Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 5584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5584 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 16063/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16063 DE Ruolo generale degli affari contenziosi DEl'anno 2020, riservata per la decisione in data 10.2.2025, previa assegnazione, ex art. 190 c.p.c., di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito DEle memorie di replica
TRA
( ) nato a Parte_1 CodiceFiscale_1
TO DE RE (NA) in data 20.5.1959 e, ai fini DE presente procedimento, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Vittoria Colonna n. 14 presso lo studio DEl'Avv. Gianfranco Circolo (C.F. ), che lo C.F._2
rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ATTORE –
E
in persona DE Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1
dagli Avv.ti Irene Coppola (CF: ) e Rosanna Russo (CF: C.F._3
) DEl'Avvocatura Comunale ed elettivamente C.F._4
domiciliato presso la Comunale alla via Campitelli, in giusta CP_2 CP_1
procura in atti;
- CONVENUTO –
Oggetto: responsabilità ex artt. 2049, 2051, 2052 c.c.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa, da note in sostituzione DEl'udienza DE 7.2.2025 e da comparse conclusionali e da memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi al Tribunale di Napoli, il deducendo: - che in data Controparte_1
16.09.2018 alle ore 7:00 circa in Portici (Na) lungo la Via Martiri di Via Fani, nei pressi DE parco situato al civico n. 1, mentre camminava lungo detta via, cadeva in terra a causa di un dissesto stradale, non segnalato, né visibile;
- che, in particolare, mentre percorreva detta via a piedi lungo il marciapiede di destra in direzione Corso Garibaldi in giunto nei pressi di zona adibita CP_1
alla raccolta di rifiuti, si accingeva a scendere dal marciapiede ivi presente allorquando, posizionando il piede destro sul cordolo esterno DE detto marciapiede, improvvisamente si distaccava una parte esterna DElo stesso;
- che, in particolare, si trattava di una parte di calce che univa due elementi singoli di pietra che costituivano il cordolo esterno DE marciapiede il quale si distaccava al passaggio di esso attore;
- che, in seguito a tale evento, riportava danni da lesioni personali per le quali si rivolgeva al P.S. Loreto Nuovo di
Napoli ove i sanitari di turno gli diagnosticavano “frattura chiusa DE malleolo esterno” per la riduzione DEla quale veniva sottoposto ad intervento chirurgico;
- che, senza esito, erano rimaste le richieste avanzate al CP_1
intese ad ottenere il risarcimento DEle lesioni subite.
[...]
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di accertare e di dichiarare la responsabilità DE nella causazione DE sinistro oggetto di Controparte_1 causa e, per l'effetto, di condannarlo, ex art. 2051 e/o 2043 c.c., al risarcimento dei danni da lesioni personali quantificati in € 45.531,25 o in quella diversa somma maggiore o minore ritenuta equa nei limiti di €
52.000,00 con vittoria DEle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
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Si costituiva in giudizio il il quale eccepiva l'infondatezza Controparte_1
nel merito DEla pretesa attorea DEla quale chiedeva il rigetto e, in via gradata, il concorso di colpa tra le parti, idoneo a ridurre il quantum risarcitorio, ex art. 1227, co. 1, cc. con vittoria DEle spese di lite, da attribuirsi ai procuratori antistatari.
Istruita la causa mediante produzioni documentali, escussione dei testi e CTU, all'udienza DE 7.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di repliche.
Si osserva che la disciplina da applicare al caso in esame, anche alla luce dei più recenti indirizzi giurisprudenziali DEla Suprema Corte, è senz'altro quella di cui all'art. 2051 c.c. avendo, il nel caso di specie, la Controparte_1
custodia DE bene.
Si tratta di una ipotesi di responsabilità oggettiva, che sussiste soltanto in presenza DE nesso di causalità tra il fatto e il danno, a prescindere dal dolo o dalla colpa dei danneggianti (Cassazione civile sez. III, 13/06/2019, n.15860).
In punto di diritto, possono essere rammentati i seguenti principi recentemente affermati dalla Suprema Corte in materia di lesioni personali cagionate da beni in custodia, estendibili al caso di specie: la responsabilità contemplata dall'art. 2051 c.c. presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di esplicare riguardo alla cosa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche (Cass. 24529/09); anche agli enti pubblici è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze DEla strada, indipendentemente dalla sua estensione (Cass.
12695/10; Cass. 8157/09; Cass. 7763/07; 2308/07); l'ente pubblico versa in una situazione di potenziale responsabilità una volta accertato che il fatto dannoso si sia verificato a causa di un'anomalia DE bene in custodia (Cass.
24529/09 cit.).
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Secondo l'orientamento DEla Suprema Corte, la prova DEl'anomalia incombe sul danneggiato il quale dovrà dimostrare l'evento di danno ed il nesso di causalità con la cosa alterata o anomala (Cass. 24529/09 cit.); la responsabilità DEl'ente pubblico custode può essere esclusa solo dal caso fortuito e questo, che dovrà essere provato dal custode, ricorre ogniqualvolta la situazione di pericolo sia stata causata dallo stesso utente danneggiato o si sia manifestata improvvisamente ed imprevedibilmente (Cass. 12695/10 cit.; Cass. 24529/09 cit.; Cass. 20415/09).
Orbene, nel caso di specie, la domanda è fondata.
Il teste escusso, DEla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha confermato le circostanze descritte nell'atto di citazione.
In particolare, il teste dichiarava “Mi trovavo sul posto al Testimone_1 momento DE sinistro;
sono cognato DEl'attore e stavamo andando insieme a recuperare una vettura in panne;
mi trovavo proprio a fianco di mio cognato;
al momento di scendere dal marciapiede per raggiungere la strada, improvvisamente il pezzo verticale DE marciapiede si è scollato;
precisamente dove vi è la congiunzione tra la parte verticale e quella orizzontale;
il pezzo di calce si è disancorato dalla sua sede”.
Orbene, alla luce DEle emergenze probatorie acquisite nel giudizio risulta provato che la caduta è avvenuta a causa di un cordolo esterno DE marciapiede, il quale si distaccava al passaggio DE in quanto una Pt_1
parte di calce, che univa due elementi singoli di pietra che lo costituivano, si staccava dalla sua sede, causandone la caduta;
il dissesto presente nella pavimentazione non era segnalato, né visibile, né tantomeno prevedibile, come risulta dalla documentazione fotografica in atti, dalla quale si evince la presenza di due basoli, la cui precaria stabilità non sarebbe potuta essere rilevata ad occhio nudo da un comune passante, in quanto apparentemente legati al manto DE marciapiede, benché allo stesso non cementati.
Non rileva, ai fini DEl'esclusione DEla responsabilità, la circostanza che costituisca fatto notorio che la pavimentazione di quel tratto di strada DE
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presenti dissesti in diverse parti, in quanto l'ente pubblico è Controparte_1 tenuto a preservare l'incolumità degli utenti da situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze DEla strada, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo.
Ne consegue che, alla luce di un quadro probatorio siffatto, deve ritenersi che l'attore abbia dimostrato la sussistenza DE nesso di causalità tra la propria caduta e l'insidia esistente sulla strada.
Riguardo alla quantificazione dei danni, invece, la consulenza medico-legale, DEla quale si condividono i risultati, essendo immune da vizi logici e scientifici, ha evidenziato che le lesioni riportate dall'attore hanno avuto una evoluzione tale da determinare una I.T.T. di 35 gg., una I.T.P. di 40 gg. valutabili al 50%, più altri 40 gg. al 25% per poi raggiungere una stabilizzazione con esisti invalidanti permanenti nella misura di 7 punti percentuali.
Per la liquidazione DE danno come su individuato può farsi riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini DEla liquidazione DE danno alla persona, dal Tribunale di Milano, in quanto assunti come valore “equo”, in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità
(cfr. Cass. Civ. 12408/2011: “poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione DE danno non patrimoniale alla persona da lesione DEl'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda DEle circostanze DE caso concreto”). Quindi, nel caso di specie non vanno applicati i valori tabellari di cui alla legge n. 57/01 (successivamente trasfuse nell'art. 139 DE codice DEle assicurazioni), il cui ambito applicativo è limitato ai sinistri cagionati dalla circolazione di veicoli.
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Tali tabelle, nelle elaborazioni più recenti, si sono adeguate all'insegnamento DEle Sezioni Unite, la cui indicazione è quella di procedere ad una unitaria liquidazione DE danno non patrimoniale, in tutte le sue componenti psico- fisiche, evitando di duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.
Secondo il richiamato indirizzo DEla Suprema Corte è, dunque inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da fattispecie astrattamente integranti reato, DE risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente DE primo (posto che qualsiasi lesione DEla salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione DE danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale, tutte voci componenti un unitario danno alla persona considerata nel complesso DEla sua estrinsecazione soggettiva. In coerente risposta al richiamo operato dal
Giudice di legittimità, le citate Tabelle di Milano propongono la “liquidazione congiunta” dei pregiudizi in passato liquidati autonomamente a titolo di cd
“danno biologico standard” e di cd. “danno morale”, prevedendo, inoltre, percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di cd
“personalizzazione”, per particolari condizioni soggettive, DE danno biologico. Nel caso di specie si ritiene, in assenza DEla prova di peculiari circostanze idonee ad incidere in modo specifico sulla liquidazione
“standardizzata” che non si debba applicare alcuna percentuale di aumento per “personalizzazione” DE danno biologico permanente.
Nel caso di specie, si ritiene inoltre che la voce relativa al danno morale non possa essere riconosciuta in mancanza di idonea allegazione e prova né risulta di per sé desumibile in via presuntiva tenuto conto DEla natura solo micropermanente DEle stesse lesioni subite.
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In forza di tali tabelle il danno può, dunque, essere così determinato;
ITT di gg. 35: € 4.025,00; I.T.P al 50% per gg. 40: € 2.300,00; ITP al 25% per giorni
40: € 1.150,00; postumi invalidanti permanenti al 7%: € 10.387,00 per un totale di € 17.862,00 all'attualità.
Vanno, altresì, riconosciute le spese mediche sostenute e ritenute congrue dal
CTU, per un importo di € 250,64 che sommate ad euro 17.862,00 dà luogo ad euro 18.112,64.
Poiché la liquidazione DE danno non patrimoniale è stata effettuata sulla base dei parametri attualmente vigenti (cfr. Cass. n. 7272/2012; n. 11152/2015), il totale riconosciuto di € 18.112,64 non deve essere ulteriormente incrementato DEla rivalutazione, ma DE solo lucro cessante per compensare la mancata disponibilità DEla somma alla data DE fatto causativo DE danno, liquidato in via equitativa attraverso l'attribuzione degli interessi legali, calcolati (secondo i principi espressi dalla nota sentenza n. 1712/1995 DEle Sezioni Unite DEla
Corte di Cassazione) sul capitale devalutato alla data DE sinistro, 16.09.2018,
e rivalutato in base agli indici Istat anno per anno dalla data DEl'evento dannoso alla data DEla presente sentenza, oltre interessi legali dalla data DEla sentenza al saldo.
Conseguentemente la parte convenuta è tenuta al pagamento DEl'importo complessivo già rivalutato di euro 18.112,64 per i danni da lesione, oltre interessi legali, sulla sorta capitale devalutata alla data DE 16.09.2018 e di anno in anno rivalutata dalla data DEl'evento dannoso alla data DEla presente sentenza oltre interessi legali dalla data DEla sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al d.m. 55/14, così come modificato con D.M.
147/2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022, con la precisazione che ci si discosta dai valori medi per la non particolare complessità DEle questioni giuridiche trattate.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico DE Controparte_1
P.Q.M
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Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
- dichiara la esclusiva responsabilità DE nella Controparte_1 produzione DEl'evento lesivo per cui è causa;
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da
[...]
e, per l'effetto, condanna il al Parte_1 Controparte_1 pagamento in favore DEl'attore DEla somma di € 18.112,64 per i danni da lesione e per le spese mediche sostenute, oltre interessi legali, sulla sorta capitale devalutata alla data DE 16.09.2018 e di anno in anno rivalutata dalla data DEl'evento dannoso alla data DEla presente sentenza oltre interessi legali dalla data DEla sentenza al saldo;
- condanna il al pagamento DEle spese di lite in Controparte_1 favore DEl'attore che si liquidano in € 558,63 per esborsi ed €
2.540,00 per compenso oltre rimborso spese generali nella misura DE
15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione al difensore;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico DE Controparte_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, il 5.6.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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