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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 17/09/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. 926/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da: dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 926/2025 promossa congiuntamente da:
(cod. fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Barbara Felleca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
Claudia Sanesi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi ex art. 473-bis.51
c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate congiuntamente in data 24.07.2025.
Pubblico Ministero: «Visto» del 15.07.2025. pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.07.2025, i coniugi hanno proposto domanda congiunta di separazione personale, dando atto di essersi sposati a Prato, il 29.08.2017, con rito concordatario, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla ER minore nata in data [...], al suo collocamento e mantenimento, e all'assegnazione della casa coniugale, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse della figlia a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali dello stesso, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore. Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto del minore, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1 sposati a Fiesole (Atto n. 7 – P. II – Serie A - Anno 2013) e nei registri di Stato Civile del Comune di Prato ove è trascritto (Atto n. 21 – P. II – Serie B – Anno 2013);
2) omologa l'accordo di seguito trascritto:
pagina 2 di 4 A) l'immobile in Prato, Via Catracci 5 adibito a casa familiare, è assegnato alla sig.ra con tutto quanto l'arreda e lo correda e la figlia vi CP_1 ERona_2 manterrà la residenza ed il collocamento prevalente;
B) la figlia è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, Sig.ri ERona_2
e le sole decisioni di maggior interesse, fra cui Parte_1 CP_1 quelle inerenti le questioni di salute, di istruzione scolastica e di formazione extrascolastica, dovranno essere assunte concordemente dai genitori;
ER C) il padre, durante il periodo scolastico, terrà con sé la figlia alternativamente: la prima settimana dall'uscita da scuola del giovedì fino alle ore 19,30 del lunedì seguente allorquando la riaccompagnerà presso l'abitazione di Via Catracci a Prato;
nonché il mercoledì della seconda settimana dalle ore 19,30 fino al giovedì mattina quando ER riaccompagnerà la figlia a scuola. Durante i periodi di chiusura delle scuole, trascorrerà l'intera settimana (da domenica sera a Domenica sera) con ciascuno dei due ER genitori, che si alterneranno. Per le vacanze estive, trascorrerà nel mese di Agosto
15 giorni con ciascun genitore, alternando i periodi. ER Per quanto riguarda il periodo Natalizio, trascorrerà la prima settimana comprensiva del Natale con un genitore e la seconda settimana con l'altro ad anni alterni.
Il genitore che non avrà trascorso il Natale con la figlia, trascorrerà la Pasqua con anche il giovedì santo, il venerdì santo ed il sabato mentre l'altro potrà tenere la figlia il giorno di Pasquetta.
D) i Sig.ri e si autorizzano a recarsi all'estero Parte_1 CP_1 per motivi turistici con la figlia e si impegnano a comunicarsi con un anticipo di una settimana viaggi all'estero con la figlia, con specifica della destinazione, del mezzo di trasporto e del luogo di soggiorno.
E) I Sig.ri e concordano che le telefonate e/o Parte_1 CP_1
ER videochiamate quotidiane con con il genitore in quel momento lontano, saranno fatte nel massimo di 2 e nel periodo compreso tra le ore 9.00 e le ore 21.00 a eccezione di ricorrenze o urgenze per il quale è necessario telefonare in altri orari.
F) i Sig.ri e sosterranno in pari quota le spese Parte_1 CP_1 straordinarie individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Prato che siano state preventivamente concordate da entrambi i genitori. Sosterranno altresì in pari quota le spese c.d. “ordinarie” ovvero per: mensa, i libri scolastici, il materiale scolastico di cancelleria, i farmaci da banco e visite mediche specialistiche prescritte dal Pediatra,
pagina 3 di 4 abbonamenti a mezzi pubblici, gite scolastiche in ambito giornaliero, cellulare, ricarica ER cellulare oltre alle spese sportive. Il vestiario di sarà acquistato da ciascun genitore che non potrà chiedere rimborso all'altro;
3) prende atto delle seguenti condizioni: ER G) L'assegno unico universale in favore della figlia spetterà ad entrambi i genitori al 50%;
H) i Sig.ri e dichiarano di godere di redditi propri Parte_1 CP_1
e che non ricorrono le condizioni per la richiesta di assegno di separazione l'uno a carico dell'altro.
I Sig.ri e dichiarano di essere economicamente Parte_1 CP_1 autosufficienti e avendo in precedenza regolato ogni ulteriore questione di natura economica, dichiarano di non avere nulla più a pretendere reciprocamente tra loro per qualsiasi ragione o titolo.
I) I Sig.ri e si impegnano a prestare prontamente Parte_1 CP_1 il consenso richiesto per il rilascio ed il rinnovo della carta di identità valida anche per l'espatrio e per la figlia minore ERona_2
L) I genitori concordano che non saranno inserite terze persone nella vita della figlia ER prima che siano decorsi 36 mesi dalla omologa della odierna separazione.
M) Con compensazione delle spese.
4) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Fiesole (FI) di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
5) dichiara le spese integralmente compensate.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 17.09.2025 su relazione della dott. Lucia
Schiaretti.
Il Presidente
dott. Lucia Schiaretti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da: dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 926/2025 promossa congiuntamente da:
(cod. fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Barbara Felleca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
Claudia Sanesi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi ex art. 473-bis.51
c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate congiuntamente in data 24.07.2025.
Pubblico Ministero: «Visto» del 15.07.2025. pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.07.2025, i coniugi hanno proposto domanda congiunta di separazione personale, dando atto di essersi sposati a Prato, il 29.08.2017, con rito concordatario, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla ER minore nata in data [...], al suo collocamento e mantenimento, e all'assegnazione della casa coniugale, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse della figlia a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali dello stesso, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore. Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto del minore, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1 sposati a Fiesole (Atto n. 7 – P. II – Serie A - Anno 2013) e nei registri di Stato Civile del Comune di Prato ove è trascritto (Atto n. 21 – P. II – Serie B – Anno 2013);
2) omologa l'accordo di seguito trascritto:
pagina 2 di 4 A) l'immobile in Prato, Via Catracci 5 adibito a casa familiare, è assegnato alla sig.ra con tutto quanto l'arreda e lo correda e la figlia vi CP_1 ERona_2 manterrà la residenza ed il collocamento prevalente;
B) la figlia è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, Sig.ri ERona_2
e le sole decisioni di maggior interesse, fra cui Parte_1 CP_1 quelle inerenti le questioni di salute, di istruzione scolastica e di formazione extrascolastica, dovranno essere assunte concordemente dai genitori;
ER C) il padre, durante il periodo scolastico, terrà con sé la figlia alternativamente: la prima settimana dall'uscita da scuola del giovedì fino alle ore 19,30 del lunedì seguente allorquando la riaccompagnerà presso l'abitazione di Via Catracci a Prato;
nonché il mercoledì della seconda settimana dalle ore 19,30 fino al giovedì mattina quando ER riaccompagnerà la figlia a scuola. Durante i periodi di chiusura delle scuole, trascorrerà l'intera settimana (da domenica sera a Domenica sera) con ciascuno dei due ER genitori, che si alterneranno. Per le vacanze estive, trascorrerà nel mese di Agosto
15 giorni con ciascun genitore, alternando i periodi. ER Per quanto riguarda il periodo Natalizio, trascorrerà la prima settimana comprensiva del Natale con un genitore e la seconda settimana con l'altro ad anni alterni.
Il genitore che non avrà trascorso il Natale con la figlia, trascorrerà la Pasqua con anche il giovedì santo, il venerdì santo ed il sabato mentre l'altro potrà tenere la figlia il giorno di Pasquetta.
D) i Sig.ri e si autorizzano a recarsi all'estero Parte_1 CP_1 per motivi turistici con la figlia e si impegnano a comunicarsi con un anticipo di una settimana viaggi all'estero con la figlia, con specifica della destinazione, del mezzo di trasporto e del luogo di soggiorno.
E) I Sig.ri e concordano che le telefonate e/o Parte_1 CP_1
ER videochiamate quotidiane con con il genitore in quel momento lontano, saranno fatte nel massimo di 2 e nel periodo compreso tra le ore 9.00 e le ore 21.00 a eccezione di ricorrenze o urgenze per il quale è necessario telefonare in altri orari.
F) i Sig.ri e sosterranno in pari quota le spese Parte_1 CP_1 straordinarie individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Prato che siano state preventivamente concordate da entrambi i genitori. Sosterranno altresì in pari quota le spese c.d. “ordinarie” ovvero per: mensa, i libri scolastici, il materiale scolastico di cancelleria, i farmaci da banco e visite mediche specialistiche prescritte dal Pediatra,
pagina 3 di 4 abbonamenti a mezzi pubblici, gite scolastiche in ambito giornaliero, cellulare, ricarica ER cellulare oltre alle spese sportive. Il vestiario di sarà acquistato da ciascun genitore che non potrà chiedere rimborso all'altro;
3) prende atto delle seguenti condizioni: ER G) L'assegno unico universale in favore della figlia spetterà ad entrambi i genitori al 50%;
H) i Sig.ri e dichiarano di godere di redditi propri Parte_1 CP_1
e che non ricorrono le condizioni per la richiesta di assegno di separazione l'uno a carico dell'altro.
I Sig.ri e dichiarano di essere economicamente Parte_1 CP_1 autosufficienti e avendo in precedenza regolato ogni ulteriore questione di natura economica, dichiarano di non avere nulla più a pretendere reciprocamente tra loro per qualsiasi ragione o titolo.
I) I Sig.ri e si impegnano a prestare prontamente Parte_1 CP_1 il consenso richiesto per il rilascio ed il rinnovo della carta di identità valida anche per l'espatrio e per la figlia minore ERona_2
L) I genitori concordano che non saranno inserite terze persone nella vita della figlia ER prima che siano decorsi 36 mesi dalla omologa della odierna separazione.
M) Con compensazione delle spese.
4) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Fiesole (FI) di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
5) dichiara le spese integralmente compensate.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 17.09.2025 su relazione della dott. Lucia
Schiaretti.
Il Presidente
dott. Lucia Schiaretti
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