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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/03/2025, n. 3948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3948 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE, in persona della dr.ssa Erminia Marchese, in funzione di giudice monocratico,
letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 38387 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 12.3.2025 all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., comma 3, e vertente
TRA
C.F. ), con socio unico, con sede in Trieste, in persona dei suoi Parte_1 P.IVA_1
legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Zebio n. 30, presso lo studio dell'Avv. Marco Vincenti (C.F. - PEC C.F._1
che la rappresenta e difende giusta procura per atto Notaio Email_1 Per_1
di Milano rep. n. 59239 racc. n. 27889 del 5/7/2023 in atti.
[...]
Parte Opponente
E
(C.F. ), residente in [...]e ivi elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in via Latina n. 276, presso lo studio dell'Avv. Mauro Masella (C.F.
– PEC - FAX numero C.F._3 Email_2
1 06/786901) che lo rappresenta e difende giusta procura posta a margine dell'atto di citazione del
5.11.2018 in atti.
Parte Opposta
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC il 12.9.2024, la proponeva Parte_1
opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c., avverso l'atto precetto notificatogli in data 4.9.2024 ad istanza del sig. , con il quale si intimava il pagamento della complessiva somma di Controparte_1
euro 29.520,70, in forza della sentenza n. 10468, pubblicata in data 18.6.2024 dal Tribunale
Ordinario di Roma.
A sostegno dell'opposizione l'opponente deduceva ed eccepiva unicamente l'erroneità della somma precettata in quanto parte creditrice, odierno opposto, non avrebbe decurtato del totale liquidato in suo favore la somma corrispostagli nella fase stragiudiziale dalla per euro 24.000,00. Parte_1
Concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, accertare e dichiarare che, stante l'avvenuta integrale e tempestiva esecuzione della sentenza n. 10468/24 del Tribunale di Roma, nulla più è dovuto dalla concludente in favore di in esecuzione del titolo medesimo e, per l'effetto, Controparte_1
annullare e/o dichiarare la nullità del precetto notificato alla concludente in data 4/9/2024 e, in ogni caso, dichiararne l'inefficacia. Con vittoria di spese di lite oltre accessori come per legge ed esborsi per C.U. e bolli.”.
Il procedimento, ritualmente iscritto, veniva rubricato al n. di R.G. 38387/2024 ed assegnato alla sezione IV dell'intestato Tribunale, Giudice Dott.ssa Erminia Marchese.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 5.12.2024 si costituiva in giudizio l'opposto contestando la fondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione.
L'opposto concludeva chiedendo: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.10468/2024 del Tribunale di Roma per i motivi sopra illustrati, nonché l'opposizione, promossa con l'atto di citazione notificato in data 12.9.2024, avverso l'atto di precetto del 4.9.2024 in quanto inammissibile, infondata in fatto e
2 in diritto e, per l'effetto, confermarne la sua validità ed efficacia sulla base della sentenza n. 10468 del 18.6.2024 del Tribunale di Roma, con vittoria di spese, compensi e rimborso spese ex D.M.
55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022.”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., depositato il 14.1.2025, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e differiva la data della prima udienza al giorno
7.3.2025.
All'udienza di prima comparizione il Giudice, in assenza di istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 12.3.2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
A tale udienza, all'esito della discussione orale, il Giudice provvedeva ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'opponente come opposizioni preventive all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., vertendo esse sull'accertamento della sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata dell'opposta in suo danno nella misura richiesta.
Quanto al merito, l'opposizione è fondata ed in quanto tale deve essere accolta per i motivi di seguito indicati.
L'oggetto della presente controversia attiene, come è evidente, ad una questione di interpretazione del titolo giudiziale posto a fondamento della minacciata esecuzione.
In altri termini, parte opponente ritiene che il Tribunale Ordinario di Roma con la sentenza n.
10468/2024 - laddove nel dispositivo della stessa ha statuito “CONDANNA al Parte_1
risarcimento del danno da compromissione temporanea dell'integrità psicofisica e del danno emergente in favore di che liquida in euro 28.668,84, oltre rivalutazione ed Controparte_1
interessi e al netto dell'acconto percepito, secondo il criterio meglio indicato in motivazione, nonché oltre interessi dal presente provvedimento ex art. 1284 c.c.” – non avesse già operato, nella liquidazione della somma spettante, la decurtazione della somma corrispostagli nella fase stragiudiziale dalla e che, pertanto, diversamente da quanto richiesto da parte Parte_1
3 creditrice nel precetto opposto, dalla somma complessivamente liquidata di euro 28.668,84 debba effettuarsi la decurtazione di euro 24.000,00.
In merito va preliminarmente osservato che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, “il giudice dell'esecuzione, al cospetto del titolo esecutivo giudiziale, non ha poteri di cognizione, ma deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo esecutivo medesimo, mediante un'attività che ha, sul punto, natura rigorosamente esecutiva. Si tratta pertanto di attività di interpretazione (latu sensu, perché svolta in sede esecutiva), e non di integrazione, in quanto volta ad estrarre il contenuto precettivo già incluso nel titolo esecutivo ed in funzione non di risoluzione di controversia, e cioè cognitiva in senso stretto, ma di esecuzione del comando disposto dal titolo”
(id est Cass. Sezioni Unite n. 12449/2024).
Quello del giudice dell'esecuzione (nel caso in esame del giudice dell'opposizione preventiva all'esecuzione) non è, dunque, un potere di accertamento (cognizione) in senso proprio, ma di precisazione dell'oggetto del titolo esecutivo, allo scopo di dare attuazione al relativo comando.
In tal senso, le Sezioni Unite della S.C. di Cassazione hanno precisato che la distinzione fra il piano della cognizione e quello dell'esecuzione comporta che i poteri cognitivi riconosciuti dal codice di rito al giudice dell'esecuzione sono funzionali stessa (Cass. S. U. 6 aprile 2023 n. n. 9479).
La questione posta all'esame di questo giudice attiene, pertanto, esclusivamente all'identificazione del contenuto precettivo del titolo esecutivo giudiziale in funzione della sua esecuzione.
Ciò posto e con più specifico riferimento all'attività ermeneutica che il giudice dell'esecuzione è tenuto a compiere, è principio consolidato quello secondo il quale la portata precettiva di una sentenza va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, quando il primo, contenga comunque una decisione che, pur di contenuto incompleto e indeterminato, si presti ad essere integrata dalla seconda (da ultimo: Cass., sez. I, ord. n. 26802 del
12 settembre 2022).
Orbene, applicando al caso di specie i principi sopra richiamati e da un più attento esame della sentenza n. n. 10468/24, ovvero dalla lettura integrata della motivazione, unitamente al dispositivo, emerge che dall'importo liquidato nel dispositivo dal Tribunale in favore dell'odierno opposto deve necessariamente essere detratto quanto già corrisposto dalla Compagnia assicuratrice, odierna opponente, ante causam.
4 A tale conclusione si perviene dall'esame della motivazione nella parte in cui il Tribunale – dopo aver determinato la somma riconosciuta a titolo di danno biologico da invalidità permanente e considerato il valore capitale della rendita , nonché la connessa rivalsa nei confronti della CP_2
Compagnia, e conseguentemente ritenuto che “non vi è alcuna somma dovuta da Parte_1 all'attore quale ristoro per la compromissione permanente dell'integrità psicofisica” (pag. 11, penultimo cpv.) - pone a carico della compagnia assicuratrice esclusivamente:
- il danno da invalidità temporanea, complessivamente liquidato in euro 24.973,42;
- il danno patrimoniale (spese mediche + assistenza medico-legale + difesa tecnica stragiudiziale) pari complessivamente a euro 3.695,42 (euro 1.329,42 + euro 366,00 + euro 2.000,00) (pag. 12).
La somma algebrica di tali importi (euro 24.973,42 per danno da invalidità temporanea + euro
3.695,42 per danno patrimoniale), conduce al complessivo importo di euro 28.668,84, riconosciuto e liquidato nel dispositivo della sentenza in favore del sig. . CP_1
A ciò si aggiunga, inoltre, che laddove a pag. 11 (V cpv) della stessa sentenza si legge testualmente
“ritenuto che - nella determinazione di quanto spettante a parte attrice - deve poi tenersi conto della circostanza per cui la suddetta ha già percepito un acconto da parte di (acconto, CP_3
non contestato, pari ad euro 24.000,00), si deve intendere che alla somma, come precedentemente determinata per danno da invalidità temporanea e per danno patrimoniale, deve essere detratto l'importo già corrisposto dalla Compagnia assicurativa.
Deve, pertanto, necessariamente concludersi, melius re perpensa, che dall'importo di ero 28.668,84 liquidato nel dispositivo della sentenza in favore del deve detrarsi la somma di euro CP_1
24.000,00 corrisposta ante causam dalla Compagnia.
Considerato, inoltre, che non è oggetto di contestazione e risulta dai documenti in atti la circostanza che, anteriormente alla notifica del precetto, la compagnia assicurativa odierna opponente ha corrisposto a parte opposta la somma euro 574,70 a titolo di sorte, comprensiva di interessi da lucro cessante, determinata da parte opponente secondo i criteri indicati nel proprio atto di citazione in opposizione, e la somma di euro 500 per spese di CTU come liquidate in sentenza.
Rilevato, altresì, che i criteri di calcolo adottati dalla Compagnia nella determinazione della somma corrisposta, in quanto ritenuta dovuta, a titolo di sorte ed interessi in esecuzione della sentenza sono stati contestati da controparte solo limitatamente alla vexata quaestio come sopra esaminata e risolta
(relativa alla detrazione dell'acconto corrisposto ante causam) e che il procedimento di calcolo
5 appare immune da vizi e/o errori, deve concludersi che nulla è dovuto dalla Compagnia assicurativa opponente al in esecuzione della medesima sentenza, con la conseguenza che deve CP_1
dichiararsi la nullità e/o inefficacia del precetto opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo, sulla base dei nuovi parametri forensi fissati col Decreto Ministeriale n. 55/2014, considerando il valore medio dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda volta ad ottenere la nullità e/o l'inefficacia parziale del precetto per euro 7.275,50 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
di : Controparte_1
1) ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto, DICHIARA la nullità e/o inefficacia del precetto opposto per i motivi di cui in motivazione;
2) CONDANNA l'opposto, , al rimborso in favore dell'opponente, Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.616, 00 per compensi professionali,
[...]
oltre spese vive, spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Roma, 13.3.2025
Il giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE, in persona della dr.ssa Erminia Marchese, in funzione di giudice monocratico,
letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 38387 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 12.3.2025 all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., comma 3, e vertente
TRA
C.F. ), con socio unico, con sede in Trieste, in persona dei suoi Parte_1 P.IVA_1
legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Zebio n. 30, presso lo studio dell'Avv. Marco Vincenti (C.F. - PEC C.F._1
che la rappresenta e difende giusta procura per atto Notaio Email_1 Per_1
di Milano rep. n. 59239 racc. n. 27889 del 5/7/2023 in atti.
[...]
Parte Opponente
E
(C.F. ), residente in [...]e ivi elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in via Latina n. 276, presso lo studio dell'Avv. Mauro Masella (C.F.
– PEC - FAX numero C.F._3 Email_2
1 06/786901) che lo rappresenta e difende giusta procura posta a margine dell'atto di citazione del
5.11.2018 in atti.
Parte Opposta
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC il 12.9.2024, la proponeva Parte_1
opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c., avverso l'atto precetto notificatogli in data 4.9.2024 ad istanza del sig. , con il quale si intimava il pagamento della complessiva somma di Controparte_1
euro 29.520,70, in forza della sentenza n. 10468, pubblicata in data 18.6.2024 dal Tribunale
Ordinario di Roma.
A sostegno dell'opposizione l'opponente deduceva ed eccepiva unicamente l'erroneità della somma precettata in quanto parte creditrice, odierno opposto, non avrebbe decurtato del totale liquidato in suo favore la somma corrispostagli nella fase stragiudiziale dalla per euro 24.000,00. Parte_1
Concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, accertare e dichiarare che, stante l'avvenuta integrale e tempestiva esecuzione della sentenza n. 10468/24 del Tribunale di Roma, nulla più è dovuto dalla concludente in favore di in esecuzione del titolo medesimo e, per l'effetto, Controparte_1
annullare e/o dichiarare la nullità del precetto notificato alla concludente in data 4/9/2024 e, in ogni caso, dichiararne l'inefficacia. Con vittoria di spese di lite oltre accessori come per legge ed esborsi per C.U. e bolli.”.
Il procedimento, ritualmente iscritto, veniva rubricato al n. di R.G. 38387/2024 ed assegnato alla sezione IV dell'intestato Tribunale, Giudice Dott.ssa Erminia Marchese.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 5.12.2024 si costituiva in giudizio l'opposto contestando la fondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione.
L'opposto concludeva chiedendo: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.10468/2024 del Tribunale di Roma per i motivi sopra illustrati, nonché l'opposizione, promossa con l'atto di citazione notificato in data 12.9.2024, avverso l'atto di precetto del 4.9.2024 in quanto inammissibile, infondata in fatto e
2 in diritto e, per l'effetto, confermarne la sua validità ed efficacia sulla base della sentenza n. 10468 del 18.6.2024 del Tribunale di Roma, con vittoria di spese, compensi e rimborso spese ex D.M.
55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022.”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., depositato il 14.1.2025, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e differiva la data della prima udienza al giorno
7.3.2025.
All'udienza di prima comparizione il Giudice, in assenza di istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 12.3.2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
A tale udienza, all'esito della discussione orale, il Giudice provvedeva ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'opponente come opposizioni preventive all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., vertendo esse sull'accertamento della sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata dell'opposta in suo danno nella misura richiesta.
Quanto al merito, l'opposizione è fondata ed in quanto tale deve essere accolta per i motivi di seguito indicati.
L'oggetto della presente controversia attiene, come è evidente, ad una questione di interpretazione del titolo giudiziale posto a fondamento della minacciata esecuzione.
In altri termini, parte opponente ritiene che il Tribunale Ordinario di Roma con la sentenza n.
10468/2024 - laddove nel dispositivo della stessa ha statuito “CONDANNA al Parte_1
risarcimento del danno da compromissione temporanea dell'integrità psicofisica e del danno emergente in favore di che liquida in euro 28.668,84, oltre rivalutazione ed Controparte_1
interessi e al netto dell'acconto percepito, secondo il criterio meglio indicato in motivazione, nonché oltre interessi dal presente provvedimento ex art. 1284 c.c.” – non avesse già operato, nella liquidazione della somma spettante, la decurtazione della somma corrispostagli nella fase stragiudiziale dalla e che, pertanto, diversamente da quanto richiesto da parte Parte_1
3 creditrice nel precetto opposto, dalla somma complessivamente liquidata di euro 28.668,84 debba effettuarsi la decurtazione di euro 24.000,00.
In merito va preliminarmente osservato che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, “il giudice dell'esecuzione, al cospetto del titolo esecutivo giudiziale, non ha poteri di cognizione, ma deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo esecutivo medesimo, mediante un'attività che ha, sul punto, natura rigorosamente esecutiva. Si tratta pertanto di attività di interpretazione (latu sensu, perché svolta in sede esecutiva), e non di integrazione, in quanto volta ad estrarre il contenuto precettivo già incluso nel titolo esecutivo ed in funzione non di risoluzione di controversia, e cioè cognitiva in senso stretto, ma di esecuzione del comando disposto dal titolo”
(id est Cass. Sezioni Unite n. 12449/2024).
Quello del giudice dell'esecuzione (nel caso in esame del giudice dell'opposizione preventiva all'esecuzione) non è, dunque, un potere di accertamento (cognizione) in senso proprio, ma di precisazione dell'oggetto del titolo esecutivo, allo scopo di dare attuazione al relativo comando.
In tal senso, le Sezioni Unite della S.C. di Cassazione hanno precisato che la distinzione fra il piano della cognizione e quello dell'esecuzione comporta che i poteri cognitivi riconosciuti dal codice di rito al giudice dell'esecuzione sono funzionali stessa (Cass. S. U. 6 aprile 2023 n. n. 9479).
La questione posta all'esame di questo giudice attiene, pertanto, esclusivamente all'identificazione del contenuto precettivo del titolo esecutivo giudiziale in funzione della sua esecuzione.
Ciò posto e con più specifico riferimento all'attività ermeneutica che il giudice dell'esecuzione è tenuto a compiere, è principio consolidato quello secondo il quale la portata precettiva di una sentenza va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, quando il primo, contenga comunque una decisione che, pur di contenuto incompleto e indeterminato, si presti ad essere integrata dalla seconda (da ultimo: Cass., sez. I, ord. n. 26802 del
12 settembre 2022).
Orbene, applicando al caso di specie i principi sopra richiamati e da un più attento esame della sentenza n. n. 10468/24, ovvero dalla lettura integrata della motivazione, unitamente al dispositivo, emerge che dall'importo liquidato nel dispositivo dal Tribunale in favore dell'odierno opposto deve necessariamente essere detratto quanto già corrisposto dalla Compagnia assicuratrice, odierna opponente, ante causam.
4 A tale conclusione si perviene dall'esame della motivazione nella parte in cui il Tribunale – dopo aver determinato la somma riconosciuta a titolo di danno biologico da invalidità permanente e considerato il valore capitale della rendita , nonché la connessa rivalsa nei confronti della CP_2
Compagnia, e conseguentemente ritenuto che “non vi è alcuna somma dovuta da Parte_1 all'attore quale ristoro per la compromissione permanente dell'integrità psicofisica” (pag. 11, penultimo cpv.) - pone a carico della compagnia assicuratrice esclusivamente:
- il danno da invalidità temporanea, complessivamente liquidato in euro 24.973,42;
- il danno patrimoniale (spese mediche + assistenza medico-legale + difesa tecnica stragiudiziale) pari complessivamente a euro 3.695,42 (euro 1.329,42 + euro 366,00 + euro 2.000,00) (pag. 12).
La somma algebrica di tali importi (euro 24.973,42 per danno da invalidità temporanea + euro
3.695,42 per danno patrimoniale), conduce al complessivo importo di euro 28.668,84, riconosciuto e liquidato nel dispositivo della sentenza in favore del sig. . CP_1
A ciò si aggiunga, inoltre, che laddove a pag. 11 (V cpv) della stessa sentenza si legge testualmente
“ritenuto che - nella determinazione di quanto spettante a parte attrice - deve poi tenersi conto della circostanza per cui la suddetta ha già percepito un acconto da parte di (acconto, CP_3
non contestato, pari ad euro 24.000,00), si deve intendere che alla somma, come precedentemente determinata per danno da invalidità temporanea e per danno patrimoniale, deve essere detratto l'importo già corrisposto dalla Compagnia assicurativa.
Deve, pertanto, necessariamente concludersi, melius re perpensa, che dall'importo di ero 28.668,84 liquidato nel dispositivo della sentenza in favore del deve detrarsi la somma di euro CP_1
24.000,00 corrisposta ante causam dalla Compagnia.
Considerato, inoltre, che non è oggetto di contestazione e risulta dai documenti in atti la circostanza che, anteriormente alla notifica del precetto, la compagnia assicurativa odierna opponente ha corrisposto a parte opposta la somma euro 574,70 a titolo di sorte, comprensiva di interessi da lucro cessante, determinata da parte opponente secondo i criteri indicati nel proprio atto di citazione in opposizione, e la somma di euro 500 per spese di CTU come liquidate in sentenza.
Rilevato, altresì, che i criteri di calcolo adottati dalla Compagnia nella determinazione della somma corrisposta, in quanto ritenuta dovuta, a titolo di sorte ed interessi in esecuzione della sentenza sono stati contestati da controparte solo limitatamente alla vexata quaestio come sopra esaminata e risolta
(relativa alla detrazione dell'acconto corrisposto ante causam) e che il procedimento di calcolo
5 appare immune da vizi e/o errori, deve concludersi che nulla è dovuto dalla Compagnia assicurativa opponente al in esecuzione della medesima sentenza, con la conseguenza che deve CP_1
dichiararsi la nullità e/o inefficacia del precetto opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo, sulla base dei nuovi parametri forensi fissati col Decreto Ministeriale n. 55/2014, considerando il valore medio dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda volta ad ottenere la nullità e/o l'inefficacia parziale del precetto per euro 7.275,50 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
di : Controparte_1
1) ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto, DICHIARA la nullità e/o inefficacia del precetto opposto per i motivi di cui in motivazione;
2) CONDANNA l'opposto, , al rimborso in favore dell'opponente, Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.616, 00 per compensi professionali,
[...]
oltre spese vive, spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Roma, 13.3.2025
Il giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
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