con il
ricorso introduttivo, con le quali la debitrice sostanzialmente contesta il diritto di
[...]
di procedere esecutivamente, sembra potersi concludere che quello Controparte_1
azionato sia il rimedio di cui all'art. 615 comma 2 c. p. c., è appena il caso di ricordare che tale
giudizio deve essere inderogabilmente promosso dinanzi al Giudice delle esecuzioni ai sensi del
medesimo art. 615 comma secondo c. p. c. Ne consegue che, anche laddove si dovesse ritenere
l'eccezione tempestivamente formulata…….la stessa non potrebbe trovare accoglimento in
pag. 5/8 quanto destituita di fondamento, non essendo l'incompetenza eccepita derogabile, neppure con
l'accordo delle parti….” .
Orbene, tale motivazione, non contestata dalla è da sola idonea a sostenere Pt_1
l'affermazione del primo Giudice di essere competente a conoscere del merito della controversia.
Ne discende l'inammissibilità del motivo di appello in esame.
Va, invero, ricordato, che, ove la sentenza impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni,
distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso la riforma della sentenza
(vedi Cassazione civile, sez. lav., 11/02/2011, n. 3386; Corte di Appello di Bologna Sez. I 7
febbraio 2017 n.324).
6-E' infondato, infine, il motivo sub d), posto che correttamente il Giudice, in sede di liquidazione delle spese di lite, ha liquidato il compenso, peraltro in misura inferiore a quella media, anche per la fase di trattazione/istruttoria, essendo state depositate memorie illustrative autorizzate.
5- In definitiva, l'appello di deve essere rigettato. Parte_1
6-Le spese del grado devono seguire la soccombenza, quanto al rapporto processuale tra la
. Pt_1 Controparte_1
Il compenso di avvocato, ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, può
essere liquidato, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra 26.000,01 e pag. 6/8 52.000,00 Euro), in 6.946,00 Euro per compenso di avvocato (2.058,00 Euro per la fase di studio, 1.418,00 per la fase introduttiva, 3.470,00 Euro per la fase decisionale).
All'appellata suddetta spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
Va, invece, dichiarato non luogo a provvedere sulle spese quanto al rapporto processuale tra l'appellante e il , stante la contumacia di quest'ultimo. Controparte_3
7- Le motivazioni della decisione rendono evidente che la ha agito in giudizio Pt_1
quantomeno con colpa grave e, pertanto, l'appellante deve essere condannata, ex art. 96 comma
3 c. p. c., al pagamento, in favore di , di ulteriore somma Controparte_1
determinata, in via equitativa, nella misura di 1/3 di quella liquidata per compenso di avvocato e, dunque, in 2.315,33 Euro.
8- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (vedi Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20/09/2019; Cass.
Civ. Sez. Un.4315 del 20 aprile 2020).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione assorbita o disattesa:
I-Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
II- Condanna l'appellante al rimborso, in favore di , delle Controparte_1
spese del grado, liquidate in 6.946,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie pag. 7/8 nella misura del 15% del compenso liquidato, iva e cpa come per legge;
dichiara non luogo a provvedere sulle spese relative al rapporto processuale;
Controparte_4
III- Condanna , ex art. 96 comma 3 c. p. c., al pagamento, in favore di Parte_1
della ulteriore somma di 2.315,33 Euro;
Parte_3
IV- Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 4 settembre
2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Giuseppe De Rosa
pag. 8/8