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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 1690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1690 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1690/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente e Relatore
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
ROSSI CORRADO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16410/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Iacp Di PO In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cicciano - Corso Garibaldi 1 80033 Cicciano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
RT Spa - 01430581213
Difeso da
NA AR IC TA - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 80 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 889/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di PO, in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t., come in atti rappresentato e difeso, impugna nei confronti del Comune di Cicciano e della RT spa l'avviso di accertamento n. 80 del 5.05.2025, notificato il 26.06.2025, per Imu 2020 in relazione a 632 immobili, comprensivi di pertinenze, ricadenti nel Comune di Cicciano, per in complessivi
€. 236.115,30. Eccepisce parte ricorrente la nullità dell'opposto atto in primis per carenza di legittimazione passiva sostenendo che soggetto passivo dell'imposta è l'Società_1
(ACER) la quale, a mente dell'art 7 comma 2 del Regolamento Regionale 28 giugno 2016, è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi da questi posti in essere, alla data della delibera di scioglimento e messa in liquidazione degli II.AA.CC.PP. della regione Campania, (Delibera delle Giunta
Regionale n. 328 del 16 luglio 2019). Assume, inoltre, la nullità dell'atto di accertamento notificato per: - assenza vizio di sottoscrizione e per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della Legge 212/2000; - violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge n. 241/90, art. 11, comma 1 e 2, del D.lgs. nr.
504/92 e dell'art. 7, comma 1, della Legge n. 212/2000; - carenza/insufficienza di motivazione;
- violazione dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011.
Si costituisce la SOGERT Spa, concessionario del servizio di gestione e riscossione tributi del Comune di Cicciano, che conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese ed attribuzione.
Parte ricorrente deposita memorie illustrative.
Alla pubblica udienza del 21.01.2026 la Corte decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Istituto Autonomo Case Popolari preliminarmente eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva per l'IMU 2020 essendo legittimato solo Società_2 in virtù della delibera della Regione Campania n. 328 del 16/07/2019 che ha disposto a partire da tale data lo scioglimento e messa in liquidazione degli II.AA.CC.PP. della regione Campania e del passaggio, per l'effetto dell'articolo 7 comma
2 del regolamento regionale n. 4/2016, di tutti i rapporti attivi e passivi in capo all'ACER. Ed allora, essendo l'ACER subentrata al posto dell'IACP a partire dall'anno 2020 il presente ricorso va accolto per evidente difetto di soggettività passiva in capo al ricorrente ai sensi dell'articolo 1 comma 743 della legge
160/2019 che stabilisce che i soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare dei diritti reali quali usufrutto, uso, abitazione eccetera. Ebbene per l'anno considerato, 2020, l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di PO, non era più titolare di tali diritti in quanto posta in liquidazione e trasferiti a diverso soggetto. Pertanto nel constatare l'errore nell'individuazione del soggetto da sottoporre al tributo la Corte accoglie il ricorso dichiarando il difetto in capo al ricorrente di soggettività passiva. In applicazione del principio processuale “della ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.- che consente di analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente (cfr. Cass. Ss.Uu. sent. n. 24883/2008, nonché Cass. 26242/2014 e
9936/2014), restano “assorbiti” nella preliminare decisione gli ulteriori profili impugnatori pure sollevati da parte ricorrente. Da ultimo, alla soccombenza segue la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
ACCOGLIE IL RICORSO.SPESE COMPENSATE
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente e Relatore
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
ROSSI CORRADO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16410/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Iacp Di PO In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cicciano - Corso Garibaldi 1 80033 Cicciano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
RT Spa - 01430581213
Difeso da
NA AR IC TA - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 80 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 889/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di PO, in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t., come in atti rappresentato e difeso, impugna nei confronti del Comune di Cicciano e della RT spa l'avviso di accertamento n. 80 del 5.05.2025, notificato il 26.06.2025, per Imu 2020 in relazione a 632 immobili, comprensivi di pertinenze, ricadenti nel Comune di Cicciano, per in complessivi
€. 236.115,30. Eccepisce parte ricorrente la nullità dell'opposto atto in primis per carenza di legittimazione passiva sostenendo che soggetto passivo dell'imposta è l'Società_1
(ACER) la quale, a mente dell'art 7 comma 2 del Regolamento Regionale 28 giugno 2016, è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi da questi posti in essere, alla data della delibera di scioglimento e messa in liquidazione degli II.AA.CC.PP. della regione Campania, (Delibera delle Giunta
Regionale n. 328 del 16 luglio 2019). Assume, inoltre, la nullità dell'atto di accertamento notificato per: - assenza vizio di sottoscrizione e per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della Legge 212/2000; - violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge n. 241/90, art. 11, comma 1 e 2, del D.lgs. nr.
504/92 e dell'art. 7, comma 1, della Legge n. 212/2000; - carenza/insufficienza di motivazione;
- violazione dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011.
Si costituisce la SOGERT Spa, concessionario del servizio di gestione e riscossione tributi del Comune di Cicciano, che conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese ed attribuzione.
Parte ricorrente deposita memorie illustrative.
Alla pubblica udienza del 21.01.2026 la Corte decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Istituto Autonomo Case Popolari preliminarmente eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva per l'IMU 2020 essendo legittimato solo Società_2 in virtù della delibera della Regione Campania n. 328 del 16/07/2019 che ha disposto a partire da tale data lo scioglimento e messa in liquidazione degli II.AA.CC.PP. della regione Campania e del passaggio, per l'effetto dell'articolo 7 comma
2 del regolamento regionale n. 4/2016, di tutti i rapporti attivi e passivi in capo all'ACER. Ed allora, essendo l'ACER subentrata al posto dell'IACP a partire dall'anno 2020 il presente ricorso va accolto per evidente difetto di soggettività passiva in capo al ricorrente ai sensi dell'articolo 1 comma 743 della legge
160/2019 che stabilisce che i soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare dei diritti reali quali usufrutto, uso, abitazione eccetera. Ebbene per l'anno considerato, 2020, l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di PO, non era più titolare di tali diritti in quanto posta in liquidazione e trasferiti a diverso soggetto. Pertanto nel constatare l'errore nell'individuazione del soggetto da sottoporre al tributo la Corte accoglie il ricorso dichiarando il difetto in capo al ricorrente di soggettività passiva. In applicazione del principio processuale “della ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.- che consente di analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente (cfr. Cass. Ss.Uu. sent. n. 24883/2008, nonché Cass. 26242/2014 e
9936/2014), restano “assorbiti” nella preliminare decisione gli ulteriori profili impugnatori pure sollevati da parte ricorrente. Da ultimo, alla soccombenza segue la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
ACCOGLIE IL RICORSO.SPESE COMPENSATE