Rigetto
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 08/04/2026, n. 2779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2779 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02779/2026REG.PROV.COLL.
N. 03161/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3161 del 2025, proposto da
AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Azienda Bisogno Societa' Agricola Semplice dei Fratelli Bisogno, EL MA IA, GU AN MA, UL Societa' Agricola Semplice di ZZ M. e C., TO UI, La Fattoria di Panzarini Societa' Cooperativa, Tb Farm di DA IA, La LO Piccola Societa' Cooperativa A Rl e Agricola Macchiagrande Societa' Cooperativa, non costituiti in giudizio;
NI NO e Az.A Gr. NI NO, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Carlo Zima, n. 5;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (Sezione Prima), n. 211/2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il Cons. OR ER e dato atto che nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Le aziende agricole ricorrenti, odierne appellate, hanno impugnato avanti il Tar per il Lazio le note con le quali l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ai sensi degli artt. 9, d.l. 28 marzo 2003 n. 49, conv. nella l. 30 maggio 2003 n. 119, 1 e 2, d.l. 5 maggio 2015 n. 51, conv. nella l. 2 luglio 2015 n. 91, ha loro imputato i prelievi supplementari per l’annata 2014-2015.
2 - In particolare, l’AGEA, premesso di aver contabilizzato le consegne di latte effettuate e il prelievo complessivamente versato dagli acquirenti a seguito degli adempimenti di cui all’art. 5, d.l. n. 49 del 2003, conv. nella l. n. 119 del 2003, e di aver calcolato il prelievo nazionale dovuto all’Unione europea a seguito dell’esubero verificatosi, rappresenta di aver effettuato le operazioni di restituzione del prelievo pagato in eccesso sulle consegue di latte vaccino nel periodo 2014/2015 e di aver computato l’esubero individuale conseguito da ciascun produttore mediante confronto tra le quote disponibili e i quantitativi consegnati dichiarati dagli acquirenti ai sensi dell’art. 5, d.l. n. 49 cit., conv. nella l. n. 119 cit., eventualmente rettificati dalle amministrazioni regionali, determinando a carico di ciascuna azienda ricorrente la somma dovuta a titolo di imputazione del prelievo.
3 – A sostegno del ricorso, le aziende agricole hanno, tra l’altro, dedotto la violazione degli artt. 34, n. 2, comma 2, TUE, 16 e 17, reg. (CE) 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, 4 del reg. (CE) 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, del reg. (CE) 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, oltre a eccesso di potere per sviamento e irragionevolezza, poiché il d.l. n. 51 del 2015, conv. nella l. n. 91 del 2015, contrasterebbe con il sopra riferito quadro giuridico di riferimento comunitario e dovrebbe essere in parte qua disapplicato, avendo introdotto, peraltro a campagna lattiero-casearia già conclusa, nuovi criteri di priorità per la compensazione del prelievo che, oltre ad essere ingiustamente lesivi, non sono neppure previsti dal diritto euro-unitario (ed anzi si pongono in aperto contrasto con esso), né sono stati previamente concordati con la Commissione europea.
4 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la predetta censura.
5 - Avverso la predetta sentenza ha interposto appello AG, che ne ha chiesto la riforma sulla base della dedotta erronea mancata declaratoria di inammissibilità del ricorso collettivo in violazione degli artt. 40 c.p.a. e 100 c.p.c.
Secondo l’AG:
- non è condivisibile l’assunto per cui “… la proposizione del ricorso congiunta da parte di più aziende è supportata dall’evidente sussistenza di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva in quanto fra gli atti impugnati, tutti inviati dal medesimo soggetto, sussiste connessione procedimentale di presupposizione giuridica e di carattere logico, i diversi atti incidono sulla medesima vicenda, le domande avanzate si basano sugli stessi presupposti di fatto o di diritto e sono riconducibili nell’ambito del medesimo rapporto e di un’unica medesima sequenza procedimentale …”, considerato che il provvedimento di attribuzione del QRI, presupposto delle comunicazioni impugnate, non potrebbe considerarsi atto ‘generale’ e, nel caso di specie, non sarebbe possibile stabilire in astratto, né le Aziende avrebbero fornito alcuna prova al riguardo, se le singole situazioni siano, in concreto, identiche;
- sia l’entità del prelievo richiesto, sia il QRI a monte, determinerebbero inevitabilmente posizioni che richiedono specifici singoli approfondimenti, anche al fine di accertare la sussistenza di situazioni in conflitto;
- costituirebbe presupposto legittimante la proposizione del ricorso stabilire se le aziende ricorrenti siano state effettivamente pregiudicate dalla contestata modalità di computo del prelievo. La citata circostanza sarebbe determinante per verificare la lesività degli impugnati provvedimenti, e potrebbe essere diversa a seconda della situazione nella quale si trova la singola azienda;
- in tema di quote latte, il ricorso del singolo allevatore, per risultare ammissibile, dovrebbe, in tesi, specificare quanto meno quale sia la pretesa posta da AG a base del proprio provvedimento e quali siano il petitum, cioè la domanda di ritenere non dovuto in tutto o in parte l'importo determinato dall'Amministrazione, e la causa petendi, ossia la ragione giuridica posta a fondamento della pretesa, individuando in concreto come la fondatezza della censura comporterebbe l'accertamento o della non spettanza dell'intero importo richiesto o della non spettanza di una parte dell'importo, con conseguente riduzione del dovuto: nel caso di specie emergerebbe che le censure prospettate riguardano astratti principi di diritto, senza alcuna indicazione circa la ragione per la quale gli stessi sarebbero stati violati dall’Agenzia nella singola fattispecie concreta;
- nel caso di specie sarebbe carente l’interesse a ricorrere.
6 - L’appello è infondato.
La questione di diritto posta alla base del gravame delle parti pubbliche attiene all’ammissibilità o meno del ricorso collettivo e cumulativo di primo grado.
Tale questione è stata recentemente esaminata ed approfondita, in relazione ad un caso analogo, dalla Sezione nella sentenza n. 6384/2025, alla quale in questa sede si rimanda anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, let. d, del c.p.a.
6.1 – La domanda caducatoria di prime cure verteva sulla comunicazione AG inviata ai produttori di latte con la quale veniva reso noto l’esito dei calcoli di fine periodo per le consegne 2014/2015 e il prelievo imputato.
Le Aziende agricole hanno contestato la violazione degli artt. 34, n. 2, comma 2, TUE, 16 e 17, reg. (CE) 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, 4 del reg. (CE) 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, del reg. (CE) 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009.
Nello specifico, a sostegno di tale prospettazione, le ricorrenti hanno sostenuto che l’amministrazione, per l’annualità di riferimento (2014/15), avesse calcolato a carico dei produttori un prelievo supplementare in violazione delle disposizioni comunitarie citate ed erroneo: di oltre il 70 per cento quello corrispondente all’effettivo esubero calcolato rispetto alla quota nazionale stabilita.
6.2 - Così inquadrato l’oggetto delle doglianze formulate in primo grado, deve riconoscersi una sostanziale omogeneità delle posizioni dei ricorrenti che contestavano le modalità con le quali venivano eseguite le imputazioni riferite alla campagna lattiera 2014/15.
7 – Come già rilevato nel precedente citato, lo svolgimento, in ipotesi errato, dei calcoli riferiti a ciascuna azienda agricola (profilo in ogni caso estraneo al perimetro di cognizione presente giudizio limitato dall’appellante a profili pregiudiziali) impatta sull’intera platea dei produttori cui non può essere negata la titolarità di un interesse al corretto svolgimento di operazioni che comunque si riflettono sulle singole posizioni. Ne deriva che la posizione fatta valere dai produttori nel presente giudizio non può considerarsi alla stregua di un generico interesse alla legittimità dell’azione amministrativa posto che si verte in tema di determinazioni suscettibili di incidere concretamente e in maniera diretta nella sfera giuridica di ciascuno.
8 – Da un altro punto di vista, deve osservarsi che l’allegazione del concreto e attuale interesse all’impugnazione, sul cui preteso difetto trova fondamento la tesi dell’amministrazione, nel caso di specie, è rinvenibile nella precipua natura dell’atto impugnato, rivolto ad una ben definita, per quanto vasta, platea di destinatari in via diretta incisi dalla prospettata illegittimità del «provvedimento presupposto, avente una valenza generale e astratta» (così definito dal T.a.r.) che in realtà poi, oltre a esplicare i criteri generali, contestualmente identifica (in tutti i produttori) coloro che ne saranno destinatari.
8.1- La Sezione, peraltro, in presenza di una analoga fattispecie in cui AG eccepiva l’inammissibilità del ricorso proposto da più produttori nelle forme del ricorso collettivo/cumulativo (l’amministrazione allegava che «il palese difetto di allegazione di omogeneità, cui la Controparte non s’è minimamente dedicata in primo grado; ma era suo onere farlo, desiderando derogare alla regola generale che vuole che un singolo amministrato impugni un singolo provvedimento» poiché «è semplicemente evidente che alcuni tra gli amministrati potrebbero vedersi richiesta una somma maggiore, come altri una somma inferiore, all’esito del ricalcolo») riteneva l’infondatezza dell’eccezione rilevando come «la parte privata non è tenuta a dimostrare quale sarebbe l’esito del ricalcolo e che lo stesso sarebbe vantaggioso per lei: diversamente opinando si arriverebbe a riconoscere una sorta di inversione dell’onere della prova» (Cons. Stato, Sez. VI, 17 dicembre 2024, n. 10143).
8.2 – In definitiva, nel caso di specie, con riferimento all’impugnazione dell’atto presupposto, la cui illegittimità travolgerebbe tutte le imputazioni individuali a valle, la contestazione è comune e non si palesano situazioni di conflitto anche potenziale fra le Aziende ricorrenti, oggi appellate; né, nel caso di specie, l’Amministrazione ha fatto riferimento a specifiche singole istruttorie, in mancanza di censure, anche di carattere procedimentale, involgenti gli elenchi allegati, così potendosi affermare che il punto controverso – risultante dal modo in cui l’appello ha circoscritto la materia del giudizio - consiste nella (tempestivamente) dedotta questione di legittimità comunitaria.
9 - L’ammissibilità del ricorso di primo grado determina il rigetto dell’appello (limitato alla contestazione di tale specifico profilo) e consente di prescindere dallo scrutinio dei motivi di primo grado assorbiti dal T.a.r. e qui riproposti, in quanto non più sorretti da un concreto interesse non essendo contestato il favorevole esito, nel merito, del giudizio di primo grado.
10 - Per quanto precede l’appello deve essere rigettato, a prescindere delle eccezioni preliminari sollevate da parte appellata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore della parte appellata costituita, che si liquidano in €3.000, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
HA MO, Presidente
OR ER, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR ER | HA MO |
IL SEGRETARIO