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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 15/04/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1269/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Lagonegro, Sezione civile, dott. Giuseppe Izzo, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 14/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1269 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari con- tenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso cartella di pagamento n. 10020210011211033001 emessa dalla
[...]
, sulla base dell'ordinanza ingiunzione n.25/2015/2018 emessa Controparte_1
dalla NC di LE
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Massimiliano Trezza, presso il suo studio elettivamente do- miciliato in Polla (SA), via L. Curto, Pal. Saci,
ATTORE/OPPONENTE
E
(C.F./P.IVA in per- Controparte_1 P.IVA_1
sona del sig. (C.F.: , nella sua qualità di Re- Persona_1 C.F._2
sponsabile Atti introduttivi del Giudizio , in virtù di poteri al medesimo Pt_2
conferiti giusta procura speciale del 28/04/2022 rogito a rogito del Notaio Per_2
repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 doc. n. 1), elettivamente domiciliata in
[...]
Matera alla Piazza Michele Bianco n. 32 presso lo studio dell' avv. Graziana MAGNO
(C.F: che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti CodiceFiscale_3
CONVENUTA/OPPOSTA
NONCHE'
PROVINCIA DI SALERNO (C.F. , in persona del Presidente pro tem- P.IVA_2
pore, rappresentato e difeso – come da procura generale alle liti del 16/12/2019 e de-
1
termina dirigenziale agli atti – dall'avv. Ugo Cornetta , con il quale è elettivamente do- miciliato in LE, Largo Pioppi 1, presso la sede dell'avvocatura provinciale.
CONVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte opponente come da note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 11/04/2025 in sostituzione dell'udienza cartolare del 14/04/2025.
Per l , come da note conclusionali depositata in data 02/04/2025. Controparte_1
Per la NC di LE, come da comparsa di costituzione e risposta del 12/06/2023.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c., ritualmente notificato all' ed alla NC di LE, Controparte_1 Parte_1
ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n.
[...]
10020210011211033001, con la quale l' ha intimato Controparte_1
il pagamento della complessiva somma di € 3.404,88 (a titolo di sanzione amministrati- va e maggiorazioni per ritardato pagamento), in forza dell'ordinanza di ingiunzione n.
25/2015/2018 emessa dalla NC di LE
A fondamento della propria domanda, l'attore ha dedotto:
- l'illegittimità della cartella impugnata per essere stata nelle more sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione emessa dalla Controparte_2
[...
dal Tribunale di Lagonegro nell'ambito del giudizio n. 167/2021 R.G.;
- la violazione dell'art. 1, co. 2 del Decreto Dirigenziale del 28.06.1999 per omes- sa indicazione degli elementi sulla base dei quali è stata disposta l'iscrizione a ruolo;
Concludeva, pertanto, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Accertare e di- chiarare la illegittimità e/o la nullità della cartella esattoriale impugnata e la illegitti- mità dell'azione esecutiva intrapresa ai danni del contribuente, in uno a tutti gli atti propedeutici e presupposti, per le motivazioni esposte in narrativa con ogni effetto e conseguenza di legge, Disporre in ogni caso la sospensione della esecutività della car-
esattoriale impugnata per le motivazioni espresse in atti sussistendone i presuppo- Pt_3
sti previsti ex lege. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
In data 12/06/2023 si costituiva in giudizio la NC di LE deducendo che, in seguito alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, accertato il disguido
2
relativo alla mancata tempestiva comunicazione all' della sospensione CP_3 dell'ordinanza-ingiunzione, otteneva da quest'ultima la sospensione della cartella di pa- gamento impugnata in attesa della definizione della controversia pendente innanzi all'intestato Tribunale con n. R.G.167/21.
Concludeva, pertanto, in via preliminare, per la sospensione del presente procedimento, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione della causa pregiudiziale pendente con n. R.G. 167/21, o in alternativa per la riunione del presente processo al detto giudi- zio n. R.G. 167/21; nel merito, per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In data 03/07/2023 si costituiva in giudizio l' la quale Controparte_4
deduceva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, essendosi la stessa limitata, nell'ambito delle competenze ex lege attribuitegli, a portare ad esecuzio- ne il ruolo così come reso esecutivo dalla NC di LE, non essendo peraltro contestati nel caso di specie errori imputabili al concessionario del servizio di riscossio- ne;
nel merito, eccepiva la temerarietà della contestazione sollevata da controparte in re- lazione alla carenza motivazionale della cartella di pagamento impugnata, essendo la stessa completa di tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni vigenti in materia nonché redatta in conformità al modello predisposto con decreto del Ministero delle Finanze.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “1) in relazione alle contestazioni afferenti
l'asserita carenza motivazionale della cartella di pagamento impugnata rigettare
l'opposizione proposta dal sig. poiché infondata;
2) in relazione alle Parte_1
contestazioni afferenti il merito della pretesa creditoria e l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo della stessa accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte nella narrativa che precede, il difetto di legittimazione passiva di ovvero Controparte_1
l'assenza di profili di responsabilità alla stessa imputabili in quanto afferenti l'operato dell'Ente Impositore e per l'effetto, ove all'esito del giudizio fosse disposto l'annulla- mento dell'atto impugnato, rigettare la domanda formulata da parte attrice di condan- nare anche l'Agente della Riscossione al pagamento delle spese di lite. Il tutto con con- danna di parte attrice ovvero della NC di LE, in ipotesi di sua soccombenza, al pagamento delle spese di lite in favore di .” Controparte_1
Con provvedimento emesso in data 06/07/2023 all'esito della trattazione c.d. cartolare dell'udienza del 04/07/2023, preso atto dell'intervenuta sospensione dell'efficacia ese- cutiva dell'ordinanza ingiunzione posta a fondamento della cartella di pagamento impu- gnata, veniva sospesa l'efficacia esecutiva della suddetta cartella e, stante la natura do-
3
cumentale del giudizio, lo stesso veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 03/06/2024. Con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 31/05/2024 in sostituzione dell'udienza del 03/06/2024, parte opponente deposita- va la sentenza n. 433/2023 emessa nelle more dal Tribunale di Lagonegro, con la quale veniva definitivamente annullata l'ingiunzione di pagamento sottesa alla cartella di pa- gamento oggetto della presente opposizione. La causa veniva quindi rinviata per discus- sione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 14/04/2025, con termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
All'esito della trattazione cartolare della suddetta udienza di discussione, la causa viene decisa nei seguenti termini.
Preso atto dell'intervenuto annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n.25/2015/2018 emessa dalla NC di LE (sottesa alla cartella di pagamento in questa sede op- posta), l'opposizione proposta da va accolta, con conseguente annul- Parte_1
lamento della cartella di pagamento notificata all'odierno opponente.
In relazione alle spese di lite, va osservato che l'opposizione appariva già prima facie fondata, alla luce della circostanza, dedotta e documentata con l'allegazione del provve- dimento emesso in data 12/07/2021 nell'ambito del giudizio n. 167/2021 R.G. (Giudice istruttore dott. Ferrara) con il quale veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza- ingiunzione sottesa alla cartella di pagamento, sicché già al momento della notifica della cartella (avvenuta in data 12/09/2022) non sussisteva il diritto della NC di LE
a preannunciare la azione esecutiva sulla scorta della sottesa ordinanza-ingiunzione n.25/2015/2018. Ne consegue che nel rapporto processuale tra e la Parte_1
NC di LE, le spese di lite seguono la soccombenza di quest'ultima e si liqui- dano come da dispositivo, applicando il D.M. n. 147 del 13.08.2022 (valore da €
1.101,00 a € 5.200,00), in base ai valori minimi (stante l'assenza di questioni fattuali e giuridiche complesse), escluso il compenso per la fase di trattazione/istruttoria.
Appare, invece, equo compensare le spese di lite nei confronti dell'agente della riscos- sione, posto che l'introduzione del presente giudizio appare addebitale esclusivamente alla NC di LE, come attestato dalla circostanza che solo in data successiva alla notifica dell'atto di opposizione del , quest'ultima ha comunicato all' Pt_1 CP_3
l'intervenuta sospensione del titolo sotteso alla cartella.
P.Q.M.
4
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamen- te pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza eccezione e difesa disattese e respinte:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, annulla la Parte_1
cartella di pagamento n. 10020210011211033001;
- condanna la NC di LE, in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore di delle spese di lite che si liquidano in € 1.700,00 per Parte_1 compensi ed € 125,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15% sui com- pensi), CPA ed Iva come per legge, con il beneficio della distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore costituito che ne ha fatto richiesta;
- compensa le spese di lite tra e l' Parte_1 Controparte_5
[...]
Così deciso in Lagonegro, 15/04/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Lagonegro, Sezione civile, dott. Giuseppe Izzo, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 14/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1269 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari con- tenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso cartella di pagamento n. 10020210011211033001 emessa dalla
[...]
, sulla base dell'ordinanza ingiunzione n.25/2015/2018 emessa Controparte_1
dalla NC di LE
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Massimiliano Trezza, presso il suo studio elettivamente do- miciliato in Polla (SA), via L. Curto, Pal. Saci,
ATTORE/OPPONENTE
E
(C.F./P.IVA in per- Controparte_1 P.IVA_1
sona del sig. (C.F.: , nella sua qualità di Re- Persona_1 C.F._2
sponsabile Atti introduttivi del Giudizio , in virtù di poteri al medesimo Pt_2
conferiti giusta procura speciale del 28/04/2022 rogito a rogito del Notaio Per_2
repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 doc. n. 1), elettivamente domiciliata in
[...]
Matera alla Piazza Michele Bianco n. 32 presso lo studio dell' avv. Graziana MAGNO
(C.F: che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti CodiceFiscale_3
CONVENUTA/OPPOSTA
NONCHE'
PROVINCIA DI SALERNO (C.F. , in persona del Presidente pro tem- P.IVA_2
pore, rappresentato e difeso – come da procura generale alle liti del 16/12/2019 e de-
1
termina dirigenziale agli atti – dall'avv. Ugo Cornetta , con il quale è elettivamente do- miciliato in LE, Largo Pioppi 1, presso la sede dell'avvocatura provinciale.
CONVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte opponente come da note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 11/04/2025 in sostituzione dell'udienza cartolare del 14/04/2025.
Per l , come da note conclusionali depositata in data 02/04/2025. Controparte_1
Per la NC di LE, come da comparsa di costituzione e risposta del 12/06/2023.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c., ritualmente notificato all' ed alla NC di LE, Controparte_1 Parte_1
ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n.
[...]
10020210011211033001, con la quale l' ha intimato Controparte_1
il pagamento della complessiva somma di € 3.404,88 (a titolo di sanzione amministrati- va e maggiorazioni per ritardato pagamento), in forza dell'ordinanza di ingiunzione n.
25/2015/2018 emessa dalla NC di LE
A fondamento della propria domanda, l'attore ha dedotto:
- l'illegittimità della cartella impugnata per essere stata nelle more sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione emessa dalla Controparte_2
[...
dal Tribunale di Lagonegro nell'ambito del giudizio n. 167/2021 R.G.;
- la violazione dell'art. 1, co. 2 del Decreto Dirigenziale del 28.06.1999 per omes- sa indicazione degli elementi sulla base dei quali è stata disposta l'iscrizione a ruolo;
Concludeva, pertanto, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Accertare e di- chiarare la illegittimità e/o la nullità della cartella esattoriale impugnata e la illegitti- mità dell'azione esecutiva intrapresa ai danni del contribuente, in uno a tutti gli atti propedeutici e presupposti, per le motivazioni esposte in narrativa con ogni effetto e conseguenza di legge, Disporre in ogni caso la sospensione della esecutività della car-
esattoriale impugnata per le motivazioni espresse in atti sussistendone i presuppo- Pt_3
sti previsti ex lege. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
In data 12/06/2023 si costituiva in giudizio la NC di LE deducendo che, in seguito alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, accertato il disguido
2
relativo alla mancata tempestiva comunicazione all' della sospensione CP_3 dell'ordinanza-ingiunzione, otteneva da quest'ultima la sospensione della cartella di pa- gamento impugnata in attesa della definizione della controversia pendente innanzi all'intestato Tribunale con n. R.G.167/21.
Concludeva, pertanto, in via preliminare, per la sospensione del presente procedimento, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione della causa pregiudiziale pendente con n. R.G. 167/21, o in alternativa per la riunione del presente processo al detto giudi- zio n. R.G. 167/21; nel merito, per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In data 03/07/2023 si costituiva in giudizio l' la quale Controparte_4
deduceva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, essendosi la stessa limitata, nell'ambito delle competenze ex lege attribuitegli, a portare ad esecuzio- ne il ruolo così come reso esecutivo dalla NC di LE, non essendo peraltro contestati nel caso di specie errori imputabili al concessionario del servizio di riscossio- ne;
nel merito, eccepiva la temerarietà della contestazione sollevata da controparte in re- lazione alla carenza motivazionale della cartella di pagamento impugnata, essendo la stessa completa di tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni vigenti in materia nonché redatta in conformità al modello predisposto con decreto del Ministero delle Finanze.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “1) in relazione alle contestazioni afferenti
l'asserita carenza motivazionale della cartella di pagamento impugnata rigettare
l'opposizione proposta dal sig. poiché infondata;
2) in relazione alle Parte_1
contestazioni afferenti il merito della pretesa creditoria e l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo della stessa accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte nella narrativa che precede, il difetto di legittimazione passiva di ovvero Controparte_1
l'assenza di profili di responsabilità alla stessa imputabili in quanto afferenti l'operato dell'Ente Impositore e per l'effetto, ove all'esito del giudizio fosse disposto l'annulla- mento dell'atto impugnato, rigettare la domanda formulata da parte attrice di condan- nare anche l'Agente della Riscossione al pagamento delle spese di lite. Il tutto con con- danna di parte attrice ovvero della NC di LE, in ipotesi di sua soccombenza, al pagamento delle spese di lite in favore di .” Controparte_1
Con provvedimento emesso in data 06/07/2023 all'esito della trattazione c.d. cartolare dell'udienza del 04/07/2023, preso atto dell'intervenuta sospensione dell'efficacia ese- cutiva dell'ordinanza ingiunzione posta a fondamento della cartella di pagamento impu- gnata, veniva sospesa l'efficacia esecutiva della suddetta cartella e, stante la natura do-
3
cumentale del giudizio, lo stesso veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 03/06/2024. Con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 31/05/2024 in sostituzione dell'udienza del 03/06/2024, parte opponente deposita- va la sentenza n. 433/2023 emessa nelle more dal Tribunale di Lagonegro, con la quale veniva definitivamente annullata l'ingiunzione di pagamento sottesa alla cartella di pa- gamento oggetto della presente opposizione. La causa veniva quindi rinviata per discus- sione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 14/04/2025, con termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
All'esito della trattazione cartolare della suddetta udienza di discussione, la causa viene decisa nei seguenti termini.
Preso atto dell'intervenuto annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n.25/2015/2018 emessa dalla NC di LE (sottesa alla cartella di pagamento in questa sede op- posta), l'opposizione proposta da va accolta, con conseguente annul- Parte_1
lamento della cartella di pagamento notificata all'odierno opponente.
In relazione alle spese di lite, va osservato che l'opposizione appariva già prima facie fondata, alla luce della circostanza, dedotta e documentata con l'allegazione del provve- dimento emesso in data 12/07/2021 nell'ambito del giudizio n. 167/2021 R.G. (Giudice istruttore dott. Ferrara) con il quale veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza- ingiunzione sottesa alla cartella di pagamento, sicché già al momento della notifica della cartella (avvenuta in data 12/09/2022) non sussisteva il diritto della NC di LE
a preannunciare la azione esecutiva sulla scorta della sottesa ordinanza-ingiunzione n.25/2015/2018. Ne consegue che nel rapporto processuale tra e la Parte_1
NC di LE, le spese di lite seguono la soccombenza di quest'ultima e si liqui- dano come da dispositivo, applicando il D.M. n. 147 del 13.08.2022 (valore da €
1.101,00 a € 5.200,00), in base ai valori minimi (stante l'assenza di questioni fattuali e giuridiche complesse), escluso il compenso per la fase di trattazione/istruttoria.
Appare, invece, equo compensare le spese di lite nei confronti dell'agente della riscos- sione, posto che l'introduzione del presente giudizio appare addebitale esclusivamente alla NC di LE, come attestato dalla circostanza che solo in data successiva alla notifica dell'atto di opposizione del , quest'ultima ha comunicato all' Pt_1 CP_3
l'intervenuta sospensione del titolo sotteso alla cartella.
P.Q.M.
4
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamen- te pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza eccezione e difesa disattese e respinte:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, annulla la Parte_1
cartella di pagamento n. 10020210011211033001;
- condanna la NC di LE, in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore di delle spese di lite che si liquidano in € 1.700,00 per Parte_1 compensi ed € 125,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15% sui com- pensi), CPA ed Iva come per legge, con il beneficio della distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore costituito che ne ha fatto richiesta;
- compensa le spese di lite tra e l' Parte_1 Controparte_5
[...]
Così deciso in Lagonegro, 15/04/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
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