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Sentenza 17 settembre 2024
Sentenza 17 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/09/2024, n. 2525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2525 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Salvatore Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4522/2018 promossa da:
in persona del liquidatore Controparte_1 Parte_1
(P.Iva ) nonché (C.F. ) e P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
(C.F. ) tutti elettivamente Controparte_2 C.F._2 domiciliati in Avellino alla Via Carmine, 15 presso lo studio dell'avv.to
Gerardo Perillo (C.F. ), che li rappresenta e difende C.F._3 per procura in atti. pec: Email_1
OPPONENTI
CONTRO codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Controparte_3
delle Imprese di Roma partita IVA società P.IVA_2 P.IVA_3 autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria, in persona del dott. CP_4
nato a [...] il [...], nella sua qualità di Amministratore
[...]
Delegato e Legale Rappresentante in virtù del vigente Statuto sociale il quale conferisce procura speciale al dott. a tanto abilitato giusta Controparte_5 procura rilasciata in data 28.06.2018 rep. 51812 rog. 15486 del Notaio Dott. nella sua qualità di procuratore di Per_1 Controparte_6
(già ,.”, con sede in alla Controparte_7 CP_7
Via Università n. 1 iscrizione nel registro delle Imprese di C.F. e Partita CP_7
IVA n. ; capogruppo del Bancario P.IVA_4 CP_8 Controparte_9
, in virtù di procura conferita con atto in data 19 aprile 2012, a
[...]
1 rogito Notaio di Rep. 40.412/12.824, rappresentata e Persona_2 CP_7
difesa dall' Avv. Ciro Buonajuto, (C.F. ), con studio in C.F._4
Ercolano (NA), alla Piazza Trieste n.4, presso il quale elettivamente domiciliano, in virtù di procura alle liti in atti. PEC:
Email_2
-OPPOSTA-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.786/2018 (Rg 875/2018)
Conclusioni come da atti cui si fa espresso rinvio
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e dunque ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art.132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69. Pertanto, devono a tale scopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
In sintesi, con ricorso in monitorio mandataria della Controparte_3
(già Controparte_6 Controparte_7
, ha chiesto ingiungersi nei confronti della società
[...] Controparte_1
(debitrice principale) il pagamento della somma di €. 81.202,46 e nei
[...]
confronti di e , quali fideiussori in solido, delle Parte_2 Controparte_2
somme di €. 32.500,00 ed €. 36.500,00. A fondamento della domanda ha dedotto che la società debitrice era rimasta inadempiente in relazione ai rapporti intervenuti con la banca nello specifico quello Controparte_6
di conto corrente con apertura di credito a revoca e quello per un finanziamento concesso alla società debitrice. Ottenuto il decreto ingiuntivo lo stesso veniva regolarmente notificato agli ingiunti.
I ricorrenti hanno opposto il decreto ingiuntivo deducendo: l'illegittimità del decreto ingiuntivo per carenza di legittimazione processuale della CP_3
e conseguente nullità della procura conferita al difensore;
il difetto di
[...]
legittimazione sostanziale della;
l'illegittimità del decreto Controparte_3
2 ingiuntivo per indeterminatezza del credito ingiunto;
la prescrizione del debito;
la nullità delle clausole contrattuali per usura ab origine;
l'illegittimità del credito ingiunto per applicazione di interessi anatocistici;
la nullità delle fidejussioni in quanto predisposte secondo imodelli dell'ABI dichiarati illegittimi poiché redatti in violazione della L. 287/90; la nullità del contratto di finanziamento per assenza delle informazioni sul tipo di finanziamento concesso.
Si è costituita la deducendo: la legittimazione ad agire e la Controparte_3
conseguente regolarità della procura conferita al difensore in quanto provata dai documenti in atti;
la legittima applicazione della capitalizzazione degli interessi in quanto regolarmente pattuita e che comunque i tassi di interessi applicati – evincibile anche dal TEG riportato nei contratti in atti – sono legittimi poiché non superiori al tasso soglia usura;
la genericità della dedotta nullità riguardo al contratto di fidejussione.
In corso di causa è stata ammessa la C.t.u. al fine di verificare la sussistenza della fondatezza delle doglianze attoree: il professionista depositava una prima relazione cui seguiva un'integrazione sull'ulteriore quesito della verifica della legittimità dell'interesse di mora applicato dalla banca rispetto al tasso usura alla luce dell'intervenuta sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 19567/2020.
Depositata la relazione integrativa, la causa veniva rinviata ex art. 281 sexies in trattazione scritta all'udienza del 03.09.2024 e così decisa.
In via assolutamente preliminare va rigettata l'eccezione processuale in relazione alla carenza di legittimazione ed alla conseguente nullità della procura alle liti rilasciata in favore dell'avv. Ciro Buonajuto dalla . Ed Controparte_3
infatti, dall'all. B, depositato telematicamente in data 31.10.2018 dalla società opposta, si evince che con procura redatta per mezzo del Notaio il Persona_2
19.04.2012 la ha conferito alla mandato CP_6 Controparte_3
affinché “la medesima a mezzo dei propri organi e/o rappresentanti periferici, che all'uopo verranno muniti di apposita procura rilasciata dalla stessa mandataria, rappresenti la Mandante in tutti gli atti, sostanziali, giudiziali e stragiudiziali, aventi ad oggetto ogni posizione di credito ed ogni rapporto giuridico, attivo e passivo, di cui la Mandante risulti titolare o in relazione ai quali sia, a qualunque titolo, legittimata.
La Mandante – per la gestione dell'attività di recupero dei crediti di CP_6
3 classificati “in sofferenza” – conferisce pertanto alla mandataria tutti i necessari poteri, anche di rappresentanza sostanziale, e ogni facoltà di legge, nessuna esclusa ed eccettuata”. Dal contenuto della procura si evince dunque che il conferimento di mandato alla in relazione alle azioni di recupero crediti della Controparte_3
comprende tutti i necessari poteri, anche di rappresentanza CP_6 sostanziale;
per cui l'eccezione di carenza di legittimazione attiva è destituita di fondamento.
Per ciò che concerne la dedotta nullità del mandato alle liti, in quanto non risulterebbe provato il potere di conferimento in capo al firmatario della procura alle liti la doglianza è ugualmente destituita di fondamento Persona_3
laddove, come si evince dall'richiamato all. B, al legale rappresentante della era consentito di conferire procure speciali a terzi per singoli Controparte_3
atti o per categorie di atti. La procura speciale risulta regolarmente conferita dal legale rappresentante della a con atto del Controparte_3 Persona_3
Notaio del 04.07.2017 (cfr. all. C): procura regolarmente valida alla Per_1
data di richiesta del decreto ingiuntivo e che successivamente, con atto del
02.07.2018 (cfr. all. A) è stata conferita a che a sua volta ha Controparte_5
conferito regolare mandato all'avv. Ciro Buonajuto per la costituzione nella fase di merito di opposizione al decreto ingiuntivo.
L'eccezione è pertanto infondata.
In via ancora preliminare deve osservarsi per tutte le parti opponenti che l'eccezione di prescrizione è infondata avuto riguardo alla circostanza che non risulta contestato che con racc. A.R. del 18.05.2015(cfr. all. 6 produzione opposta) la abbia inviato comunicazione di messa in mora sia alla CP_6
debitrice principale che ai fidejussori e CP_1 Parte_2 [...]
, con invito al versamento della somma di € 45.675,43 per esposizione CP_2
del C/C n. 562/56575391 e di € 33.043,87 per il finanziamento n.
045620074593600000, sottoscritto il 14.12.2010 oltre interessi ed accessori.
Con la stessa missiva è stato altresì esercitato il recesso degli affidamenti sul contratto di conto corrente, che alla data della comunicazione risultava quindi ancora attivo. Tale comunicazione non risulta in alcun modo specificamente contestata: ragion per cui, trattandosi di inadempimento contrattuale, essendo lo
4 stesso soggetto agli ordinari termini di prescrizione decennale e rivestendo l'atto di messa in mora suddetto forma di atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 1219 c.c., la stessa non può ritenersi a tutt'oggi maturata.
Anche l'eccezione di carenza di prova del credito avanzata dagli opponenti è infondata. Sul punto si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente ribadito il principio secondo cui spetta alla banca l'onere di allegare e provare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2967 co. 1 c.c., i fatti posti a base della domanda producendo il contratto di conto corrente e tutti gli estratti di conto corrente completi. La banca ha prodotto sia il contratto di conto corrente, sia quello di finanziamento intercorso con la società opponente (cfr. doc. 1 e 2 produzione opposta), contenente tutte le condizioni, sia le polizze fidejussorie a firma dei garanti e (cfr. doc. 4 e 5 Pt_2 CP_2
produzione opposta).
In relazione poi agli estratti di conto corrente si osserva che la giurisprudenza si è ormai assestata su alcuni solidi principi riguardo alle conseguenze di una incompleta produzione degli estratti conto. L'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto, essendo ammissibile la consulenza contabile ove quanto allegato sia comunque tale da consentire al C.t.u. di operare il calcolo delle competenze trimestrali utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti (cfr.
Cass. civ. sez. I, 15 marzo 2016, n. 5091; Cass. civ. sez. I, 19 maggio 2020, n.
9140).
Nel caso di specie l'opposta nel secondo termine ex art. 183 c.p.c. ha prodotto in atti tutti gli estratti conto (cfr. doc. 1 e 2 produzione opposta del 22.01.2019), come constatato anche dal C.t.u., sì da consentire al consulente medesimo la determinazione dei saldi a favore della Banca per entrambi i rapporti.
Quanto allo stretto merito l'opposizione promossa dalla Controparte_1
è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni che
[...]
seguono.
L'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori sul C/C n.
562/56575391
5 Per quanto riguarda i rilievi dell'opponente circa l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nascenti dal contratto di conto corrente, le doglianze appaiono parzialmente fondate.
Giova ricordare che per lungo tempo la giurisprudenza di legittimità ha affermato la validità delle clausole di capitalizzazione trimestrale, escludendo l'esistenza di un contrasto con la previsione di cui all'art. 1283 c.c., sulla base della considerazione della possibilità di affermare l'esistenza di un uso in tal senso, idoneo a derogare al divieto di anatocismo stabilito dalla norma citata, in virtù della possibilità di deroga in essa prevista.
Va rilevato che tale questione è stata risolta dalla modifica dell'art. 120 TUB, apportata con l'art. 25, comma secondo, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 (“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”) e dalla successiva adozione della delibera CICR del 9 febbraio 2000, cui le norme citate rinviano per la determinazione delle modalità e dei criteri di produzione di interessi sugli interessi.
L'art. 25 co. 3 del D.Lgs 342/99 ha poi subito la censura di incostituzionalità per eccesso di delega, in violazione dell'art. 76 Cost., da parte della Corte
Costituzionale con la nota ordinanza n. 425 del 17 ottobre 2000, talché per i contratti stipulati prima del 22 aprile 2000 è venuta nuovamente a mancare ogni copertura di legalità per le precedenti clausole anatocistiche.
In ogni caso, per il conto corrente in questione – aperto il 17.04.2002 – la situazione poteva dirsi stabilizzata sulla base dei seguenti principi, ricavabili dall'art. 120 TUB all'epoca in vigore: a) per i contratti di conto corrente bancario stipulati prima del 22 aprile 2000, la capitalizzazione degli interessi passivi fino al 30 giugno 2000 non era mai consentita e, quindi, la banca, convenuta dal cliente per la restituzione delle somme utilizzate per pagare
(anche) detti interessi, poteva essere condannata ex art. 2033 c.c. al pagamento delle somme relative;
b) per i medesimi contratti, dall'1 luglio 2000, qualora la banca e il cliente avessero sottoscritto la relativa pattuizione oppure la banca
6 avesse pubblicato le sue condizioni nella Gazzetta Ufficiale e queste non fossero state peggiorative per il cliente e le medesime gli fossero state comunicate, la capitalizzazione degli interessi passivi era consentita in condizioni di reciprocità con quella degli interessi attivi come da delibera CICR del 9 febbraio 2000; c) per i contratti di conto corrente bancario successivi al 22 aprile 2000, per avere la capitalizzazione degli interessi passivi era necessaria la specifica pattuizione scritta tra le parti alle condizioni previste dalla suddetta delibera CICR.
Orbene, in relazione a tale motivo di doglianza la relazione del C.T.U. ha accertato che la pattuizione sulla capitalizzazione degli interessi passivi è intervenuta solo dal 03.08.2010 per cui in relazione a tale aspetto nel capo
“Calcolo interessi anatocistici” ha precisato: “Dal momento che risulta accettata la clausola di reciprocità, la rilevazione degli interessi anatocistici decorrerà a partire dal trimestre successivo dalla data della firma. Gli interessi anatocistici sono stati valutati considerando nella base di calcolo gli interessi, le commissioni di massimo scoperto e le spese. Dette competenze, infatti, hanno prodotto ulteriori interessi nei trimestri successivi, producendo l'effetto anatocistico. Per ogni trimestre è stato quindi rilevato il TAN netto
e calcolata la quota parte di interessi anatocistici in relazione alla base di calcolo corrispondente” (pag. 16 della relazione).
Ne conviene che per il periodo pregresso al 03.08.2010 gli interessi anatocistici non debbano essere calcolati, seguendo i criteri di calcolo del C.t.u.
Quanto alla doglianza relativa alla sussistenza di una fattispecie usuraria da superamento del tasso soglia per violazione della L. n. 108/1996, è necessario valutarne la fondatezza operando una preliminare distinzione tra c.d. usura originaria e c.d. usura sopravvenuta.
Sul punto la L. n. 108/1996, unitamente alla legge di interpretazione autentica
234/2001, afferma che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento: per il legislatore, pertanto, soltanto in caso di interessi originariamente usurari trova applicazione la sanzione civilistica di nullità (art. 1815, comma 2, c.c.) prevista dalla normativa antiusura, oltre alla sanzione penale. In tal senso l'usura originaria costituisce un vizio genetico del contratto,
7 da verificare esclusivamente al momento dell'insorgenza del vincolo contrattuale.
Tanto premesso, dalla perizia tecnica emerge che in relazione al conto corrente in esame il tasso soglia per l'usura non è stato superato nel momento genetico del contratto e, dunque, è da escludersi la nullità della pattuizione. Tant'è che la
Consulente ha rilevato solo un'usura c.d. sopravvenuta per i periodi successivi:
“risulta che in 17 trimestri il TEG ha superato il tasso soglia. In particolare, il tasso soglia per l'usura è stato superato nei seguenti trimestri: III TRIM. 2009, IV TRIM.
2009, I TRIM. 2010, II TRIM. 2010, III TRIM. 2010, IV TRIM. 2010, I TRIM.
2011, II TRIM. 2011, III TRIM. 2011, IV TRIM. 2011, I TRIM. 2012, II TRIM.
2012, III TRIM. 2012, I TRIM. 2013, III TRIM. 2013, III TRIM. 2014, IV TRIM.
2014. Le aliquote rilevate dall'analisi del conto sono state confrontate con le soglie usura vigenti. Non sono stati rilevati trimestri nei quali sono state applicate commissioni di massimo scoperto con aliquote oltre la soglia usura” (cfr. pag. 25 della consulenza).
Il tema dell'usura sopravvenuta è stato di grande attualità fino all'intervento risolutore della Corte di Cassazione la quale, con pronuncia resa a Sezioni Unite, ha di fatto sopito il dibattito e indirizzato le successive decisioni enunciando il principio di diritto secondo cui è esclusa la rilevanza della cosiddetta usurarietà sopravvenuta: l'usura si può valutare solo al momento della pattuizione, tale che un tasso pattuito legittimamente non diventa illegittimo per la successiva variazione in corso di rapporto (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 19 ottobre 2017, n.
24675). Tuttavia, sul punto deve tenersi conto della recente pronuncia della
Corte di Cassazione n. 27545/2023 a mente della quale i saggi di interesse, pur se legittimamente pattuiti dalle parti ma che nel corso del rapporto risultino eccendenti la misura legale, comportano l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata in quanto il comportamento dell'istituto di credito è comunque contrario al generale principio di buona fede contrattuale che impone alle parti comportamenti collaborativi anche in sede di esecuzione del contratto. Sotto tale profilo risulta illegittima la pretesa della banca in relazione all'importo ingiunto limitatamente agli interessi extra soglia intervenuti nel corso del rapporto, oltre che per l'applicazione della
8 capitalizzazione degli interessi anteriormente alla data di sottoscrizione della c.d. clausola di reciprocità.
Sotto tale profilo la domanda della società opponente va parzialmente accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, relativamente al credito ingiunto di cui al conto corrente che, sulla scorta di quanto sopra dedotto va determinato nella minor somma di €. 46.081,89 in luogo di quella ingiunta di €. 47.415,34. La Consulente ha chiarito che tale ricalcolo è stato effettuato “Applicando il tasso d'interesse indicato dalla Banca
d'Italia somme da recuperare ammontano invece ad € 1.333,85. Tale valore è stato calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di € -47.415,34 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, che è di € -46.081,49. La differenza tra i saldi è scomponibile in € 1.140,56 come differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati, €
193,29 come Commissioni di Massimo scoperto enucleate nel riconteggio e € 0,00 come spese ed oneri enucleate nel riconteggio” (Cfr. integrazione a consulenza pagg. 47 e
48). Quindi applicando per i periodi di superamento del tasso soglia il diverso saggio indicato dalla Banca di Italia per i relativi periodi.
In relazione alle doglianze sul contratto di finanziamento la domanda degli opponenti è infondata.
La Consulente ha infatti accertato: “Sulla base della documentazione in possesso si conclude che gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, avvenuta il
14/12/2010, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), e considerati gli interessi di mora, risultano non usurari dato che complessivamente non sono (o non possono essere) superiori al limite di legge (tasso soglia) Verifica della determinabilità delle condizioni In aggiunta alla verifica dell'usura contrattuale, è stata condotta una specifica analisi volta ad individuare eventuali profili di illegittimità riconducibili alle fattispecie di indeterminatezza delle condizioni di cui si è discusso alla relativa sezione di inquadramento normativo. L'analisi delle condizioni pattuite, in relazione al tasso di interesse ed alla metodologia di individuazione dello stesso, non evidenzia tuttavia alcun profilo di indeterminatezza riconducibile all'inosservanza delle norme richiamate in precedenza. Conclusioni In definitiva, il contratto in oggetto risulta pienamente rispondente alle norme di legge, sia sotto il profilo della disciplina anti-usura che delle
9 norme civilistiche attinenti la determinabilità dell'oggetto e la trasparenza delle condizioni economiche praticate” (cfr. integrazione perizia pag. 35). La domanda sul punto va quindi rigettata.
Sulla nullità della fideiussione omnibus
La domanda proposta dai fideiussori è infondata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto nei loro confronti. Ed invero, gli attori opponenti nulla hanno dimostrato sul punto, non avendo dedotto neanche quali clausole del contratto di fideiussione fossero conformi al modello ABI, né provato la perdurante uniforme applicazione del modello sanzionato da parte dell'istituto di credito. E' pur vero che la nullità, nel caso in esame, può essere rilevata d'ufficio e per la prima volta anche in sede di legittimità, purché sussistano gli elementi necessari per poterla rilevare sulla base di dati fattuali già acquisiti e nel rispetto del contraddittorio. E dunque, il ricorrente avrebbe quantomeno dovuto produrre ed allegare il provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, oltre che il modello Abi oggetto di sanzione. “Riguardo agli oneri probatori, occorre allegare l'applicazione nel caso concreto delle clausole censurate e quali effetti conseguirebbero dalla loro espunzione dal contratto oggetto di causa;
l'attore deve, altresì, produrre in giudizio il modello
ABI e il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia nonché dimostrare la non occasionalità delle condizioni contrattuali applicate”, (Trib. Ferrara 20 luglio
2020). L'opposizione va pertanto rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto va confermato nei confronti di e . Parte_2 Controparte_2
Sulla domanda di pagamento proposta dall'opposto. Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'attore in senso sostanziale resta pur sempre l'opposto, con onere a suo carico di provare il credito ingiunto. Il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore - per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso sia dell'opponente per contestarla;
a tal fine non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo invece sufficiente
10 che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto.
Invero, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo il creditore propone domanda di condanna per l'intero importo ingiunto (cfr. art. 643 c.p.c.); tale essendo l'oggetto del giudizio, il giudice della opposizione, ove ritenga il credito solo parzialmente fondato, deve revocare il decreto ingiuntivo ed emettere condanna per il minor importo, come si evince anche dall'art. 653 c.p.c., comma 2 (cfr. tra le altre Cass. n. 22281/2013,. n. 20613/2011, n. 9021/2005, n.
14486/2019). Nel caso in esame l'opposta ha chiesto, anzitutto, l'integrale conferma del decreto ingiuntivo. L'opposta ha peratro fornito idonea prova del suo credito come sopra dedotto.
In ragione di quanto sopra dedotto dalle risultanze della consulenza è risultato che il credito vantato dall'opposta per il contratto di finanziamento è pari a quello ingiunto di €. 33.493,34, mentre solo quello relativo al saldo passivo derivante dal conto corrente 562/56575391 accesso dalla società opponente è stato rideterminato nella minor misura di €. 46.081,49. La
va quindi condannata al pagamento della somma Controparte_1 di €. 79.574,83
Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione tra tutte le parti delle spese di lite sia in ragione della parziale soccombenza della per le motivazioni esposte sia in ragione della Controparte_3 circostanza che in corso di causa il procuratore della CP_3
ha dichiarato la revoca dall'incarico e non è stato sostituito.
[...]
Le spese di C.t.u., invece si intendono a carico di tutte le parti in solido per le stesse motivazioni
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie parzialmente e per le motivazioni sopra esposte l'opposizione promossa da;
Controparte_1
- Per l'effetto revoca nei confronti della il Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna in persona del liquidatore p.t. al CP_1 Controparte_1
11 pagamento in favore di della somma di €. Controparte_3
79.574,83;
- Rigetta l'opposizione promossa dai fideiussori e Parte_2 [...]
e conferma nei loro confronti il decreto ingiuntivo opposto CP_2 dichiarandolo esecutivo;
1) Compensa integralmente tra tutte le parti le spese e competenze di lite;
2) Pone a carico di tutte le parti in solido le spese e competenze di C.t.u.
Torre Annunziata, lì
Il Go
Dott. Salvatore Nasti
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