Art. 3.
Alla spesa di complessive lire 33.600.000 derivante dagli articoli 1 e 2 della presente legge verra' fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1953-1954 e per gli esercizi successivi, concernenti gli stipendi dei professori di ruolo delle Universita' ed i contributi alle Universita' ed agli Istituti di istruzione superiore.
Alla spesa di complessive lire 33.600.000 derivante dagli articoli 1 e 2 della presente legge verra' fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1953-1954 e per gli esercizi successivi, concernenti gli stipendi dei professori di ruolo delle Universita' ed i contributi alle Universita' ed agli Istituti di istruzione superiore.