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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 6480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6480 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 4396/2024 R.G., con ordinanza del 31.3.2025, questa Corte così provvedeva: “dispone, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la decisione della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine, fino al 10.11.2025, per il deposito di note conclusionali e fino alle 09.30 del giorno 12.12.2025 per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze
e conclusioni”.
La Corte, esaminate le note scritte depositate dalle parti a norma dell'art. 127 ter c.p.c. e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente: SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 4396/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 930/2024, pronunciata dal Tribunale di S. Maria C.V., in data 06.03.2024, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Laudante (C.F. ; C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Presidente pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Zagaria (C.F.
), quale funzionario Avvocato dell'Ente, giusto C.F._3
Decreto Presidenziale n. 212 del 30.10.2024 e procura alle liti ex art. 83
c.p.c., rilasciata su foglio separato da intendersi unito alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA
NONCHE'
; Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c..
Conclusioni: per l'appellante: “ ..Voglia l'On.le Corte adita, in riforma della sentenza nr
930/2024 resa dal Tribunale Ordinario di SANTA MARIA CAPUA VETERE
– Giudice Unico Got Avv. VEROLLA pub. in data 06.03.2024, nel procedimento recante il nr di R.G. 5467/2013, 1) riconoscere e dichiarare pag. 2/11 la quale soggetto proprietario e gestore dei canali di Controparte_1
raccolta e scarico dell'acqua piovana, responsabile dei danni subiti dal signor per non aver osservato una corretta attività di Parte_1
controllo e di manutenzione dei canali di sua proprietà, prospicienti il terreno sito nel Comune di Sessa Aurunca (CE), in località Spiniccio esteso ha 1.45.41, in catasto al foglio 200 p.lle 91, 92 e 85 N.C.T con destinazione agricola, da cui è straripata l'acqua che ha invaso il fondo agricolo oggetto di causa, creando per diversi giorni una situazione di ristagno nociva per gli alberi da frutto piantati determinandone la morte;
2) rigettare tutte le avverse eccezioni e deduzioni in quanto infondate in fatto ed in diritto e di conseguenza condannare la al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni subìti dall'attore signor , quale Parte_1
affittuario dell'appezzamento di terreno in questione, nella somma determinata dalla perizia tecnica agli atti o che la S.V.I. riterrà di giustizia
o in quella quantificata in atti con il calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal di' dell'evento a quello dell'effettivo soddisfo, così come per legge;
3) vittoria di spese diritti ed onorario con attribuzione;
..”.
Per la : “.. Voglia Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli .. Controparte_1
In via Preliminare: Dichiarare inammissibile, improcedibile e irrituale
l'appello proposto;
In ogni caso e nel merito: Respingere, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dal sig. avverso la Parte_1
sentenza n. 930/2024 emessa in data 06.03.2024 il Tribunale di Santa
Maria C.V., nella persona della Dott. Angela Verolla e conseguentemente confermare in toto la sentenza ..”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pag. 3/11 § 1.
Con atto di citazione, notificato in data 12.10.2013, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria C.V., il per sentire “riconoscere e dichiarare il Controparte_2
responsabile dello straripamento di acqua Controparte_2
a causa della totale otturazione del canale attraversante il fondo agricolo dell'attore sito in nel Comune di Sessa Aurunca (Ce) in località Olivastro o
Spinoccio frazione Piedimonte esteso ha 1.45.41, in catasto al foglio 200
p.lle 91,92 e 85 N.C.T., per non aver provveduto a realizzare a regola d'arte le opere di cui alla narrativa o per non aver correttamente apportato alle stesse una corretta ed adeguata manutenzione ..”.
A fondamento della domanda, l'attore assumeva di essere conduttore del suddetto fondo agricolo e che “.. nella suddetta area, a cinque metri di distanza dal canale di bonifica era ubicata una piantagione di pesche a vaso composto con uno spazio tra le piante ….nel mese di Maggio 2011, il signor ebbe modo di constatare una crescente marcescenza Parte_1
delle piante di pesco… tale evento era da attribuire al persistere sul terreno di abbondanti ristagni di acqua, dovuti alla cattiva manutenzione del canale di scolo che attraversa il fondo dell'attore; il Controparte_2
è tenuto alla manutenzione del canale di scolo delle acque
[...]
piovane attraversante l'appezzamento del terreno in questione;
..”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto , che, CP_2
eccepita la carenza di giurisdizione del Tribunale ordinario in favore del
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, nel merito contestava la titolarità passiva, sul rilievo per cui la cunetta stradale era di proprietà della . Controparte_1
pag. 4/11 Autorizzata dal G.I., su istanza dell'attore, la chiamata in causa della
, notificato alla stessa l'atto di citazione per chiamata in causa, CP_1
rimasto il terzo contumace, la causa era istruita con l'escussione di un teste indotto dalla parte convenuta.
All'esito il Tribunale pronunciava la sentenza innanzi indicata, con la quale rigettava la domanda, condannando l'attore a rifondere al le spese processuali. Controparte_2
§ 2.
Avverso la ridetta sentenza, non notificata ai fini di cui all'art. 325 c.p.c.,
proponeva appello, con atto notificato alla Parte_1 CP_1
ed al in data 04/10/2024, nel rispetto del
[...] Controparte_2
termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c., maggiorato per la sospensione feriale, sollecitandone la riforma e concludendo come dinanzi trascritto.
Nella contumacia del , si costituiva la Controparte_2 CP_1
, eccependo l'inammissibilità del gravame e contestandone, nel
[...]
merito, la fondatezza.
Quindi, disposta, come da ordinanza dinanzi trascritta, la sostituzione dell'udienza di discussione e decisione della causa, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., scaduto il termine accordato alle parti, la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
Il Tribunale, ritenuta la giurisdizione del G.O., ricondotta la domanda alla fattispecie dell'art. 2051 c.c., premesso che l'attore aveva inteso imputare la perdita delle piante di pesco alla cattiva manutenzione del canale di scolo insistente sul fondo agricolo da esso detenuto, riteneva pag. 5/11 non assolto, dal danneggiato, l'onere, su di esso incombente, di provare la riconducibilità, sul piano causale, del danno alla descritta condotta.
Invero, il Giudice osservava che l'unico teste escusso aveva escluso che nei pressi del fondo dell'attore esistesse un canale del CP_2
. Inoltre, il Tribunale stigmatizzava anche il fatto che l'attore era
[...]
decaduto dalla prova orale, da esso richiesta.
§ 4.
Con un unico motivo, l'appellante, nel censurare la sentenza, sosteneva che “.. Dall'istruttoria espletata emerge la responsabilità del soggetto proprietario e gestore dei canali di raccolta e scarico dell'acqua piovana, per non aver osservato una corretta attività di controllo e di manutenzione dei canali di sua proprietà da cui è straripata l'acqua che ha invaso il fondo agricolo di proprietà dell'istante”. A detta dell'appellante “Tutte le circostanze di fatto dedotte da parte attrice sono state confermate in corso di causa dai testimoni escussi, per cui risulta raggiunta piena prova”. In particolare, l'istante assumeva essere stato provato “.. che lo stato dei luoghi lungo il tratto di strada provinciale 120 presentava le banchine e le cunette laterali invase da vegetazione spontanea, sia erbacea che arbustiva, oltre a materiale di rifiuto di varia natura (vecchi televisori, sacchi di spazzatura, divani, materassi, plastica, vetro ecc.). Inoltre, proprio a causa dell'accumulo del materiale di rifiuto non rimosso e dell'eccessivo sviluppo della vegetazione spontanea cresciuta sulle sponde in terra, in prossimità dei vari ponticelli in cemento di accesso ai terreni, le cunette risultano oltremodo ridotte nella sezione e in alcuni casi sono del tutto ostruite, creando in tal modo delle strozzature
o barrire al reflusso dell'acqua piovana. Queste cunette sono predisposte pag. 6/11 a ricevere non solo le acque che cadono sulla strada ma anche quelle provenienti dai terreni confinanti. Pertanto, in condizioni di ordinaria funzionalità permettono la raccolta e l'allontanamento delle acque piovane in eccesso che vengono convogliate in fossi di scolo di maggiore sezione, fino al recapito finale in mare.. La causa degli allagamenti fu allora la mancata manutenzione che, peraltro, nemmeno adesso viene effettuata periodicamente dalla sulla strada della Controparte_1
quale risulta proprietaria in conseguenza del verbale di trasferimento del
21.06.1960. Con tale verbale il trasferì alla Controparte_2
Amministrazione Provinciale di la strada di bonifica Crocelle- CP_1
Pigne-Tuoro”.
§ 5.
L'appello è inammissibile, per inosservanza dell'art. 342 c.p.c..
Al riguardo, si deve rammentare che la disposizione dell'art. 342 c.p.c., come modificato dall'art. 3, co. 26, lett. a), del D. Lgs. n. 149 del 2022 e, da ultimo, dall'art. 3 co. 4 lett. b), del D. Lgs. n. 164 del 2024, applicabile ratione temporis all'impugnazione in esame, dispone che: “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo
163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. pag. 7/11 Come già ritenuto dalla giurisprudenza in relazione alla previgente formulazione della medesima norma, modificata dalla novella del 2012,
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. sez. U., sentenza 16/11/2017, n. 27199).
§ 6.
Alla luce di quanto osservato, l'appello di cui trattasi non supera il preliminare vaglio di ammissibilità, imposto dal menzionato art. 342
c.p.c..
Ed invero, come in precedenza evidenziato, la sentenza di primo grado rigettava la domanda, ritenendo non assolto, dall'attore, l'onere di provare la riconducibilità, sul piano causale, della lamentata perdita delle piante al difetto di manutenzione del canale di scolo insistente sul fondo. In particolare, il Giudice aveva ritenuto essere rimasta finanche indimostrata la circostanza della presenza, sul terreno, di un canale di scolo di proprietà del . CP_2
Al cospetto di tale inequivoca ratio decidendi, l'appellante, con l'unico motivo di gravame, si limitava apoditticamente a sostenere che, in atti, fosse emersa la prova piena dei propri assunti, senza avere cura di pag. 8/11 confrontarsi con il percorso argomentativo della sentenza e di evidenziare quali risultanze probatorie fossero in grado di smentire le affermazioni del Tribunale.
Del resto, al cospetto di una pronuncia nella quale si sosteneva che l'unico teste aveva addirittura escluso la presenza sul fondo di un canale del e che l'attore era decaduto dalla prova cui pure era stato CP_2
ammesso, l'appellante non poteva di certo limitarsi ad affermare che era stata raggiunta la prova del fatto costitutivo, trattandosi di allegazione assolutamente inidonea a sorreggere un'impugnazione in grado di rispettare i rigorosi requisiti formali imposti dal novellato art. 342 c.p.c..
§ 7.
Ad abundantiam, deve, poi, rilevarsi che l'appello sia inammissibile anche perché, nel tentare di confutare il ragionamento del Tribunale,
l'appellante finiva con l'introdurre una causa petendi nuova rispetto a quella sottesa all'originario atto di citazione.
Mentre, come dinanzi visto, in quest'ultimo la causa dell'allagamento del fondo era stata individuata negli abbondanti ristagni di acqua provocati dalla cattiva manutenzione del canale di scolo insistente sul terreno, viceversa, con l'atto di appello, l'istante deduceva che l'origine dell'accumulo di acqua andava ravvisato nell'ostruzione e nella mancata pulizia delle banchine e delle cunette laterali, esistenti lungo strada provinciale 120, che impediva all'acqua di defluire naturalmente nei fossi di scolo di maggiore sezione, fino al recapito in mare.
E' chiaro, quindi, che l'allegazione di un fatto costitutivo diverso, da quello inizialmente prospettato, comporti un'ulteriore ragione di inammissibilità dell'appello, per inosservanza dell'art. 345 c.p.c.. pag. 9/11 Per quanto sin qui esposto, l'appello va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Resta, ovviamente, assorbito l'esame del merito.
§ 8.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza della parte appellante, nel rapporto con la , e sono Controparte_1
liquidate come in dispositivo, a norma del DM 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione, tenuto conto del disputatum, dei compensi medi dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile e bassa complessità, ad accezione della fase di trattazione, per la quale si giustifica il riconoscimento dei minimi, in ragione della ridotta attività difensiva in concreto espletata.
Alcuna statuizione sulle spese del presente grado si impone nel rapporto tra l'appellante ed il , rimasto contumace. Controparte_2
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione notificato in data 04/10/2024, Parte_1
avverso la sentenza n. 930/2024, pronunciata, in data 06.03.2024, dal
Tribunale di S. Maria C.V., così provvede:
a) dichiara l'appello inammissibile;
b) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 CP_1
, delle spese processuali del grado di appello, che liquida CP_1
pag. 10/11 in euro 8.469,00 per compenso, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , in favore dell'erario, di un importo Parte_1
ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio in data 12/12/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 11/11
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 4396/2024 R.G., con ordinanza del 31.3.2025, questa Corte così provvedeva: “dispone, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la decisione della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine, fino al 10.11.2025, per il deposito di note conclusionali e fino alle 09.30 del giorno 12.12.2025 per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze
e conclusioni”.
La Corte, esaminate le note scritte depositate dalle parti a norma dell'art. 127 ter c.p.c. e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente: SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 4396/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 930/2024, pronunciata dal Tribunale di S. Maria C.V., in data 06.03.2024, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Laudante (C.F. ; C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Presidente pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Zagaria (C.F.
), quale funzionario Avvocato dell'Ente, giusto C.F._3
Decreto Presidenziale n. 212 del 30.10.2024 e procura alle liti ex art. 83
c.p.c., rilasciata su foglio separato da intendersi unito alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA
NONCHE'
; Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c..
Conclusioni: per l'appellante: “ ..Voglia l'On.le Corte adita, in riforma della sentenza nr
930/2024 resa dal Tribunale Ordinario di SANTA MARIA CAPUA VETERE
– Giudice Unico Got Avv. VEROLLA pub. in data 06.03.2024, nel procedimento recante il nr di R.G. 5467/2013, 1) riconoscere e dichiarare pag. 2/11 la quale soggetto proprietario e gestore dei canali di Controparte_1
raccolta e scarico dell'acqua piovana, responsabile dei danni subiti dal signor per non aver osservato una corretta attività di Parte_1
controllo e di manutenzione dei canali di sua proprietà, prospicienti il terreno sito nel Comune di Sessa Aurunca (CE), in località Spiniccio esteso ha 1.45.41, in catasto al foglio 200 p.lle 91, 92 e 85 N.C.T con destinazione agricola, da cui è straripata l'acqua che ha invaso il fondo agricolo oggetto di causa, creando per diversi giorni una situazione di ristagno nociva per gli alberi da frutto piantati determinandone la morte;
2) rigettare tutte le avverse eccezioni e deduzioni in quanto infondate in fatto ed in diritto e di conseguenza condannare la al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni subìti dall'attore signor , quale Parte_1
affittuario dell'appezzamento di terreno in questione, nella somma determinata dalla perizia tecnica agli atti o che la S.V.I. riterrà di giustizia
o in quella quantificata in atti con il calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal di' dell'evento a quello dell'effettivo soddisfo, così come per legge;
3) vittoria di spese diritti ed onorario con attribuzione;
..”.
Per la : “.. Voglia Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli .. Controparte_1
In via Preliminare: Dichiarare inammissibile, improcedibile e irrituale
l'appello proposto;
In ogni caso e nel merito: Respingere, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dal sig. avverso la Parte_1
sentenza n. 930/2024 emessa in data 06.03.2024 il Tribunale di Santa
Maria C.V., nella persona della Dott. Angela Verolla e conseguentemente confermare in toto la sentenza ..”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pag. 3/11 § 1.
Con atto di citazione, notificato in data 12.10.2013, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria C.V., il per sentire “riconoscere e dichiarare il Controparte_2
responsabile dello straripamento di acqua Controparte_2
a causa della totale otturazione del canale attraversante il fondo agricolo dell'attore sito in nel Comune di Sessa Aurunca (Ce) in località Olivastro o
Spinoccio frazione Piedimonte esteso ha 1.45.41, in catasto al foglio 200
p.lle 91,92 e 85 N.C.T., per non aver provveduto a realizzare a regola d'arte le opere di cui alla narrativa o per non aver correttamente apportato alle stesse una corretta ed adeguata manutenzione ..”.
A fondamento della domanda, l'attore assumeva di essere conduttore del suddetto fondo agricolo e che “.. nella suddetta area, a cinque metri di distanza dal canale di bonifica era ubicata una piantagione di pesche a vaso composto con uno spazio tra le piante ….nel mese di Maggio 2011, il signor ebbe modo di constatare una crescente marcescenza Parte_1
delle piante di pesco… tale evento era da attribuire al persistere sul terreno di abbondanti ristagni di acqua, dovuti alla cattiva manutenzione del canale di scolo che attraversa il fondo dell'attore; il Controparte_2
è tenuto alla manutenzione del canale di scolo delle acque
[...]
piovane attraversante l'appezzamento del terreno in questione;
..”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto , che, CP_2
eccepita la carenza di giurisdizione del Tribunale ordinario in favore del
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, nel merito contestava la titolarità passiva, sul rilievo per cui la cunetta stradale era di proprietà della . Controparte_1
pag. 4/11 Autorizzata dal G.I., su istanza dell'attore, la chiamata in causa della
, notificato alla stessa l'atto di citazione per chiamata in causa, CP_1
rimasto il terzo contumace, la causa era istruita con l'escussione di un teste indotto dalla parte convenuta.
All'esito il Tribunale pronunciava la sentenza innanzi indicata, con la quale rigettava la domanda, condannando l'attore a rifondere al le spese processuali. Controparte_2
§ 2.
Avverso la ridetta sentenza, non notificata ai fini di cui all'art. 325 c.p.c.,
proponeva appello, con atto notificato alla Parte_1 CP_1
ed al in data 04/10/2024, nel rispetto del
[...] Controparte_2
termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c., maggiorato per la sospensione feriale, sollecitandone la riforma e concludendo come dinanzi trascritto.
Nella contumacia del , si costituiva la Controparte_2 CP_1
, eccependo l'inammissibilità del gravame e contestandone, nel
[...]
merito, la fondatezza.
Quindi, disposta, come da ordinanza dinanzi trascritta, la sostituzione dell'udienza di discussione e decisione della causa, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., scaduto il termine accordato alle parti, la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
Il Tribunale, ritenuta la giurisdizione del G.O., ricondotta la domanda alla fattispecie dell'art. 2051 c.c., premesso che l'attore aveva inteso imputare la perdita delle piante di pesco alla cattiva manutenzione del canale di scolo insistente sul fondo agricolo da esso detenuto, riteneva pag. 5/11 non assolto, dal danneggiato, l'onere, su di esso incombente, di provare la riconducibilità, sul piano causale, del danno alla descritta condotta.
Invero, il Giudice osservava che l'unico teste escusso aveva escluso che nei pressi del fondo dell'attore esistesse un canale del CP_2
. Inoltre, il Tribunale stigmatizzava anche il fatto che l'attore era
[...]
decaduto dalla prova orale, da esso richiesta.
§ 4.
Con un unico motivo, l'appellante, nel censurare la sentenza, sosteneva che “.. Dall'istruttoria espletata emerge la responsabilità del soggetto proprietario e gestore dei canali di raccolta e scarico dell'acqua piovana, per non aver osservato una corretta attività di controllo e di manutenzione dei canali di sua proprietà da cui è straripata l'acqua che ha invaso il fondo agricolo di proprietà dell'istante”. A detta dell'appellante “Tutte le circostanze di fatto dedotte da parte attrice sono state confermate in corso di causa dai testimoni escussi, per cui risulta raggiunta piena prova”. In particolare, l'istante assumeva essere stato provato “.. che lo stato dei luoghi lungo il tratto di strada provinciale 120 presentava le banchine e le cunette laterali invase da vegetazione spontanea, sia erbacea che arbustiva, oltre a materiale di rifiuto di varia natura (vecchi televisori, sacchi di spazzatura, divani, materassi, plastica, vetro ecc.). Inoltre, proprio a causa dell'accumulo del materiale di rifiuto non rimosso e dell'eccessivo sviluppo della vegetazione spontanea cresciuta sulle sponde in terra, in prossimità dei vari ponticelli in cemento di accesso ai terreni, le cunette risultano oltremodo ridotte nella sezione e in alcuni casi sono del tutto ostruite, creando in tal modo delle strozzature
o barrire al reflusso dell'acqua piovana. Queste cunette sono predisposte pag. 6/11 a ricevere non solo le acque che cadono sulla strada ma anche quelle provenienti dai terreni confinanti. Pertanto, in condizioni di ordinaria funzionalità permettono la raccolta e l'allontanamento delle acque piovane in eccesso che vengono convogliate in fossi di scolo di maggiore sezione, fino al recapito finale in mare.. La causa degli allagamenti fu allora la mancata manutenzione che, peraltro, nemmeno adesso viene effettuata periodicamente dalla sulla strada della Controparte_1
quale risulta proprietaria in conseguenza del verbale di trasferimento del
21.06.1960. Con tale verbale il trasferì alla Controparte_2
Amministrazione Provinciale di la strada di bonifica Crocelle- CP_1
Pigne-Tuoro”.
§ 5.
L'appello è inammissibile, per inosservanza dell'art. 342 c.p.c..
Al riguardo, si deve rammentare che la disposizione dell'art. 342 c.p.c., come modificato dall'art. 3, co. 26, lett. a), del D. Lgs. n. 149 del 2022 e, da ultimo, dall'art. 3 co. 4 lett. b), del D. Lgs. n. 164 del 2024, applicabile ratione temporis all'impugnazione in esame, dispone che: “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo
163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. pag. 7/11 Come già ritenuto dalla giurisprudenza in relazione alla previgente formulazione della medesima norma, modificata dalla novella del 2012,
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. sez. U., sentenza 16/11/2017, n. 27199).
§ 6.
Alla luce di quanto osservato, l'appello di cui trattasi non supera il preliminare vaglio di ammissibilità, imposto dal menzionato art. 342
c.p.c..
Ed invero, come in precedenza evidenziato, la sentenza di primo grado rigettava la domanda, ritenendo non assolto, dall'attore, l'onere di provare la riconducibilità, sul piano causale, della lamentata perdita delle piante al difetto di manutenzione del canale di scolo insistente sul fondo. In particolare, il Giudice aveva ritenuto essere rimasta finanche indimostrata la circostanza della presenza, sul terreno, di un canale di scolo di proprietà del . CP_2
Al cospetto di tale inequivoca ratio decidendi, l'appellante, con l'unico motivo di gravame, si limitava apoditticamente a sostenere che, in atti, fosse emersa la prova piena dei propri assunti, senza avere cura di pag. 8/11 confrontarsi con il percorso argomentativo della sentenza e di evidenziare quali risultanze probatorie fossero in grado di smentire le affermazioni del Tribunale.
Del resto, al cospetto di una pronuncia nella quale si sosteneva che l'unico teste aveva addirittura escluso la presenza sul fondo di un canale del e che l'attore era decaduto dalla prova cui pure era stato CP_2
ammesso, l'appellante non poteva di certo limitarsi ad affermare che era stata raggiunta la prova del fatto costitutivo, trattandosi di allegazione assolutamente inidonea a sorreggere un'impugnazione in grado di rispettare i rigorosi requisiti formali imposti dal novellato art. 342 c.p.c..
§ 7.
Ad abundantiam, deve, poi, rilevarsi che l'appello sia inammissibile anche perché, nel tentare di confutare il ragionamento del Tribunale,
l'appellante finiva con l'introdurre una causa petendi nuova rispetto a quella sottesa all'originario atto di citazione.
Mentre, come dinanzi visto, in quest'ultimo la causa dell'allagamento del fondo era stata individuata negli abbondanti ristagni di acqua provocati dalla cattiva manutenzione del canale di scolo insistente sul terreno, viceversa, con l'atto di appello, l'istante deduceva che l'origine dell'accumulo di acqua andava ravvisato nell'ostruzione e nella mancata pulizia delle banchine e delle cunette laterali, esistenti lungo strada provinciale 120, che impediva all'acqua di defluire naturalmente nei fossi di scolo di maggiore sezione, fino al recapito in mare.
E' chiaro, quindi, che l'allegazione di un fatto costitutivo diverso, da quello inizialmente prospettato, comporti un'ulteriore ragione di inammissibilità dell'appello, per inosservanza dell'art. 345 c.p.c.. pag. 9/11 Per quanto sin qui esposto, l'appello va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Resta, ovviamente, assorbito l'esame del merito.
§ 8.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza della parte appellante, nel rapporto con la , e sono Controparte_1
liquidate come in dispositivo, a norma del DM 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione, tenuto conto del disputatum, dei compensi medi dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile e bassa complessità, ad accezione della fase di trattazione, per la quale si giustifica il riconoscimento dei minimi, in ragione della ridotta attività difensiva in concreto espletata.
Alcuna statuizione sulle spese del presente grado si impone nel rapporto tra l'appellante ed il , rimasto contumace. Controparte_2
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione notificato in data 04/10/2024, Parte_1
avverso la sentenza n. 930/2024, pronunciata, in data 06.03.2024, dal
Tribunale di S. Maria C.V., così provvede:
a) dichiara l'appello inammissibile;
b) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 CP_1
, delle spese processuali del grado di appello, che liquida CP_1
pag. 10/11 in euro 8.469,00 per compenso, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , in favore dell'erario, di un importo Parte_1
ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio in data 12/12/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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