Articolo 9 della Legge 22 dicembre 1981, n. 797
Articolo 8Articolo 10
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19 gennaio 1982
Art. 9. Concorsi di reclutamento

I concorsi pubblici di reclutamento sino alla VI categoria possono essere compartimentali, zonali, interprovinciali o provinciali.
I programmi di esame, da stabilirsi con le modalita' di cui all' articolo 10 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , possono prevedere una prova consistente in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica o una prova attitudinale.
Ai fini della determinazione dei limiti di eta' per l'accesso a tutte le categorie previste dall'ordinamento in vigore, si applicano le disposizioni previste dalla legge 3 giugno 1978, n. 288 .
Sono abrogati il primo comma dell'articolo 47 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 , e tutte le altre disposizioni in contrasto con la norma di cui al comma precedente.
Entrata in vigore il 19 gennaio 1982