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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 06/03/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1994/2021
Il giorno 06/03/2025, nella causa iscritta al n RG 1994 /2021
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1994/2021 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Tarquinia, Parte_1 C.F._1
Via Pertini 7c, con l'avv. ALFANO CARLO ), dal quale rappresentato e C.F._2 difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE contro
), in persona del procuratore dott.ssa Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE DI VILLA MASSIMO, 24 00161 ROMA con Controparte_2
l'avv. FAVA FABIO ) dal quale rappresentato e difeso giusta procura C.F._3 allegata all'atto di citazione notificato
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio la compagnia assicurativa Parte_1 [...] al fine di sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di € Controparte_1
18.700,00 a titolo di liquidazione del danno derivante dall'infortunio occorsogli in data 30.9.2019
2 di 5 all'interno della propria abitazione, giusta polizza di assicurazione per i rischi infortuni denominata
“protezione relax Linea Azienda” n. 803234136.
A sostegno della domanda, ha esposto che, mentre si trovava su una scala a libretto per mettere in ordine degli scaffali, all'altezza di circa un metro e mezzo, cadeva accidentalmente dalla scala, riportando gravi lesioni e in particolare la rottura della cuffia rotatori spalla sinistra, con conseguente intervento chirurgico presso la clinica Cristo Re di Roma.
Si è costituita sostenendo l'infondatezza della domanda per Controparte_1 carenza di prova del fatto storico e del nesso di causalità tra l'infortunio e i danni fisici lamentati;
ha altresì eccepito l'inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'attore, anche ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 1913 e 1915 c.c., per aver lo stesso omesso colposamente di avvisare la compagnia assicuratrice dell'avvenuto sinistro secondo i modi e i tempi previsti dall'art. 8 delle condizioni generali di polizza nonché per aver omesso, sempre in forza di tale articolo, di inoltrare alla Compagnia ulteriori certificati e documenti medici idonei a documentare il decorso delle lesioni;
inoltre, ha contestato il quantum richiesto, osservando come la rottura della cuffia rotatori sia da attribuirsi non alla caduta in sé ma a fatti degenerativi rispetto al riferito trauma (un movimento a seguito del quale è comparso dolore e la riferita “sensazione di strappo”).
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'escussione di testi;
espletata una CTU medico-legale, la causa è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. La domanda attorea è infondata.
L'attore ha domandato il pagamento dell'indennizzo per l'infortunio occorsogli in data
30.9.2019 presso la propria abitazione, giusta polizza assicurativa a copertura di infortuni professionali ed extraprofessionali versata in atti.
In punto di diritto, va ricordato che nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa (cfr. tra le tante Cass. n. 30656/17).
Nel caso di specie, va evidenziato che l'art. 22 delle condizioni generali di assicurazione, prodotte in giudizio dallo stesso attore, recita: “La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono
3 di 5 indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana”.
Pertanto, era onere dell'attore provare che le lesioni fisiche lamentate, consistite nella rottura del tendine “cuffia dei rotatori”, siano causalmente riconducibili, in modo esclusivo, dall'infortunio come riferito.
Tuttavia, le valutazioni del CTU sotto tale profilo - le quali devono essere pienamente condivise in quanto immuni da vizi logico-giuridici e congruamente motivate - conducono ad escludere la sussistenza di tale nesso di causalità esclusivo.
Invero, il CTU ha osservato che “essendo il periziato un panificatore, è verosimile che abbia delle preesistenze artrosiche e tendinopatie delle cuffie dei rotatori…effettivamente è raro che una lesione della cuffia dei rotatori si realizzi con meccanismo traumatico diretto ed esclusivo, senza il concorrere di alterazioni degenerative preesistenti”. In altre parole, le modalità del sinistro, come riferite, non conducono ad affermare, con elevato grado di probabilità prossimo alla certezza, la derivazione causale esclusiva delle lesioni dal sinistro, dovendosi piuttosto ritenere maggiormente probabile che la rottura della cuffia dei rotatori si sia determinata (anche) a causa del fenomeno degenerativo verosimilmente preesistente.
Ne deriva il rigetto della domanda.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell'attore in quanto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda;
- condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in €
4.227,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
4 di 5 Civitavecchia, 6 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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