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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/12/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2344/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fis ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
Avv.ti Daniele Cei e Carlo Madama, con domicilio eletto lo studio in Broni via Emilia
n. 228
e
(Cod. Fis. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. GIBIN ANDREA, con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, via G.
Cavallini n. 5
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Santa Maria Della Versa, in data
21/09/2019, (atto n.3, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019);
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“ 1) La casa coniugale, sita in Santa Maria della Versa, acquistata in comproprietà dai coniugi, viene definitivamente assegnata alla moglie con gli arredi in essa contenuti, che vengono parimenti assegnati definitivamente alla medesima. Il Sig. Pt_2 provvederà a formalizzare il trasferimento della propria residenza anagrafica presso differente indirizzo entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso;
2) Il signor assegna in piena proprietà, con ogni garanzia di legge, compresa Pt_2
l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso alla moglie Sig.ra
[...]
che accetta, la quota di comproprietà dei seguenti beni immobili, siti in Pt_1
Comune di Santa Maria della Versa, per la quota di 500/1000, con impegno, una volta approvato l'accollo del mutuo in essere a terzo estraneo al nucleo familiare, a trasferire la propria quota di proprietà nelle forme di legge entro e non oltre la fissanda udienza di divorzio;
3) In ragione del diverso contributo dei coniugi alle opere di sistemazione e ristrutturazione dell'immobile, la cessione della quota di comproprietà avviene senza corresponsione alcuna di denaro in favore del cedente;
4) La Sig.ra mpegna – a far tempo dal 01.06.2025 – a farsi carico delle rate Parte_3 del mutuo in essere, delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e all'immediata voltura delle utenze (acqua, energia elettrica e gas) intestate al marito;
5) Il conto corrente comune (n. 3516/000047631944 Banca Bper filiale di Broni) verrà estinto ed il mutuo trasferito su altro conto corrente intestato in via esclusiva alla Sig.ra la quale, già a partire dal 01.06.2025 provvederà al pagamento delle Pt_1 successive rate di mutuo, sino alla naturale scadenza dello stesso, ovvero sino alla data indicanda a seguito di rinegoziazione dello stesso, previa delibera del menzionato istituto di credito, con contestuale liberazione del Sig. dalla garanzia personale Pt_2 prestata in ordine al mutuo indicato al punto 2), e successiva assegnazione della quota di proprietà da parte del marito a favore della moglie;
6) L'auto Renault Twingo tg FG697ZE rimarrà nella esclusiva disponibilità della
Sig.ra Pt_1
7)La Sig.ra ed il Sig. , entrambi dotati di reddito, dichiarano di avere già Pt_1 Pt_2 regolato e definito tra loro ogni questione di carattere patrimoniale e, per l'effetto, riconoscono la loro reciproca indipendenza economica, rinunciando a qualsiasi
Pag. 2 di 5 vicendevole richiesta di mantenimento, nulla avendo reciprocamente a pretendere ad alcun altro titolo l'uno dall'altra;
Previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi e decorso il termine di sei mesi di cui all'art. 3 L. n. 898/1970, rimettere la causa sul ruolo e, previa fissazione di udienza cartolare ed autorizzato il deposito di note di trattazione scritta in luogo della comparizione personale dei Sigg.ri e , Pt_1 Pt_2 alla quale le parti sin d'ora dichiarano di rinunciare facendo pure acquiescenza alla sentenza di separazione, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione, dichiarare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto con rito civile il 07.06.2014 dalla Sig.ra e dal Sig. , trascritto dall'Ufficiale di Parte_1 Parte_2
Stato Civile del Comune di Santa Maria della Versa nel Registro Civile del medesimo
Comune, Atto n. 3, parte I, anno 2019, ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza nei Registri di Stato Civile, alle medesime condizioni indicate per la pronuncia di separazione personale dei coniugi di cui ai precedenti punti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile
Pag. 3 di 5 prima che sia decorso il termine indicato all'art 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale così decide:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, sposati in SANTA MARIA DELLA VERSA il giorno Parte_2
21/09/2019, con atto trascritto presso i Registri dello Stato Civile del suddetto
Comune (atto n.3, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019);
2) recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) Spese di lite al definitivo;
Pag. 4 di 5 5) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Così deciso in Pavia, il 25.11.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2344/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fis ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
Avv.ti Daniele Cei e Carlo Madama, con domicilio eletto lo studio in Broni via Emilia
n. 228
e
(Cod. Fis. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. GIBIN ANDREA, con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, via G.
Cavallini n. 5
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Santa Maria Della Versa, in data
21/09/2019, (atto n.3, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019);
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“ 1) La casa coniugale, sita in Santa Maria della Versa, acquistata in comproprietà dai coniugi, viene definitivamente assegnata alla moglie con gli arredi in essa contenuti, che vengono parimenti assegnati definitivamente alla medesima. Il Sig. Pt_2 provvederà a formalizzare il trasferimento della propria residenza anagrafica presso differente indirizzo entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso;
2) Il signor assegna in piena proprietà, con ogni garanzia di legge, compresa Pt_2
l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso alla moglie Sig.ra
[...]
che accetta, la quota di comproprietà dei seguenti beni immobili, siti in Pt_1
Comune di Santa Maria della Versa, per la quota di 500/1000, con impegno, una volta approvato l'accollo del mutuo in essere a terzo estraneo al nucleo familiare, a trasferire la propria quota di proprietà nelle forme di legge entro e non oltre la fissanda udienza di divorzio;
3) In ragione del diverso contributo dei coniugi alle opere di sistemazione e ristrutturazione dell'immobile, la cessione della quota di comproprietà avviene senza corresponsione alcuna di denaro in favore del cedente;
4) La Sig.ra mpegna – a far tempo dal 01.06.2025 – a farsi carico delle rate Parte_3 del mutuo in essere, delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e all'immediata voltura delle utenze (acqua, energia elettrica e gas) intestate al marito;
5) Il conto corrente comune (n. 3516/000047631944 Banca Bper filiale di Broni) verrà estinto ed il mutuo trasferito su altro conto corrente intestato in via esclusiva alla Sig.ra la quale, già a partire dal 01.06.2025 provvederà al pagamento delle Pt_1 successive rate di mutuo, sino alla naturale scadenza dello stesso, ovvero sino alla data indicanda a seguito di rinegoziazione dello stesso, previa delibera del menzionato istituto di credito, con contestuale liberazione del Sig. dalla garanzia personale Pt_2 prestata in ordine al mutuo indicato al punto 2), e successiva assegnazione della quota di proprietà da parte del marito a favore della moglie;
6) L'auto Renault Twingo tg FG697ZE rimarrà nella esclusiva disponibilità della
Sig.ra Pt_1
7)La Sig.ra ed il Sig. , entrambi dotati di reddito, dichiarano di avere già Pt_1 Pt_2 regolato e definito tra loro ogni questione di carattere patrimoniale e, per l'effetto, riconoscono la loro reciproca indipendenza economica, rinunciando a qualsiasi
Pag. 2 di 5 vicendevole richiesta di mantenimento, nulla avendo reciprocamente a pretendere ad alcun altro titolo l'uno dall'altra;
Previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi e decorso il termine di sei mesi di cui all'art. 3 L. n. 898/1970, rimettere la causa sul ruolo e, previa fissazione di udienza cartolare ed autorizzato il deposito di note di trattazione scritta in luogo della comparizione personale dei Sigg.ri e , Pt_1 Pt_2 alla quale le parti sin d'ora dichiarano di rinunciare facendo pure acquiescenza alla sentenza di separazione, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione, dichiarare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto con rito civile il 07.06.2014 dalla Sig.ra e dal Sig. , trascritto dall'Ufficiale di Parte_1 Parte_2
Stato Civile del Comune di Santa Maria della Versa nel Registro Civile del medesimo
Comune, Atto n. 3, parte I, anno 2019, ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza nei Registri di Stato Civile, alle medesime condizioni indicate per la pronuncia di separazione personale dei coniugi di cui ai precedenti punti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile
Pag. 3 di 5 prima che sia decorso il termine indicato all'art 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale così decide:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, sposati in SANTA MARIA DELLA VERSA il giorno Parte_2
21/09/2019, con atto trascritto presso i Registri dello Stato Civile del suddetto
Comune (atto n.3, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019);
2) recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) Spese di lite al definitivo;
Pag. 4 di 5 5) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Così deciso in Pavia, il 25.11.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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