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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/01/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Pasquale Maria Cristiano Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello, iscritto al numero 4708 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, avverso l'ordinanza ai sensi dell'art. 702 ter cpc del Tribunale di Napoli resa nel giudizio rg 25851/2020, rep 11881/2021, comunicata in data 8 ottobre 2021, avente a oggetto appalto privato e vertente tra
(cf ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Francesco Montemurro (cf ) e Andrea Pelella (cf C.F._2 non indicato), elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv. Francesco
Montemurro in Napoli, Via Medina, 63, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: pec
- Email_1
; Email_2
appellante
e p. iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante, IG.ra , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Luigi Roma (cf ), elettivamente domiciliata in Napoli, Via C.F._3
Crispi, 27, nello studio dell'Avv. Raffaele Mastrantuono giusta mandato alle liti in
1 calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec
; Email_3 appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 giugno 2024, le parti concludevano come da note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Napoli, all'esito del giudizio ex art. 702 bis cpc, promosso da nei confronti di onde ottenere il Controparte_1 Parte_1 saldo dei lavori edili eseguiti in favore della committente, così statuiva: “Venendo al merito si premette che, dal punto di vista tecnico, la relazione di consulenza è approfondita e ben motivata. Va detto che la contabilità di cantiere è del tutto inadeguata, mancano il giornale dei lavori, il libretto delle misure, il registro di contabilità, gli Ordini di servizio, i Verbali di concordamento nuovi prezzi, gli
Ordini di sospensione e pure il verbale di consegna del cantiere.
Il ctu, pertanto, per determinare le opere realizzate e liquidarle si è dovuto basare esclusivamente sull'osservazione del corpo edilizio e sull'interpretazione delle fotografie di cantiere ed ha concluso accertando che sono state realizzate opere per € 109.947,16 a fronte di pagamenti per € 104.216,24 con una differenza, pertanto, di € 5.730,92 a credito del ricorrente ... è indubbiamente vero che l'appalto è stato pattuito a corpo. Tuttavia, non è stato prodotto il
Capitolato speciale d'appalto, ovvero il documento tecnico atto a descrivere dettagliatamente tutti i caratteri a cui l'opera realizzata dall'appaltatore deve rispondere (dettagli delle opere, modalità realizzative, materiali da utilizzare, requisiti per la corretta esecuzione). Il ctu, pertanto, ha potuto far riferimento solo al Computo metrico che, però, è incompleto, manca di un Elenco dei prezzi unitari e la maggior parte delle voci sono riportate sotto il titolo LAVORI A
MISURA. Dato che sono state effettuate anche varianti ed opere aggiuntive è inevitabile procedere ad una liquidazione a misura delle opere riportate ... il ctu ha tenuto conto delle opere non realizzate o da rifare, quantificandole correttamente in € 6.572 ... non vi è un verbale di consegna dei lavori;
pertanto, non è possibile stabilire la data di inizio dei medesimi né vi sono ordini di servizio
2 del d.l. che contestino sospensioni arbitrarie dei lavori o richiedano
l'applicazione della penale. I lavori sono stati, poi, oggetto di varianti ed opere aggiuntive le quali, di per sé, impongono una proroga del termine originariamente previsto.
La resistente vorrebbe provare la data di inizio dei lavori ed i ritardi dell'impresa mediante la testimonianza del prof. il quale, però, è Tes_1 appunto il d.l. e non può ovviare alle carenze del proprio operato con vaghe testimonianze avendo, peraltro, anche un interesse personale nella vicenda potendosi ipotizzare profili di responsabilità nei suoi confronti.
In conclusione, la resistente va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 5.730,92 oltre IVA ed interessi al tasso legale dalla domanda.
La ricorrente non ha mostrato interesse alla continuazione dei lavori e, pertanto, può dichiararsi risolto il contratto in questione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione.
Sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 cpc, da liquidarsi in una somma pari all'importo delle spese liquidate”.
Avverso l'ordinanza proponeva appello , con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo pec in data 8 novembre 2021, invocandone, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'integrale riforma, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, in accoglimento del presente gravame, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, riformare l'ordinanza n. 6630/2021 del Tribunale di Napoli pubblicata il
08/10/2021, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, previa ammissione di nuova CTU, ed ammissione di tutte le richieste istruttorie formulate nel giudizio di primo grado ed innanzi riportate, così provvedere:
- accogliere il presente appello e, quindi, accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado e di conseguenza in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, riformare la sentenza che qui viene gravata e:
1) in via preliminare, accertato che la materia richiede una istruzione non sommaria, si chiede che l'adita Corte di appello voglia ammettere le richieste istruttorie formulate che qui abbiansi per integralmente ripetute e trascritte
3 disponendo, preliminarmente la nomina di nuovo CTU al quale conferire il medesimo incarico di cui alla ATP;
2) In ogni caso rigettare l'avversa domanda poiché infondata in fatto nonché in diritto con vittoria di spese, competenze di lite e oneri come per legge;
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla committente, dichiarare valida ed efficace la risoluzione del contratto di appalto stipulato con la Controparte_1
4) Sempre in via riconvenzionale quantificare il valore delle opere commissionate e non eseguite dall'appaltatore e condannare quest'ultimo alla restituzione delle somme indebitamente incassate nella misura non inferiore ad
€ 15.000,00 o in quella diversa misura risultante in corso di causa;
5) Accertare i vizi delle opere realizzate dall'impresa nell'esecuzione del contratto di appalto e determinare i costi necessari alla loro eliminazione con conseguente condanna dell'impresa al pagamento della somma così determinata;
6) Determinare i giorni di ritardo dell'impresa nell'esecuzione delle opere commissionate e condannare quest'ultima al pagamento di €150,00 per ogni giorno di ritardo così come contrattualmente pattuito dal 22/09/2018 al
30/01/2019 in € 150X129= 19.350,00;
7) Condannare l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA ed aumento delle spese generali come per legge”.
Con comparsa depositata il 28 marzo 2022, si costituiva in giudizio
[...] eccependo l'inammissibilità dell'appello per difetto di Controparte_1 specificità dei motivi e, nel merito, ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese del grado.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la Corte, con ordinanza del 27 aprile
2022, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del gravato provvedimento e, ritenute superflue le istanze istruttorie articolate, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Il processo veniva trattenuto in decisione e rimesso sul ruolo per consentire diversa composizione del collegio giudicante, in ragione del trasferimento ad altro ufficio di uno dei componenti.
All'udienza del 25 giugno 2024, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, come da note telematiche, la Corte tratteneva la causa in decisione con
4 concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, con provvedimento comunicato dalla Cancelleria il 1 luglio 2024.
La sola appellante depositava comparsa e memoria di replica conclusionale.
L'appello presenta profili di inammissibilità per difetto di specificità delle doglianze che si risolvono in una generica riproposizione delle difese già formulate in primo grado piuttosto che in chiare censure al ragionamento logico giuridico del Tribunale ma non è, in ogni caso, fondato.
L'appellante formula un unico motivo di gravame non rubricato col quale si duole, sostanzialmente, che il Tribunale non abbia accolto le critiche formulate alla consulenza tecnica (svolta in sede di atp ante causam), in particolare ritenendo corretta la rideterminazione del prezzo dell'appalto in mancanza del capitolato speciale, documento non obbligatorio. Il prezzo, invece, proprio perché trattavasi di appalto a corpo, non avrebbe mai potuto variare e, inoltre, le parti avevano espressamente concordato in contratto (art. 2), che il prezzo di €
93.000,00 non potesse essere modificato e fosse comprensivo di oneri di costruzione e sicurezza. Analoga previsione era contenuta nell'art. 3 del contratto di appalto, ove si ribadiva che il prezzo sarebbe rimasto fisso e invariabile, senza possibilità di invocare successiva verificazione della misura e del valore attribuito alla quantità. L'errore in cui era incorso il ctu sarebbe, dunque, evidente.
Inoltre, la sentenza sarebbe erronea laddove il primo giudice ha statuito che, in assenza di verbale di consegna dei lavori, non fosse possibile stabilire la data di inizio degli stessi e, conseguentemente, liquidare la penale per il ritardo.
Il contratto di appalto indicava, infatti, chiaramente, all'art. 1, la data di inizio lavori nel 25 giugno 2018.
Il ctu aveva affermato che erano state realizzate opere aggiuntive e che le quantità indicate in contratto erano inferiori a quelle effettivamente eseguite. Il
Tribunale, recependo in maniera acritica quanto riferito dal ctu, non aveva valutato che le opere realizzate erano extra contratto e non avevano avuto alcuna interferenza coi lavori, dunque, i termini di consegna avrebbero dovuto, pertanto, essere rispettati.
Infine, le opere eseguite non a regola d'arte non erano state ultimate e il ctu le aveva quantificate in € 15.000,00 e il primo giudice aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di rideterminazione degli importi ricevuti in più dall'impresa.
5 Va, innanzitutto, chiarito che, pur avendo l'appellante insistito nell'ammissione della prova orale, come articolata in primo grado, non ha in alcun modo censurato il provvedimento nella parte in cui ha ritenuto l'incapacità di testimoniare di
[...]
Direttore dei Lavori, rispetto al quale potevano ipotizzarsi profili di Tes_1 responsabilità (chiaramente evidenziati anche nella consulenza) né la difesa appellante ha chiarito, come era suo onere, la rilevanza del mezzo istruttorio rispetto alla decisione.
Anche con riguardo alla ctu, la richiesta di rinnovazione è formulata in maniera del tutto generica, senza specifiche critiche all'elaborato, nel quale l'ausiliario ha dettagliatamente e puntualmente esaminato tutta la documentazione sia contrattuale che tecnica, ivi inclusi i progetti depositati presso il CP_3 descritto lo stato dei luoghi, esaminato tutte le opere realizzate e spiegato minuziosamente la metodologia adottata, dando approfondita risposta a tutte le osservazioni delle parti.
Si osserva, in particolare, che il ctu ha chiarito come, nonostante il contratto operasse riferimento al Capitolato Speciale di Appalto, il documento non è stato prodotto dalle parti, essendo, invece, allegato al contratto un computo metrico nel quale le lavorazioni, a eccezione di due, erano tutte indicate a misura, segnalando, inoltre, la totale assenza di contabilità di cantiere e ordini di servizio. A prescindere da tali circostanze, il ctu, sulla base dell'ispezione dei luoghi, della documentazione prodotta e delle dichiarazioni delle parti, ha particolareggiatamente descritto tutte le opere realizzate, rilevando che, rispetto al progetto approvato, vi erano significative varianti e opere aggiuntive (aumento di volumetrie, modifica dei prospetti, aperture di finestre, ecc..), puntualmente descritte nella relazione (pagg. 18 e ss), anche con l'ausilio di immagini fotografiche, piante e grafici. L'ausiliario ha, altresì, individuato e descritto le opere non conformi a regola d'arte, provvedendo a detrarre il costo per il rifacimento o l'eliminazione dei vizi, nonché a revisionare le quantità contenute nel computo metrico che risultavano, invece, in eccesso rispetto alle lavorazioni effettuate e indicando i lavori non ultimati, detraendo anche questi importi (pag.
48 e 49). Di tanto ha debitamente ed espressamente tenuto conto il Tribunale dando atto in sentenza che l'importo corrispondente alle opere non realizzate e da rifare era stato quantificato dal ctu in € 6.572,00 e non, come affermato
6 dall'appellante, € 15.000,00.
È, tra l'altro, incontestato e documentalmente provato che la committenza abbia versato all'impresa la somma di € 104.216,24, oltre iva, in luogo di quella pattuita a corpo di € 93.000,00 oltre iva, a conferma della circostanza, già accertata dal ctu, mediante comparazione del progetto originale e dell'effettivo stato dei luoghi, che nel corso dell'appalto sono state effettuate varianti e opere aggiuntive.
Infine, l'art. 10 del contratto di appalto, pur prevedendo quale data di inizio lavori il 25 giugno 2018, stabiliva comunque la formale consegna del cantiere della quale manca, invece, ogni documentazione, con impossibilità, pertanto, di conosce la effettiva data di inizio lavori, rispetto alla quale, correttamente il
Tribunale ha ritenuto che abbiano influito anche le varianti e opere aggiuntive.
In conclusione, dunque, la decisione del Tribunale è corretta e l'appello va respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano, sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod, dunque, tenuto conto del valore della lite, € 5.730,00, dell'attività svolta dalle parti e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, determinandole sulla base dei valori minimi del corrispondente scaglione tariffario da € 5.201,00 a €
26.000,00, in € 1.752,00 per la fase cautelare ed € 2.906,00 per il giudizio di merito oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore del difensore, Avv. Luigi Roma, dichiaratosi antistatario.
Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico Spese di
Giustizia.
P. Q. M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza ai sensi dell'art. 702 ter cpc del Tribunale di Napoli resa nel giudizio rg 25851/2020, rep
11881/2021, comunicata in data 8 ottobre 2021, proposto da Parte_1 nei confronti di così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata ordinanza;
7 2) condanna alla refusione delle spese di lite del presente grado Parte_1 di giudizio in favore di in persona del legale Controparte_1 rappresentante protempore, liquidate in € 1.752,00 per la fase cautelare ed €
2.906,00 per il giudizio di merito, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, distratte in favore del difensore, Avv. Luigi
Roma, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
I quater, Testo Unico Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Flora de Caro dott. Eugenio Forgillo
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