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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 21/05/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
composto dai IGg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Canto Presidente
Dott. Marcello Testaquatra Giudice
Dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. riunito in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1663/2024 R.G.V.G, promosso congiuntamente da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Parte_1
Padre Rocco Rosca n.29 ( rappresentata e difesa, CodiceFiscale_1 dall'avv. Elisabetta Maria Grazia Anzaldi e da Parte_2
( ) nato il [...] a [...] ed ivi CodiceFiscale_2 residente nella via Padre Rocco Rosca n.29, rappresentato e difeso dall'avv.
Eleonora Deborah Iannello.
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Interveniente necessario
OGGETTO: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. CONCLUSIONI : Con le note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 26.02.2025, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.10.2024, e Parte_1 Parte_2 esponevano che a seguito di una loro relazione affettiva, sfociata in un rapporto di convivenza durato circa cinque anni, nascevano in data 25.02.2022 il figlio ed in data 29.01.2024 il figlio e che a seguito Per_1 Per_2 dell'interruzione della predetta relazione, avevano raggiunto un accordo al fine di regolare l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Nel corso del giudizio, su sollecitazione del Tribunale le parti integravano il contenuto del ricorso con l'indicazione delle loro condizioni reddituali.
Tanto premesso, si osserva che le condizioni per l'esercizio della responsabilità genitoriale, concordate dalle parti, prevedono:
l'affido condiviso dei figli minori, il loro collocamento prevalente presso la madre, nell'abitazione sita in San Cataldo alla via Padre Rocco Rosca n.29, di proprietà del IG. che sarà assegnata alla IG.ra ; Parte_2 Parte_1 con riferimento alla suddetta abitazione, i costi per le utenze domestiche verranno affrontate nella misura del 70% dal IG. restando a Parte_2 carico della IG.ra il residuo 30 %.; Parte_1 la compiuta e articolata regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre, che tiene conto della loro età, e un congruo contributo per il mantenimento dei minori, a carico del padre, di €
450,00 mensili, per entrambi i figli oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie;
inoltre, le parti hanno concordato che l'intero ammontare dell'assegno unico erogato dall' sarà percepito dalla IG.ra . CP_1 Pt_1
Le parti, altresì, hanno dichiarato infine di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
Le suddette condizioni non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono rispondenti all'interesse dei figli minori nati dalla loro unione e come tali sono pienamente legittime e meritevoli di accoglimento ai fini della regolamentazione tra le parti della responsabilità genitoriale.
Nulla deve statuirsi sulle spese, attesa la proposizione congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1663/2024 V.G.: omologa le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale da parte di e nei confronti dei figli minori, Parte_1 Parte_2
e , di cui al ricorso introduttivo depositato il Persona_3 Persona_4
17.10.2024.
Nulla sulle spese.
Così deciso il 16 maggio 2025 nella Camera di conIGlio della Sezione Civile
Unica del Tribunale.
Il Giudice rel. Il Presidente
Calogero D. Cammarata Gabriella Canto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
composto dai IGg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Canto Presidente
Dott. Marcello Testaquatra Giudice
Dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. riunito in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1663/2024 R.G.V.G, promosso congiuntamente da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Parte_1
Padre Rocco Rosca n.29 ( rappresentata e difesa, CodiceFiscale_1 dall'avv. Elisabetta Maria Grazia Anzaldi e da Parte_2
( ) nato il [...] a [...] ed ivi CodiceFiscale_2 residente nella via Padre Rocco Rosca n.29, rappresentato e difeso dall'avv.
Eleonora Deborah Iannello.
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Interveniente necessario
OGGETTO: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. CONCLUSIONI : Con le note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 26.02.2025, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.10.2024, e Parte_1 Parte_2 esponevano che a seguito di una loro relazione affettiva, sfociata in un rapporto di convivenza durato circa cinque anni, nascevano in data 25.02.2022 il figlio ed in data 29.01.2024 il figlio e che a seguito Per_1 Per_2 dell'interruzione della predetta relazione, avevano raggiunto un accordo al fine di regolare l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Nel corso del giudizio, su sollecitazione del Tribunale le parti integravano il contenuto del ricorso con l'indicazione delle loro condizioni reddituali.
Tanto premesso, si osserva che le condizioni per l'esercizio della responsabilità genitoriale, concordate dalle parti, prevedono:
l'affido condiviso dei figli minori, il loro collocamento prevalente presso la madre, nell'abitazione sita in San Cataldo alla via Padre Rocco Rosca n.29, di proprietà del IG. che sarà assegnata alla IG.ra ; Parte_2 Parte_1 con riferimento alla suddetta abitazione, i costi per le utenze domestiche verranno affrontate nella misura del 70% dal IG. restando a Parte_2 carico della IG.ra il residuo 30 %.; Parte_1 la compiuta e articolata regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre, che tiene conto della loro età, e un congruo contributo per il mantenimento dei minori, a carico del padre, di €
450,00 mensili, per entrambi i figli oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie;
inoltre, le parti hanno concordato che l'intero ammontare dell'assegno unico erogato dall' sarà percepito dalla IG.ra . CP_1 Pt_1
Le parti, altresì, hanno dichiarato infine di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
Le suddette condizioni non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono rispondenti all'interesse dei figli minori nati dalla loro unione e come tali sono pienamente legittime e meritevoli di accoglimento ai fini della regolamentazione tra le parti della responsabilità genitoriale.
Nulla deve statuirsi sulle spese, attesa la proposizione congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1663/2024 V.G.: omologa le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale da parte di e nei confronti dei figli minori, Parte_1 Parte_2
e , di cui al ricorso introduttivo depositato il Persona_3 Persona_4
17.10.2024.
Nulla sulle spese.
Così deciso il 16 maggio 2025 nella Camera di conIGlio della Sezione Civile
Unica del Tribunale.
Il Giudice rel. Il Presidente
Calogero D. Cammarata Gabriella Canto