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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/12/2024, n. 1799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1799 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 407 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Seconda Sezione Civile
IN PERSONA DEI MAGISTRATI dott. Monica Zema Presidente rel. dott. Nicolo' Crasci' Consigliere dott. Claudia Cottini Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 407 / 2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] rappres. e dif. dall'Avv. LIPERA LUCA TANCREDI (C.F. ) C.F._2
APPELLANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
nato a [...] il [...] elettivamente domicil. in VIA LAVINA 32 ACI S.ANTONIO; rappres. e dif. dagli
Avv.ti Angelo Triglia (cf. e (C.F. CodiceFiscale_4 CP_2
) C.F._5
APPELLATO ed APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 12 All'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc dell'8.7.2024, le parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 500/2023, pubbl. il 27/01/2023 e notificata il 22.2.2023, il Tribunale di
Catania ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 1824/2017 emesso dal Tribunale di Catania con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 11.957,70, oltre a interessi legali, in favore del padre a titolo di rimborso di lavori eseguiti nell'immobile di sua proprietà (sito Controparte_3
a Catania, via Teatro Massimo n.29).
Con atto notificato il 17/03/2023, ha proposto appello avverso la Parte_2
suddetta sentenza chiedendo, in riforma della stessa, di: << dichiarare l'inefficacia il decreto ingiuntivo n. 1824/2017 emesso dal Tribunale di Catania in data 28.3.2017 e depositato in data 31.3.2017 per mancata notifica entro il termine di 60 giorni dalla pronuncia;
NEL MERITO: dichiarare illegittimo per le motivazioni di cui in narrativa e per l'effetto revocare o comunque annullare il decreto ingiuntivo n. 1824/2017 emesso dal Tribunale di Catania in data 28.3.2017 e depositato in data 31.3.2017 per insussistenza del credito azionato;
dichiarare che i lavori di ripristino e di messa in sicurezza dei ballatoi del bene immobile sito in Catania, Via Teatro Massimo n. 29, non furono mai stati eseguiti e per
l'effetto disporre la non debenza delle somme oggetto di ingiunzione;
ancora e per
l'effetto, condannare il Sig. a pagare spese, diritti ed onorari e danni Controparte_3
ex art. 96 c.p.c.. IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito del Sig. si chiede che vanga ridotto perché Controparte_3
eccessivo e sproporzionato ovvero secondo giustizia ed equità. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge >>.
Si è costituito che ha chiesto il rigetto dell'appello e ha proposto appello Controparte_3
incidentale chiedendo di << Riformare la sentenza di primo grado n. 500/2023 del
Tribunale di Catania, nella parte in cui non ritiene idonea la procura del 07/04/2014 pagina 2 di 12 alla esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di via Teatro Massimo n. 29
– Catania per le ragioni indicate in parte narrativa e per l'effetto riconoscere che il sig.
ha agito nella costanza dei pieni poteri conferitigli dal mandante >>. Controparte_3
All'udienza di discussione dell'8.7.2024, la causa è stata posta in decisione previa concessione del termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusionali.
---------
1. SENTENZA APPELLATA
1.1 Il Tribunale ha disatteso l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo n.
1824/2017 per mancata notificazione oltre il termine di sessanta giorni sollevata dalla parte opponente ritenendo che il giudice chiamato a provvedere sull'istanza di esecutorietà del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 647 c.p.c. correttamente aveva rilevato la nullità della notifica a mezzo posta del decreto ingiuntivo e aveva assegnato un nuovo termine per la rinnovazione della notifica all'ingiungente. Il Tribunale ha ritenuto che, in conseguenza della rimessione in termini operata dal giudice del monitorio (art. 153, comma 2, c.p.c.), il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c. era decorso nuovamente dal
19.10.2017, con la conseguenza che la notifica del decreto eseguita il 13.11.2017 era da considerarsi tempestiva.
1.2 Il Tribunale ha ritenuto, nel merito, non fondata l'opposizione proposta da
. Parte_2
Ha evidenziato che , proprietario dell'immobile sito al terzo piano Parte_2
di piazza Teatro Massimo n. 29, in catasto al figlio 69, particella 82711 sub 18, aveva conferito al padre una “procura speciale” con cui gli aveva attribuito il potere di presenziare a tutte le assemblee condominiali aventi ad oggetto la delibera per la esecuzione dei lavori di manutenzione del ove era CP_4
ubicato detto immobile, di seguire anche tutta la fase di esecuzione degli stessi, con facoltà di approvare le relative delibere e provvedere al pagamento degli oneri condominiali per l'esecuzione dei detti lavori nonché di vendere pagina 3 di 12 l'immobile a chi avesse voluto e al prezzo ritenuto opportuno. Il Tribunale ha ritenuto che non rientrasse tra i poteri del padre mandatario quello di eseguire lavori di ristrutturazione o manutenzione delle porzioni di proprietà esclusiva dell'immobile del figlio per i quali l'opposto aveva richiesto la somma di €
11.957,60.
1.3 Ciò posto, il Tribunale ha ritenuto provata l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e manutenzione dell'immobile di a mezzo Parte_2
l'impresa CO.PRO.EDIL di stante la produzione del contratto di Persona_1
appalto concluso con l'impresa individuale in data 21.5.2014 nonché delle quietanze di pagamento rilasciate da in favore di Persona_1 Controparte_3
e stante le deposizioni testimoniali dell'appaltatore del perito Persona_1
e di , legale rappresentante della società Persona_2 Testimone_1
Habitat s.r.l. che aveva acquistato l'immobile de quo per adibirlo a struttura ricettiva.
1.4 Il Tribunale ha ritenuto che, pur se il mandato di cui al punto n.
1.2 non comprendeva i lavori per cui è causa, con il comportamento Controparte_5
assunto aveva espresso la volontà inequivoca, quantunque tacita, di ratificare l'operato del padre, ex art. 1711 c.c.
Più precisamente, in relazione all'esecuzione dei lavori di rifacimento delle porzioni interne dell'immobile (il cui valore ammonta ad euro 10.981,70) il
Tribunale ha rilevato che il teste aveva confermato la costante Persona_1
presenza in cantiere dell'appellante.
In relazione ai lavori di spicconamento dei balconi ed apposizione della rete protettiva sui ballatoi e sui frontalini, il Tribunale ha evidenziato che la necessità di eseguire tali lavori era emersa nel corso dell'assemblea condominiale del
8.4.2014 in cui l'appellante era presente per delega in quanto Parte_2
rappresentato dall'avvocato Triglia che si era impegnato ad eseguire tali lavori di messa in sicurezza.
pagina 4 di 12 2. MOTIVI DI APPELLO e RAGIONI DELLA DECISIONE
A) INEFFICACIA DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO
A.1 L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui non ha ritenuto che il decreto ingiuntivo fosse divenuto inefficace a seguito della tardiva notifica.
Deduce che, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, l'ingiungente non aveva richiesto alcuna rimessione in termini e che il giudice del monitorio non aveva espressamente assegnato un nuovo termine per la rinnovazione della notifica rimettendo in termini l'ingiungente, ma si era limitato a disporre la rinnovazione della notifica.
A.2 La doglianza è infondata.
Invero, come affermato dal primo giudice e non contestato dall'appellante, la prima notifica del decreto ingiuntivo era nulla e non inesistente;
pertanto, correttamente il giudice chiamato a provvedere sull'istanza di esecutorietà del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., assegnò un nuovo termine per la rinnovazione della notifica all'ingiungente.
L'inefficacia del decreto ingiuntivo consegue, infatti, all'inesistenza della notifica ai sensi dell'art. 644 cpc e non alla nullità della stessa di cui, ex art. 647 cpc, può essere disposta la rinotifica.
B) PROVA DEL PAGAMENTO DEI LAVORI
B.1 Con altro motivo di doglianza deduce di non aver mai autorizzato il Parte_2
padre alla stipula del contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori per cui è causa e che manca la prova del pagamento degli stessi non potendo assumere valore probatorio le quietanze prodotte.
Deduce che il teste che ha emesso le fatture, non è attendibile in quanto Persona_1
le fatture emesse sono false poichè, quella datata 30.6.2014, è intestata a una società inesistente e, quella datata 8.1.2016, è stata emessa dall la cui impresa individuale Per_1
era stata cancellata il 16.9.2010.
pagina 5 di 12 L'appellante deduce anche che manca la prova dell'esecuzione dei lavori essendo la deposizione del teste geom. generica per non aver saputo indicare i Persona_2
lavori eseguiti e che a nulla vale il rinvio alla relazione tecnica dallo stesso redatta in quanto tardivamente prodotta. Deduce che il padre non aveva la disponibilità dell'immobile e che dalla deposizione della legale rappresentante della società acquirente (arch. ) e dell'arch. nonchè dalla foto da Testimone_1 Persona_3
quest'ultimo scattate emerge che l'immobile era in stato di abbandono e fatiscente al momento della stipula del contratto preliminare del 29.4.2015.
B.2 Preliminarmente, si osserva che la perizia giurata a firma del geom. Per_2
è stata allegata dall'odierno appellato al ricorso per decreto ingiuntivo e che il
[...]
suo deposito nell'ambito del giudizio di opposizione, anche dopo il consolidarsi delle preclusioni istruttorie, è ammissibile.
Invero, come evidenziato da , nel giudizio di opposizione a decreto Controparte_3
ingiuntivo è ammesso il deposito dei documenti allegati al ricorso monitorio anche dopo lo spirare dei termini assegnati dal giudice per le produzioni documentali, atteso che tali documenti, ai sensi dell'art. 638, comma 3, c.p.c., restano a disposizione dell'ingiunto almeno fino alla scadenza del termine per proporre opposizione, sicché, essendo già esposti al contraddittorio delle parti, non possono essere qualificati come "nuovi" nei successivi sviluppi del processo. (Fattispecie relativa alla produzione, dopo la scadenza del termine ex art. 183, comma 6, c.p.c., del fascicolo della fase monitoria con le copie delle scritture private disconosciute, nemmeno contestate quanto alla conformità agli originali, successivamente depositati) (Cass., 2019/20584).
B.3 L'appello è fondato e va accolto.
Si osserva che il contratto di appalto intervenuto tra l'appellato e tale Persona_1
nonchè le quietanze di pagamento a firma di quest'ultimo, prodotti dall'appellato, non possono essere opposte a , estraneo a dette scritture, e non costituiscono, Parte_2
pertanto, prova né dell'esecuzione dei lavori di cui chiede il rimborso né Controparte_3
del pagamento degli stessi.
pagina 6 di 12 Si osserva, altresì, che i testi escussi nel corso del giudizio di primo grado hanno reso dichiarazioni tra loro contrastanti.
In particolare, facente parte della fascia familiare di entrambe le parti in Persona_1
causa, ha dichiarato di aver eseguito i lavori per cui è causa e di essere stato retribuito dall'odierno appellato per quanto realizzato. Ha dichiarato, inoltre, che l'appellante era presente durante l'esecuzione dei lavori e che “sindacava” gli stessi. Parte_2
Al tempo stesso detto teste ha emesso fatture relative ai lavori de quibus intestate, come affermato dall'appellante e non contestato dall'appellato, a soggetti inesistenti
(Co.pro.edil) e con partita iva cancellata in data antecedente alla loro emissione.
Circostanza che induce a dubitare della attendibilità del teste, come dedotto dall'appellante.
Il geom. , che ha redatto la perizia giurata in atti del 9.7.2014, ha Persona_2
dichiarato di aver verificato in data 20.6.2014 che, a parte la pittura in qualche stanza, i lavori indicati nella perizia dallo stesso sottoscritta erano stati eseguiti, Ha, altresì, dichiarato di aver scattato delle fotografie.
Nella perizia si legge che egli aveva scattato foto sia dei lavori eseguiti che di quelli in corso di esecuzione. In realtà, le foto allegate alla perizia (o meglio le fotocopie in bianco e nero in atti) rappresentano esclusivamente parti dell'immobile fatiscenti in cui nessun lavoro era stato ancora eseguito. Manca una documentazione fotografica di lavori eseguiti o in corso di esecuzione. Inoltre, il nè nella sua deposizione Per_2
testimoniale né nella perizia in atti, fa riferimento all'esecuzione di lavori sui ballatoi di cui pure il chiede il rimborso. Pt_2
La teste Arch. , legale rappresentante della società Habitat s.r.l. che Testimone_1
acquistò, successivamente ai fatti per cui è causa, l'immobile de quo per adibirlo a struttura ricettiva, sentita come teste, ha risposto positivamente sulla circostanza <<
Vero o no quando è stato stipulato il contratto preliminare di compravendita dell'immobile, sito in Catania, Via Teatro Massimo n. 29, del 29.04.2015, il predetto bene immobile si presentava con lesioni nelle pareti e nei soffitto, macchie di umidità e
pagina 7 di 12 scrostature nelle pareti e nei soffitti, pareti e soffitti non imbiancati, pareti di alcune stanze con carta da parati vecchia in parte scollata e con macchie di umidità, così come risulta dalle foto, prodotte nell'odierno giudizio (allegato 4) in seno all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo? >>, pur dichiarando di non ricordare se le foto che aveva scattato erano quelle che le venivano mostrate. Inoltre, ha precisato che l'immobile era in una condizione di ammaloramento e, contraddicendosi con quanto prima dichiarato rispondendo positivamente sulla riportata circostanza, ha affermato che aveva << constatato che erano state fatte delle rifiniture anche prima del preliminare;
si vedeva che era stata data una rinfrescata che era evidente che non era sufficiente a coprire la macchia di umidità >>.
In ordine ai lavori di spicconamento dei ballatoi e apposizione della rete protettiva, la stessa ha dichiarato che trattasi di lavori eseguiti successivamente dal , che CP_4
non fu fatto alcun spicconamento e di non ricordare quando la rete venne apposta.
Il teste compagno della e colui che ha diretto i lavori di Persona_3 Tes_1
ristrutturazione dell'immobile dopo l'acquisto, ha dichiarato di aver scattato, dopo la stipula del preliminare avvenuta in data 29.4.2015, le foto prodotte da e Parte_2
che le pareti erano imbiancate ma rovinate a causa di infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto di copertura del;
in ordine ai lavori di spicconatura dei ballatoi e di CP_4
apposizione di una rete protettiva ha dichiarato di non ricordare << se i balconi fossero stati spicconati>> e di ricordare una rete protettiva.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che non abbia provato di aver Controparte_3
eseguito i lavori di cui chiede il pagamento.
Invero, dei due testi dallo stesso citati, l' non appare attendibile (sia perché Per_1
soggetto che emette fatture false sia perché smentito dal teste citato Per_3
dall'appellante certamente estraneo ai fatti di causa), mentre il ha reso Per_2
dichiarazioni che rinviano a una perizia che non rappresenta in modo specifico lo stato dei luoghi e alla quale sono allegate foto che, al contrario di quanto in essa dichiarato,
pagina 8 di 12 non attestano né lavori eseguiti né in corso di esecuzione ma solo un immobile su cui nessun intervento, neppure di finitura, al giugno 2014 era stato eseguito.
La teste , invece, ha reso delle dichiarazioni in parte contraddittorie, come Tes_1
sopra evidenziato.
Diversamente, la deposizione del teste appare chiara ed affidabile. Per_3
Lo stesso ha dichiarato di aver scattato le foto prodotte dall'appellante dopo la stipula del preliminare (29.4.2015) e, quindi, a meno di un anno da quando (aprile – giugno
2014), secondo l'appellato, erano stati eseguiti i lavori per cui è causa.
Dette foto rappresentano uno stato di tale ammaloramento e degrado dell'immobile per cui è causa, da far ritenere inverosimile che a distanza di meno di un anno dal rifacimento delle pareti lo stesso si possa essere ridotto in tali condizioni a causa di infiltrazioni d'acqua dal tetto di copertura.
Né, tenendo conto di quanto dichiarato dallo stesso - teste estraneo alla vicenda de Per_3
qua e, quindi, certamente disinteressato ed attendibile -, possono ritenersi provati i lavori di spicconatura e di messa in sicurezza dei ballatoi (il teste, infatti, ha riferito di ricordare che vi fosse una rete di protezione ma nulla ha riferito sull'epoca di apposizione della stessa).
Alla luce di quanto sopra, l'appello va accolto e in riforma della sentenza di primo grado, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
3. APPELLO INCIDENTALE
L'appello incidentale con cui chiede di << Riformare la sentenza di Controparte_3
primo grado n. 500/2023 del Tribunale di Catania, nella parte in cui non ritiene idonea la procura del 07/04/2014 alla esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di via Teatro Massimo n. 29 – Catania per le ragioni indicate in parte narrativa e per
l'effetto riconoscere che il sig. ha agito nella costanza dei pieni poteri Controparte_3
conferitigli dal mandante >> è inammissibile.
pagina 9 di 12 Invero, l'impugnazione incidentale ha per necessario presupposto la soccombenza ed è inammissibile se proposta dalla parte - come l'odierno appellato - rimasta vittoriosa sia pure per motivi diversi da quelli da essa sostenuti.
Nel caso in esame, dalla chiesta modifica della motivazione della sentenza (che ha ritenuto che ratificò l'operato del padre e non che quest'ultimo avesse Parte_2
ricevuto mandato dal primo di eseguire le opere per cui è causa) non potrebbe derivare all'appellante incidentale una pronuncia più vantaggiosa di quella già ottenuta.
Né può ritenersi che l'appellato abbia voluto riproporre questioni giuridiche ex art 346 cod proc civ;
infatti, detto articolo riguarda solo domande ed eccezioni di merito che non siano state oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure.
Infine, si osserva che l'esame della doglianza sollevata dall'appellato non è idoneo a determinare un esito diverso del presente giudizio di secondo grado. Infatti, la fondatezza dell'appello principale prescinde dalla questione relativa all'oggetto del mandato conferito da al padre ma consegue alla mancata prova Parte_2
dell'esecuzione dei lavori di cui chiede il rimborso. Controparte_3
4. SPESE PROCESSUALI
Le spese sia di primo che secondo grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico di . Controparte_3
Ed invero, si osserva che sussiste il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte, come nel caso di specie, della sentenza impugnata, e, ciò, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite. Invero, la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale
(Cass., 2008/15483).
Le spese in favore di vanno liquidate come in dispositivo, ex D.M. n. 147 Parte_2
del 2022, sulla base allo scaglione di valore € 5.200,01/€ 26.000,00), in relazione alle pagina 10 di 12 fasi espletate, in esse compresa - tra le altre -, anche per il grado di appello, la fase istruttoria.
Invero, il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c) e s.m.i., con detta voce ricomprende anche la fase di trattazione, con la conseguenza che il relativo compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento nel corso del grado del singolo giudizio di merito di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (cfr. Cass. n. 8561/2023 e n.
30219/2023).
Stante l'espletamento della sola trattazione, per la fase istruttoria del grado di appello i compensi vanno liquidati nei minimi.
Va evidenziato, trattandosi di procedimento iniziato in questo grado di appello successivamente al 30.1.2013, che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma
1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115 (secondo cui << Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso >>), per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante incidentale, , di un ulteriore importo Controparte_3
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 500/2023 emessa dal
Tribunale di Catania, rigetta la domanda formulata da nei confronti di Controparte_3
e revoca il decreto ingiuntivo n. 1824/2017; Parte_2
condanna a rifondere a le spese di entrambi i gradi di Controparte_3 Parte_2
giudizio che si liquidano, per il primo grado, in € 5.077,00 per compensi per le fasi di pagina 11 di 12 studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, e, per il secondo grado, in € 4.888,00 per compensi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria, oltre a spese generali, iva e cpa;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante incidentale, , della somma di cui all'art. 13, comma 1 Controparte_3
quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso il 5/12/2024
LA PRESIDENTE REL.
dott. Monica Zema
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Seconda Sezione Civile
IN PERSONA DEI MAGISTRATI dott. Monica Zema Presidente rel. dott. Nicolo' Crasci' Consigliere dott. Claudia Cottini Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 407 / 2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] rappres. e dif. dall'Avv. LIPERA LUCA TANCREDI (C.F. ) C.F._2
APPELLANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
nato a [...] il [...] elettivamente domicil. in VIA LAVINA 32 ACI S.ANTONIO; rappres. e dif. dagli
Avv.ti Angelo Triglia (cf. e (C.F. CodiceFiscale_4 CP_2
) C.F._5
APPELLATO ed APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 12 All'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc dell'8.7.2024, le parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 500/2023, pubbl. il 27/01/2023 e notificata il 22.2.2023, il Tribunale di
Catania ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 1824/2017 emesso dal Tribunale di Catania con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 11.957,70, oltre a interessi legali, in favore del padre a titolo di rimborso di lavori eseguiti nell'immobile di sua proprietà (sito Controparte_3
a Catania, via Teatro Massimo n.29).
Con atto notificato il 17/03/2023, ha proposto appello avverso la Parte_2
suddetta sentenza chiedendo, in riforma della stessa, di: << dichiarare l'inefficacia il decreto ingiuntivo n. 1824/2017 emesso dal Tribunale di Catania in data 28.3.2017 e depositato in data 31.3.2017 per mancata notifica entro il termine di 60 giorni dalla pronuncia;
NEL MERITO: dichiarare illegittimo per le motivazioni di cui in narrativa e per l'effetto revocare o comunque annullare il decreto ingiuntivo n. 1824/2017 emesso dal Tribunale di Catania in data 28.3.2017 e depositato in data 31.3.2017 per insussistenza del credito azionato;
dichiarare che i lavori di ripristino e di messa in sicurezza dei ballatoi del bene immobile sito in Catania, Via Teatro Massimo n. 29, non furono mai stati eseguiti e per
l'effetto disporre la non debenza delle somme oggetto di ingiunzione;
ancora e per
l'effetto, condannare il Sig. a pagare spese, diritti ed onorari e danni Controparte_3
ex art. 96 c.p.c.. IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito del Sig. si chiede che vanga ridotto perché Controparte_3
eccessivo e sproporzionato ovvero secondo giustizia ed equità. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge >>.
Si è costituito che ha chiesto il rigetto dell'appello e ha proposto appello Controparte_3
incidentale chiedendo di << Riformare la sentenza di primo grado n. 500/2023 del
Tribunale di Catania, nella parte in cui non ritiene idonea la procura del 07/04/2014 pagina 2 di 12 alla esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di via Teatro Massimo n. 29
– Catania per le ragioni indicate in parte narrativa e per l'effetto riconoscere che il sig.
ha agito nella costanza dei pieni poteri conferitigli dal mandante >>. Controparte_3
All'udienza di discussione dell'8.7.2024, la causa è stata posta in decisione previa concessione del termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusionali.
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1. SENTENZA APPELLATA
1.1 Il Tribunale ha disatteso l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo n.
1824/2017 per mancata notificazione oltre il termine di sessanta giorni sollevata dalla parte opponente ritenendo che il giudice chiamato a provvedere sull'istanza di esecutorietà del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 647 c.p.c. correttamente aveva rilevato la nullità della notifica a mezzo posta del decreto ingiuntivo e aveva assegnato un nuovo termine per la rinnovazione della notifica all'ingiungente. Il Tribunale ha ritenuto che, in conseguenza della rimessione in termini operata dal giudice del monitorio (art. 153, comma 2, c.p.c.), il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c. era decorso nuovamente dal
19.10.2017, con la conseguenza che la notifica del decreto eseguita il 13.11.2017 era da considerarsi tempestiva.
1.2 Il Tribunale ha ritenuto, nel merito, non fondata l'opposizione proposta da
. Parte_2
Ha evidenziato che , proprietario dell'immobile sito al terzo piano Parte_2
di piazza Teatro Massimo n. 29, in catasto al figlio 69, particella 82711 sub 18, aveva conferito al padre una “procura speciale” con cui gli aveva attribuito il potere di presenziare a tutte le assemblee condominiali aventi ad oggetto la delibera per la esecuzione dei lavori di manutenzione del ove era CP_4
ubicato detto immobile, di seguire anche tutta la fase di esecuzione degli stessi, con facoltà di approvare le relative delibere e provvedere al pagamento degli oneri condominiali per l'esecuzione dei detti lavori nonché di vendere pagina 3 di 12 l'immobile a chi avesse voluto e al prezzo ritenuto opportuno. Il Tribunale ha ritenuto che non rientrasse tra i poteri del padre mandatario quello di eseguire lavori di ristrutturazione o manutenzione delle porzioni di proprietà esclusiva dell'immobile del figlio per i quali l'opposto aveva richiesto la somma di €
11.957,60.
1.3 Ciò posto, il Tribunale ha ritenuto provata l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e manutenzione dell'immobile di a mezzo Parte_2
l'impresa CO.PRO.EDIL di stante la produzione del contratto di Persona_1
appalto concluso con l'impresa individuale in data 21.5.2014 nonché delle quietanze di pagamento rilasciate da in favore di Persona_1 Controparte_3
e stante le deposizioni testimoniali dell'appaltatore del perito Persona_1
e di , legale rappresentante della società Persona_2 Testimone_1
Habitat s.r.l. che aveva acquistato l'immobile de quo per adibirlo a struttura ricettiva.
1.4 Il Tribunale ha ritenuto che, pur se il mandato di cui al punto n.
1.2 non comprendeva i lavori per cui è causa, con il comportamento Controparte_5
assunto aveva espresso la volontà inequivoca, quantunque tacita, di ratificare l'operato del padre, ex art. 1711 c.c.
Più precisamente, in relazione all'esecuzione dei lavori di rifacimento delle porzioni interne dell'immobile (il cui valore ammonta ad euro 10.981,70) il
Tribunale ha rilevato che il teste aveva confermato la costante Persona_1
presenza in cantiere dell'appellante.
In relazione ai lavori di spicconamento dei balconi ed apposizione della rete protettiva sui ballatoi e sui frontalini, il Tribunale ha evidenziato che la necessità di eseguire tali lavori era emersa nel corso dell'assemblea condominiale del
8.4.2014 in cui l'appellante era presente per delega in quanto Parte_2
rappresentato dall'avvocato Triglia che si era impegnato ad eseguire tali lavori di messa in sicurezza.
pagina 4 di 12 2. MOTIVI DI APPELLO e RAGIONI DELLA DECISIONE
A) INEFFICACIA DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO
A.1 L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui non ha ritenuto che il decreto ingiuntivo fosse divenuto inefficace a seguito della tardiva notifica.
Deduce che, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, l'ingiungente non aveva richiesto alcuna rimessione in termini e che il giudice del monitorio non aveva espressamente assegnato un nuovo termine per la rinnovazione della notifica rimettendo in termini l'ingiungente, ma si era limitato a disporre la rinnovazione della notifica.
A.2 La doglianza è infondata.
Invero, come affermato dal primo giudice e non contestato dall'appellante, la prima notifica del decreto ingiuntivo era nulla e non inesistente;
pertanto, correttamente il giudice chiamato a provvedere sull'istanza di esecutorietà del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., assegnò un nuovo termine per la rinnovazione della notifica all'ingiungente.
L'inefficacia del decreto ingiuntivo consegue, infatti, all'inesistenza della notifica ai sensi dell'art. 644 cpc e non alla nullità della stessa di cui, ex art. 647 cpc, può essere disposta la rinotifica.
B) PROVA DEL PAGAMENTO DEI LAVORI
B.1 Con altro motivo di doglianza deduce di non aver mai autorizzato il Parte_2
padre alla stipula del contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori per cui è causa e che manca la prova del pagamento degli stessi non potendo assumere valore probatorio le quietanze prodotte.
Deduce che il teste che ha emesso le fatture, non è attendibile in quanto Persona_1
le fatture emesse sono false poichè, quella datata 30.6.2014, è intestata a una società inesistente e, quella datata 8.1.2016, è stata emessa dall la cui impresa individuale Per_1
era stata cancellata il 16.9.2010.
pagina 5 di 12 L'appellante deduce anche che manca la prova dell'esecuzione dei lavori essendo la deposizione del teste geom. generica per non aver saputo indicare i Persona_2
lavori eseguiti e che a nulla vale il rinvio alla relazione tecnica dallo stesso redatta in quanto tardivamente prodotta. Deduce che il padre non aveva la disponibilità dell'immobile e che dalla deposizione della legale rappresentante della società acquirente (arch. ) e dell'arch. nonchè dalla foto da Testimone_1 Persona_3
quest'ultimo scattate emerge che l'immobile era in stato di abbandono e fatiscente al momento della stipula del contratto preliminare del 29.4.2015.
B.2 Preliminarmente, si osserva che la perizia giurata a firma del geom. Per_2
è stata allegata dall'odierno appellato al ricorso per decreto ingiuntivo e che il
[...]
suo deposito nell'ambito del giudizio di opposizione, anche dopo il consolidarsi delle preclusioni istruttorie, è ammissibile.
Invero, come evidenziato da , nel giudizio di opposizione a decreto Controparte_3
ingiuntivo è ammesso il deposito dei documenti allegati al ricorso monitorio anche dopo lo spirare dei termini assegnati dal giudice per le produzioni documentali, atteso che tali documenti, ai sensi dell'art. 638, comma 3, c.p.c., restano a disposizione dell'ingiunto almeno fino alla scadenza del termine per proporre opposizione, sicché, essendo già esposti al contraddittorio delle parti, non possono essere qualificati come "nuovi" nei successivi sviluppi del processo. (Fattispecie relativa alla produzione, dopo la scadenza del termine ex art. 183, comma 6, c.p.c., del fascicolo della fase monitoria con le copie delle scritture private disconosciute, nemmeno contestate quanto alla conformità agli originali, successivamente depositati) (Cass., 2019/20584).
B.3 L'appello è fondato e va accolto.
Si osserva che il contratto di appalto intervenuto tra l'appellato e tale Persona_1
nonchè le quietanze di pagamento a firma di quest'ultimo, prodotti dall'appellato, non possono essere opposte a , estraneo a dette scritture, e non costituiscono, Parte_2
pertanto, prova né dell'esecuzione dei lavori di cui chiede il rimborso né Controparte_3
del pagamento degli stessi.
pagina 6 di 12 Si osserva, altresì, che i testi escussi nel corso del giudizio di primo grado hanno reso dichiarazioni tra loro contrastanti.
In particolare, facente parte della fascia familiare di entrambe le parti in Persona_1
causa, ha dichiarato di aver eseguito i lavori per cui è causa e di essere stato retribuito dall'odierno appellato per quanto realizzato. Ha dichiarato, inoltre, che l'appellante era presente durante l'esecuzione dei lavori e che “sindacava” gli stessi. Parte_2
Al tempo stesso detto teste ha emesso fatture relative ai lavori de quibus intestate, come affermato dall'appellante e non contestato dall'appellato, a soggetti inesistenti
(Co.pro.edil) e con partita iva cancellata in data antecedente alla loro emissione.
Circostanza che induce a dubitare della attendibilità del teste, come dedotto dall'appellante.
Il geom. , che ha redatto la perizia giurata in atti del 9.7.2014, ha Persona_2
dichiarato di aver verificato in data 20.6.2014 che, a parte la pittura in qualche stanza, i lavori indicati nella perizia dallo stesso sottoscritta erano stati eseguiti, Ha, altresì, dichiarato di aver scattato delle fotografie.
Nella perizia si legge che egli aveva scattato foto sia dei lavori eseguiti che di quelli in corso di esecuzione. In realtà, le foto allegate alla perizia (o meglio le fotocopie in bianco e nero in atti) rappresentano esclusivamente parti dell'immobile fatiscenti in cui nessun lavoro era stato ancora eseguito. Manca una documentazione fotografica di lavori eseguiti o in corso di esecuzione. Inoltre, il nè nella sua deposizione Per_2
testimoniale né nella perizia in atti, fa riferimento all'esecuzione di lavori sui ballatoi di cui pure il chiede il rimborso. Pt_2
La teste Arch. , legale rappresentante della società Habitat s.r.l. che Testimone_1
acquistò, successivamente ai fatti per cui è causa, l'immobile de quo per adibirlo a struttura ricettiva, sentita come teste, ha risposto positivamente sulla circostanza <<
Vero o no quando è stato stipulato il contratto preliminare di compravendita dell'immobile, sito in Catania, Via Teatro Massimo n. 29, del 29.04.2015, il predetto bene immobile si presentava con lesioni nelle pareti e nei soffitto, macchie di umidità e
pagina 7 di 12 scrostature nelle pareti e nei soffitti, pareti e soffitti non imbiancati, pareti di alcune stanze con carta da parati vecchia in parte scollata e con macchie di umidità, così come risulta dalle foto, prodotte nell'odierno giudizio (allegato 4) in seno all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo? >>, pur dichiarando di non ricordare se le foto che aveva scattato erano quelle che le venivano mostrate. Inoltre, ha precisato che l'immobile era in una condizione di ammaloramento e, contraddicendosi con quanto prima dichiarato rispondendo positivamente sulla riportata circostanza, ha affermato che aveva << constatato che erano state fatte delle rifiniture anche prima del preliminare;
si vedeva che era stata data una rinfrescata che era evidente che non era sufficiente a coprire la macchia di umidità >>.
In ordine ai lavori di spicconamento dei ballatoi e apposizione della rete protettiva, la stessa ha dichiarato che trattasi di lavori eseguiti successivamente dal , che CP_4
non fu fatto alcun spicconamento e di non ricordare quando la rete venne apposta.
Il teste compagno della e colui che ha diretto i lavori di Persona_3 Tes_1
ristrutturazione dell'immobile dopo l'acquisto, ha dichiarato di aver scattato, dopo la stipula del preliminare avvenuta in data 29.4.2015, le foto prodotte da e Parte_2
che le pareti erano imbiancate ma rovinate a causa di infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto di copertura del;
in ordine ai lavori di spicconatura dei ballatoi e di CP_4
apposizione di una rete protettiva ha dichiarato di non ricordare << se i balconi fossero stati spicconati>> e di ricordare una rete protettiva.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che non abbia provato di aver Controparte_3
eseguito i lavori di cui chiede il pagamento.
Invero, dei due testi dallo stesso citati, l' non appare attendibile (sia perché Per_1
soggetto che emette fatture false sia perché smentito dal teste citato Per_3
dall'appellante certamente estraneo ai fatti di causa), mentre il ha reso Per_2
dichiarazioni che rinviano a una perizia che non rappresenta in modo specifico lo stato dei luoghi e alla quale sono allegate foto che, al contrario di quanto in essa dichiarato,
pagina 8 di 12 non attestano né lavori eseguiti né in corso di esecuzione ma solo un immobile su cui nessun intervento, neppure di finitura, al giugno 2014 era stato eseguito.
La teste , invece, ha reso delle dichiarazioni in parte contraddittorie, come Tes_1
sopra evidenziato.
Diversamente, la deposizione del teste appare chiara ed affidabile. Per_3
Lo stesso ha dichiarato di aver scattato le foto prodotte dall'appellante dopo la stipula del preliminare (29.4.2015) e, quindi, a meno di un anno da quando (aprile – giugno
2014), secondo l'appellato, erano stati eseguiti i lavori per cui è causa.
Dette foto rappresentano uno stato di tale ammaloramento e degrado dell'immobile per cui è causa, da far ritenere inverosimile che a distanza di meno di un anno dal rifacimento delle pareti lo stesso si possa essere ridotto in tali condizioni a causa di infiltrazioni d'acqua dal tetto di copertura.
Né, tenendo conto di quanto dichiarato dallo stesso - teste estraneo alla vicenda de Per_3
qua e, quindi, certamente disinteressato ed attendibile -, possono ritenersi provati i lavori di spicconatura e di messa in sicurezza dei ballatoi (il teste, infatti, ha riferito di ricordare che vi fosse una rete di protezione ma nulla ha riferito sull'epoca di apposizione della stessa).
Alla luce di quanto sopra, l'appello va accolto e in riforma della sentenza di primo grado, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
3. APPELLO INCIDENTALE
L'appello incidentale con cui chiede di << Riformare la sentenza di Controparte_3
primo grado n. 500/2023 del Tribunale di Catania, nella parte in cui non ritiene idonea la procura del 07/04/2014 alla esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di via Teatro Massimo n. 29 – Catania per le ragioni indicate in parte narrativa e per
l'effetto riconoscere che il sig. ha agito nella costanza dei pieni poteri Controparte_3
conferitigli dal mandante >> è inammissibile.
pagina 9 di 12 Invero, l'impugnazione incidentale ha per necessario presupposto la soccombenza ed è inammissibile se proposta dalla parte - come l'odierno appellato - rimasta vittoriosa sia pure per motivi diversi da quelli da essa sostenuti.
Nel caso in esame, dalla chiesta modifica della motivazione della sentenza (che ha ritenuto che ratificò l'operato del padre e non che quest'ultimo avesse Parte_2
ricevuto mandato dal primo di eseguire le opere per cui è causa) non potrebbe derivare all'appellante incidentale una pronuncia più vantaggiosa di quella già ottenuta.
Né può ritenersi che l'appellato abbia voluto riproporre questioni giuridiche ex art 346 cod proc civ;
infatti, detto articolo riguarda solo domande ed eccezioni di merito che non siano state oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure.
Infine, si osserva che l'esame della doglianza sollevata dall'appellato non è idoneo a determinare un esito diverso del presente giudizio di secondo grado. Infatti, la fondatezza dell'appello principale prescinde dalla questione relativa all'oggetto del mandato conferito da al padre ma consegue alla mancata prova Parte_2
dell'esecuzione dei lavori di cui chiede il rimborso. Controparte_3
4. SPESE PROCESSUALI
Le spese sia di primo che secondo grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico di . Controparte_3
Ed invero, si osserva che sussiste il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte, come nel caso di specie, della sentenza impugnata, e, ciò, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite. Invero, la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale
(Cass., 2008/15483).
Le spese in favore di vanno liquidate come in dispositivo, ex D.M. n. 147 Parte_2
del 2022, sulla base allo scaglione di valore € 5.200,01/€ 26.000,00), in relazione alle pagina 10 di 12 fasi espletate, in esse compresa - tra le altre -, anche per il grado di appello, la fase istruttoria.
Invero, il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c) e s.m.i., con detta voce ricomprende anche la fase di trattazione, con la conseguenza che il relativo compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento nel corso del grado del singolo giudizio di merito di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (cfr. Cass. n. 8561/2023 e n.
30219/2023).
Stante l'espletamento della sola trattazione, per la fase istruttoria del grado di appello i compensi vanno liquidati nei minimi.
Va evidenziato, trattandosi di procedimento iniziato in questo grado di appello successivamente al 30.1.2013, che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma
1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115 (secondo cui << Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso >>), per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante incidentale, , di un ulteriore importo Controparte_3
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 500/2023 emessa dal
Tribunale di Catania, rigetta la domanda formulata da nei confronti di Controparte_3
e revoca il decreto ingiuntivo n. 1824/2017; Parte_2
condanna a rifondere a le spese di entrambi i gradi di Controparte_3 Parte_2
giudizio che si liquidano, per il primo grado, in € 5.077,00 per compensi per le fasi di pagina 11 di 12 studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, e, per il secondo grado, in € 4.888,00 per compensi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria, oltre a spese generali, iva e cpa;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante incidentale, , della somma di cui all'art. 13, comma 1 Controparte_3
quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso il 5/12/2024
LA PRESIDENTE REL.
dott. Monica Zema
pagina 12 di 12