Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/01/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
SEZIONE QUINTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Agata Maria Pia Mauceri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.10374/2022 R.G.;
promossa da nata a [...] il [...], CF: , Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...], elettivamente domiciliata in Catania, Via
Nicola Fabrizi 21, presso lo studio dell'avv. Salvino Scalia che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
(P. IVA ), in persona dell'amministratore delegato p.t.,
[...] P.IVA_1
Avv. Prof. Vincenzo Sanasi D'Arpe, con sede in Roma, via Yser, 14, elettivamente domiciliata in Catania Viale XX Settembre n. 45, presso lo studio dell' Avv. Giuseppe
Consoli che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPOSTA
E
CONTRO
:
, con sede legale in Via Giuseppe Grezar, 14 Controparte_2
– 00142 Roma, Iscritta al registro delle imprese di Roma, C. F. e P. IVA ente P.IVA_2 pubblico economico strumentale dell'Agenzia delle entrate, sottoposto all'indirizzo e alla
DL 22.10.2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1.12.2016, n.225 ed a partire dal 1.7.2017 è subentrato in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo ad CP_3
e ad (quest'ultimo nato dalla fusione per
[...] Controparte_4
incorporazione di , e del 17.6.16 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
a rogito Notaio in Roma rep n. 46.100, Racc. n. 26.703 a partire dall'1.7.16) Persona_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore e, per esso, in persona del responsabile
[...]
giusta procura speciale atto per Notar repertorio nr. CP_8 Persona_2
177893 raccolta nr 11776 del 28.04.2022 elettivamente domiciliata in Cosenza, Via R. Misasi
n.83 E rappresentata e difesa dall'Avv. Celestina Seneca giusta procura in atti;
OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 27.07.2022 la sig.ra citava Parte_1
in giudizio dinanzi il Tribunale civile di Catania l' e la Controparte_2
proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.. CP_1
Contr 29320200062626031000 notificata via pec il 13.07.2022. ed emessa da per il recupero crediti d.lgs 209/2005 fondo di garanzia giusta avviso di pagamento n. 201500001434 del
27.04.2015 per il complessivo ammontare di euro 33.853,98 emesso dall'ente impositore
CP_1
In particolare, l'opponente eccepiva: l'omessa notifica dell'avviso di pagamento;
la nullità/illegittimità della cartella per omessa allegazione dell'atto presupposto;
l'intervenuta prescrizione del credito in quanto l'avviso n. 201500001434, prodromico alla cartella opposta, risulterebbe notificato in data 15.05.2015, vale a dire cinque anni dopo l'intervenuto sinistro, mentre la cartella opposta è stata notificata in data 13.07.2022 (dodici anni dopo l'incidente e sette anni dopo la notifica dell'avviso); la carenza dei presupposti dell'avviso di pagamento. Chiedeva pertanto: “Voglia Ill.mo Giudice adito, previa sospensiva della cartella
ivi impugnata, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, e in accoglimento della presente opposizione, - ritenere l'opposizione tempestiva, ammissibile, fondata in fatto ed in
diritto, e per gli effetti annullare e/o rendere inefficace la cartella di pagamento n.
29320200062626031, per i motivi esposti in atti, con ogni conseguenza di legge;
-
condannare la Gestione F.G.V.S. ( , Via Yser 14 in CP_1 P.IVA_1 CP_10
persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente
giudizio.
Si costituiva l' la quale deduceva che l'agente della Controparte_2
riscossione non può (e non deve) pertanto svolgere alcuna indagine in ordine al merito ed ai tempi di formazione dei ruoli, alla notifica degli atti presupposti non essendo titolare sostanziale dei crediti vantati dall'Ente Impositore;
l'atto impugnato notificato dalla società
della riscossione, contiene l'indicazione del tributo, della sua sintetica causale e/o degli estremi dell'atto da cui la pretesa deriva, del periodo d'imposta, dell'ente impositore, dei responsabili in solido del pagamento di questa cartella e di tutte le altre utili indicazioni;
ed,
inoltre, che non è previsto alcun obbligo di allegazione degli atti presupposti;
che non è
maturata alcuna prescrizione successivamente alla notifica della cartella, atteso che il ruolo è
del 2020 e la notifica è del 13.07. 2022 e di avere, pertanto, correttamente operato;
che neppure poteva dirsi maturata la prescrizione quanto alla fase antecedente la consegna del ruolo all'agente della riscossione da parte degli enti impositori, dovendosi applicare il termine di prescrizione decennale e tenuto conto della sospensione della prescrizione prevista dalla normativa per l'emergenza COVID e decorrente dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021;
chiedeva, pertanto: “Voglia l'On. le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
accertare e dichiarare per le causali esposte in premessa: 1) La carenza di legittimazione
passiva per ciò che riguarda le eccezioni non opponibili all'agente della riscossione. 2) Per
tutte le suesposte ragioni, inammissibile, improponibile ed infondato la domanda accertando
che non è maturata alcuna prescrizione.”. Si costituiva, altresì, la la quale deduceva che l'avviso di pagamento n. CP_1
201500001434 del 27.04.2015, relativo al recupero dell'indennizzo rimborsato dal Fondo di
Garanzia all'impresa designata che ha risarcito il danneggiato, è stato regolarmente notificato personalmente alla sig.ra in data 15.05.2015 mediante A/r n. 61449324121-5; che Parte_1
con lettera A/R, consegnata personalmente all'opponente in data 29.11.2010, è stato,
preventivamente, comunicato che, a seguito della richiesta di risarcimento avanzata dal danneggiato del sinistro, avrebbe proceduto con la liquidazione dei danni patiti, ferma restando l'azione di rivalsa ai sensi dell'art. 292 D. Lgs. n. 209/2005; l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dovendosi applicare il termine decennale;
la legittimità
dell'azione di rivalsa;
chiedeva, pertanto, “ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Catania, disattesa
ogni avversa domanda, eccezione ed istanza: - in via preliminare respingere la richiesta di
sospensione degli atti impugnati per quanto rappresentato al motivo n. 5; - in via principale
respingere integralmente le domande avverse perchè infondate in fatto e diritto per quanto
rappresentato ed eccepito per i motivi esposti in atti. Con vittoria di spese e compensi.”
Con provvedimento reso il 30.01.2023 veniva rigettata la richiesta di sospensione dell'atto opposto ed assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc.
Stante la natura documentale della causa veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.01.2024 in cui veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 190 cpc
Soltanto la depositava note conclusive. CP_1
Quindi, sulle conclusioni delle parti, il Giudice, decideva la causa con la presente sentenza.
L'opponente ha incoato il presente giudizio al fine di proporre opposizione avverso la cartella esattoriale ed il presupposto avviso di pagamento.
In punto di legittimazione passiva va osservato che “L'agente della riscossione- cui vanno
imputati gli atti della esecuzione esattoriale - non è responsabile del procedimento di formazione del titolo esecutivo, che invece va ascritto all'ente impositore, né deve eseguire
un controllo del procedimento che ha portato alla formazione del ruolo.” Cfr. in tal senso
Tribunale Napoli sez. V, 21/09/2023, (ud. 20/09/2023, dep. 21/09/2023), n.8579;“qualora
sia proposta opposizione contro la cartella esattoriale e la connessa ingiunzione di
pagamento, contestando comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia
dall'ente titolare del potere sanzionatorio - ……- che dal concessionario della riscossione,
entrambi sono legittimati passivi nel giudizio e, in caso di annullamento della cartella
medesima, possono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali, in
applicazione del principio generale della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ.,
senza che vi sia necessità di specifica motivazione al riguardo. “(cfr. sul punto Cass. Civ.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23459 del 10/11/2011).
Tanto premesso, in relazione a quanto lamentato dall'opponente, può riconoscersi la legittimazione passiva sia del concessionario della riscossione che dall'ente titolare del potere impositivo.
Orbene, l'opposizione proposta è infondata e va, pertanto, rigettata.
Invero, la ha documentato di avere notificato all'opponente l'avviso di pagamento CP_1
in data 15 marzo 2015 e, successivamente, in data 9 novembre 2015 (cfr. cartoline attestanti l'avvenuta ricezione degli atti); ha, altresì, documentato di avere, già in precedenza, ovvero in data 29 novembre 2010, comunicato all'opponente, di avere ricevuto la richiesta di risarcimento del sinistro da parte del danneggiato e che avrebbe provveduto alla liquidazione preannunciando, altresì, l'azione di rivalsa ex art 292 d.lgs 209/2005.
Risulta, inoltre, documentalmente provata la notifica della cartella esattoriale avvenuta a mezzo pec in data 17 luglio 2022.
Alla luce di quanto sopra tanto, i motivi di doglianza relativi all'omessa notifica dell'avviso di pagamento e alla nullità/illegittimità della cartella per omessa allegazione dell'atto presupposto vanno ritenuti infondati poiché le notifiche risultano documentalemente provate né, può fondatamente sostenersi che, unitamente alla cartella, avrebbe dovuto essere allegato l'atto presupposto.
Ad ogni buon conto, la cartella di pagamento opposta contiene il dettaglio degli addebiti ed il dettaglio degli importi dovuti fornito dall'ente impositore e, pertanto, l'opponente è stata posta in condizione di comprendere esattamente la causale e l'entità degli importi dovuti.
Quanto alla eccezione di prescrizione va osservato quanto segue.
La cartella opposta è stata emessa per il recupero coattivo dell'importo che il Fondo di
Garanzia Vittime della Strada ha corrisposto in favore del danneggiato di un sinistro stradale attribuito a responsabilità dell'opponente priva di regolare copertura assicurativa.
Per tale ultima ipotesi l'art. 292 del Codice delle assicurazioni private statuisce che:
“L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti
dall'articolo 283, comma 1, lettere a) b) , d), d-bis) e d-ter), ha azione di regresso nei
confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli
interessi e delle spese”
Secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ( cfr , Cassazione
civile sez. un., 07/07/2022, n.21514), chiamata a dirimere il contrasto giurisprudenziale circa la natura da attribuire all' azione prevista dal comma 1 dell'art. 292 del D.Lgs. n. 209 2005
(cd. codice delle assicurazioni private): “Ad avviso del Collegio, l'azione in parola va
qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico
dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel
diritto del danneggiato. Trattasi, in particolare, di azione connotata dal carattere atipico del
vincolo di solidarietà passiva assunto dall'impresa designata dal Fondo nell'interesse
unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile………………l'impresa
designata può agire per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato nei confronti del responsabile civile (o dei responsabili, conducente e proprietario) nelle ipotesi,
tra cui rientra quella all'esame, di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto
di copertura assicurativa (nonché negli altri casi previsti dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art.292
comma 1) …………………….. trattandosi di azione speciale ed autonoma ex lege, il termine
di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale, che comincia a decorrere dalla
data del pagamento effettuato.”
Tenuto conto di quanto sopra, la prescrizione non può dirsi maturata atteso che il pagamento in favore del danneggiato dal sinistro è stato effettuato in data 31.03.2011; ha fatto seguito l'intimazione di pagamento notificata in data 15.05.2015 cui può attribuirsi efficacia interruttiva della prescrizione;
il d. legge n. 18/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 70 del
17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da Covid-19”, ha disposto la sospensione del predetto termine fino al 31
maggio 2020, che è stata prorogata fino al 31 agosto 2021 ai sensi della L. n. 106/2021 di conversione del c.d. “Decreto sostegni”; infine, è stata notificata la cartella di pagamento in data 17 luglio 2022 (cfr. documenti in atti).
In definitiva, non può dirsi maturata la prescrizione né prima della notifica dell'intimazione di pagamento né dopo.
Quanto, infine, alla dedotta carenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di cui all'art. 292 CdA la parte opposta ha documentato la dinamica del sinistro e la scopertura assicurativa del veicolo investitore;
risulta, infatti, prodotto il rapporto di intervento della polizia
Municipale che ha sanzionato il conducente del predetto veicolo ex art 141 secondo comma
CDS; risulta, inoltre, prodotta la cartella clinica e i certificati medici attestanti i postumi subiti dal danneggiato;
infine, l'importo corrisposto a titolo di transazione (in relazione al quale non è stata mossa alcuna contestazione) appare congruo tenuto conto dei documenti allegati. Quanto alle spese ed ai compensi del presente giudizio, tenuto conto della complessità
delle questioni affrontate oltre che delle oscillazioni giurisprudenziali circa la natura dell'azione di cui all'art.292 CDS, tanto da richiedere l'intervento delle Sezioni Unite,
sembrano ricorrere fondati motivi per compensarli integralmente tra le parti.
PQM
Il Giudice designato dott.ssa Agata Maria Pia Mauceri, in funzione di giudice unico,
definitivamente decidendo nella causa iscritta n. 10374 /2022 R.G. così statuisce:
- rigetta l'opposizione proposta avverso la cartella esattoriale n. 29320200062626031;
-compensa integralmente tra le parti le spese ed in compensi del presente giudizio.
La presente sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso il 23/01/2025
IL Giudice
Dott.ssa Agata Maria Pia Mauceri