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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 30/06/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
NRG N. 1440/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Il GIUDICE
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1440/2022 R.G, avente per oggetto: risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, promossa
DA
Sig. , nato il [...] a [...] ( CF Parte_1
) C.F._1
Avv. Daniele OSNATO
ATTORE
CONTRO
TT. nato a [...] il [...] ( CF: CP_1 [...]
) C.F._2
Avv. Pietro Rabiolo
CONVENUTO
NEI CONFRONTI DI
, con sede in via G. Cusmano n.1, (P. IVA e C.F.
[...] CP_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
Avv. Pierluigi Assennato
CONVENUTA
E
[...]
P.iva ), con sede in Controparte_4 P.IVA_2
Milano, via Clerici n. 14 in persona del procuratore speciale pro tempore
Avv. del Foro Miliano CP_5
Terzo chiamato in garanzia
MOTIVI DELLA DECISIONE
Proposto preliminarmente, in data 14/12/2020, ricorso ex art. 8 l.n. 24/2017
e 696 bis c.p.c., con successivo ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 16 settembre 2022, l'odierno istante chiedeva venisse accertata e dichiarata la responsabilità del dott. n.q. di primario del reparto di Oculistica CP_1 dell'Ospedale S.Elia di , nonché dell' in conseguenza CP_2 CP_6
delle lesioni subite, richiedendo, al contempo, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali consequenziali.
Più nello specifico, il ricorrente lamentava l'omesso espletamento - da parte dei sanitari che lo ebbero in cura - di taluni esami diagnostici che avrebbero consentito, secondo le deduzioni attoree, l'individuazione di un corpo esterno endovitreale così da scongiurare il distacco della retina ed il conseguente decadimento del visus.
A sostegno della propria pretesa, il sig. riferiva che durante Pt_1
l'utilizzo di un decespugliatore, il proprio occhio destro veniva colpito da una pietra che ne provocava la lacerazione e che, per tali motivi - in data 24/06/2018 - veniva ricoverato presso il reparto di Oculistica dell'Ospedale S. Elia di a causa della lesione oculare subita. In quella sede, a seguito di esame CP_2 obiettivo oculare che accertava l'esistenza di una ferita corneale, il sig. Pt_1
veniva sottoposto ad un intervento di chirurgia superficiale della cornea volto a suturare la lesione.
L'istante veniva dimesso in data 28/06/2018 ma, nell'ottobre del medesimo anno, a causa di una sopravvenuta cataratta, veniva sottoposto ad un ulteriore intervento chirurgico di rimozione della stessa, sempre a cura dei sanitari del nosocomio nisseno.
In seguito ai precitati interventi, il ricorrente richiedeva il consulto di altri medici specialistici i quali, nel luglio del 2019, diagnosticavano - per la prima volta
- un distacco della retina.
Nuovamente ricoverato, questa volta presso il Centro Clinico G.B.
Morgagni di Catania, durante l'intervento di vitrectomia volto a prevenire l'imminente distacco retinico, veniva identificato un corpo estraneo endovitreale - di probabile origine metallica - che veniva tempestivamente asportato. In quella sede, veniva però diagnosticato l'irreversibile distacco della retina, con conseguente perdita dell'uso dell'occhio destro e dell'intero visus.
Pertanto, valorizzando le conclusioni cui era pervenuta la CTU espletata nel preliminare procedimento ex art. 696 bis c.p.c. - di cui si darà conto nel prosieguo
- e deducendo che, nel caso di specie, l'omesso svolgimento di ulteriori esami diagnostici, e quindi l'omessa asportazione del corpo estraneo, non fosse conforme alle buone prassi clinico assistenziali, l'istante formulava apposita domanda risarcitoria richiedendo complessivamente € 270.345,28 a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali. In via istruttoria, richiedeva l'acquisizione del fascicolo per ATP iscritto al N.R.G. 1735/2020, nonché l'ammissione di prova per testi. Costituitasi in giudizio in data 03/03/2023, l eccepiva Controparte_7
l'infondatezza della domanda risarcitoria, deducendo che, in ordine al corpo metallico rinvenuto dal dott. all'interno del bulbo oculare destro del Per_1
ricorrente, nessuna prova fosse stata fornita in merito alla sua effettiva esistenza.
Difetterebbe in toto, secondo l'assunto dell' convenuta, qualsiasi forma di CP_3
repertazione del corpo estraneo rivenuto nell'occhio dell'istante e ciò avrebbe giustificato, in sede istruttoria - a parere del convenuto - la rinnovazione della CTU precedentemente espletata in sede di ATP.
Contestava, inoltre, gli addebiti mossi dal ricorrente, escludendo qualsiasi profilo di rimprovero - anche a titolo di colpa - in capo sanitari del nosocomio nisseno, evidenziando, altresì, come nessuno degli specialistici consultati successivamente avesse rilevato l'esistenza del corpo estraneo intra-bulbare nonostante ulteriori esami diagnostici fossero stati, medio tempore, eseguiti dai predetti. Lamentava, da ultimo, la quantificazione dei danni così come effettuata da parte ricorrente, deducendo come, la stessa, si fondi su presupposti erronei e sia caratterizzata da metodi di calcolo asseritamente arbitrari.
Si costituiva in giudizio, in data 03/03/2023, il TT. il quale, CP_1
preliminarmente, imputava il distacco della retina ed il conseguente decadimento del visus all'evento traumatico che vedeva interessato il sig. , Pt_1
disconoscendo, al contempo, qualsiasi funzione eziologica - rispetto all'evento lesivo - al corpo estraneo rinvenuto presso il bulbo oculare dell'istante.
Secondo la ricostruzione operata dal convenuto, la previa ricorrenza di quei fattori già rinvenibili in capo al sig. - e dunque le lesioni che lo stesso Pt_1
procurava al proprio occhio destro - erano stata da sola sufficiente a determinare il decadimento del visus.
Per tali ragioni, il dott. chiedeva il rigetto delle pretese risarcitorie CP_1 avanzate da parte ricorrente, deducendo il difetto del nesso causale e di qualsivoglia profilo di responsabilità professionale in capo a sé. Si associava alla richiesta, già formulata dall' , in ordine alla rinnovazione della CTU. CP_6
Da ultimo, contestava la quantificazione dei danni operata dal sig. e Pt_1 chiedeva di essere autorizzato a citare in giudizio l' Controparte_4
dalla quale il convenuto pretendeva di esser garantito in caso di accoglimento delle domande attoree.
Con ordinanza del 30/03/2023, il Tribunale autorizzava il TT. alla CP_1
chiamata in giudizio di rinviando l'udienza di Controparte_4
comparizione in data 15/06/2023 e sostituendo la stessa con il deposito di note scritte.
Ritualmente citata, si costituiva in giudizio la la quale, in CP_4
via preliminare, invocando l'art. 10 l.n. 24/2017 e l'art. 16 del CCNL dell'Area
Dirigenza medico - veterinaria del SSN per il quadriennio 2006-2009, prospettava in capo all' il dovere di provvedere alla copertura assicurativa in favore CP_6
del TT. così da sollevarlo da eventuali domande di risarcimento CP_1 formulate nei confronti dello stesso, fatta salva la ricorrenza di una colpa non lieve.
A parere di l'Ente pubblico presso cui il medico offre le proprie CP_4
prestazioni aveva il dovere di stipulare una polizza assicurativa in favore del proprio dipendente volta a rivalere lo stesso nelle ipotesi di colpa lieve. Tale circostanza, secondo la prospettazione offerta dal terzo chiamato in garanzia, avrebbe reso superflua la stipula, da parte del medico, di una polizza assicurativa volta e tutelare lo stesso nei casi di colpa lieve. E ciò in quanto, asseriva CP_4
Contr tali ipotesi sarebbero già ricomprese nella polizza che l' era tenuta a stipulare
.
Proprio per tali ragioni - deduceva l'assicuratore - d il dott. CP_4 CP_1
hanno delineato il rischio circoscrivendolo ai soli casi di colpa grave e, più nello specifico, ai soli casi in cui la struttura sanitaria intendesse esercitare l'azione di rivalsa - ex art. 9 l.n. 24/17 - nei confronti dell'esercente. Al di fuori di tale ultima ipotesi, la polizza assicurativa stipulata dal dott.
e dalla sarebbe, pertanto, improduttiva di CP_1 Controparte_4 effetti.
Per tali motivi, il terzo chiamato - non prefigurando, nel caso di specie, un rimprovero a titolo di colpa grave ai danni del dott. - chiedeva CP_1
l'estromissione della compagnia assicuratrice dal presente giudizio e, nel merito, di rigettare ogni pretesa avanzata nei confronti della stessa, deducendo come, nel caso concreto, la polizza assicurativa non opererebbe.
In subordine, chiedeva di contenere l'eventuale indennizzo della compagnia nei limiti del 74% della propria quota parziaria deducendo che, la copertura invocata dal TT. rientri all'interno di una 'coassicurazione' ai sensi CP_1 dell'art. 1911 c.c. e che, per l'effetto, l'obbligazione riconducibile alla CP_4 sia 'parziaria' posto che, la residua quota del 26%, farebbe capo alla
[...]
Parte_2
Con ordinanza del 19/06/2023 questo Tribunale, previo mutamento del rito sommario in rito ordinario, concedeva i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. rinviando, per il prosieguo, all'udienza del 05/10/2023.
A seguito delle memorie ex art. 183 co.6 c.p.c. depositate dalle parti, il
Tribunale - con ordinanza del 28/01/2024 - ammetteva tutti i mezzi di prova documentale offerti in produzione nonché la prova per testi richiesta da parte ricorrente, ad esclusione dei capitoli nn. 6, 8 e 11. Riservava ogni ulteriore statuizione in ordine al chiesto rinnovo o richiamo dei CTU in ATP all'esito dell'assunzione della predetta prova per testi.
Escussi i testi e , rispettivamente madre e padre Testimone_1 Testimone_2
dell'odierno istante, con ordinanza del 29/10/2024 veniva rigettata la chiesta rinnovazione dei CTU, escludendone altresì il richiamo e invitava le parti a precisare le proprie conclusioni. Ritenuta la causa matura per la decisione - in data 27/01/2025 - venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., termini che venivano a scadere in data
17/4/2025.
OSSERVA
Si riporta per comodità un breve excursus di sentenze nella materia del danno biologico sintetizzante gli orientamenti della S. C. fatti propri da questo GU.
:
- In punto di nesso causale si aderisce a quelle massime che hanno valorizzato l'azione combinata sul giudizio di determinismo causale sia della teoria della condicio sine qua non (per la quale l'esistenza del nesso causale tra fatto causante ed evento si ha quando l'azione umana è inserita nella catena di fatti, anche plurimi, che portano all'evento ) che della teoria della adeguatezza causale ovvero della causalità adeguata ( il fatto è causante in quanto anche giudicato adeguato a causare l'evento dal punto di vista della sussistenza nello stesso di tutti quegli elementi, valutabili dal giudice, che siano idonei in concreto a generare autonomamente o in una più complessa catena causale ( cui concorre ) la conseguenza dannosa finale, senza che il fatto assunto come fonte di danno possa pertanto dirsi caratterizzato da inverosimiglianza e conseguente “ neutralità ” causale ) ( cfr. Cass. 2000, n.
5913; 1997, n. 2009 );
- In punto di causalità omissiva occorre avere riguardo al criterio della “ concretizzazione del rischio ” – determinandosi un intreccio tra causalità e colpa - ovvero al criterio della proiezione in concreto delle conseguenze che la condotta omessa avrebbe comportato, resa concreta da un esame attagliato al caso specifico, sulla fattispecie di danno esaminata, nel senso di ritenere causante l'omissione il cui ovviarsi avrebbe comportato ragionevolmente e con valutazione probabilistica l'elisione o quanto meno la limitazione del danno ( Cass. 2005, n. 11609 );
- In punto di danno risarcibile :
- Sono risarcibili sia i danni prevedibili che quelli imprevedibili al momento che l'art. 2056 cc non ha espressamente richiamato l'art. 1225 cc in materia di prevedibilità del danno, norma, quest'ultima, che si ispira alla diversa categoria della causalità giuridica e non a quella della causalità materiale che è posta alla base dell'illecito aquiliano ( Cass. 2005, n. 11609
);
- Il danno cd. Biologico, calcolato secondo le Tabelle del Tribunale di
Milano elaborate successivamente agli interventi ermeneutici delle SSUU del
2008, contempla contestualmente diverse categorie di danno che assieme costituiscono un danno biologico “omnicomprensivo” che attinge sia la sfera del danno alla sfera fisica in sé considerata, sia il danno alla qualità della vita, sia le relazioni del danneggiato con l'ambiente circostante, sia l'afflizione morale ordinaria ( esclusa quella tanatologica o catastrofica ).
Ne consegue che vanno applicate le Tabelle di Milano, senza operare più una autonoma quantificazione del danno c.d morale e che l'adozione delle
Tabelle di Milano attualmente vigenti si dimostra come formidabile strumento di valutazione equitativa del danno che tiene conto, (Cass. 2016,
n. 14940 ) nell'elaborazione del “ valore punto ” non solo delle aspettative di vita del danneggiato, della lesione subita, ma anche della componente afflittiva che incide ordinariamente sul danneggiato ( Cass. 2014, n,. 5243 );
Premessi i superiori orientamenti giurisprudenziali, questo GU ritiene di dover richiamare, con riferimento alla questione tecnico-medica prospettata dagli attori, integralmente le valutazioni svolte dal Collegio di CTU nominati. Si propone, pertanto, la lettura di ampi brani della consulenza medica in atti, evidenziando che per il loro pregio medico le valutazioni dei consulenti nominati dal Giudice si appalesano come pienamente accoglibili perché adesive ai quesiti, logiche, non contraddittorie ed argomentate secondo la migliore scienza medica.
Osservano, condivisilmente i nominati CTU, la dr.ssa Persona_2
(quale specialista Oculista) e la dr.ssa (quale medico-legale) ( il Persona_3
GU interpolerà la consulenza con glosse di commento evidenziate in grassetto mentre il testo della consulenza viene esposto in corsivo semplice. Vale, per eventuali difformità testuali quanto contenuto nella CTU in atti ) :
“Dalla disamina della documentazione medica acquisita e dall'esame clinico si evince che il Sig. in data 24.06.2018 mentre utilizzava Parte_1 il tagliaerba veniva colpito accidentalmente da un corpo contundente in ODx, si recava tempestivamente alla Guardia Medica più vicina e da lì veniva inviato presso il P.S. dell'Ospedale S. Elia di , ove i sanitari formulavano CP_2 diagnosi di: “...Perforazione corneale OD”.
Pertanto si ricoverava presso U.O. di Oculistica dello stesso nosocomio, con diagnosi di ingresso: “...ODx ferita perforante bulbare con prolasso irideo”, veniva sottoposto a visita oculistica e si rilevava Visus pari a PPL non migliorabile con lenti, Pupilla in media midriasi iporeagente alla luce, Cristallino opacità sottocapsulare posteriore e F.O. non esplorabile per la presenza del sangue, pertanto consigliavano l'intervento chirurgico urgente.
Dall'esame della cartella clinica si evinceva che non era possibile eseguire l'ecografia bulbare per l'obiettività clinica dell'OD. Nella stessa giornata, prima dell'intervento chirurgico, venivano eseguiti: Rx torace, ECG, ed esami ematologici. Successivamente sempre il 24.06.2018 lo specialista oculista eseguiva in ODx la sutura corneale con riduzione del prolasso irideo e plastica dell'iride.
Dalla descrizione dell'intervento si rilevava che l'intervento, fosse complesso, e veniva portato a termine senza complicanze. Inoltre dal diario clinico si evinceva che la ferita corneale al primo controllo si presentava ben collabita, la camera anteriore migliorata in profondità e che l'ipoema si andava riducendo.
Considerato il miglioramento clinico veniva dimesso in data 28.05.2018 con consiglio di controllo presso la stessa dopo quattro giorni. Pt_3
Dopo 4 mesi e 18 giorni, in data 16.10.2018 il sig. si ricoverava Pt_1 presso la stessa Unità operativa per essere sottoposto in ODx ad intervento per l'asportazione della cataratta post traumatica totale (la cataratta, anche se di lieve entità sottocapsulare posteriore, era stata già evidenziata durante l'esame obiettivo eseguito dal dott. al momento del primo ricovero presso l'Ospedale CP_1
S.Elia in data 24.06.2018)
Dalla descrizione dell'intervento si evince che, sebbene fossero presenti gli esiti del precedente intervento per il grave trauma, l'intervento è stato portato a termine nei tempi stabiliti senza complicanze (il dott. ha deciso di effettuare CP_1
la facoemulsificazione più impianto di IOL nel sacco perché evidentemente doveva essere presente un buon supporto zonulare e integrità della capsula posteriore).
Veniva dimesso lo stesso giorno il 16.10.18. Nel novembre del 2018 eseguiva visita privata presso lo studio del TT. che rilevava un visus corretto in Odx di Per_4
3/10 con foro.
(Dunque, durante la fase operatoria, nessuna censura veniva mossa dai
CTU all'operato del dott. , piuttosto, come entrambi gli Persona_5 interventi venivano correttamente eseguiti).
Il 03 luglio del 2019 (dopo circa piu' di otto mesi) si sottoponeva a visita oculistica (dott. ). Lo specialista riscontrava in OD una gravissima riduzione Per_6 dell'acuità visiva e consigliava l'ecografia bulbare, che metteva in evidenza il distacco della retina.
Il 07 luglio 2019 il sig. veniva vistato anche da un altro oculista Pt_1
(dott. che, osservando con l'ecografia bulbare in OD opacità vitreale Per_7 con trazione vitreo-retinica e distacco di retina subtotale di lieve spessore, consigliava l'intervento chirurgico di vitrectomia e riaccollamento retinico.
Pertanto il periziando il giorno successivo, l'08.07.19 si recava presso lo studio del prof. , il quale confermava la diagnosi e la necessità Persona_8
dell'intervento chirurgico.
Pertanto il Sig. si ricoverava in data 10.07.2019 presso C.C.D. Pt_1
G.B. Morgagni di Catania, dove era osservato in ODx Visus = motu manu, distacco di retina con grossa lacerazione retinica che si estendeva al polo posteriore con ampia area di atrofia retinica di circa 12 diametri papillari per 12 periferia inferiore estrema periferia h 07,30, essudati perimaculari, oltre agli esiti dei due precedenti interventi. Pertanto il sig. era sottoposto ad intervento Pt_1 dal prof. , il quale durante la vitrectomia repertava un corpo estraneo Per_1 endovitreale, di probabile origine metallica, incapsulato in una fibrosi vitreo- retinica, che asportava. Il corpo estraneo pertanto è stato ritenuto all'interno della camera vitrea per circa un anno.
Prima di entrare nel caso in esame, bisogna fare una breve premessa sui traumi oculari. Secondo l'United States Eye Injury Registry (USEIR), i traumi oculari nei Paesi industrializzati sono la causa più frequente di ospedalizzazione oculistica eccedente le 24 ore, e responsabili di circa il 35-40% delle cecità monoculari e del 3,6% delle cecità bilaterali (l'occhio è la terza sede anatomica di infortunio dopo la mano ed il piede). L'incidenza dei traumi oculari è di circa
40.000 casi nuovi all'anno.
Il sesso maschile è il più colpito con un rapporto M:F di 5,5:1, con età media più colpita da trauma oculare intorno ai 30 anni (range: 18-45 anni), spesso l'infortunato è un soggetto giovane con buona acuità visiva. I traumi oculari sono più frequenti nei soggetti che praticano lavori manuali ed attività sportive. La classificazione BETT (Birmingham Eye Trauma Terminology 1996-2001; KU,
Morris et al), creata per adottare un linguaggio comune per la definizione e la classificazione dei traumi, è a tutt'oggi la più utilizzata a livello internazionale da numerose organizzazioni scientifiche per la sua chiarezza e semplicità. Secondo questa classificazione i traumi oculari si distinguono in: Traumi a bulbo aperto e a bulbo chiuso (si parlerà solamente dei traumi a bulbo aperto): Nei TRAUMI A
BULBO APERTO, la cornea e/o la sclera presentano una ferita a tutto spessore e,
a seconda dell'oggetto traumatizzante e del meccanismo patogenetico, si può determinare: una rottura o una lacerazione. In caso di rottura si ha una ferita a tutto spessore della parete bulbare provocata da un oggetto smusso, il quale trasmette energia su un'ampia superficie con un aumento transitorio della pressione endobulbare. l'energia si trasmette dall'interno all'esterno e la parete bulbare, sottoposta a forte pressione, si rompe nei punti di maggiore debolezza come limbus, sedi di pregressa chirurgia, aree di scleromalacia.
La rottura del bulbo si associa spesso ad erniazione di tessuti (cristallino, uvea, vitreo, retina). Nel caso della lacerazione, la ferita a tutto spessore è provocata da un oggetto tagliente o appuntito. In questo caso l'energia si trasmette dall'esterno all'interno. La lacerazione si differenzia in: ferita penetrante, ferita penetrante con ritenzione di corpo estraneo e ferita perforante
(nella ferita perforante o trauma con doppia penetrazione vi sono due lacerazioni a tutto spessore della parete bulbare, una di entrata ed una di uscita, provocate, di solito, da un oggetto appuntito o da corpi estranei ad alta velocità, come quelli a partenza da armi da fuoco). Nella ferita penetrante esiste una sola lacerazione nel punto di ingresso, e in caso di più lacerazioni, queste sono causate da più agenti traumatizzanti.
Nella ferita penetrante con ritenzione di corpo estraneo, la ferita è provocata da un corpo estraneo che viene ritenuto all'interno del bulbo oculare. I corpi estranei intrabulbari, richiedono una diagnosi e un trattamento urgente per prevenire la cecità o la perdita del bulbo oculare, rappresentano il 16-41% delle lesioni a bulbo aperto e spesso causano una grave perdita della vista nei pazienti con trauma oculare. Il danno oculare e la perdita della acuità visiva possono essere causati da lacerazione o a volte possono essere conseguenti allo sviluppo di distacco della retina o endoftalmite.
I fattori che nei pazienti con corpo estraneo endobulbare possono determinare il risultato visivo finale sono vari. Questi fattori sono: l'acuità visiva iniziale, le dimensioni e la posizione del corpo estraneo endobulbare, la dimensione e posizione della ferita d'ingresso del corpo estraneo endobulbare, la presenza di difetto pupillare afferente relativo (RAPD), l'emorragia intraoculare, il distacco di retina e l'endoftalmite.
Per stabilire la gestione di un paziente con trauma oculare è necessario effettuare un'accurata anamnesi, un meticoloso esame obiettivo e poi confermare la presenza o l'assenza di un corpo estraneo endobulbare CEEB (si deve sospettare un CEEB in tutti i casi di lesione a bulbo aperto, compresi quelli in cui i pazienti negano la possibilità di CEEB). In molti casi, i CEEB possono essere identificati mediante biomicroscopia con lampada a fessura o esame del fondo oculare. Tuttavia, in alcuni casi, è difficile identificare i CEEB a causa di gravi lesioni corneali o presenza di cataratta, ipoema o emovitreo. Per tali motivi è molto importante utilizzare tecniche diagnostiche appropriate al caso specifico.
Nei traumi oculari a bulbo aperto gli esami strumentali da utilizzare sono:
1) l'esame ecografico, in caso di ferite aperte, deve essere effettuato esercitando una minima pressione sul bulbo. L'ecografia può rivelare CEEB nascosti dall'iride o dal corpo ciliare. L'ecografia B-scan può essere sensibile fino al 98% nel rilevare i CEEB e identificare concomitanti emorragie del vitreo, distacco della retina o della coroide. Tuttavia l'ecografia presenta delle limitazioni, infatti dovrebbe essere differita in caso di gravi lesioni penetranti per evitare il rischio di estrusione del contenuto intraoculare a causa della pressione diretta della sonda di scansione.
2) l'esame radiografico dell'orbita interessata, effettuato in due proiezioni,
è un esame semplice che può essere utile, tuttavia non fornisce dati relativi alla morfologia delle strutture bulbari, infatti può rilevare solamente corpi estranei radiopachi, di grandezza superiore a 1 mm e non permette una precisa localizzazione del CEEB. Ha una sensibilità limitata ed evidenzia solo il 40 % circa dei CEEB. Inoltre, con la radiografia dell'orbita si possono avere fino al 30
% di falsi negativi o una localizzazione imprecisa del CEEB. Tuttavia i raggi X restano uno strumento utile per lo screening di corpi estranei metallici prima di effettuare la risonanza magnetica (MRI).
3) la TAC invece è un esame più specifico, considerato il cardine per la diagnosi di CEEB, è il più utilizzato nel Pronto Soccorso. Infatti è in grado di studiare la morfologia delle strutture oculari (per esempio permette di individuare la presenza e la sede di una rottura sclerale, spesso nascosta, di evidenziare una dislocazione del cristallino, l'emovitreo, il distacco di coroide e/o di retina) e di individuare la presenza di corpi estranei di grandezza superiore a 0,05 mm per i metalli, da 0,75 a 2 mm per il vetro e 2 mm per il legno e ne permette una precisa localizzazione. La TC è l'esame migliore per rilevare i CEEB, infatti rileva il 100
% di quelli metallici superiori a 0,5- 0,6 mm con una precisione fino al 100%. I
CEEB riscontrati clinicamente variano tra 0,5 e 25 mm con una dimensione media di 3,5 mm. Pertanto, gli oftalmologi spesso richiedono tagli assiali sottili delle orbite da 0,5 a 1,0 mm per una risoluzione più fine per i CEEB di dimensioni inferiori a 0,5 mm e di natura non metallica (in particolare il vetro, che può eludere la TC convenzionale, la TC elicoidale si è dimostrata più efficace). Le potenziali fonti di falsi positivi alla TC per i CEEB metallici sono causati ( da, : ndr ) bolle d'aria e da emorragia intraoculare. I falsi negativi sono probabilmente dovuti al movimento durante il processo di acquisizione dell'immagine.
(Dunque, valorizzando i dati emergenti dalla letteratura medica, si evince come l'eventuale espletamento di una TAC orbitale avrebbe garantito, con probabilità prossime alla certezza, l'individuazione del CEEB).
4) la risonanza magnetica è da effettuare nel caso in cui sia sicuramente certa l'assenza di corpi estranei metallici. Rispetto alle TC, la risonanza magnetica ha anche un'elevata sensibilità di rilevamento, mostra una maggiore risoluzione dei tessuti molli, può essere utile per rilevare i CEEB radiotrasparenti, permette di studiare in modo accurato le strutture encefaliche anche in zone che normalmente con la TC sono difficilmente esplorabili per artefatti e, in più, con la
Rm si evitano i cambiamenti di posizione necessari con la TC, cosa utile nei politraumatizzati. Tuttavia, l'esame è meno adoperato per rilevare i CEEB a causa della maggiore durata del test, degli artefatti da movimento e, soprattutto, per le controindicazioni, non si deve effettuare se non vi è certezza sulla natura non metallica del CEEB, infatti frammenti metallici fino a 1 mm possono essere spostati dalle forti forze magnetiche e danneggiare i tessuti circostanti.
5) l'OCT è un esame che può essere utilizzato per l'esame del polo posteriore, quando pero i mezzi sono trasparenti.
Molti autori consigliano di ripetere TC o RX dell'orbita dopo l'asportazione del CEE, per evidenziare un eventuale corpo estraneo non osservato in precedenza.
TOLLERANZA DELLE STRUTTURE OCULARI AI DEI CORPI
ESTRANEI RITENUTI
Bisogna ricordare che CEEB di materiale inerte (come vetro, plastica, pietra e porcellana) sono ben tollerati per lunghi periodi di tempo. Zinco e alluminio producono modesti fenomeni infiammatori, soprattutto se incapsulati dalle strutture oculari. Tuttavia, alcuni tipi di sostanze possono provocare gravi reazioni chimiche tossiche e distruttive all'interno dell'occhio. Ad esempio, corpi estranei con una composizione di rame superiore all'85% possono generare una marcata infiammazione con un rapido deterioramento irreversibile della vista in poche ore.
Se però la concentrazione di ioni rame è inferiore, la tossicità può manifestarsi come una lieve calcosi cronica i cui segni sono: cataratta a forma di girasole, anello di Kayser-Fleisher e cristalli rifrangenti nella camera anteriore e nella retina. Anche il ferro intraoculare è considerato altamente tossico. Nella siderosi bulbari la perdita della vista può essere dovuta a cataratta, perdita del campo visivo, atrofia del nervo ottico, glaucoma secondario ad angolo aperto e degenerazione della retina e dell'epitelio pigmentato retinico.
Gli elettroretinogrammi seriali (ERG) possono monitorare la progressione della lesione siderotica della retina e dell'RPE. Nella fase iniziale, l'ampiezza dell'onda b diminuisce e l'onda a può essere normale o anormale. Si consiglia di rimuovere il CEEB prima che la riduzione dell'ampiezza raggiunga il 50 % e diventi irreversibile. Oltre a questo punto, la progressione verso l'estinzione del segnale ERG segna la siderosi bulbare in fase tardiva. Infine sostanze organizzate
(materiale vegetale o animale) possono indurre una risposta proliferativa caratterizzata dalla formazione di tessuto di granulazione con cellule giganti.
La maggior parte dei pazienti con corpo estraneo endobulbare CEEB richiede un trattamento chirurgico (ai pazienti con CEEB devono essere prescritti immediatamente antibiotici topici e sistemici perché la presenza di un CEEB aumenta il rischio di sviluppare endoftalmite post-traumatica. Oltre agli antibiotici sistemici, vengono generalmente utilizzati antibiotici topici e può essere presa in considerazione anche l'iniezione intracamerulare o intravitreale di antibiotici durante la riparazione iniziale nei casi sospettati di essere ad alto rischio di infezione).
L'obiettivo principale del trattamento è rimuoverei i CEEB, risolvere le complicazioni che si sono già verificate, ripristinare l'anatomia oculare (sempre in relazione all'obiettività clinica iniziale) e ridurre al minimo le possibili complicanze future. A seconda delle condizioni del paziente, possono essere necessarie diverse operazioni in fasi diverse. Tuttavia, in alcuni pazienti, la conservazione della vista e del bulbo oculare può essere impossibile.
La tempistica della rimozione del CEEB dipende da diversi fattori, tra cui lo stato medico generale del paziente, la composizione del CEEB, la natura della lesione e la disponibilità di apparecchiature operative e personale addestrato e dalla presenza di segni clinici di endoftalmite, in questo caso la riparazione del bulbo oculare con rimozione immediata del CEEB è quasi sempre raccomandata, tranne nel caso di contemporanee lesioni pericolose per la vita del paziente.
La necessità di un intervento di cataratta dipende dalla presenza di corpo estraneo endobulbare intralenticolari o da cataratta traumatica associata. Se il
CEEB si trova nella cornea o nella camera anteriore e non vi è alcuna cataratta traumatica o questa è lieve, si può non intervenire sul cristallino. Tuttavia, se il
CEEB è incorporato nella lente o se è presente una cataratta traumatica moderata o grave, si dovrebbe prendere in considerazione la rimozione del cristallino.
La tecnica di rimozione della cataratta dipende dalla presenza del supporto zonulare, dall'integrità della capsula posteriore e dalla presenza di prolasso vitreale. Risultati favorevoli si ottengono con la facoemulsificazione se non vi è prolasso vitreoale e la capsula posteriore e la struttura zonulare sono intatte. In caso contrario si può pensare all'estrazione extracapsulare. L'impianto di una
IOL in un contesto traumatico acuto rimane controverso. Sebbene l'impianto primario possa essere eseguito in casi selezionati, è bene pensare ad impiantare la IOL in un secondo tempo.
La prognosi funzionale ed anche la scelta della via di estrazione chirurgica più idonea del corpo estraneo dipendono dalla reazione oculare al CEEB, legata alla natura del corpo estraneo (metallo, sostanze varie come plastica, porcellana, petra, sostanze organiche ecc...) e dalla sede del CE.
Certamente un corpo estraneo nel segmento anteriore ha una prognosi decisamente migliore e le eventuali complicanze pre- e postoperatorie (ipoema, lesioni iridee, prolassi, cataratta traumatica) sono facilmente più gestibili e spesso conducono a esiti funzionali meno gravi. Un CE nel segmento posteriore, invece, comporta una prognosi riservata in quanto circa il 20% delle ferite perforanti in tale sede evolve in cecità. (Dirimenti, sul punto, appaiono le conclusioni a cui sono pervenuti i
CTU riportando come - nelle ipotesi certamente più complesse, quali la presenza di un CEEB presso il segmento non anteriore - la probabilità che un
CEEB conduca alla perdita della vista si attestano intorno al 20%)
Nell'ambito della traumatologia oftalmica dato che le problematiche chirurgiche possono essere innumerevoli e che spesso richiedono una gestione combinata di chirurgia del segmento anteriore e posteriore, non è facile stilare delle linee guida. Tuttavia tra i vari autori vi è un accordo per quanto riguarda la gestione della fase preoperatoria.
Infatti, alla luce di quanto esposto precedentemente, di fronte ad un trauma oculare, e in particolare in caso di trauma a bulbo aperto, è necessario effettuare un'accurata anamnesi, un meticoloso esame obiettivo e poi confermare la presenza o l'assenza di un corpo estraneo endobulbare, che deve essere sempre sospettato anche se il paziente lo nega. Pertanto, se non è stato possibile identificare il corpo estraneo con l'esame alla lampada a fessura, bisogna ricorrere agli specifici esami sopra elencati: ecografia bulbare se possibile in relazione alle condizioni dell'occhio, Rx orbita considerando quanto è stato esposto prima in merito;
la TC che è ormai considerato un esame fondamentale, la RM se si è sicuri della natura non metallica del corpo estraneo, l'OCT (alcuni autori consigliano di ripetere la TC dopo l'intervento per evidenziare eventuali corpi estranei non osservati in precedenza).
Tornando al caso in esame, il sig in data 24.06 2018 subiva un Pt_1
grave trauma accidentale all'ODx mentre utilizzava il tagliaerba. Nella stessa data era visitato dal TT. presso l'Unità Operativa Oculistica Persona_9
del P.O. S.Elia di , che riscontrava in OD una ferita corneale con CP_2
prolasso irideo e disinserzione iridea nel settore temporale da ore 8 ad ore 11, visus pari a percezione luce, pupilla in media midriasi iporeagente, opacità sottocapsulare posteriore e fondo oculare non esplorabile per la presenza di sangue e per il prolasso irideo.
Nella cartella viene precisato che per le condizioni dell'ODx non era possibile eseguire l'ecografia bulbare. Il sig. prima dell'intervento Pt_1
chirurgico era sottoposto ad esame Rx del torace, ECG ed esami ematologici e biochimici.
L'intervento chirurgico in OD è stato eseguito sempre nella stessa data dal dott. ed è stato portato a termine in maniera eccellente. Infatti è stata CP_1
suturata la cornea, riposizionata l'iride prolassata ed eseguita la plastica dell'iride disinserita temporalmente. Tutto questo ha evitato fenomeni infettivi anche gravi (endoftalmite), ha permesso una buona ricostruzione delle strutture del segmento anteriore e le dimissioni in data 28.06.2018.
In seguito il dott. sottoponeva il sig. ad intervento di CP_1 Pt_1 cataratta (post- traumatica) intervento posticipato.
L'intervento di facoemulsificazione con impianto di IOL nel sacco è stato portato a termine nei tempi regolari senza complicanze. In questo caso seguire l'intervento di cataratta con l'impianto della IOL in un secondo tempo e non al momento del primo intervento, ha evitato in un occhio operato per un gravissimo trauma ulteriori stimoli infiammatori e infettivi, che avrebbero potuto compromettere oltre alla funzione visiva anche tutte le strutture dell'OD.
Come si può osservare la condotta del TT. è stata corretta per CP_1 quanto riguarda la fase prettamente chirurgica e post-chirurgica. L'oculista si era posto il problema dell'eventuale presenza di un corpo estraneo endobulbare, infatti aveva segnalato che non era possibile effettuare l'ecografia bulbare per lo stato dell'occhio.
Pur tuttavia non sono stati consigliati altri esami come Rx dell'orbita, la
TAC, che con alta probabilità avrebbero permesso di evidenziare il corpo estraneo endobulbare che veniva repertato soltanto il 10 Luglio del 2019 dal TT.
[...]
, durante l'intervento di distacco di retina trazionale nei settori retinici Per_10 inferiori e poi asportato. Così il corpo estraneo endobulbare, ritenuto nella camera vitrea nei settori inferiori “per circa un anno”, è stato nel tempo incapsulato con fenomeni fibrotici retino- vitreali, causando danni retinici ischemici-atrofici e il vasto distacco di retina, che sebbene operato non ha migliorato la funzione visiva dell'ODx.
(Ed è proprio l'omessa prescrizione di ulteriori esami diagnostici, in primis la Tac - che si rammenta avere una probabilità prossima alla certezza in merito all'individuazione di possibili CEEB - che integra, secondo la prospettazione offerta dai CTU, un disallineamento rispetto a quelle che, secondo la precitata letteratura medica, rappresentano le corrette prassi da applicare in casi del genere).
All'ecografia bulbare dell'OD eseguita dal TT. il Persona_11
05.07.2019 l'oculista ha diagnosticato in OD il massivo distacco di retina, non veniva evidenziato il corpo estraneo endobulbare. L'iconografia dell'esame ecografico non è ben leggibile, tuttavia si osserva che manca nel documento l'analisi specifica dei settori più inferiori e posteriori della retina dove appunto è stato repertato il corpo estraneo di apparente natura metallica incapsulato da fibrosi retinico-vitreale (sono esaminati il settore retinico nasale, il polo posteriore, il settore temporale, il settore temporale superiore, il settore superiore).
Per quanto sopra argomentato si ravvisano profili di responsabilità professionale per negligenza, imprudenza ed imperizia a carico dei sanitari che lo ebbero in cura presso l' U.O. di Oculistica del P.O. Sant' Elia di , CP_2
per il ritardo nella diagnosi di corpo estraneo ritenuto, incapsulato da fibrosi retinico-vitreale nell'Occhio destro per circa un anno, derivato da mancata esecuzione da parte dei sanitari di Rx e TAC dell'orbita in Odx, previste dalla buona prassi clinico assistenziale condivisa da numerosi autori per quanto riguarda la fase preoperatoria. La persistenza del corpo estraneo determinava ampia lacerazione della retina, atrofia ottica e distacco di retina, esitando in abolizione del visus in Odx.
(Come già sopra anticipato, l'omessa prescrizione di ulteriori esami viene individuata dai CTU quale omissione produttiva di una responsabilità in capo ai sanitari del nosocomio nisseno che ebbero in cura il sig. . Pt_1
Per quanto riguarda il secondo quesito:
“...specifichino in caso di intervento medico di particolare difficoltà se vi è stata imperizia da parte dei sanitari e se tale imperizia possa dirsi connotata da colpa grave”
Per quanto riguarda la gestione del trauma oculare in oggetto, trattavasi di caso di non facile esecuzione, ma non di caso eccezionale.
In riferimento ai Barèmes utilizzati nella valutazione del danno biologico fra cui si annoverano “...Linee guida per la valutazione medicolegale del danno Per_1 alla persona in ambito civilistico ( Persona_12
: “...Cecità monolaterale: 28%” “...Valutazione del Per_14 Persona_15
deficit visivo per lontano visus residuo: 3/10: 14%”.
Quindi il danno biologico residuo complessivo permanente è del 28%, in caso di corretto trattamento, tenuto conto della lacerazione corneale e dell'intervento di cataratta post-traumatica il visus residuato in Odx sarebbe stato
3/10 (come evidenziato dalla visita successiva all'intervento di cataratta, eseguita dal TT , pertanto danno biologico residuo sarebbe stato del 14 %. Per_4
Pertanto si ha un maggiore danno del 14% (quattordici).
Per quanto riguarda L'ITA: 4 gg (quattro), tenuto conto dei due ricoveri eseguiti per vitrectomia e rimozione emoftalmo.
ITP al 50%: 30 gg (trenta). Periodo di convalescenza. ITP al 25%: 20 gg (venti). In riferimento al danno patrimoniale emergente, ovvero alle spese mediche sostenute documentate necessarie per l'assistenza sanitaria, risultano congrue, tranne gli scontrini fiscali dei farmaci sopra segnalati, e le fatture delle due visite oculistiche di cui non esiste la relativa documentazione allegata agli atti”.
3. Profili di responsabilità del dott. e dell . CP_1 CP_6
Alla luce delle conclusioni rassegnate in seno all'esaminata CTU, che si appalesano come pienamente accoglibili in quanto adesive ai quesiti posti, non contraddittorie ed aderenti agli approdi cui è pervenuta la migliore scienza medica, occorre adesso precisare quanto segue.
Per quel che concerne la posizione del dott. quale esercente la CP_1 professione medica presso il nosocomio nisseno, l'art. 7 co. 3 l.n. 24/17 configura la responsabilità dello stesso quale 'extracontrattuale' ai sensi dell'art. 2043 c.c., disposizione che, come noto, pone un preciso onere probatorio in capo al richiedente tutela.
Nel caso di specie, il predetto onere risulta pienamente assolto ad opera del ricorrente il quale ha fornito precise indicazioni in ordine alla dedotta omissione gravante sul dott. e sul nesso eziologico rispetto al danno patito, fornendo CP_1
altresì elementi - certamente corroborati dall'esaminata CTU - in ordine alla colpevolezza dello stesso.
Nello specifico, ciò che il ricorrente censura rispetto all'operato del dott.
consiste nell'omessa prescrizione di ulteriori esami diagnostici che, alla luce CP_1
del quadro clinico di riferimento, avrebbero potuto scongiurare - laddove espletati
- il concretizzarsi dell'evento lesivo dedotto.
La giurisprudenza di legittimità, in ordine all'accertamento del nesso eziologico intercorrente tra la condotta omissiva ed il fatto dannoso, sostiene come lo stesso si sostanzi << nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi, la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto>> (Cass, civ., Sez. III, sent. n.
8114/2022).
Facendo buon governo del principio - ormai consolidatosi - in ordine alla causalità c.d. omissiva, ed alla luce del compendio probatorio riversato in atti emerge che, ipotizzando la prescrizione - da parte del sanitario che ebbe in cura il sig. - di un'esame strumentale del tipo 'Tac orbitale', come d'altronde Pt_1 suggerito dalle buone pratiche clinico - assistenziali condivise dalla comunità medica sarebbe emersa, con probabilità prossime alla certezza, la presenza di un
CEEB presso i settori retinici inferiori.
Considerato che, secondo quanto riportato dalla CTU esaminata, le probabilità di successo di un eventuale - e tempestivo - intervento di rimozione del CEEB si attesterebbero intorno all' 80% nelle ipotesi in cui il corpo estraneo sia rinvenuto - come nel caso di specie - nel segmento inferiore e che solo nel 20% circa dei casi le ferite perforanti in tale sede degenerano in cecità, appare evidente come l'omessa prescrizione di ulteriori esami diagnostici - strumentali risulti non solo causale rispetto all'evento lesivo, ma integri altresì una condotta colposa che si sostanzia nell'inosservanza di pratiche consolidate e condivise.
Giova altresì precisare come, contrariamente a quanto affermato dai convenuti e dal terzo chiamato in garanzia, il danno patito dall'odierno istante non culmini con il pregiudizio che lo stesso - ex se - ha cagionato al proprio occhio. E ciò in quanto, come dimostrato dal ricorrente mediante la produzione in giudizio del referto del dott. il visus dell'occhio destro - a seguito dei due Per_4 interventi eseguiti dal TT. - subiva dei miglioramenti, tant'è che lo stesso CP_1
dott. accertava la presenza - in data 18/11/2018 - di un visus pari a 3/10. Per_4
Di conseguenza, alla luce di quanto sin qui detto, l'assoluta disfunzione dell'occhio destro, il distacco della retina - diagnosticati nel luglio del 2019, e dunque ben oltre un anno dal primo ricovero, dal dott. - risultano Per_1
eziologicamente connessi all'omessa, quanto doverosa, prescrizione di ulteriori esami strumentali i quali avrebbero garantito - con probabilità prossima alla certezza - la tempestiva individuazione e, conseguentemente, la rimozione del
CEEB metallico.
Quanto alla qualificazione del grado di colpa medica, lo stesso deve ritenersi in concreto grave e, dunque, anche configurando come di “ speciale difficoltà ” l'attività medica svolta e qui esaminata, ricorrerebbe quel particolare livello di colpa ( come detto “ grave ” ) previsto per l'insorgere dalle responsabilità nelle prestazioni d'opera intellettuale caratterizzata da “ speciale difficoltà ”, in applicazione della previsione ex art. 2236 cc . In ispecie la “ speciale difficoltà del caso ” in concreto va ricondotta al manifestarsi di plurime manifestazioni in complicanza quali : la collocazione nei settori inferiori dell'occhio del corpo estraneo, l'insorgenza dell'ipoema e, non da ultimo, l'insorgere della cataratta derivatane.
Avendo riguardo alla posizione dell'Asp nissena, ed alla luce del dato normativo offerto dall'art. 7, co.1 e 2 l.n. 24/17, si evince come la responsabilità della struttura sanitaria è una responsabilità definita a doppio binario, giacché essa origina da due fatti distinti: quella derivante dall'inadempimento di quegli obblighi che presiedono per legge all'erogazione del servizio sanitario e quella derivante dall'attività illecita, trovante occasione nell'erogazione del servizio sanitario, imputabile a coloro della cui attività il nosocomio si sia avvalso, ai sensi dell'art. 1228 c.c. Ciò detto diversamente, nel momento in cui la struttura sanitaria si avvale di un ausiliario per le proprie prestazioni e questi incorra in errore, la struttura ne
è responsabile in solido ai sensi dell'art. 1228 c.c.
Sicché, alla luce delle suddette premesse, deve ritenersi sussistente la responsabilità dell'Asp convenuta nella causazione del danno patito dall'odierno istante.
Sulla quantificazione dei danni.
Danno iatrogeno differenziale.
Come noto, il danno iatrogeno - che ricorre nel caso di specie - si sostanzia nell'aggravamento di un pregiudizio preesistente dovuto ad un comportamento colposo ascrivibile al sanitario.
Adesso, ai fini del calcolo del danno in questione, secondo la giurisprudenza di legittimità, in ipotesi di concorso tra una menomazione non imputabile ad errore medico ed altra a questo riconducibile, il pregiudizio si può quantificare secondo i criteri del c.d. danno differenziale solo nel caso in cui, con giudizio controfattuale ex post, sia accertato che le due tipologie di postumi sono tra loro in rapporto di concorrenza - non di semplice coesistenza - e, cioè, quando i postumi della causa iatrogena sono soltanto aggravati dalla menomazione preesistente alla responsabilità del sanitario oppure quando la presenza della prima tipologia di postumi incide negativamente su quelli derivanti da errore medico aggravando la situazione del soggetto leso, dovendosi altrimenti - se la menomazione risulta soltanto coesistente - liquidare per intero il danno iatrogeno (si v. Cass. Civ. sez.
III, ord. n. 21261 del 30.7.2024).
Considerato che, nel caso di specie, ricorre il rapporto di concorrenzialità individuato dalla Suprema Corte quale requisito applicativo dei criteri del c.d. danno differenziale e considerato altresì che il concorso nella causazione del danno in capo al sanitario convenuto può stimarsi pari alla percentuale del 14 % ( ottenuta detraendo dalla complessiva invalidità permanente residuata, pari al 28 %,
l'ammontare del concorso ascrivibile al dr. pari al 14 % ) occorre adesso CP_1 procedere al relativo calcolo applicando - alla luce della particolare afflittività delle lesioni subite, in soggetto di giovane, caratterizzate dal progressivo maturare di un danno comportante la integrale compromissione del visus - una maggiorazione,
a titolo di personalizzazione del danno, pari al 15%.
In applicazione delle tabelle milanesi vigenti nell'anno 2024, il danno biologico comprensivo della surriferita maggiorazione del 15% a titolo di personalizzazione sulla sola componente biologica va liquidato in Euro 116.653,00 alla luce del seguente criterio;
- A) Danno complessivo, pari al 28 % in soggetto di anni 21, applicando le Tabelle di Milano dell'anno 2024 con personalizzazione della componente biologica del 15 % e sommando quindi la componente morale [ ( 120.144 +
15 % ) + 52.864 ] = ( 120.144 + 18.021,60 ) + 52.864 = 138.165,60 + 52.864
- Euro 191.029,60 ;
- B) Percentuale imputabile a responsabilità medica in misura del 14 % in soggetto di anni 21, applicando le Tabelle di Milano dell'anno 2024 ( riconoscendo una maggiorazione del 15 % sulla sola componente biologica e sommando la componente morale ) [ ( 38.951 + 15 % ) + 11.685 ] =
44.793,65 + 11.685 = Euro 56.478,65
- Danno complessivo dovuto dai sanitari pari ad A – B = = Euro
191.029,60 – Euro 56.478,65 = Euro 134.550,95 ( centotrentaquattromilacinquecentocinquanta/95 )
In definitiva il GU perviene, pertanto alla seguente quantificazione dei danni subiti dal sig. per le lesioni subite : Parte_1 - Euro 134.550,95 ( centotrentaquattromilacinquecentocinquanta/95 ), a titolo di danno biologico permanente, (già comprensivo della maggiorazione del 15 % a titolo di personalizzazione con riferimento alla componente biologica ) ;
- Euro 460,00 (quattrocentosessanta /00 ) per giorni 4 di ITA (Euro 115,00 pro-die per complessivi gg. 4 ) ;
- Euro 2.587,50 ( duemilacinquecentoottantasette/00 ) per giorni 30 di ITR al
75 % ;
- Euro 1.150,00 ( millecentocinquanta/00 ) per giorni 20 di ITR al 30 % ;
Trattandosi di debiti di valore spettano - su tutte le superiori somme - gli interessi legali sulle superiori somme devalutate alla data della causazione del danno (24/07/2019) e progressivamente rivalutate, di anno in anno, fino alla data odierna, oltre agli interessi legali successivi sull'intera somma calcolati dalla data del sinistro fino al soddisfo.
4.2. Danno c.d. dinamico relazionale.
Con riferimento al danno in esame non emergono, dalle circostanze allegate dal ricorrente, quali siano le compromissioni relazionali che, nel caso specifico, legittimano la liquidazione della presente voce di danno.
4.3. Danno da perdita di chance.
Anche con riferimento alla presente voce di danno, le allegazioni di parte ricorrente si manifestano come generiche e prive di specificità. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità esige - ai fini risarcitori - l'allegazione di circostanze tali da deporre in favore di una concreta e specifica perdita di un guadagno o di un vantaggio patrimonialmente valutabile. Più nello specifico, la perdita di chances <integra un evento di danno risarcibile solo ove la perduta possibilit sia apprezzabile seria e consistente non pu essere fondata su mere speranze prive una concreta evidenza probatoria>> (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 25/03/2025, n. 78845).
Il danno richiesto, pertanto, in quanto non provato, va rigettato.
4.4. Danno patrimoniale.
Risulta documentato ed accertato un danno patrimoniale da spese mediche pari ad € 6222,60.
Su tale danno, in quanto debito in origine di valuta, vanno corrisposti gli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
5. Sull'estromissione di sull'eccezione di inoperatività CP_4 del contratto.
Non colgono nel segno, invece, le eccezioni sollevate da CP_4
mediante le quali la compagnia assicuratrice chiedeva, da un lato, l'estromissione dal presente giudizio e, in subordine, l'accertamento dell'inoperatività della polizza assicurativa nel caso di specie.
Ed infatti, per quel che concerne gli obblighi di protezione e di Cont contenimento del rischio che gravano - ex art. 10 l. Cit. - in capo alle occorre precisare che il decreto attuativo volto a definire i requisiti minimi delle polizze assicurative nonché le modalità di assunzione diretta del rischio è entrato in vigore il 16 marzo 2024. In ogni caso, e più in generale, già da tempo diverse Aziende sanitarie operano in regime di “autoassicurazione” ma, per quel che qui rileva, ciò non è sufficiente al fine di estromettere dal presente giudizio la compagnia assicuratrice.
Più nello specifico, è priva di fondamento la deduzione effettuata dal terzo chiamato, secondo cui le parti contraenti avrebbero delineato l'ambito di rischio assicurato circoscrivendolo al solo caso di colpa grave per le attività svolte da quest'ultimo quale professionista strutturato ( colpa grave qui, peraltro, ritenuta
).
Ed invero, dalla lettura delle condizioni di polizza, si desume - al punto 1.2.
- che la garanzia offerta da “è rivolta a tutelare il Medico Aderente, CP_4 tenendolo indenne di ogni somma che questi sia tenuto a pagare in qualità di soggetto civilmente responsabile in conseguenza di Danni e Perdite Patrimoniali derivanti da lesioni personali, morte e danni materiali a cose, causati a terzi nello svolgimento dell'attività professionale esclusivamente nell'ambito della specialità di Oftalmologia, unicamente nei casi di:
a. Responsabilità Civile verso terzi per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell'attività professionale dichiarata nel Modulo di Adesione ed indicata nel Certificato di Assicurazione;
b. Azione di rivalsa esperita dalla nonché di Controparte_8
dell'impresa di assicurazioni della , nei casi ed CP_9 Controparte_8 entro i limiti previsti dalla legge;
c. Eventuali azioni di rivalsa esperite dall' ai sensi dell'art. 14 della CP_10
Legge 12/06/1984 N° 222.
d. Limitatamente ai casi di Responsabilità Civile derivanti da colpa grave, ossia qualora la Richiesta di Risarcimento sia connessa all'attività professionale svolta dall'Aderente in qualità di dipendente o convenzionato di struttura sanitaria, tiene indenne l'Aderente di ogni somma che questi sia tenuto a rimborsare all'Erario, alla struttura, clinica o istituto a cui l'Aderente presta la propria opera, o al suo Assicuratore, qualora egli sia dichiarato responsabile o corresponsabile per colpa grave con Sentenza della Corte dei conti passata in giudicato o comunque da parte dell'Autorità Giudiziaria competente a pronunciarsi in ordine alle sopra indicata richiesta”. Pertanto, diversamente dalla prospettazione del terzo chiamato in garanzia, la copertura assicurativa è garantita anche a fronte di fatti, errori od omissioni compiuti nello svolgimento dell'attività professionale che dovessero coinvolgere terze persone in applicazione della clausola di cui alla lettera a) e dunque anche per colpa lieve.
Fondata, è invece, la limitazione dell'indennizzo in capo alla compagnia chiamata in giudizio nei limiti del 74% del totale posto che la polizza stipulata dal dott. rientra all'interno di una 'coassicurazione' ai sensi dell'art. 1911 c.c. e CP_1
che, per l'effetto, l'obbligazione riconducibile alla sia 'parziaria' posto CP_4 che, la residua quota del 26%, fa capo alla Parte_2
Spese di giudizio.
In ragione della soccombenza sulla domanda di danno da perdita di chance e su quella relativa alla compromissione dinamico - relazionale, vanno compensate per 1/3 le spese di giudizio tra il sig. , l' ed il TT. Pt_1 Controparte_7 ponendo gli ulteriori 2/3 metà, liquidati come in dispositivo in CP_1
Cont solido tra l' ed il TT. disponendone la distrazione in favore CP_1 del Difensore dell'attore, Avv. Daniele Osnato, dichiaratosene antistatario.
Le spese della CTU espletata in sede di ATP (n.r.g. 1735/2020) vanno poste in capo agli odierni convenuti ed alla terza chiamata in garanzia, in solido tra loro.
Condanna, per l'effetto, il TT. l' ed CP_1 Controparte_7
a rifondere le spese del giudizio di ATP (n.r.g. 1735/2020) in CP_4 favore di parte attrice .
Quanto al rapporto processuale instaurato tra il chiamante dr. CP_1
e la va operata analoga
[...] Controparte_11
compensazione in ragione di 1/3 ( la risulta vincitrice con CP_11
riferimento alla questione insorta in punto di co-assicurazione parziaria ), liquidati i restanti 2/3 come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Osnato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- Accoglie parzialmente le domanda risarcitoria avanzata dall'attore e per l'effetto condanna l ed il TT. - in solido fra Controparte_7 CP_1
loro - al risarcimento delle seguenti voci di danno:
- Euro 134.550,95 ( centotrentaquattromilacinquecentocinquanta/95 ), a titolo di danno biologico permanente, (già comprensivo della maggiorazione del 15 % a titolo di personalizzazione con riferimento alla sola componente biologica ) ;
- Euro 460,00 (quattrocentosessanta /00 ) per giorni 4 di ITA (Euro 115,00 pro-die per complessivi gg. 4 ) ;
- Euro 2.587,50 ( duemilacinquecentoottantasette/00 ) per giorni 30 di ITR al
75 % ;
- Euro 1.150,00 ( millecentocinquanta/00 ) per giorni 20 di ITR al 30 % ;
Oltre, su tutte le superiori somme, agli interessi legali sulle stesse, devalutate alla data della causazione del danno (24/07/2019) e progressivamente rivalutate, di anno in anno, fino alla data odierna, oltre agli interessi legali successivi sull'intera somma calcolati dalla data del sinistro fino al soddisfo.
- Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_7 tempore, ed il TT - in solido tra loro - alla rifusione di € 6.222,60 a titolo CP_1
di danno da spese mediche sostenute, oltre ai relativi interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo;
- Condanna a manlevare il TT. - nei limiti CP_4 CP_1
del 74% della propria quota parziaria - di tutte le superiori spese ponendo la restante quota del 26% in capo al TT. sempre in rapporto di CP_1
solidarietà ( anche con riferimento a tale 26 % ), tra quest'ultimo e la condannata Contr
- Pone le spese della CTU espletata in sede di ATP (n.r.g. 1735/2020) in capo agli odierni convenuti ed alla terza chiamata in garanzia, in solido tra loro.
- Condanna, per l'effetto, il TT. l' ed CP_1 Controparte_7
- in solido tra loro - a rifondere le spese del giudizio di ATP (n.r.g. CP_4
1735/2020) in favore di parte attrice;
- Compensa per 1/3 le spese di giudizio tra il sig. , l' Pt_1 [...]
ed il TT. ponendo gli ulteriori 2/3 - che si liquidano CP_7 CP_1
in € 9.402,00 per competenze, Euro 345,33 per spese, oltre il 15 % a titolo di rimborso forfettario spese generali su quanto liquidato per competenze ed oltre
IVA e CA – a carico dei convenuti l' , in persona del legale Controparte_7 rappresentante, ed il TT. in solido tra loro, disponendone la CP_1
distrazione in favore del Difensore dell'attore, Avv. Daniele Osnato, dichiaratosene antistatario;
Compensa per 1/3 le spese di giudizio tra il convenuto e CP_1 la chiamata . Condanna la medesima Controparte_11 [...]
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_11 tempore, al pagamento, in favore del convenuto dei restanti 2/3 CP_1
delle spese di lite, liquidati in complessivi Euro € 9.402,00 per competenze, oltre il 15 % a titolo di rimborso forfettario spese generali ed oltre IVA e CA, disponendone la distrazione in favore del Difensore dell'attore, Avv. Daniele
Osnato, dichiaratosene antistatario. Atto redatto con la collaborazione del MOT, dr. Michele Dell'Aira
Caltanissetta, così deciso in data 27/6/2025
IL G.U.
Francesco Lauricella