Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 1690
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Carenza di legittimazione passiva

    La Corte ha accolto il ricorso, dichiarando il difetto di soggettività passiva in capo al ricorrente, in quanto l'ACER era subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi a partire dall'anno 2020.

  • Altro
    Nullità dell'atto di accertamento per vizio di sottoscrizione

    La Corte ha ritenuto assorbito tale motivo nella decisione preliminare sulla legittimazione passiva.

  • Altro
    Nullità dell'atto di accertamento per violazione e falsa applicazione norme

    La Corte ha ritenuto assorbito tale motivo nella decisione preliminare sulla legittimazione passiva.

  • Altro
    Nullità dell'atto di accertamento per carenza/insufficienza di motivazione

    La Corte ha ritenuto assorbito tale motivo nella decisione preliminare sulla legittimazione passiva.

  • Altro
    Nullità dell'atto di accertamento per violazione normativa

    La Corte ha ritenuto assorbito tale motivo nella decisione preliminare sulla legittimazione passiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 1690
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1690
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo