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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1690/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Laghezza Presidente
Dott. Luca Pruneti Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.N. 1690/2022, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Davini e Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Christian Ciferri
- attrice/opponente
contro
(C.F. ), in proprio Controparte_1 C.F._2
- convenuto/opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo compensi professionali.
Conclusioni
Per l'attrice/opponente: come da memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., “In tesi dichiarare la nullità
e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui agli atti;
in denegata ipotesi ridurre gli importi di cui al decreto ingiuntivo opposto ai minimi di tariffa o nella misura che verrà ritenuta di giustizia in considerazione delle attività effettivamente svolte dall'avvocato della natura e del pregio della prestazione dallo stesso CP_1
svolta e della condotta posta in essere nei rapporti con la cliente. In ogni caso con vittoria di spese
e competenze e quant'altro come per legge”; insiste, altresì, nelle richieste istruttorie di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. per il convenuto/opposto: come da memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., “respinta in toto
l'avversaria opposizione, confermare in ogni suo punto e capo il decreto ingiuntivo oggetto dell'opposizione stessa (decreto ingiuntivo del Tribunale di Pisa n. 192/2022 in data 08.02.2022) e, in ogni caso, condannare la SI.ra al pagamento in favore del concludente della somma Parte_1 di € 6.462,10, oltre C.A.P. 4% e I.V.A. 22% come per legge sull'importo imponibile di € 6.249,10, oltre interessi di legge fino al saldo effettivo e oltre spese e onorari del procedimento monitorio;
con vittoria di spese e onorari anche del presente giudizio di opposizione”; insiste, altresì, nelle richieste istruttorie di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la SI.ra ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 192/2022, emesso dal Tribunale di Pisa in data 8/2/2022, con il quale le è stato ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di € 6.462,10, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, in favore dell'Avv. Giovanni Jacopetti, a titolo di compensi professionali relativo al patrocinio svolto nel procedimento iscritto sub R.G.N. 2732/2018.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha contestato il quantum della pretesa creditoria, deducendo che:
- la notula, vistata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca, era stata erroneamente calcolata in base al valore indeterminabile della causa, anziché – trattandosi di convalida di sfratto per finita locazione – in base al canone annuo concordato dalle parti nel contratto di locazione, pari ad €
6.308,28, essendo irrilevante che il Giudice de quo avesse liquidato in favore della SI.ra la Pt_1 somma di € 40.000,00 a titolo di risarcimento del danno da occupazione sine titulo;
- l'attività difensiva svolta dall'opponente si era limitata esclusivamente alla partecipazione all'udienza di discussione e decisione, nonché alla redazione della comparsa di costituzione di nuovo difensore con istanza di anticipazione udienza, in gran parte elaborata sulla base dei suggerimenti dalla SI.ra tale limitata attività non giustificava l'applicazione dei parametri tabellari medi;
Pt_1
- non era mai stato fornito un preventivo scritto per la determinazione dei compensi professionali, come previsto dalla Legge n. 124/2017;
- l'attività successiva alla sentenza emessa nel procedimento R.G.N. 2732/2018 era stata svolta da un diverso difensore, incaricato dall'opponente in seguito alla revoca del mandato all'Avv. Jacopetti.
2. Si è costituito in giudizio l'Avv. Giovanni Jacopetti, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. All'esito della prima udienza di comparizione, sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il Giudice non ha concesso la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto. La causa è stata istruita documentalmente;
all'udienza del 10/10/2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e il Giudice ha rimesso la causa in decisione al Collegio, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*********
4. In via preliminare, devono essere rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti e successivamente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, attesa la loro superfluità e irrilevanza ai fini del decidere in considerazione della natura della controversia e delle contestazioni mosse dalle parti.
5. Nel merito, dato per pacifico sia il conferimento dell'incarico professionale sia lo svolgimento dell'attività difensiva, trattandosi di circostanze provate documentalmente (docc. 4, 5, fascicolo di parte opposta) e riconosciute dalla stessa opponente (“l'attività effettuata dall'avv. si è CP_1
tradotta:
1. nell'assistenza alla parte, con presenza ad una sola udienza, - e costituzione di nuovo difensore - quella di discussione e di decisione fissata al 23 luglio prima della quale fu depositata la memoria conclusionale da altro difensore rinunciatario all'incarico (Avv. Ercoli);
2. nella redazione di una istanza di anticipazione dell'udienza fissata al 5 novembre 2019, a seguito il rinvio d'ufficio dell'udienza 23 luglio che era fissata per la discussione e la decisione della causa atto di citazione”, cfr. p. 3, atto di citazione), il thema decidendum della presente controversia attiene esclusivamente alla determinazione del quantum dei compensi spettanti all'Avv. Jacopetti per l'attività svolta in favore della SI.ra nel giudizio iscritto sub R.G.N. 2732/2018. Pt_1
Del resto, la fase successiva alla sentenza, pur oggetto delle diverse e incompatibili ricostruzioni delle parti, appare priva di rilievo ai fini del decidere, in quanto la domanda di parte opposta è limitata ai compensi relativi alle fasi di studio e di decisione.
5.1 È opportuno premettere che la mancata sottoposizione da parte dell'avvocato di un preventivo scritto al cliente in ordine al compenso – come previsto dall'art. 9, co. 4 D.lg. n. 1/2012, modificato dalla L. n. 124/2017 – non comporta, in assenza di una specifica previsione normativa in tal senso, la nullità del contratto di patrocinio, né può configurarsi come elemento sinallagmatico rispetto alla prestazione d'opera professionale, tale da escludere il diritto al compenso. Infatti, “Il diritto al compenso scaturisce dal contratto di mandato professionale - non soggetto a vincoli di forma (Cass.,
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8863 del 31/03/2021, Rv. 660993) e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale (…) “nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo (...)” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23893 del
23/11/2016, Rv. 642193)” (cfr. Cass. civ. n. 33193/2022). Pertanto, in assenza di un diverso accordo tra le parti, il compenso deve essere liquidato secondo i parametri di cui al DM 55/2014 ratione temporis applicabili al caso di specie. Sul punto, la giurisprudenza ha, infatti, chiarito che: “in caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione” (cfr. Cass. civ. n. 5426/2005).
5.2. Venendo alla specifica determinazione del quantum, la SI.ra ha contestato l'applicazione, Pt_1 da parte dell'Avv. Jacopetti, dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile e complessità media quale base di calcolo del proprio compenso, deducendo, invece, che avrebbe dovuto fare riferimento al valore del canone annuo di locazione, come previsto nei giudizi di convalida di sfratto per finita locazione;
ha, inoltre, lamentato l'utilizzo dei parametri medi, in quanto il difensore era intervenuto solo nella fase finale del giudizio e aveva svolta un'attività ridotta.
Di contro, parte opposta ha sostenuto che “avendo il Giudice qualificato la domanda come domanda di rilascio di un immobile detenuto senza titolo (e non come sfratto per finita locazione) il valore della domanda stessa non può essere commisurato ad alcun canone e, eventualmente, va considerato come indeterminato (il che conduce, comunque, all'applicazione dei parametri previsti dal D. M.
55/2014 per lo scaglione compreso tra € 26.001,00 e € 52.000,00)” (cfr. p. 9, comparsa di costituzione).
5.2.1. Ebbene, dall'esame degli atti del giudizio R.G.N. 2732/2018, emerge che il Giudice, a seguito del rigetto della domanda di convalida di sfratto per finita locazione proposta dalla SI.ra e Pt_1 del mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c., ha riqualificato la domanda dell'opponente come
“domanda di restituzione di un immobile detenuto senza titolo che si fonda sulla responsabilità extracontrattuale del detentore in quanto gode abusivamente di un bene senza alcuna legittimazione”
(cfr. p. 6, doc. 17, fascicolo di parte ricorrente), e ha condannato controparte a pagare in suo favore
“per l'occupazione senza titolo del predetto immobile dal 5 dicembre 2016 al 19 giugno 2018, la somma di euro 20.000,00, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo (…), la somma mensile di € 1.525,69 per ogni mese a decorrere da luglio 2018 e fino alla data di rilascio
(…), gli oneri condominiali impagati alla data dell'effettivo rilascio” (cfr. pp. 11 e 12, doc. 17).
Le domande proposte riguardavano, dunque, il rilascio dell'immobile e il risarcimento del danno causato dall'occupazione illegittima;
quest'ultimo, tuttavia, non veniva indicato nel suo ammontare definitivo in ragione dell'incertezza sull'effettiva data del rilascio dell'immobile.
Mette conto rammentare che, in tema di liquidazione dei compensi del difensore, in presenza di più domande, “il valore della causa in cui siano cumulate domande di valore determinato e altre di valore indeterminabile deve essere individuato con riferimento alla domanda (o al cumulo delle domande) di valore determinato solo se ciò comporti il riconoscimento di un importo superiore a quello calcolato in relazione allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile” (Cass. civ. n.
22719/2022).
Nel caso di specie, trattandosi di più domande di cui quella di valore indeterminato maggiore rispetto a quella di valore determinato, il valore complessivo della causa deve essere considerato indeterminabile e, tenuto conto della non particolare difficoltà delle questioni giuridiche dedotte in giudizio e dell'istruttoria svolta, a complessità bassa.
5.2.2. Quanto all'attività professionale svolta dall'Avv. Jacopetti, quest'ultimo ha chiesto la liquidazione esclusivamente per le fasi di studio e di decisione della causa, documentando come tali attività – che presuppongono necessariamente lo studio della controversia – si siano concretizzate: i) nella partecipazione all'udienza di discussione e decisione (doc. 17, fascicolo di parte opposta); ii) nella redazione della comparsa di costituzione del nuovo difensore con istanza di anticipazione udienza (docc. 8, 13 e 14).
Per quanto concerne la fase di studio, si ritiene congruo applicare i parametri medi, considerato che l'intervento del difensore, benché avvenuto nelle more del giudizio, non ha comportato alcuna riduzione delle attività indispensabili di analisi degli atti di causa e di approfondimento della controversia. Diversamente, per la fase decisionale, appare adeguato applicare i valori minimi, dal momento che l'attività professionale si è limitata alla discussione in sede di udienza, senza la redazione di ulteriori memorie oltre alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
Non può, invece, essere attribuito alcun rilievo a quanto sostenuto dall'opponente circa lo svolgimento dell'attività difensiva sulla base dei suggerimenti forniti dalla SI.ra trattandosi Pt_1
di circostanza – oltre che inverosimile – rimasta indimostrata nel presente giudizio.
5.2.3. Alla luce delle considerazioni esposte, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e i compensi dell'Avv. Jacopetti devono essere liquidati secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014 e alle tabelle vigenti al momento dell'espletamento delle attività professionali, per lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminato e di bassa complessità, come segue: € 1.620,00 per la fase di studio ed € 1.384,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15% del compenso complessivo, IVA e CPA come per legge.
Sull'importo capitale decorrono gli interessi legali dalla data della messa in mora (14/9/2019, doc.
20) fino al saldo.
6. Stante l'accoglimento della domanda di parte opposta – attrice sostanziale – in misura minore rispetto a quanto richiesto in sede monitoria, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 192/2022 emesso dal Tribunale di Pisa in data 8/2/2022;
- condanna al pagamento in favore di ET AN della somma di € Parte_1
3.004,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge, e interessi legali dalla data di messa in mora (14/9/2019) al saldo;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Pisa, 27/1/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott. Giuseppe Laghezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Laghezza Presidente
Dott. Luca Pruneti Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.N. 1690/2022, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Davini e Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Christian Ciferri
- attrice/opponente
contro
(C.F. ), in proprio Controparte_1 C.F._2
- convenuto/opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo compensi professionali.
Conclusioni
Per l'attrice/opponente: come da memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., “In tesi dichiarare la nullità
e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui agli atti;
in denegata ipotesi ridurre gli importi di cui al decreto ingiuntivo opposto ai minimi di tariffa o nella misura che verrà ritenuta di giustizia in considerazione delle attività effettivamente svolte dall'avvocato della natura e del pregio della prestazione dallo stesso CP_1
svolta e della condotta posta in essere nei rapporti con la cliente. In ogni caso con vittoria di spese
e competenze e quant'altro come per legge”; insiste, altresì, nelle richieste istruttorie di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. per il convenuto/opposto: come da memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., “respinta in toto
l'avversaria opposizione, confermare in ogni suo punto e capo il decreto ingiuntivo oggetto dell'opposizione stessa (decreto ingiuntivo del Tribunale di Pisa n. 192/2022 in data 08.02.2022) e, in ogni caso, condannare la SI.ra al pagamento in favore del concludente della somma Parte_1 di € 6.462,10, oltre C.A.P. 4% e I.V.A. 22% come per legge sull'importo imponibile di € 6.249,10, oltre interessi di legge fino al saldo effettivo e oltre spese e onorari del procedimento monitorio;
con vittoria di spese e onorari anche del presente giudizio di opposizione”; insiste, altresì, nelle richieste istruttorie di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la SI.ra ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 192/2022, emesso dal Tribunale di Pisa in data 8/2/2022, con il quale le è stato ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di € 6.462,10, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, in favore dell'Avv. Giovanni Jacopetti, a titolo di compensi professionali relativo al patrocinio svolto nel procedimento iscritto sub R.G.N. 2732/2018.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha contestato il quantum della pretesa creditoria, deducendo che:
- la notula, vistata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca, era stata erroneamente calcolata in base al valore indeterminabile della causa, anziché – trattandosi di convalida di sfratto per finita locazione – in base al canone annuo concordato dalle parti nel contratto di locazione, pari ad €
6.308,28, essendo irrilevante che il Giudice de quo avesse liquidato in favore della SI.ra la Pt_1 somma di € 40.000,00 a titolo di risarcimento del danno da occupazione sine titulo;
- l'attività difensiva svolta dall'opponente si era limitata esclusivamente alla partecipazione all'udienza di discussione e decisione, nonché alla redazione della comparsa di costituzione di nuovo difensore con istanza di anticipazione udienza, in gran parte elaborata sulla base dei suggerimenti dalla SI.ra tale limitata attività non giustificava l'applicazione dei parametri tabellari medi;
Pt_1
- non era mai stato fornito un preventivo scritto per la determinazione dei compensi professionali, come previsto dalla Legge n. 124/2017;
- l'attività successiva alla sentenza emessa nel procedimento R.G.N. 2732/2018 era stata svolta da un diverso difensore, incaricato dall'opponente in seguito alla revoca del mandato all'Avv. Jacopetti.
2. Si è costituito in giudizio l'Avv. Giovanni Jacopetti, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. All'esito della prima udienza di comparizione, sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il Giudice non ha concesso la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto. La causa è stata istruita documentalmente;
all'udienza del 10/10/2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e il Giudice ha rimesso la causa in decisione al Collegio, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*********
4. In via preliminare, devono essere rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti e successivamente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, attesa la loro superfluità e irrilevanza ai fini del decidere in considerazione della natura della controversia e delle contestazioni mosse dalle parti.
5. Nel merito, dato per pacifico sia il conferimento dell'incarico professionale sia lo svolgimento dell'attività difensiva, trattandosi di circostanze provate documentalmente (docc. 4, 5, fascicolo di parte opposta) e riconosciute dalla stessa opponente (“l'attività effettuata dall'avv. si è CP_1
tradotta:
1. nell'assistenza alla parte, con presenza ad una sola udienza, - e costituzione di nuovo difensore - quella di discussione e di decisione fissata al 23 luglio prima della quale fu depositata la memoria conclusionale da altro difensore rinunciatario all'incarico (Avv. Ercoli);
2. nella redazione di una istanza di anticipazione dell'udienza fissata al 5 novembre 2019, a seguito il rinvio d'ufficio dell'udienza 23 luglio che era fissata per la discussione e la decisione della causa atto di citazione”, cfr. p. 3, atto di citazione), il thema decidendum della presente controversia attiene esclusivamente alla determinazione del quantum dei compensi spettanti all'Avv. Jacopetti per l'attività svolta in favore della SI.ra nel giudizio iscritto sub R.G.N. 2732/2018. Pt_1
Del resto, la fase successiva alla sentenza, pur oggetto delle diverse e incompatibili ricostruzioni delle parti, appare priva di rilievo ai fini del decidere, in quanto la domanda di parte opposta è limitata ai compensi relativi alle fasi di studio e di decisione.
5.1 È opportuno premettere che la mancata sottoposizione da parte dell'avvocato di un preventivo scritto al cliente in ordine al compenso – come previsto dall'art. 9, co. 4 D.lg. n. 1/2012, modificato dalla L. n. 124/2017 – non comporta, in assenza di una specifica previsione normativa in tal senso, la nullità del contratto di patrocinio, né può configurarsi come elemento sinallagmatico rispetto alla prestazione d'opera professionale, tale da escludere il diritto al compenso. Infatti, “Il diritto al compenso scaturisce dal contratto di mandato professionale - non soggetto a vincoli di forma (Cass.,
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8863 del 31/03/2021, Rv. 660993) e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale (…) “nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo (...)” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23893 del
23/11/2016, Rv. 642193)” (cfr. Cass. civ. n. 33193/2022). Pertanto, in assenza di un diverso accordo tra le parti, il compenso deve essere liquidato secondo i parametri di cui al DM 55/2014 ratione temporis applicabili al caso di specie. Sul punto, la giurisprudenza ha, infatti, chiarito che: “in caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione” (cfr. Cass. civ. n. 5426/2005).
5.2. Venendo alla specifica determinazione del quantum, la SI.ra ha contestato l'applicazione, Pt_1 da parte dell'Avv. Jacopetti, dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile e complessità media quale base di calcolo del proprio compenso, deducendo, invece, che avrebbe dovuto fare riferimento al valore del canone annuo di locazione, come previsto nei giudizi di convalida di sfratto per finita locazione;
ha, inoltre, lamentato l'utilizzo dei parametri medi, in quanto il difensore era intervenuto solo nella fase finale del giudizio e aveva svolta un'attività ridotta.
Di contro, parte opposta ha sostenuto che “avendo il Giudice qualificato la domanda come domanda di rilascio di un immobile detenuto senza titolo (e non come sfratto per finita locazione) il valore della domanda stessa non può essere commisurato ad alcun canone e, eventualmente, va considerato come indeterminato (il che conduce, comunque, all'applicazione dei parametri previsti dal D. M.
55/2014 per lo scaglione compreso tra € 26.001,00 e € 52.000,00)” (cfr. p. 9, comparsa di costituzione).
5.2.1. Ebbene, dall'esame degli atti del giudizio R.G.N. 2732/2018, emerge che il Giudice, a seguito del rigetto della domanda di convalida di sfratto per finita locazione proposta dalla SI.ra e Pt_1 del mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c., ha riqualificato la domanda dell'opponente come
“domanda di restituzione di un immobile detenuto senza titolo che si fonda sulla responsabilità extracontrattuale del detentore in quanto gode abusivamente di un bene senza alcuna legittimazione”
(cfr. p. 6, doc. 17, fascicolo di parte ricorrente), e ha condannato controparte a pagare in suo favore
“per l'occupazione senza titolo del predetto immobile dal 5 dicembre 2016 al 19 giugno 2018, la somma di euro 20.000,00, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo (…), la somma mensile di € 1.525,69 per ogni mese a decorrere da luglio 2018 e fino alla data di rilascio
(…), gli oneri condominiali impagati alla data dell'effettivo rilascio” (cfr. pp. 11 e 12, doc. 17).
Le domande proposte riguardavano, dunque, il rilascio dell'immobile e il risarcimento del danno causato dall'occupazione illegittima;
quest'ultimo, tuttavia, non veniva indicato nel suo ammontare definitivo in ragione dell'incertezza sull'effettiva data del rilascio dell'immobile.
Mette conto rammentare che, in tema di liquidazione dei compensi del difensore, in presenza di più domande, “il valore della causa in cui siano cumulate domande di valore determinato e altre di valore indeterminabile deve essere individuato con riferimento alla domanda (o al cumulo delle domande) di valore determinato solo se ciò comporti il riconoscimento di un importo superiore a quello calcolato in relazione allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile” (Cass. civ. n.
22719/2022).
Nel caso di specie, trattandosi di più domande di cui quella di valore indeterminato maggiore rispetto a quella di valore determinato, il valore complessivo della causa deve essere considerato indeterminabile e, tenuto conto della non particolare difficoltà delle questioni giuridiche dedotte in giudizio e dell'istruttoria svolta, a complessità bassa.
5.2.2. Quanto all'attività professionale svolta dall'Avv. Jacopetti, quest'ultimo ha chiesto la liquidazione esclusivamente per le fasi di studio e di decisione della causa, documentando come tali attività – che presuppongono necessariamente lo studio della controversia – si siano concretizzate: i) nella partecipazione all'udienza di discussione e decisione (doc. 17, fascicolo di parte opposta); ii) nella redazione della comparsa di costituzione del nuovo difensore con istanza di anticipazione udienza (docc. 8, 13 e 14).
Per quanto concerne la fase di studio, si ritiene congruo applicare i parametri medi, considerato che l'intervento del difensore, benché avvenuto nelle more del giudizio, non ha comportato alcuna riduzione delle attività indispensabili di analisi degli atti di causa e di approfondimento della controversia. Diversamente, per la fase decisionale, appare adeguato applicare i valori minimi, dal momento che l'attività professionale si è limitata alla discussione in sede di udienza, senza la redazione di ulteriori memorie oltre alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
Non può, invece, essere attribuito alcun rilievo a quanto sostenuto dall'opponente circa lo svolgimento dell'attività difensiva sulla base dei suggerimenti forniti dalla SI.ra trattandosi Pt_1
di circostanza – oltre che inverosimile – rimasta indimostrata nel presente giudizio.
5.2.3. Alla luce delle considerazioni esposte, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e i compensi dell'Avv. Jacopetti devono essere liquidati secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014 e alle tabelle vigenti al momento dell'espletamento delle attività professionali, per lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminato e di bassa complessità, come segue: € 1.620,00 per la fase di studio ed € 1.384,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15% del compenso complessivo, IVA e CPA come per legge.
Sull'importo capitale decorrono gli interessi legali dalla data della messa in mora (14/9/2019, doc.
20) fino al saldo.
6. Stante l'accoglimento della domanda di parte opposta – attrice sostanziale – in misura minore rispetto a quanto richiesto in sede monitoria, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 192/2022 emesso dal Tribunale di Pisa in data 8/2/2022;
- condanna al pagamento in favore di ET AN della somma di € Parte_1
3.004,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge, e interessi legali dalla data di messa in mora (14/9/2019) al saldo;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Pisa, 27/1/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott. Giuseppe Laghezza