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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Rigetto
Sentenza breve 4 febbraio 2026
Rigetto
Sentenza breve 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza breve 04/02/2026, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09877/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 04/02/2026
N. 00933 /2026 REG.PROV.COLL. N. 09877/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 9877 del 2025, proposto dall'Università degli
Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Fava, Sergio Salvatore Manca ed Elvira
Tortora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il dott. IL CA, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvio Bozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Regina Margherita, n. 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti N. 09877/2025 REG.RIC.
del dott. Luca Di Sante e del Ministero dell'università e della ricerca, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter,
n. 19796/2025, pubblicata in data 7 novembre 2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del dott. IL CA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 il Cons. RU NO
e uditi per le parti gli Avvocati Sergio Salvatore Manca e Silvio Bozzi;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L'Università degli Studi di Roma La Sapienza impugna la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il competente Tar Lazio ha definito il giudizio proposto dal dott.
IL CA per l'esecuzione della sentenza del medesimo Tribunale del 25 marzo 2025 n. 6004 passata in giudicato.
2. Ai fini della illustrazione della vicenda contenziosa, deve premettersi che:
- con sentenza n. 545 del 2021, il TAR Lazio ha respinto il ricorso proposto dal dott. IL CA avverso il decreto rettorale dell'Università degli Studi di
Roma “La Sapienza” n. 1591 del 21 maggio 2019, con il quale erano stati approvati gli atti della procedura selettiva di chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore N. 09877/2025 REG.RIC.
concorsuale 06/F4, settore scientifico-disciplinare MED/34 (Medicina fisica e riabilitativa), presso il Dipartimento di Scienze anatomiche, istologiche, medico-legali e dell'apparato locomotore della Facoltà di Farmacia e Medicina, nonché avverso il bando di concorso emanato con decreto rettorale n. 1928 del
25 luglio 2018, i verbali della commissione giudicatrice e la relazione finale della medesima commissione;
- in riforma della sopra indicata pronuncia, questo Consiglio, con sentenza n.
3636 del 2022, ha accolto l'appello proposto dal medesimo ricorrente e, per l'effetto, ha annullato i provvedimenti impugnati in primo grado, rilevando l'illegittima specificità dell'oggetto del bando concorsuale;
- in esecuzione predetta sentenza n. 3636 del 2022, l'Università ha quindi avviato il procedimento di rinnovazione della procedura selettiva, disponendo in tal senso con decreto rettorale n. 2503 del 12 agosto 2022; nel corso di tale fase esecutiva sono tuttavia insorte varie criticità, attinenti, in particolare: a) alla contestazione circa l'ampiezza soggettiva della rinnovazione, e segnatamente alla possibilità di ammettere alla procedura tutti gli originari candidati, ovvero soltanto il ricorrente vittorioso e il controinteressato, già risultato vincitore della procedura annullata; b) alle dimissioni rassegnate dai componenti della nuova commissione giudicatrice; c) alla successiva deliberazione del Dipartimento dell'8 febbraio 2023, cui ha fatto seguito l'emanazione di un decreto rettorale di revoca della procedura concorsuale;
- il decreto di revoca è stato impugnato dal dott. CA nell'ambito del giudizio di ottemperanza promosso dinanzi a questo Consiglio (RG n. 3846 del
2023), volto ad ottenere l'esecuzione della sentenza n. 3636 del 2022;
- con sentenza n. 3309 del 2024, questo Consiglio ha rigettato le domande di ottemperanza, accertando, in particolare, che la revoca della procedura concorsuale disposta il 20 febbraio 2023 non fosse nulla per violazione o N. 09877/2025 REG.RIC.
elusione del giudicato, in quanto espressione di nuove valutazioni discrezionali dell'Amministrazione, afferenti ad aspetti non riconducibili a puntuali statuizioni della sentenza da eseguire e, pertanto, non soggette a uno specifico vincolo conformativo; con la medesima pronuncia è stata altresì rilevata la proposizione di domande rientranti nella giurisdizione di legittimità, concernenti l'annullamento del provvedimento di revoca, con conseguente conversione del rito e assegnazione di termine per la riassunzione del ricorso dinanzi al competente Tribunale, per l'espletamento del giudizio di cognizione;
- il TAR Lazio, con sentenza n. 6004 del 25 marzo 2025, ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento di revoca del 20 febbraio 2023 per difetto di motivazione, precisando che l'Ateneo avrebbe dovuto nuovamente determinarsi e che, in caso di riavvio del procedimento concorsuale, ben avrebbe potuto includere tutti gli originari partecipanti, in ragione della natura generale del vizio accertato dalla sentenza n. 3636 del 2022 del Consiglio di Stato, non riferibile alla sola posizione del dott. CA;
- a seguito della pronuncia da ultimo indicata, l'Università ha nuovamente disposto la revoca della procedura selettiva, con decreto rettorale n. 2057 del 7 luglio 2025, richiamando, per relationem, la deliberazione del Consiglio del
Dipartimento di Scienze anatomiche, istologiche, medico-legali e dell'apparato locomotore del 10 giugno 2025.
3. Avverso il decreto rettorale n. 2057 del 7 luglio 2025, il dott. CA ha quindi proposto ricorso innanzi al TAR Lazio per l'ottemperanza della sentenza n. 6004 del
2025, deducendo la nullità del nuovo provvedimento di revoca per violazione ed elusione del giudicato e chiedendo, altresì, la nomina di un commissario ad acta per l'adozione degli atti conseguenti in sostituzione dell'Amministrazione universitaria. N. 09877/2025 REG.RIC.
4. Con la sentenza oggetto del presente giudizio, il TAR Lazio ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure prospettate dal ricorrente e, in sintesi, argomentando nei termini che seguono.
In primo luogo, il giudice di primo grado ha ritenuto che il Consiglio di Dipartimento si sia limitato a confermare le precedenti determinazioni già poste a fondamento del provvedimento di revoca annullato con la sentenza n. 6004 del 2025, senza dar conto di una effettiva e autonoma rideterminazione della fattispecie alla luce delle statuizioni giurisdizionali intervenute.
Il primo giudice ha inoltre osservato che, pur essendo la sentenza ottemperanda priva di un vincolo conformativo puntuale quanto all'esito del potere discrezionale esercitabile dall'Amministrazione, la mera riproposizione della motivazione relativa alla non attualità del fabbisogno — già ritenuta illegittima in sede giurisdizionale — non integra un'effettiva attuazione del giudicato, ponendosi in contrasto con i rilievi contenuti nella precedente decisione di annullamento. È stato poi evidenziato che l'assenza del fabbisogno, derivante dall'intervenuta assunzione di professori di seconda fascia, risultava già nota al momento del riavvio della procedura concorsuale nell'agosto 2022, sicché tale circostanza non potrebbe qualificarsi come sopravvenienza idonea a giustificare la revoca della procedura ai sensi dell'art. 21- quinquies della legge n. 241 del 1990. In tale prospettiva, il primo giudice ha precisato che, sebbene l'Ateneo conservi il potere di disporre la revoca di una procedura concorsuale anche successivamente a pronunce giurisdizionali che incidano sulla vicenda, l'esercizio di tale potere deve essere sorretto da una motivazione e da un'istruttoria idonee a esplicitare in che modo si intenda dare concreta attuazione alle pronunce del giudice e assicurare tutela all'interesse legittimo del ricorrente vittorioso.
Secondo il giudice di primo grado, la nuova deliberazione dipartimentale, richiamata quale base motivazionale del decreto rettorale di revoca, non ha adeguatamente considerato le decisioni giurisdizionali intervenute nella vicenda, e, segnatamente, N. 09877/2025 REG.RIC.
tanto la sentenza del Consiglio di Stato n. 3636 del 2022, che aveva determinato la rinnovazione del concorso, quanto la successiva sentenza n. 6004 del 2025 del TAR, che aveva annullato la prima revoca. In tale quadro, la constatazione della non attualità del fabbisogno si pone quale mero dato fattuale, privo di valore di premessa logica giustificativa della nuova revoca disposta, anche in considerazione del fatto che i reclutamenti dei due professori risultavano già noti al momento del riavvio della procedura, mentre la programmazione del fabbisogno deliberata nel febbraio 2024 costituirebbe un elemento meramente successivo e non coerente con l'originaria determinazione di rinnovare il concorso, già tradottasi nella nomina di una nuova commissione giudicatrice. Sulla base di tali argomentazioni, il primo giudice ha ritenuto che il margine di discrezionalità dell'Ateneo in ordine alla revoca della procedura concorsuale dovesse considerarsi, nel caso di specie, esaurito, in ragione delle due pronunce giurisdizionali favorevoli al ricorrente e della reiterata adozione di provvedimenti di revoca dei quali è stata giudizialmente accertata l'illegittimità.
Conseguentemente, il Tribunale ha dichiarato la nullità del decreto rettorale n. 2057 del 7 luglio 2025, accogliendo altresì la domanda di nomina di un commissario ad acta, individuato nel responsabile della Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore del Ministero dell'università e della ricerca, con facoltà di delega, incaricato di provvedere alla rinnovazione del concorso, ritenuta unica misura idonea ad assicurare una concreta tutela dell'interesse legittimo azionato. È stata invece respinta la domanda risarcitoria.
5. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, l'Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” ha proposto appello, chiedendone la riforma, deducendo plurimi profili di erroneità della sentenza impugnata.
6. Si è costituito in giudizio l'appellato, il quale ha articolato ampie deduzioni a sostegno del rigetto dell'appello. N. 09877/2025 REG.RIC.
7. Successivamente le parti hanno prodotto memorie e documenti a sostegno delle rispettive deduzioni.
8. Alla camera di consiglio del 20 gennaio 2026, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, avvisate le parti ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
9. L'appello è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
10. Il Collegio ritiene in primo luogo di chiarire che l'odierno giudizio non concerne più né la legittimità originaria della procedura concorsuale, né, in astratto, l'ampiezza della discrezionalità riconosciuta all'Università nella programmazione del fabbisogno e nella eventuale revoca di procedure selettive, bensì la corretta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio n. 6004 del 2025, resa all'esito di un giudizio di cognizione conseguente alla conversione del rito disposta da questo
Consiglio.
11. In tale quadro, la discrezionalità amministrativa risulta progressivamente circoscritta dagli effetti vincolanti derivanti dalle pronunce giurisdizionali intervenute, le quali delimitano l'ambito entro cui l'Amministrazione è chiamata a rinnovare l'esercizio del potere. Ciò vale, a maggior ragione, nei casi in cui, come quello in esame, il potere medesimo sia stato reiteratamente esercitato mediante l'adozione di provvedimenti di contenuto sostanzialmente sovrapponibile, già oggetto di annullamento in sede giurisdizionale.
11.1. La reiterazione di due distinti provvedimenti di revoca della medesima procedura concorsuale, entrambi dichiarati illegittimi, costituisce un elemento oggettivo che incide in modo rilevante sull'ampiezza della discrezionalità residua dell'Ateneo, poiché evidenzia l'assenza di una effettiva conformazione dell'attività amministrativa ai vincoli discendenti dal giudicato. Ne consegue che il sindacato del giudice dell'ottemperanza non può limitarsi a una verifica meramente formale dell'avvenuta adozione di un nuovo atto, ma deve estendersi alla verifica sostanziale della sua N. 09877/2025 REG.RIC.
effettiva idoneità a dare attuazione alle statuizioni giurisdizionali, con la conseguenza che l'eventuale riproposizione di determinazioni fondate su presupposti già ritenuti illegittimi legittima una progressiva compressione dello spazio di discrezionalità amministrativa ancora esercitabile.
12. Non si valutano suscettibili di favorevole apprezzamento le doglianze con cui l'Università contesta che il primo giudice non avrebbe adeguatamente considerato la relazione esplicativa depositata nel giudizio di ottemperanza. In primo luogo, deve ribadirsi il principio, pacifico in giurisprudenza, secondo cui le carenze motivazionali del provvedimento non sono suscettibili di essere sanate attraverso chiarimenti o integrazioni fornite in sede processuale, in quanto costituenti una motivazione postuma, come tale inammissibile. In secondo luogo, la sentenza n. 6004 del 2025 aveva già chiaramente evidenziato che il richiamo alla “non attualità del fabbisogno” integra un mero dato fattuale che, da solo, non è idoneo a sorreggere una revoca adottata in un contesto segnato da un giudicato favorevole al ricorrente. Orbene, la nuova revoca disposta con il decreto rettorale n. 2057 del 2025 ripropone, nella sostanza, la medesima ratio giustificativa, senza confrontarsi in modo effettivo con tale rilievo e senza esplicitare le ragioni per cui, nonostante le indicazioni contenute nella precedente pronuncia di annullamento, l'Amministrazione abbia ritenuto di poter nuovamente fondare la propria determinazione su presupposti già ritenuti insufficienti.
13. Né può attribuirsi rilievo dirimente alle circostanze indicate dall'Ateneo come sopravvenute. Come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, le assunzioni di professori di seconda fascia richiamate a fondamento della revoca risultavano già note al momento del riavvio della procedura concorsuale nel 2022 e, pertanto, non possono essere qualificate come eventi sopravvenuti idonei a giustificare l'esercizio del potere di revoca ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990. Tale dato indebolisce strutturalmente il richiamo alla disciplina della revoca per mutamento della situazione di fatto o per nuova valutazione dell'interesse pubblico, che N. 09877/2025 REG.RIC.
presuppone, invece, un effettivo elemento di novità rispetto al quadro conosciuto e valutato dall'Amministrazione al momento dell'adozione degli atti precedenti.
14. Parimenti infondata è la censura con la quale si contesta che la sentenza appellata avrebbe illegittimamente imposto la rinnovazione della procedura concorsuale, in assenza di un vincolo conformativo espresso contenuto nella sentenza n. 6004 del
2025. È vero che tale pronuncia non imponeva un esito predeterminato, limitandosi a onerare l'Ateneo di una nuova rideterminazione; tuttavia, nella fattispecie, la rideterminazione è intervenuta, per la seconda volta, mediante un atto fondato su presupposti già scrutinati e ritenuti inidonei, nonché privo di un reale confronto con il giudicato. In tale situazione, il primo giudice non ha esorbitato delle proprie attribuzioni, avendo, invece, correttamente preso atto che lo spazio di discrezionalità residua risultava ormai consumato dal reiterato esercizio illegittimo del potere. Trova qui applicazione il principio – correttamente richiamato nella sentenza appellata - secondo cui, allorché l'Amministrazione persista nell'adozione di atti illegittimi in esecuzione di un giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve considerare la progressiva compressione della discrezionalità residua, al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale. In tale quadro deve anche rilevarsi che il primo giudice non ha valutato il merito comparativo dei candidati, non ha individuato il vincitore della procedura, né ha inciso direttamente sulle scelte organizzative dell'Ateneo, ma ha individuato la rinnovazione del concorso quale unica misura idonea a dare concreta ed effettiva attuazione al giudicato, dopo che due distinti provvedimenti di revoca erano stati giudizialmente dichiarati illegittimi.
15. Le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado risultano, peraltro, pienamente coerenti con i principi che regolano l'estensione dei poteri del giudice amministrativo in sede di ottemperanza. In tale sede, infatti, il giudice esercita una giurisdizione estesa al merito e può sostituirsi all'Amministrazione inottemperante, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o N. 09877/2025 REG.RIC.
l'emanazione dello stesso in luogo dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. a), c.p.a., al fine di assicurare l'effettiva attuazione del giudicato. Tale potere non incontra i limiti propri del giudizio di cognizione, né è circoscritto alle ipotesi di attività vincolata, potendo essere esercitato anche quando il giudicato si sia limitato ad accertare l'obbligo di provvedere, senza che operi, in tale ambito, il limite previsto dall'art. 31, comma 3, c.p.a. Ne discende che, in sede di ottemperanza, il giudice può attribuire direttamente il bene della vita ovvero determinare il contenuto del provvedimento necessario a dare concreta attuazione alla pronuncia giurisdizionale, ove risulti che l'Amministrazione non abbia correttamente adempiuto all'obbligo conformativo derivante dal giudicato.
15.1. Tale conclusione si pone, del resto, in linea con l'orientamento espresso anche dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 7 settembre 2020, n. 18592, la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza n. 1321 del 25 febbraio 2019 di questo Consiglio di Stato), che ha avuto modo di evidenziare che il giudice amministrativo si attiene ai limiti della propria giurisdizione allorquando fa sì che le proprie decisioni di annullamento anche - e forse specialmente in caso di provvedimenti delle Commissioni esaminatrici di concorsi pubblici dotate di discrezionalità tecnica, come si afferma nella sentenza - possano trovare una definizione della fattispecie sostanziale, conforme all'esigenza di una tutela piena ed effettiva dell'interessato “secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo”, cui il codice del processo amministrativo attribuisce primario rilievo (art. 1), senza costringere il privato all'introduzione di un indefinito numero di giudizi di cognizione o, successivamente, di ottemperanza prima di poter essere completamente soddisfatto
(Cons. Stato, Sez. VII, 10 febbraio 2025, n. 1092).
16. Non colgono nel segno neppure le deduzioni incentrate sui costi della procedura, sull'asserita inutilità del posto e sulla lesione dell'autonomia universitaria, in quanto si risolvono nel richiamo a valutazioni di opportunità amministrativa che l'Ateneo N. 09877/2025 REG.RIC.
aveva già esercitato nel corso della vicenda in modo non conforme ai vincoli derivanti dalle precedenti pronunce giurisdizionali. Tali valutazioni, già ritenute illegittime, non possono essere nuovamente opposte per sottrarsi all'obbligo di dare attuazione a un giudicato favorevole alla parte vittoriosa.
16.1. L'interesse pubblico alla corretta esecuzione delle sentenze giurisdizionali assume, in tale contesto, carattere prevalente rispetto a sopravvenute valutazioni di convenienza amministrativa, ove queste non risultino adeguatamente e tempestivamente istruite e motivate in modo coerente con il giudicato e con le indicazioni conformative da esso discendenti.
17. Parimenti, non risultano persuasive le deduzioni incentrate sulla prevedibile partecipazione del solo dott. CA alla procedura concorsuale rinnovata. Si tratta, infatti, di argomentazioni meramente ipotetiche, non sorrette da elementi di certezza e che, peraltro, sono da porre anche in correlazione con il tempo trascorso, rispetto al quale non può ritenersi ininfluente il contegno complessivo dell'Ateneo nel corso della vicenda. In ogni caso, la sentenza impugnata non preclude affatto la partecipazione degli altri candidati originari, prevedendo espressamente una verifica del loro persistente interesse, sicché non può ravvisarsi alcuna compromissione della funzione comparativa della procedura né alcuna indebita predeterminazione dell'esito della stessa.
18. In definitiva, la sentenza impugnata resiste alle censure formulate e l'appello deve essere, dunque, respinto.
19. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M. N. 09877/2025 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello (RG n. 9877 del 2025), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l'Ateneo appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato, liquidate complessivamente in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB IE, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
RU NO, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RU NO OB IE N. 09877/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 04/02/2026
N. 00933 /2026 REG.PROV.COLL. N. 09877/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 9877 del 2025, proposto dall'Università degli
Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Fava, Sergio Salvatore Manca ed Elvira
Tortora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il dott. IL CA, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvio Bozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Regina Margherita, n. 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti N. 09877/2025 REG.RIC.
del dott. Luca Di Sante e del Ministero dell'università e della ricerca, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter,
n. 19796/2025, pubblicata in data 7 novembre 2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del dott. IL CA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 il Cons. RU NO
e uditi per le parti gli Avvocati Sergio Salvatore Manca e Silvio Bozzi;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L'Università degli Studi di Roma La Sapienza impugna la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il competente Tar Lazio ha definito il giudizio proposto dal dott.
IL CA per l'esecuzione della sentenza del medesimo Tribunale del 25 marzo 2025 n. 6004 passata in giudicato.
2. Ai fini della illustrazione della vicenda contenziosa, deve premettersi che:
- con sentenza n. 545 del 2021, il TAR Lazio ha respinto il ricorso proposto dal dott. IL CA avverso il decreto rettorale dell'Università degli Studi di
Roma “La Sapienza” n. 1591 del 21 maggio 2019, con il quale erano stati approvati gli atti della procedura selettiva di chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore N. 09877/2025 REG.RIC.
concorsuale 06/F4, settore scientifico-disciplinare MED/34 (Medicina fisica e riabilitativa), presso il Dipartimento di Scienze anatomiche, istologiche, medico-legali e dell'apparato locomotore della Facoltà di Farmacia e Medicina, nonché avverso il bando di concorso emanato con decreto rettorale n. 1928 del
25 luglio 2018, i verbali della commissione giudicatrice e la relazione finale della medesima commissione;
- in riforma della sopra indicata pronuncia, questo Consiglio, con sentenza n.
3636 del 2022, ha accolto l'appello proposto dal medesimo ricorrente e, per l'effetto, ha annullato i provvedimenti impugnati in primo grado, rilevando l'illegittima specificità dell'oggetto del bando concorsuale;
- in esecuzione predetta sentenza n. 3636 del 2022, l'Università ha quindi avviato il procedimento di rinnovazione della procedura selettiva, disponendo in tal senso con decreto rettorale n. 2503 del 12 agosto 2022; nel corso di tale fase esecutiva sono tuttavia insorte varie criticità, attinenti, in particolare: a) alla contestazione circa l'ampiezza soggettiva della rinnovazione, e segnatamente alla possibilità di ammettere alla procedura tutti gli originari candidati, ovvero soltanto il ricorrente vittorioso e il controinteressato, già risultato vincitore della procedura annullata; b) alle dimissioni rassegnate dai componenti della nuova commissione giudicatrice; c) alla successiva deliberazione del Dipartimento dell'8 febbraio 2023, cui ha fatto seguito l'emanazione di un decreto rettorale di revoca della procedura concorsuale;
- il decreto di revoca è stato impugnato dal dott. CA nell'ambito del giudizio di ottemperanza promosso dinanzi a questo Consiglio (RG n. 3846 del
2023), volto ad ottenere l'esecuzione della sentenza n. 3636 del 2022;
- con sentenza n. 3309 del 2024, questo Consiglio ha rigettato le domande di ottemperanza, accertando, in particolare, che la revoca della procedura concorsuale disposta il 20 febbraio 2023 non fosse nulla per violazione o N. 09877/2025 REG.RIC.
elusione del giudicato, in quanto espressione di nuove valutazioni discrezionali dell'Amministrazione, afferenti ad aspetti non riconducibili a puntuali statuizioni della sentenza da eseguire e, pertanto, non soggette a uno specifico vincolo conformativo; con la medesima pronuncia è stata altresì rilevata la proposizione di domande rientranti nella giurisdizione di legittimità, concernenti l'annullamento del provvedimento di revoca, con conseguente conversione del rito e assegnazione di termine per la riassunzione del ricorso dinanzi al competente Tribunale, per l'espletamento del giudizio di cognizione;
- il TAR Lazio, con sentenza n. 6004 del 25 marzo 2025, ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento di revoca del 20 febbraio 2023 per difetto di motivazione, precisando che l'Ateneo avrebbe dovuto nuovamente determinarsi e che, in caso di riavvio del procedimento concorsuale, ben avrebbe potuto includere tutti gli originari partecipanti, in ragione della natura generale del vizio accertato dalla sentenza n. 3636 del 2022 del Consiglio di Stato, non riferibile alla sola posizione del dott. CA;
- a seguito della pronuncia da ultimo indicata, l'Università ha nuovamente disposto la revoca della procedura selettiva, con decreto rettorale n. 2057 del 7 luglio 2025, richiamando, per relationem, la deliberazione del Consiglio del
Dipartimento di Scienze anatomiche, istologiche, medico-legali e dell'apparato locomotore del 10 giugno 2025.
3. Avverso il decreto rettorale n. 2057 del 7 luglio 2025, il dott. CA ha quindi proposto ricorso innanzi al TAR Lazio per l'ottemperanza della sentenza n. 6004 del
2025, deducendo la nullità del nuovo provvedimento di revoca per violazione ed elusione del giudicato e chiedendo, altresì, la nomina di un commissario ad acta per l'adozione degli atti conseguenti in sostituzione dell'Amministrazione universitaria. N. 09877/2025 REG.RIC.
4. Con la sentenza oggetto del presente giudizio, il TAR Lazio ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure prospettate dal ricorrente e, in sintesi, argomentando nei termini che seguono.
In primo luogo, il giudice di primo grado ha ritenuto che il Consiglio di Dipartimento si sia limitato a confermare le precedenti determinazioni già poste a fondamento del provvedimento di revoca annullato con la sentenza n. 6004 del 2025, senza dar conto di una effettiva e autonoma rideterminazione della fattispecie alla luce delle statuizioni giurisdizionali intervenute.
Il primo giudice ha inoltre osservato che, pur essendo la sentenza ottemperanda priva di un vincolo conformativo puntuale quanto all'esito del potere discrezionale esercitabile dall'Amministrazione, la mera riproposizione della motivazione relativa alla non attualità del fabbisogno — già ritenuta illegittima in sede giurisdizionale — non integra un'effettiva attuazione del giudicato, ponendosi in contrasto con i rilievi contenuti nella precedente decisione di annullamento. È stato poi evidenziato che l'assenza del fabbisogno, derivante dall'intervenuta assunzione di professori di seconda fascia, risultava già nota al momento del riavvio della procedura concorsuale nell'agosto 2022, sicché tale circostanza non potrebbe qualificarsi come sopravvenienza idonea a giustificare la revoca della procedura ai sensi dell'art. 21- quinquies della legge n. 241 del 1990. In tale prospettiva, il primo giudice ha precisato che, sebbene l'Ateneo conservi il potere di disporre la revoca di una procedura concorsuale anche successivamente a pronunce giurisdizionali che incidano sulla vicenda, l'esercizio di tale potere deve essere sorretto da una motivazione e da un'istruttoria idonee a esplicitare in che modo si intenda dare concreta attuazione alle pronunce del giudice e assicurare tutela all'interesse legittimo del ricorrente vittorioso.
Secondo il giudice di primo grado, la nuova deliberazione dipartimentale, richiamata quale base motivazionale del decreto rettorale di revoca, non ha adeguatamente considerato le decisioni giurisdizionali intervenute nella vicenda, e, segnatamente, N. 09877/2025 REG.RIC.
tanto la sentenza del Consiglio di Stato n. 3636 del 2022, che aveva determinato la rinnovazione del concorso, quanto la successiva sentenza n. 6004 del 2025 del TAR, che aveva annullato la prima revoca. In tale quadro, la constatazione della non attualità del fabbisogno si pone quale mero dato fattuale, privo di valore di premessa logica giustificativa della nuova revoca disposta, anche in considerazione del fatto che i reclutamenti dei due professori risultavano già noti al momento del riavvio della procedura, mentre la programmazione del fabbisogno deliberata nel febbraio 2024 costituirebbe un elemento meramente successivo e non coerente con l'originaria determinazione di rinnovare il concorso, già tradottasi nella nomina di una nuova commissione giudicatrice. Sulla base di tali argomentazioni, il primo giudice ha ritenuto che il margine di discrezionalità dell'Ateneo in ordine alla revoca della procedura concorsuale dovesse considerarsi, nel caso di specie, esaurito, in ragione delle due pronunce giurisdizionali favorevoli al ricorrente e della reiterata adozione di provvedimenti di revoca dei quali è stata giudizialmente accertata l'illegittimità.
Conseguentemente, il Tribunale ha dichiarato la nullità del decreto rettorale n. 2057 del 7 luglio 2025, accogliendo altresì la domanda di nomina di un commissario ad acta, individuato nel responsabile della Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore del Ministero dell'università e della ricerca, con facoltà di delega, incaricato di provvedere alla rinnovazione del concorso, ritenuta unica misura idonea ad assicurare una concreta tutela dell'interesse legittimo azionato. È stata invece respinta la domanda risarcitoria.
5. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, l'Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” ha proposto appello, chiedendone la riforma, deducendo plurimi profili di erroneità della sentenza impugnata.
6. Si è costituito in giudizio l'appellato, il quale ha articolato ampie deduzioni a sostegno del rigetto dell'appello. N. 09877/2025 REG.RIC.
7. Successivamente le parti hanno prodotto memorie e documenti a sostegno delle rispettive deduzioni.
8. Alla camera di consiglio del 20 gennaio 2026, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, avvisate le parti ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
9. L'appello è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
10. Il Collegio ritiene in primo luogo di chiarire che l'odierno giudizio non concerne più né la legittimità originaria della procedura concorsuale, né, in astratto, l'ampiezza della discrezionalità riconosciuta all'Università nella programmazione del fabbisogno e nella eventuale revoca di procedure selettive, bensì la corretta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio n. 6004 del 2025, resa all'esito di un giudizio di cognizione conseguente alla conversione del rito disposta da questo
Consiglio.
11. In tale quadro, la discrezionalità amministrativa risulta progressivamente circoscritta dagli effetti vincolanti derivanti dalle pronunce giurisdizionali intervenute, le quali delimitano l'ambito entro cui l'Amministrazione è chiamata a rinnovare l'esercizio del potere. Ciò vale, a maggior ragione, nei casi in cui, come quello in esame, il potere medesimo sia stato reiteratamente esercitato mediante l'adozione di provvedimenti di contenuto sostanzialmente sovrapponibile, già oggetto di annullamento in sede giurisdizionale.
11.1. La reiterazione di due distinti provvedimenti di revoca della medesima procedura concorsuale, entrambi dichiarati illegittimi, costituisce un elemento oggettivo che incide in modo rilevante sull'ampiezza della discrezionalità residua dell'Ateneo, poiché evidenzia l'assenza di una effettiva conformazione dell'attività amministrativa ai vincoli discendenti dal giudicato. Ne consegue che il sindacato del giudice dell'ottemperanza non può limitarsi a una verifica meramente formale dell'avvenuta adozione di un nuovo atto, ma deve estendersi alla verifica sostanziale della sua N. 09877/2025 REG.RIC.
effettiva idoneità a dare attuazione alle statuizioni giurisdizionali, con la conseguenza che l'eventuale riproposizione di determinazioni fondate su presupposti già ritenuti illegittimi legittima una progressiva compressione dello spazio di discrezionalità amministrativa ancora esercitabile.
12. Non si valutano suscettibili di favorevole apprezzamento le doglianze con cui l'Università contesta che il primo giudice non avrebbe adeguatamente considerato la relazione esplicativa depositata nel giudizio di ottemperanza. In primo luogo, deve ribadirsi il principio, pacifico in giurisprudenza, secondo cui le carenze motivazionali del provvedimento non sono suscettibili di essere sanate attraverso chiarimenti o integrazioni fornite in sede processuale, in quanto costituenti una motivazione postuma, come tale inammissibile. In secondo luogo, la sentenza n. 6004 del 2025 aveva già chiaramente evidenziato che il richiamo alla “non attualità del fabbisogno” integra un mero dato fattuale che, da solo, non è idoneo a sorreggere una revoca adottata in un contesto segnato da un giudicato favorevole al ricorrente. Orbene, la nuova revoca disposta con il decreto rettorale n. 2057 del 2025 ripropone, nella sostanza, la medesima ratio giustificativa, senza confrontarsi in modo effettivo con tale rilievo e senza esplicitare le ragioni per cui, nonostante le indicazioni contenute nella precedente pronuncia di annullamento, l'Amministrazione abbia ritenuto di poter nuovamente fondare la propria determinazione su presupposti già ritenuti insufficienti.
13. Né può attribuirsi rilievo dirimente alle circostanze indicate dall'Ateneo come sopravvenute. Come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, le assunzioni di professori di seconda fascia richiamate a fondamento della revoca risultavano già note al momento del riavvio della procedura concorsuale nel 2022 e, pertanto, non possono essere qualificate come eventi sopravvenuti idonei a giustificare l'esercizio del potere di revoca ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990. Tale dato indebolisce strutturalmente il richiamo alla disciplina della revoca per mutamento della situazione di fatto o per nuova valutazione dell'interesse pubblico, che N. 09877/2025 REG.RIC.
presuppone, invece, un effettivo elemento di novità rispetto al quadro conosciuto e valutato dall'Amministrazione al momento dell'adozione degli atti precedenti.
14. Parimenti infondata è la censura con la quale si contesta che la sentenza appellata avrebbe illegittimamente imposto la rinnovazione della procedura concorsuale, in assenza di un vincolo conformativo espresso contenuto nella sentenza n. 6004 del
2025. È vero che tale pronuncia non imponeva un esito predeterminato, limitandosi a onerare l'Ateneo di una nuova rideterminazione; tuttavia, nella fattispecie, la rideterminazione è intervenuta, per la seconda volta, mediante un atto fondato su presupposti già scrutinati e ritenuti inidonei, nonché privo di un reale confronto con il giudicato. In tale situazione, il primo giudice non ha esorbitato delle proprie attribuzioni, avendo, invece, correttamente preso atto che lo spazio di discrezionalità residua risultava ormai consumato dal reiterato esercizio illegittimo del potere. Trova qui applicazione il principio – correttamente richiamato nella sentenza appellata - secondo cui, allorché l'Amministrazione persista nell'adozione di atti illegittimi in esecuzione di un giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve considerare la progressiva compressione della discrezionalità residua, al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale. In tale quadro deve anche rilevarsi che il primo giudice non ha valutato il merito comparativo dei candidati, non ha individuato il vincitore della procedura, né ha inciso direttamente sulle scelte organizzative dell'Ateneo, ma ha individuato la rinnovazione del concorso quale unica misura idonea a dare concreta ed effettiva attuazione al giudicato, dopo che due distinti provvedimenti di revoca erano stati giudizialmente dichiarati illegittimi.
15. Le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado risultano, peraltro, pienamente coerenti con i principi che regolano l'estensione dei poteri del giudice amministrativo in sede di ottemperanza. In tale sede, infatti, il giudice esercita una giurisdizione estesa al merito e può sostituirsi all'Amministrazione inottemperante, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o N. 09877/2025 REG.RIC.
l'emanazione dello stesso in luogo dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. a), c.p.a., al fine di assicurare l'effettiva attuazione del giudicato. Tale potere non incontra i limiti propri del giudizio di cognizione, né è circoscritto alle ipotesi di attività vincolata, potendo essere esercitato anche quando il giudicato si sia limitato ad accertare l'obbligo di provvedere, senza che operi, in tale ambito, il limite previsto dall'art. 31, comma 3, c.p.a. Ne discende che, in sede di ottemperanza, il giudice può attribuire direttamente il bene della vita ovvero determinare il contenuto del provvedimento necessario a dare concreta attuazione alla pronuncia giurisdizionale, ove risulti che l'Amministrazione non abbia correttamente adempiuto all'obbligo conformativo derivante dal giudicato.
15.1. Tale conclusione si pone, del resto, in linea con l'orientamento espresso anche dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 7 settembre 2020, n. 18592, la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza n. 1321 del 25 febbraio 2019 di questo Consiglio di Stato), che ha avuto modo di evidenziare che il giudice amministrativo si attiene ai limiti della propria giurisdizione allorquando fa sì che le proprie decisioni di annullamento anche - e forse specialmente in caso di provvedimenti delle Commissioni esaminatrici di concorsi pubblici dotate di discrezionalità tecnica, come si afferma nella sentenza - possano trovare una definizione della fattispecie sostanziale, conforme all'esigenza di una tutela piena ed effettiva dell'interessato “secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo”, cui il codice del processo amministrativo attribuisce primario rilievo (art. 1), senza costringere il privato all'introduzione di un indefinito numero di giudizi di cognizione o, successivamente, di ottemperanza prima di poter essere completamente soddisfatto
(Cons. Stato, Sez. VII, 10 febbraio 2025, n. 1092).
16. Non colgono nel segno neppure le deduzioni incentrate sui costi della procedura, sull'asserita inutilità del posto e sulla lesione dell'autonomia universitaria, in quanto si risolvono nel richiamo a valutazioni di opportunità amministrativa che l'Ateneo N. 09877/2025 REG.RIC.
aveva già esercitato nel corso della vicenda in modo non conforme ai vincoli derivanti dalle precedenti pronunce giurisdizionali. Tali valutazioni, già ritenute illegittime, non possono essere nuovamente opposte per sottrarsi all'obbligo di dare attuazione a un giudicato favorevole alla parte vittoriosa.
16.1. L'interesse pubblico alla corretta esecuzione delle sentenze giurisdizionali assume, in tale contesto, carattere prevalente rispetto a sopravvenute valutazioni di convenienza amministrativa, ove queste non risultino adeguatamente e tempestivamente istruite e motivate in modo coerente con il giudicato e con le indicazioni conformative da esso discendenti.
17. Parimenti, non risultano persuasive le deduzioni incentrate sulla prevedibile partecipazione del solo dott. CA alla procedura concorsuale rinnovata. Si tratta, infatti, di argomentazioni meramente ipotetiche, non sorrette da elementi di certezza e che, peraltro, sono da porre anche in correlazione con il tempo trascorso, rispetto al quale non può ritenersi ininfluente il contegno complessivo dell'Ateneo nel corso della vicenda. In ogni caso, la sentenza impugnata non preclude affatto la partecipazione degli altri candidati originari, prevedendo espressamente una verifica del loro persistente interesse, sicché non può ravvisarsi alcuna compromissione della funzione comparativa della procedura né alcuna indebita predeterminazione dell'esito della stessa.
18. In definitiva, la sentenza impugnata resiste alle censure formulate e l'appello deve essere, dunque, respinto.
19. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M. N. 09877/2025 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello (RG n. 9877 del 2025), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l'Ateneo appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato, liquidate complessivamente in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB IE, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
RU NO, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RU NO OB IE N. 09877/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO