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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 16/06/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Giudice Dott. ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2023 del R.G.A.C. per l'anno 2024
e promossa da
e Parte_1 C.F._1 Pt_2
- c.f. elettivamente
[...] C.F._2
domiciliati presso lo studio dell'Avv ALFONZO
ALESSANDRO , che li C.F._3
rappresenta, giusta procura a margine dell'atto di citazione e li difende
ATTORI
CONTRO
Controparte_1
elettivamente domiciliata
[...] P.IVA_1
1 in VIA LUIGI LILIO 95 ROMA , presso lo studio dell'Avv CARSILLO TEODORO C.F._4
, che la rappresenta, giusta procura a margine dell'atto di citazione e la difende
CONVENUTO
Oggetto: Merito opposizione esecuzione immobiliare.
All'udienza del 3.4.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per gli attori
Accertare che non essendo banca, né, CP_1
tantomeno, intermediario finanziario iscritto nell'elenco di cui all'art. 106 TUB, non avrebbe potuto attivarsi per la riscossione del credito ceduto, poiché tale potere è riservato per legge a soggetti sottoposti a vigilanza
(ovverosia, banche, intermediari finanziari, iscritti nell'apposito albo) e, di conseguenza, ordinare l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 219/2018 e la
2 revoca di tutti gli atti compiuti (ivi compresa l'eventuale aggiudicazione dei cespiti pignorati) successivamente al decreto del Giudice dell'Esecuzione del 3 agosto 2024;
- In via subordinata, nell'ipotesi in cui la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 219/2018 fosse già stata dichiarata chiusa a seguito dell'eventuale aggiudicazione dei cespiti pignorati, riconoscere il diritto al risarcimento del danno in favore dei sigg.ri e Parte_1 Pt_2
stante l'accertata carenza di poteri di
[...] CP_1
pari al valore dei cespiti pignorati quali accertati dal
[...]
C.T.U. della medesima procedura esecutiva.
Per il convenuto
Rigettare l'opposizione proposta dai sigg.ri e Pt_1
in quanto inammissibile e, comunque, infondata in Pt_2
fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e compensi, maggiorati di rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto
3 e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio – C.F. e P.Iva Controparte_1
– e per essa ed P.IVA_1 CP_1
esponevano che era pendente l'esecuzione immobiliare iscritta al RGE 219/201/8 promossa da e CP_2
nella quale era intervenuta in Controparte_1
forza della sentenza n 409/2019 del 19.04.2019 pronunciata dal Tribunale di Ivrea, con la quale era stata rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 162/2016, emesso dal
Tribunale di Ivrea in data 28.01.2016 che aveva ingiunto alla società Parte_3 Pt_2
nonché ai signori e
[...] Parte_1 Parte_2
in via solidale fra loro e nei limiti degli importi garantiti, il pagamento della somma complessiva di € 1.229.119,31.
Deducevano di aver presentato ricorso ex art 486 cpc al giudice dell'esecuzione chiedendo la sospensione della procedura stante la carenza di legittimazione della mandataria nell'elenco di cui all'art 106 TUB. CP_1
Esponevano che il giudice dell'esecuzione, qualificata la domanda come opposizione all'esecuzione art 615 cpc,
4 aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda, tardiva, in quanto proposta oltre il termine dell'art 615 co 2 cpc.
Il giudice aveva inoltre rigettato la domanda nel merito richiamando motivi di cui all'ordinanza n 7243/2024 Corte di Cassazione.
Concludeva chiedendo che, stante la carenza di legittimazione attiva di venisse dichiarata CP_1
l'estinzione della procedura esecutiva;
in subordine che, in caso di intervenuta aggiudicazione, venisse risarcito il danno patito dagli attori per l'illegittima esecuzione.
Si costituiva in giudizio e per Controparte_1
essa e deducevano che l'ordinanza emessa CP_1
dal giudice dell'esecuzione era del tutto legittima;
che correttamente il ricorso presentato dagli odierni attori era stato qualificato come opposizione agli atti esecutivi poiché la dedotta carenza di legittimazione doveva essere qualificata come vizio procedurale;
che correttamente l'opposizione doveva essere dichiarata inammissibile poiché proposta oltre il termine di cui all'art
615 co 2 cpc, ossia dopo che era stata disposta la vendita.
5 Esponeva inoltre che la carenza di legittimazione passiva poteva essere eccepita dal solo rappresentato e non poteva essere rilevata d'ufficio.
Allegava che la medesima eccezione era stata già proposta nel corso del giudizio nanti il Tribunale di Torino che l'aveva rigettata e che, in ogni caso, doveva essere ribadito che la mancata iscrizione del mandatario era del tutto irrilevante e non inficiava in alcun modo la legittimità della procedura esecutiva.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
***
La domanda è infondata e deve essere respinta.
Questo tribunale ritiene di condividere l'orientamento della giurisprudenza secondo cui “L'omessa iscrizione dei soggetti delegati per le attività di riscossione (cc.dd.
'special servicers') nell'albo previsto dall'art. 106 t.u.b. non implica alcuna invalidità civilistica dei contratti di cessione dei crediti o dei mandati o degli atti processuali di esazione del credito (precetti, pignoramenti, interventi, etc.), posto che tale normativa è posta a protezione degli investitori e
6 del mercato finanziario, rispetto ai quali il debitore è del tutto estraneo.”
Del resto la stessa AN d'IT (v. circolare numero 288 del 3 aprile 2015, aggiornata al 2023) aveva previsto che, per lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all'articolo
2, comma 3, Lettera C della legge n. 130 del 1999 e degli altri compiti affidati in base al contratto o al prospetto informativo, i servicer possono avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della disciplina generale in materia di esternalizzazione di cui alla sezione V.
La AN d'IT ha inoltre chiarito che “Con riferimento al quesito sub b), la Circolare 288 ammette la possibilità che i servicer - come sopra definiti - affidino, mediante contratti di esternalizzazione, lo svolgimento di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento a soggetti terzi. Questi ultimi - fermo restando il rispetto del regime delle riserve di attività previsto dal nostro ordinamento e della disciplina di settore eventualmente rilevante - possono anche essere soggetti
7 diversi da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB”.
La tesi esposta ha trovato ulteriore conferma nell'ordinanza della Corte di cassazione n. 7243 del 18/03/2024, che ha così statuito “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106
T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità civilistica dei contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o degli atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva [precetti, pignoramenti, interventi, ecc.]”.
Da ciò consegue che, in ogni caso, la eventuale mancata iscrizione all'albo 106 TUB del mandatario, procuratore del creditore procedente e/o comunque rappresentante della società veicolo cessionaria di credito bancario cartolarizzato, non ha rilevanza “civilistica”, poiché dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, della Legge 30 aprile 1999, n. 130, e 106T non deriva la nullità del CP_3
conferimento dell'incarico di recupero (anche forzoso) dei crediti ad un soggetto diverso dai predetti.
8 Per tutti i motivi detti la domanda proposta da Pt_1
e deve essere respinta e deve essere
[...] Parte_2
confermata la legittimità degli atti esecutivi oggetto di contestazione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
rigetta la domanda proposta dagli attori e conferma la legittimità degli atti esecutivi.
Condanna gli attori, in solido tra loro, alla rifusione in favore del convenuto, delle spese del giudizio che si liquidano come di seguito indicato:
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: €
903,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
9 Compenso tabellare € 5.261,00, oltre spese Iva e Cpa come per legge.
Sassari li, 16/06/2025.
IL GIUDICE
(Dott.
G.M.Mossa)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Giudice Dott. ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2023 del R.G.A.C. per l'anno 2024
e promossa da
e Parte_1 C.F._1 Pt_2
- c.f. elettivamente
[...] C.F._2
domiciliati presso lo studio dell'Avv ALFONZO
ALESSANDRO , che li C.F._3
rappresenta, giusta procura a margine dell'atto di citazione e li difende
ATTORI
CONTRO
Controparte_1
elettivamente domiciliata
[...] P.IVA_1
1 in VIA LUIGI LILIO 95 ROMA , presso lo studio dell'Avv CARSILLO TEODORO C.F._4
, che la rappresenta, giusta procura a margine dell'atto di citazione e la difende
CONVENUTO
Oggetto: Merito opposizione esecuzione immobiliare.
All'udienza del 3.4.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per gli attori
Accertare che non essendo banca, né, CP_1
tantomeno, intermediario finanziario iscritto nell'elenco di cui all'art. 106 TUB, non avrebbe potuto attivarsi per la riscossione del credito ceduto, poiché tale potere è riservato per legge a soggetti sottoposti a vigilanza
(ovverosia, banche, intermediari finanziari, iscritti nell'apposito albo) e, di conseguenza, ordinare l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 219/2018 e la
2 revoca di tutti gli atti compiuti (ivi compresa l'eventuale aggiudicazione dei cespiti pignorati) successivamente al decreto del Giudice dell'Esecuzione del 3 agosto 2024;
- In via subordinata, nell'ipotesi in cui la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 219/2018 fosse già stata dichiarata chiusa a seguito dell'eventuale aggiudicazione dei cespiti pignorati, riconoscere il diritto al risarcimento del danno in favore dei sigg.ri e Parte_1 Pt_2
stante l'accertata carenza di poteri di
[...] CP_1
pari al valore dei cespiti pignorati quali accertati dal
[...]
C.T.U. della medesima procedura esecutiva.
Per il convenuto
Rigettare l'opposizione proposta dai sigg.ri e Pt_1
in quanto inammissibile e, comunque, infondata in Pt_2
fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e compensi, maggiorati di rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto
3 e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio – C.F. e P.Iva Controparte_1
– e per essa ed P.IVA_1 CP_1
esponevano che era pendente l'esecuzione immobiliare iscritta al RGE 219/201/8 promossa da e CP_2
nella quale era intervenuta in Controparte_1
forza della sentenza n 409/2019 del 19.04.2019 pronunciata dal Tribunale di Ivrea, con la quale era stata rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 162/2016, emesso dal
Tribunale di Ivrea in data 28.01.2016 che aveva ingiunto alla società Parte_3 Pt_2
nonché ai signori e
[...] Parte_1 Parte_2
in via solidale fra loro e nei limiti degli importi garantiti, il pagamento della somma complessiva di € 1.229.119,31.
Deducevano di aver presentato ricorso ex art 486 cpc al giudice dell'esecuzione chiedendo la sospensione della procedura stante la carenza di legittimazione della mandataria nell'elenco di cui all'art 106 TUB. CP_1
Esponevano che il giudice dell'esecuzione, qualificata la domanda come opposizione all'esecuzione art 615 cpc,
4 aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda, tardiva, in quanto proposta oltre il termine dell'art 615 co 2 cpc.
Il giudice aveva inoltre rigettato la domanda nel merito richiamando motivi di cui all'ordinanza n 7243/2024 Corte di Cassazione.
Concludeva chiedendo che, stante la carenza di legittimazione attiva di venisse dichiarata CP_1
l'estinzione della procedura esecutiva;
in subordine che, in caso di intervenuta aggiudicazione, venisse risarcito il danno patito dagli attori per l'illegittima esecuzione.
Si costituiva in giudizio e per Controparte_1
essa e deducevano che l'ordinanza emessa CP_1
dal giudice dell'esecuzione era del tutto legittima;
che correttamente il ricorso presentato dagli odierni attori era stato qualificato come opposizione agli atti esecutivi poiché la dedotta carenza di legittimazione doveva essere qualificata come vizio procedurale;
che correttamente l'opposizione doveva essere dichiarata inammissibile poiché proposta oltre il termine di cui all'art
615 co 2 cpc, ossia dopo che era stata disposta la vendita.
5 Esponeva inoltre che la carenza di legittimazione passiva poteva essere eccepita dal solo rappresentato e non poteva essere rilevata d'ufficio.
Allegava che la medesima eccezione era stata già proposta nel corso del giudizio nanti il Tribunale di Torino che l'aveva rigettata e che, in ogni caso, doveva essere ribadito che la mancata iscrizione del mandatario era del tutto irrilevante e non inficiava in alcun modo la legittimità della procedura esecutiva.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
***
La domanda è infondata e deve essere respinta.
Questo tribunale ritiene di condividere l'orientamento della giurisprudenza secondo cui “L'omessa iscrizione dei soggetti delegati per le attività di riscossione (cc.dd.
'special servicers') nell'albo previsto dall'art. 106 t.u.b. non implica alcuna invalidità civilistica dei contratti di cessione dei crediti o dei mandati o degli atti processuali di esazione del credito (precetti, pignoramenti, interventi, etc.), posto che tale normativa è posta a protezione degli investitori e
6 del mercato finanziario, rispetto ai quali il debitore è del tutto estraneo.”
Del resto la stessa AN d'IT (v. circolare numero 288 del 3 aprile 2015, aggiornata al 2023) aveva previsto che, per lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all'articolo
2, comma 3, Lettera C della legge n. 130 del 1999 e degli altri compiti affidati in base al contratto o al prospetto informativo, i servicer possono avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della disciplina generale in materia di esternalizzazione di cui alla sezione V.
La AN d'IT ha inoltre chiarito che “Con riferimento al quesito sub b), la Circolare 288 ammette la possibilità che i servicer - come sopra definiti - affidino, mediante contratti di esternalizzazione, lo svolgimento di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento a soggetti terzi. Questi ultimi - fermo restando il rispetto del regime delle riserve di attività previsto dal nostro ordinamento e della disciplina di settore eventualmente rilevante - possono anche essere soggetti
7 diversi da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB”.
La tesi esposta ha trovato ulteriore conferma nell'ordinanza della Corte di cassazione n. 7243 del 18/03/2024, che ha così statuito “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106
T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità civilistica dei contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o degli atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva [precetti, pignoramenti, interventi, ecc.]”.
Da ciò consegue che, in ogni caso, la eventuale mancata iscrizione all'albo 106 TUB del mandatario, procuratore del creditore procedente e/o comunque rappresentante della società veicolo cessionaria di credito bancario cartolarizzato, non ha rilevanza “civilistica”, poiché dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, della Legge 30 aprile 1999, n. 130, e 106T non deriva la nullità del CP_3
conferimento dell'incarico di recupero (anche forzoso) dei crediti ad un soggetto diverso dai predetti.
8 Per tutti i motivi detti la domanda proposta da Pt_1
e deve essere respinta e deve essere
[...] Parte_2
confermata la legittimità degli atti esecutivi oggetto di contestazione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
rigetta la domanda proposta dagli attori e conferma la legittimità degli atti esecutivi.
Condanna gli attori, in solido tra loro, alla rifusione in favore del convenuto, delle spese del giudizio che si liquidano come di seguito indicato:
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: €
903,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
9 Compenso tabellare € 5.261,00, oltre spese Iva e Cpa come per legge.
Sassari li, 16/06/2025.
IL GIUDICE
(Dott.
G.M.Mossa)
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