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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 29/05/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 955/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 955 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023
T R A
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI GIORGIO Parte_1 C.F._1
IA (C. F. ); C.F._2
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ALBERGHINA CP_1 C.F._3
FRANCESCO LEANDRO (C. F. ); C.F._4
PARTE CONVENUTA
PREMESSO CHE
Con atto di citazione del 22.08.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni “ accertare e dichiarare l'esatto confine
[...]
dei fondi dettagliatamente indicati in narrativa, con condanna al rilascio, previa rimozione delle opere sulla stessa insistenti, dell'area risultante indebitamente occupata dalla sig.ra CP_1 all'esisto della determinazione della linea dividente i fondi;
accertare e dichiarare la violazione delle distanze sui luoghi dei tubi/pluviali che provengono dalla proprietà di in danno al CP_1
, con condanna alla rimozione e/o arretramento a distanza consentita dalla legge;
Pt_1
conseguentemente condannare la signora al risarcimento danni patrimoniali e non CP_1 patrimoniali in favore di per € 10.000,00 o per quella somma diversa, minore o maggiore, Pt_1
che verrà accertata nel procedimento de quo;
con condanna di spese ed onorari ”.
Parte attrice ha dedotto:
- di essere proprietaria dell'immobile sito a Piazza Armerina in Via Ortalizio identificato al catasto al foglio 127 particella 466, 32 e 446 e del terreno che delimita il fabbricato;
1 - di confinare la sua proprietà con quella di parte convenuta identificata al catasto al foglio 127 particelle 1, 96 e 448;
- che tra le due proprietà il confine è incerto, privo di elementi condivisi e stabili, per cui si rende necessario accertare l'esatta collocazione del confine, atteso che l'incertezza sull'estensione e confinazione dei fondi suindicati è causa di continui litigi tra confinanti, i quali possiedono promiscuamente la zona confinaria;
- che sui luoghi è, altresì, presente un tubo/pluviale collocato in violazione delle distanze di cui all'art. 889 cod. civ.;
- di avere subito danni quantificati in € 10.000,00 a titolo di danni patrimoniali e per la subita sottrazione di una striscia di terreno riservandone la prova in corso di causa.
Si è costituita in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Sezione Civile di Enna adito: - dichiarare la prescrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2946 cc dell'azione giuridica esercitata e di conseguenza delle richieste e pretese avanzate in seno all'atto introduttivo da parte attrice - respingere la richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice poiché mancante della prova del danno ed eccessivamente indeterminata nel quantum. - emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente alle richieste che precedono. - con vittoria di spese, diritti e onorari”.
- l'intervenuta prescrizione per decorso del termine decennale ex art. 2946 cod. civ. per l'esercizio dell'azione, essendo decorsi oltre dieci anni dal rogito notarile di compravendita del 1970 con il quale ha acquistato la particella 340 Parte_1
- l'eccessiva indeterminatezza del quantum dell'avanzata pretesa risarcitoria, non avendo parte attrice provato l'esistenza dei danni patiti;
- la nullità dell'atto di citazione per carenza nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della richiesta, caratterizzata da estrema genericità, sia dal punto di vista del quantum che dell'an.
La causa è stata istruita con la nomina del consulente tecnico d'ufficio, geom. , Persona_1
dopodiché, ritenuti superflui approfondimenti istruttori, la causa è stata rinviata al 28.05.2025 per la precisazione delle conclusioni, la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e ed è decisa nei termini che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, come già rilevato con l'ordinanza del 6.06.2024, va disattesa in quanto tardivamente proposta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, costituitasi in giudizio solo un giorno prima rispetto all'udienza fissata in sede di verifiche preliminari.
Ed infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 166 e 167 c.p.c., il convenuto deve costituirsi almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione depositando
2 la propria comparsa responsiva nella quale deve proporre, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.
Tra le quali rientra certamente quella di prescrizione, non rilevabile d'ufficio dal giudice.
Deve, altresì, osservarsi come nel decreto di differimento udienza ex art. 171-bis comma terzo c.p.c.
è stata rilevata la “nullità della notifica dell'atto di citazione, avvenuta a mani proprie del destinatario
l'11.9.2023, in quanto tra la data di notifica e l'udienza indicata in citazione (9.1.2024) intercorrono
119 giorni liberi (dovendosi escludere dal calcolo il giorno iniziale e finale), quindi un termine inferiore a quello di 120 giorni previsto dall'art. 163 bis c.p.c.”.
Ai sensi dell'art. 164 comma terzo c.p.c. l'essersi il convenuto costituito in giudizio senza avere eccepito nulla al riguardo, ha comportato la sanatoria della rilevata nullità, senza necessità di dovere fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire.
Nel merito, al fine di accertare la sussistenza degli inconvenienti lamentati da - Parte_1 segnatamente al fine di accertare i confini degli immobili di proprietà delle parti in causa e l'eventuale violazione delle distanze legali, nonché gli eventuali danni derivanti dall'apposizione dello scolo/pluviale - si è resa necessaria in corso di causa la nomina di un consulente tecnico d'ufficio nella persona del geometra al quale sono stati posti i seguenti quesiti : Persona_1
“Esaminata la documentazione agli atti, ispezionati i luoghi ed espletata ogni altra opportuna indagine(eventualmente anche presso terzi e pubblici uffici), con relazione scritta corredata da sommario schizzo planimetrico e da documentazione fotografica, descriva analiticamente il C.T.U. lo stato degli immobili per cui è causa, accertandone -mediante esame di atti, informazioni dalle parti e presso pubblici uffici la proprietà ed il possesso, e specificando tipologia, caratteristiche, epoca di realizzazione ed eventuali modificazioni, nel corso del tempo, degli stessi;
2. accerti l'esatto confine tra i fondi delle proprietà delle parti in causa, attenendosi al confine delineato nelle mappe catastali;
3. verifichi, all'esito, se siano fondate le doglianze di parte attrice in merito all'apposizione del tubo pluviale in violazione delle distanze e se quest'ultimo abbia anche comportato danni derivanti dallo scolo dell'acqua;
4. verifichi se vi siano altre opere realizzate sul fondo di parte attrice o in violazione delle distanze legali;
5. descriva tutte le opere necessarie a ripristinare
l'originario stato dei luoghi, ovvero a rendere lo stesso conforme alle prescrizioni urbanistiche e normative vigenti, redigendo analitico computo metrico estimativo 6. tenti il CTU la conciliazione delle parti, e nel caso dovesse avvenire rediga apposito verbale ai sensi degli artt. 199 e 200 c.p.c.”.
Dagli atti di causa risulta che gli odierni comparenti sono proprietari degli immobili siti nel Comune di Piazza Armerina in via Ortalizio, censiti quello di parte attrice al foglio 127 particella 466 e quello della convenuta al foglio 127 part. 196.
3 Quanto al primo, il CTU ha accertato che trattasi di immobile a quattro elevazioni fuori terra ed un seminterrato, con antistante corte su cui insistono due piccoli manufatti di precaria fattura, con annesso un piccolo appezzamento di terra con presenza di alberi (part. 32 fg. 127) su cui insiste un altro piccolo manufatto utilizzato come riparo di alcune vasche in pvc per l'acqua di precaria fattura.
Quello della convenuta, invece, è un immobile a due elevazioni fuori terra ed un piano a quota inferiore rispetto alla strada comunale, antistante al fabbricato, nel piano sotto strada, vi è un piazzale in battuto di cemento ed annesso alla proprietà, vi è un piccolo appezzamento di terra con presenza di alberi coltivato ad orto (part. 448 fg. 127) su cui insiste piccolo fabbricato utilizzato come deposito e copertura a terrazzo accessibile.
Il CTU ha evidenziato come “i fabbricati risultano costruiti in aderenza e la proprietà della parte attrice è delimitata per un piccolo tratto, nella parte di terreno ad uso corte, da un muro di cinta, i due appezzamenti di terra, in forte pendenza, sono divisi da una recinzione di fortuna costituita da tubi di ferro e rete metallica nella parte finale, nel tratto di terreno più prossimo ai fabbricati esiste pure un muretto in calcestruzzo con sovrastante tubi e rete (vedi foto n. 5). È doveroso specificare che il terreno di proprietà della sig.ra è stato terrazzato con muri in calcestruzzo che si CP_1 fermano in quello attualmente è il confine esistente (vedi foto n. 6)”.
I luoghi in causa risultano ben rappresentati nella foto di seguito riportata (foto n. 5 pag. 16 CTU ), potendosi ben individuare sulla destra (guadando la foto) la proprietà e sulla sinistra la Pt_1
proprietà , delimitate da un confine artificiale realizzato da un muretto, paletti ed erba CP_1
disposti su terreno terrazzato.
4 Secondo parte attrice il confine tra le due proprietà sarebbe incerto e la convenuta CP_1
avrebbe cercato di spostarlo, posizionando una recinzione arbitraria per materializzare un presunto tratto di confine;
parte convenuta nulla ha osservato sul punto.
Il CTU nell'accertare l'esatto confine tra i fondi oggetto di causa pur avendo dato atto delle difficoltà incontrate a causa delle discrasie tra la mappa catastale e lo stato di fatto, tuttavia, all'esito dei due rilievi topografici eseguiti ha affermato di avere ottenuto un risultato inconfutabile ossia che “i fabbricati sulla mappa sono rototraslati per lo più ricadenti su strada comunale e con sagoma differente da quella riportata sulle mappe catastali, sconfinando anche sulle particelle limitrofe.
Tutto ciò, fa in modo che catastalmente è poco attendibile ed impreciso delineare il confine” (pag. 7
CTU).
Lo stesso ha precisato, in sede di risposta alle osservazioni del CTP di parte attrice, che “ si è reso impossibile come già scritto in CTU determinare l'esatto confine catastale utilizzando per come prescritto dal Giudice le mappe catastali, perché l'intero complesso dei fabbricati ha subito una rototraslazione e uno spostamento” precisando , altresì, che “ è vero che è stato evidenziato uno sconfinamento della parte convenuta sulla proprietà della parte attrice, ma dovendo dare una risposta chiara ed inconfutabile all'ill.mo sig. Giudice e rifacendosi alle sole mappe catastali, lo scrivente non può stabilirlo in maniera categorica senza dubbio alcuno, poiché per come si evince dallo stralcio del rilievo di pag. 8 della CTU tutti i fabbricati ( part. 27, 480, 466, 196 e 325) risultano tutti rototraslati e spostati sul terreno del confinante. Di seguito si riporta un altro stralcio a dimostrazione di quanto detto dove il rilievo viene appoggiato al PF 05 e ruotando il tutto sul PF 14 si evince che lo sconfinamento è quasi nullo e a tratti a favore della convenuta” ( pagina 23 CTU) .
Per come risultante dallo stralcio di mappa sotto riportato:
Tutto quanto sopra argomentato è stato ulteriormente confermato in sede di chiarimenti richiesti all'ausiliario dallo scrivente, laddove, il CTU ha chiarito di aver utilizzato la metodologia più
5 all'avanguardia e più affidabile per l'effettuazione dei rilievi rispetto a quella del CTP, specificando:
“bisogna far presente che entrambe le tipologie di rilievo (rilievo con GPS e rilievo con Stazione totale) sono affidabili e restituiscono al topografo i dati necessari per eseguire il riconfinamento, nella fattispecie bisogna prendere in considerazione la strumentazione dello scrivente (GPS Trimble
R6) e la strumentazione utilizzata dal CTP geom. (Stazione Distomat T1000 della Wild). Il Per_2
GPS Trimble R6 è una strumentazione fabbricata in data 2005, che grazie al tipo di rilevamento in
RTK con collegamento a reti GNSS di stazioni permanenti dalla quale vengono emanate le correzioni indispensabili per ottenere la precisione al centimetro, tale strumentazione permette di operare velocemente senza che la stazione principale osservi direttamente il punto di dettaglio e non necessita di revisione dello strumento. Il Distomat T1000 della Wild è una stazione totale fabbricata negli anni
80, e come tutte le stazioni elettro-ottiche utilizzando al loro interno delle lenti di precisione per garantire delle misurazioni accurate necessitano di verifica e calibrazione certificata delle lenti con cadenza biennale, inoltre, l'handicap di questa strumentazione è la necessità che tutti i punti oggetto di rilievo devono essere ben visibili dalla stazione base, per rilevare punti non visibili è necessario lanciare delle stazioni secondarie, questo ne concerne che più sono le stazioni secondarie più si alza il margine d'errore ”.
Il CTU, inoltre, ampliando il rilievo topografico già eseguito in precedenza e rilevando tutti punti fiduciali accessibili ed esistenti all'interno del fg. 127, ha rielaborato l'intero rilievo sovrapponendolo alla mappa catastale al fine di ottenere una sovrapposizione con il maggior numero di punti fiduciali.
Anche a seguito di tale operazione è stato confermato il risultato originario, ossia “ che i fabbricati della parte convenuta, della parte attrice nonché i fabbricati limitrofi risultano considerevolmente spostati rispetto alla loro posizione in mappa verso NORDOVEST così come le particelle 325 e 326
e la dividente tra la particella 466 e 196 nonché la posizione dei fabbricati (480-27-466-196-325) verso la strada. Per come si evince dall'allegato 9, lo sconfinamento della parte convenuta verso la parte attrice ha una misura che sul punto 111 del rilievo è pari a ZERO e sul punto 108 è di cm 47, che in un foglio di mappa in scala 1:1000 corrisponde a circa mezzo millimetro. Per cui, a parere dello scrivente, il confine tra la part. 32 e la part. 448 va considerato come esatto, inoltre legittimato da uno stato di fatto esistente e consolidato negli anni. Ad avvalorare il fatto che i fabbricati sono spostati sulla mappa catastale si evince inoltre dal fatto che la dividente tra la part 466 propr. parte attrice e la part. 196 propr. parte convenuta risulta traslato sulla particella 466 e con essi anche i due piccoli fabbricati posti sulla corte degli stessi (parte della campitura in verde). Per potere rettificare la posizione dei fabbricati che risultano spostati in mappa e in parte edificati sulla strada bisognerebbe eseguire la sdemanializzazione del suolo pubblico, acquisirne titolo e successivamente rettificare in mappa la posizione dei fabbricati con ciò che ne scaturisce (frazionamenti, atti di
6 compravendita, accatastamenti, rettifiche di confini e permute di porzioni di terreni, ecc.), per cui si ritiene necessario legittimare lo stato di fatto”.
Si ritiene di dover condividere tutto quanto accertato e ritenuto dal CTU, il quale ha risposto ai quesiti posti nonché alle osservazioni del CTP di parte attrice e ai quesiti posti a chiarimento con metodo analitico, oggettivo e scevro da vizi logici, dovendosi pertanto ritenere che nessuno sconfinamento vi
è stato sul fondo di parte attrice ad opera della convenuta.
In altri termini, se è pur vero che vi è un disallineamento della situazione reale con quella catastale, questa riguarda l'intera area, e non solo le proprietà in questione, sicché sarebbe illogico e iniquo ammettere uno sconfinamento laddove è solo la sovrapposizione tra situazione cartografica e fattuale ad essere differente, senza però che sia di fatto pregiudicata la consistenza delle proprietà. E ciò anche alla luce del consolidamento di fatto della situazione ormai da decenni.
Quanto alle doglianze di parte attrice in ordine all'apposizione del tubo pluviale è stato richiesto al
CTU di accertare l'eventuale violazione delle distanze legali e i danni eventualmente derivanti dallo scolo dell'acqua.
Le foto sotto riportate confermano quanto rappresentato dal CTU nella relazione di consulenza e nella successiva integrazione, ossia come il pluviale oggetto di causa (nella foto tubo bianco) percorre prima una parte orizzontale con poca pendenza a pochi centimetri dal muro divisorio e successivamente la parte verticale si allontana dal muro di confine di almeno 3,36 cm , per poi, tramite una curva ed un altro pezzo di tubo orizzontale, allontanarsi complessivamente dal confine ad una distanza maggiore di mt 1.00, esattamente 1,70 mt. e sfociare a cielo aperto sulla proprietà di parte convenuta.
Il consulente ha, altresì, evidenziato come la pavimentazione ove sfocia il tubo ha una leggera pendenza verso la proprietà , pertanto - fermo restando che il pluviale raccoglie l'acqua Pt_1
proveniente da una piccola porzione di tetto di circa 3 mq e che allo stato non sono stati riscontrati danni a fabbricati o colture in genere né alla proprietà - ritiene utile al fine di riversare tutte Pt_1
le acque di scolo sulla proprietà della convenuta, allontanare ulteriormente il tubo nella parte finale fino al superamento del dislivello di una distanza non inferiore a mt 2.00 o in alternativa lo spostamento del pluviale facendolo sfociare a cielo aperto sulla terrazza di sua proprietà eliminando così anche la parte di tubo adiacente al muro di confine.
7 Ai sensi del secondo comma dell'art. 889 cod. civ.: “per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine”, fondandosi tale disposizione su di una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti che non ammette la prova contraria (così Cass. civ. sez. II, 02.02.2009 n. 2558; Cass. n.
2964/1997). Nel caso de quo la distanza minima legale prescritta dalla disposizione codicistica risulta osservata, e poiché la domanda è volta specificatamente a riportare le opere del fondo finitimo a distanza legale anche tale domanda è da rigettare.
Che poi a dire del CTU appaia opportuno, in ragione dei dislivelli presenti, disporre l'allungamento del pluviale in maniera tale che vada a sfociare integralmente sulla proprietà della convenuta, ciò può costituire una indicazione alle parti per evitare future controversie, ma la questione attiene più ad un eventuale – e comunque non accertato – problema di immissioni, estraneo al presente giudizio.
Il CTU ha, altresì, accertato - in risposta al quesito posto allo scrivente laddove gli è stato richiesto di verificare la presenza di altre opere realizzate sul fondo di parte attrice o in violazione delle distanze legali - come sul fondo di parte attrice sono presenti tre manufatti precari di scarsa rilevanza edilizia realizzati con materiali di fortuna quali tubi, lastre di copertura in fibrocemento e pareti con materiali di recupero, che hanno funzione ombreggiante e fungono da ricovero per legna e vasche in pvc per acqua, di cui uno a confine con la proprietà e quello più prossimo ad una distanza di mt 5.00 CP_1
entrambi in conformità alle distanze legali.
Trattasi di opere realizzate dal , perciò, non rilevanti ai fini dell'odierno giudizio;
lo Pt_1
stesso dicasi per quanto accertato dal CTU sulla proprietà della convenuta.
8 Per tutto quanto argomentato e sulla base di tutto quanto accertato dal CTU, la domanda di parte attrice non risulta meritevole di accoglimento, atteso che nessuno sconfinamento ad opera della convenuta è avvenuto in suo danno, così come nessun danno gli è stato arrecato dal pluviale posto lungo la linea di confine ad una distanza conforme a quella prescritta per legge.
Al rigetto della domanda principale consegue il rigetto della domanda risarcitoria proposta da parte attrice, rimasta comunque sfornita in corso di causa di valido supporto probatorio.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, in considerazione della natura della controversia, delle questioni affrontate, di quanto emerso in corso di CTU sull'effettivo stato dei luoghi che poteva in assenza di accertamento peritale dar luogo a dubbi sull'esatta ubicazione dei confini.
Per le stesse ragioni e in considerazione dell'utilità che la relazione tecnica d'ufficio ha avuto rispetto a tutte le parti in causa, vengono poste a carico delle stesse quanto liquidato, con separato provvedimento, in favore dell'ausiliario.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe,
- rigetta le domande proposte da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- condanna e al pagamento di quanto liquidato al Parte_1 CP_1 consulente tecnico d'ufficio a titolo di onorario e rimborso spese.
Enna, 29.5.2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
9
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 955 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023
T R A
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI GIORGIO Parte_1 C.F._1
IA (C. F. ); C.F._2
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ALBERGHINA CP_1 C.F._3
FRANCESCO LEANDRO (C. F. ); C.F._4
PARTE CONVENUTA
PREMESSO CHE
Con atto di citazione del 22.08.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni “ accertare e dichiarare l'esatto confine
[...]
dei fondi dettagliatamente indicati in narrativa, con condanna al rilascio, previa rimozione delle opere sulla stessa insistenti, dell'area risultante indebitamente occupata dalla sig.ra CP_1 all'esisto della determinazione della linea dividente i fondi;
accertare e dichiarare la violazione delle distanze sui luoghi dei tubi/pluviali che provengono dalla proprietà di in danno al CP_1
, con condanna alla rimozione e/o arretramento a distanza consentita dalla legge;
Pt_1
conseguentemente condannare la signora al risarcimento danni patrimoniali e non CP_1 patrimoniali in favore di per € 10.000,00 o per quella somma diversa, minore o maggiore, Pt_1
che verrà accertata nel procedimento de quo;
con condanna di spese ed onorari ”.
Parte attrice ha dedotto:
- di essere proprietaria dell'immobile sito a Piazza Armerina in Via Ortalizio identificato al catasto al foglio 127 particella 466, 32 e 446 e del terreno che delimita il fabbricato;
1 - di confinare la sua proprietà con quella di parte convenuta identificata al catasto al foglio 127 particelle 1, 96 e 448;
- che tra le due proprietà il confine è incerto, privo di elementi condivisi e stabili, per cui si rende necessario accertare l'esatta collocazione del confine, atteso che l'incertezza sull'estensione e confinazione dei fondi suindicati è causa di continui litigi tra confinanti, i quali possiedono promiscuamente la zona confinaria;
- che sui luoghi è, altresì, presente un tubo/pluviale collocato in violazione delle distanze di cui all'art. 889 cod. civ.;
- di avere subito danni quantificati in € 10.000,00 a titolo di danni patrimoniali e per la subita sottrazione di una striscia di terreno riservandone la prova in corso di causa.
Si è costituita in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Sezione Civile di Enna adito: - dichiarare la prescrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2946 cc dell'azione giuridica esercitata e di conseguenza delle richieste e pretese avanzate in seno all'atto introduttivo da parte attrice - respingere la richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice poiché mancante della prova del danno ed eccessivamente indeterminata nel quantum. - emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente alle richieste che precedono. - con vittoria di spese, diritti e onorari”.
- l'intervenuta prescrizione per decorso del termine decennale ex art. 2946 cod. civ. per l'esercizio dell'azione, essendo decorsi oltre dieci anni dal rogito notarile di compravendita del 1970 con il quale ha acquistato la particella 340 Parte_1
- l'eccessiva indeterminatezza del quantum dell'avanzata pretesa risarcitoria, non avendo parte attrice provato l'esistenza dei danni patiti;
- la nullità dell'atto di citazione per carenza nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della richiesta, caratterizzata da estrema genericità, sia dal punto di vista del quantum che dell'an.
La causa è stata istruita con la nomina del consulente tecnico d'ufficio, geom. , Persona_1
dopodiché, ritenuti superflui approfondimenti istruttori, la causa è stata rinviata al 28.05.2025 per la precisazione delle conclusioni, la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e ed è decisa nei termini che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, come già rilevato con l'ordinanza del 6.06.2024, va disattesa in quanto tardivamente proposta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, costituitasi in giudizio solo un giorno prima rispetto all'udienza fissata in sede di verifiche preliminari.
Ed infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 166 e 167 c.p.c., il convenuto deve costituirsi almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione depositando
2 la propria comparsa responsiva nella quale deve proporre, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.
Tra le quali rientra certamente quella di prescrizione, non rilevabile d'ufficio dal giudice.
Deve, altresì, osservarsi come nel decreto di differimento udienza ex art. 171-bis comma terzo c.p.c.
è stata rilevata la “nullità della notifica dell'atto di citazione, avvenuta a mani proprie del destinatario
l'11.9.2023, in quanto tra la data di notifica e l'udienza indicata in citazione (9.1.2024) intercorrono
119 giorni liberi (dovendosi escludere dal calcolo il giorno iniziale e finale), quindi un termine inferiore a quello di 120 giorni previsto dall'art. 163 bis c.p.c.”.
Ai sensi dell'art. 164 comma terzo c.p.c. l'essersi il convenuto costituito in giudizio senza avere eccepito nulla al riguardo, ha comportato la sanatoria della rilevata nullità, senza necessità di dovere fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire.
Nel merito, al fine di accertare la sussistenza degli inconvenienti lamentati da - Parte_1 segnatamente al fine di accertare i confini degli immobili di proprietà delle parti in causa e l'eventuale violazione delle distanze legali, nonché gli eventuali danni derivanti dall'apposizione dello scolo/pluviale - si è resa necessaria in corso di causa la nomina di un consulente tecnico d'ufficio nella persona del geometra al quale sono stati posti i seguenti quesiti : Persona_1
“Esaminata la documentazione agli atti, ispezionati i luoghi ed espletata ogni altra opportuna indagine(eventualmente anche presso terzi e pubblici uffici), con relazione scritta corredata da sommario schizzo planimetrico e da documentazione fotografica, descriva analiticamente il C.T.U. lo stato degli immobili per cui è causa, accertandone -mediante esame di atti, informazioni dalle parti e presso pubblici uffici la proprietà ed il possesso, e specificando tipologia, caratteristiche, epoca di realizzazione ed eventuali modificazioni, nel corso del tempo, degli stessi;
2. accerti l'esatto confine tra i fondi delle proprietà delle parti in causa, attenendosi al confine delineato nelle mappe catastali;
3. verifichi, all'esito, se siano fondate le doglianze di parte attrice in merito all'apposizione del tubo pluviale in violazione delle distanze e se quest'ultimo abbia anche comportato danni derivanti dallo scolo dell'acqua;
4. verifichi se vi siano altre opere realizzate sul fondo di parte attrice o in violazione delle distanze legali;
5. descriva tutte le opere necessarie a ripristinare
l'originario stato dei luoghi, ovvero a rendere lo stesso conforme alle prescrizioni urbanistiche e normative vigenti, redigendo analitico computo metrico estimativo 6. tenti il CTU la conciliazione delle parti, e nel caso dovesse avvenire rediga apposito verbale ai sensi degli artt. 199 e 200 c.p.c.”.
Dagli atti di causa risulta che gli odierni comparenti sono proprietari degli immobili siti nel Comune di Piazza Armerina in via Ortalizio, censiti quello di parte attrice al foglio 127 particella 466 e quello della convenuta al foglio 127 part. 196.
3 Quanto al primo, il CTU ha accertato che trattasi di immobile a quattro elevazioni fuori terra ed un seminterrato, con antistante corte su cui insistono due piccoli manufatti di precaria fattura, con annesso un piccolo appezzamento di terra con presenza di alberi (part. 32 fg. 127) su cui insiste un altro piccolo manufatto utilizzato come riparo di alcune vasche in pvc per l'acqua di precaria fattura.
Quello della convenuta, invece, è un immobile a due elevazioni fuori terra ed un piano a quota inferiore rispetto alla strada comunale, antistante al fabbricato, nel piano sotto strada, vi è un piazzale in battuto di cemento ed annesso alla proprietà, vi è un piccolo appezzamento di terra con presenza di alberi coltivato ad orto (part. 448 fg. 127) su cui insiste piccolo fabbricato utilizzato come deposito e copertura a terrazzo accessibile.
Il CTU ha evidenziato come “i fabbricati risultano costruiti in aderenza e la proprietà della parte attrice è delimitata per un piccolo tratto, nella parte di terreno ad uso corte, da un muro di cinta, i due appezzamenti di terra, in forte pendenza, sono divisi da una recinzione di fortuna costituita da tubi di ferro e rete metallica nella parte finale, nel tratto di terreno più prossimo ai fabbricati esiste pure un muretto in calcestruzzo con sovrastante tubi e rete (vedi foto n. 5). È doveroso specificare che il terreno di proprietà della sig.ra è stato terrazzato con muri in calcestruzzo che si CP_1 fermano in quello attualmente è il confine esistente (vedi foto n. 6)”.
I luoghi in causa risultano ben rappresentati nella foto di seguito riportata (foto n. 5 pag. 16 CTU ), potendosi ben individuare sulla destra (guadando la foto) la proprietà e sulla sinistra la Pt_1
proprietà , delimitate da un confine artificiale realizzato da un muretto, paletti ed erba CP_1
disposti su terreno terrazzato.
4 Secondo parte attrice il confine tra le due proprietà sarebbe incerto e la convenuta CP_1
avrebbe cercato di spostarlo, posizionando una recinzione arbitraria per materializzare un presunto tratto di confine;
parte convenuta nulla ha osservato sul punto.
Il CTU nell'accertare l'esatto confine tra i fondi oggetto di causa pur avendo dato atto delle difficoltà incontrate a causa delle discrasie tra la mappa catastale e lo stato di fatto, tuttavia, all'esito dei due rilievi topografici eseguiti ha affermato di avere ottenuto un risultato inconfutabile ossia che “i fabbricati sulla mappa sono rototraslati per lo più ricadenti su strada comunale e con sagoma differente da quella riportata sulle mappe catastali, sconfinando anche sulle particelle limitrofe.
Tutto ciò, fa in modo che catastalmente è poco attendibile ed impreciso delineare il confine” (pag. 7
CTU).
Lo stesso ha precisato, in sede di risposta alle osservazioni del CTP di parte attrice, che “ si è reso impossibile come già scritto in CTU determinare l'esatto confine catastale utilizzando per come prescritto dal Giudice le mappe catastali, perché l'intero complesso dei fabbricati ha subito una rototraslazione e uno spostamento” precisando , altresì, che “ è vero che è stato evidenziato uno sconfinamento della parte convenuta sulla proprietà della parte attrice, ma dovendo dare una risposta chiara ed inconfutabile all'ill.mo sig. Giudice e rifacendosi alle sole mappe catastali, lo scrivente non può stabilirlo in maniera categorica senza dubbio alcuno, poiché per come si evince dallo stralcio del rilievo di pag. 8 della CTU tutti i fabbricati ( part. 27, 480, 466, 196 e 325) risultano tutti rototraslati e spostati sul terreno del confinante. Di seguito si riporta un altro stralcio a dimostrazione di quanto detto dove il rilievo viene appoggiato al PF 05 e ruotando il tutto sul PF 14 si evince che lo sconfinamento è quasi nullo e a tratti a favore della convenuta” ( pagina 23 CTU) .
Per come risultante dallo stralcio di mappa sotto riportato:
Tutto quanto sopra argomentato è stato ulteriormente confermato in sede di chiarimenti richiesti all'ausiliario dallo scrivente, laddove, il CTU ha chiarito di aver utilizzato la metodologia più
5 all'avanguardia e più affidabile per l'effettuazione dei rilievi rispetto a quella del CTP, specificando:
“bisogna far presente che entrambe le tipologie di rilievo (rilievo con GPS e rilievo con Stazione totale) sono affidabili e restituiscono al topografo i dati necessari per eseguire il riconfinamento, nella fattispecie bisogna prendere in considerazione la strumentazione dello scrivente (GPS Trimble
R6) e la strumentazione utilizzata dal CTP geom. (Stazione Distomat T1000 della Wild). Il Per_2
GPS Trimble R6 è una strumentazione fabbricata in data 2005, che grazie al tipo di rilevamento in
RTK con collegamento a reti GNSS di stazioni permanenti dalla quale vengono emanate le correzioni indispensabili per ottenere la precisione al centimetro, tale strumentazione permette di operare velocemente senza che la stazione principale osservi direttamente il punto di dettaglio e non necessita di revisione dello strumento. Il Distomat T1000 della Wild è una stazione totale fabbricata negli anni
80, e come tutte le stazioni elettro-ottiche utilizzando al loro interno delle lenti di precisione per garantire delle misurazioni accurate necessitano di verifica e calibrazione certificata delle lenti con cadenza biennale, inoltre, l'handicap di questa strumentazione è la necessità che tutti i punti oggetto di rilievo devono essere ben visibili dalla stazione base, per rilevare punti non visibili è necessario lanciare delle stazioni secondarie, questo ne concerne che più sono le stazioni secondarie più si alza il margine d'errore ”.
Il CTU, inoltre, ampliando il rilievo topografico già eseguito in precedenza e rilevando tutti punti fiduciali accessibili ed esistenti all'interno del fg. 127, ha rielaborato l'intero rilievo sovrapponendolo alla mappa catastale al fine di ottenere una sovrapposizione con il maggior numero di punti fiduciali.
Anche a seguito di tale operazione è stato confermato il risultato originario, ossia “ che i fabbricati della parte convenuta, della parte attrice nonché i fabbricati limitrofi risultano considerevolmente spostati rispetto alla loro posizione in mappa verso NORDOVEST così come le particelle 325 e 326
e la dividente tra la particella 466 e 196 nonché la posizione dei fabbricati (480-27-466-196-325) verso la strada. Per come si evince dall'allegato 9, lo sconfinamento della parte convenuta verso la parte attrice ha una misura che sul punto 111 del rilievo è pari a ZERO e sul punto 108 è di cm 47, che in un foglio di mappa in scala 1:1000 corrisponde a circa mezzo millimetro. Per cui, a parere dello scrivente, il confine tra la part. 32 e la part. 448 va considerato come esatto, inoltre legittimato da uno stato di fatto esistente e consolidato negli anni. Ad avvalorare il fatto che i fabbricati sono spostati sulla mappa catastale si evince inoltre dal fatto che la dividente tra la part 466 propr. parte attrice e la part. 196 propr. parte convenuta risulta traslato sulla particella 466 e con essi anche i due piccoli fabbricati posti sulla corte degli stessi (parte della campitura in verde). Per potere rettificare la posizione dei fabbricati che risultano spostati in mappa e in parte edificati sulla strada bisognerebbe eseguire la sdemanializzazione del suolo pubblico, acquisirne titolo e successivamente rettificare in mappa la posizione dei fabbricati con ciò che ne scaturisce (frazionamenti, atti di
6 compravendita, accatastamenti, rettifiche di confini e permute di porzioni di terreni, ecc.), per cui si ritiene necessario legittimare lo stato di fatto”.
Si ritiene di dover condividere tutto quanto accertato e ritenuto dal CTU, il quale ha risposto ai quesiti posti nonché alle osservazioni del CTP di parte attrice e ai quesiti posti a chiarimento con metodo analitico, oggettivo e scevro da vizi logici, dovendosi pertanto ritenere che nessuno sconfinamento vi
è stato sul fondo di parte attrice ad opera della convenuta.
In altri termini, se è pur vero che vi è un disallineamento della situazione reale con quella catastale, questa riguarda l'intera area, e non solo le proprietà in questione, sicché sarebbe illogico e iniquo ammettere uno sconfinamento laddove è solo la sovrapposizione tra situazione cartografica e fattuale ad essere differente, senza però che sia di fatto pregiudicata la consistenza delle proprietà. E ciò anche alla luce del consolidamento di fatto della situazione ormai da decenni.
Quanto alle doglianze di parte attrice in ordine all'apposizione del tubo pluviale è stato richiesto al
CTU di accertare l'eventuale violazione delle distanze legali e i danni eventualmente derivanti dallo scolo dell'acqua.
Le foto sotto riportate confermano quanto rappresentato dal CTU nella relazione di consulenza e nella successiva integrazione, ossia come il pluviale oggetto di causa (nella foto tubo bianco) percorre prima una parte orizzontale con poca pendenza a pochi centimetri dal muro divisorio e successivamente la parte verticale si allontana dal muro di confine di almeno 3,36 cm , per poi, tramite una curva ed un altro pezzo di tubo orizzontale, allontanarsi complessivamente dal confine ad una distanza maggiore di mt 1.00, esattamente 1,70 mt. e sfociare a cielo aperto sulla proprietà di parte convenuta.
Il consulente ha, altresì, evidenziato come la pavimentazione ove sfocia il tubo ha una leggera pendenza verso la proprietà , pertanto - fermo restando che il pluviale raccoglie l'acqua Pt_1
proveniente da una piccola porzione di tetto di circa 3 mq e che allo stato non sono stati riscontrati danni a fabbricati o colture in genere né alla proprietà - ritiene utile al fine di riversare tutte Pt_1
le acque di scolo sulla proprietà della convenuta, allontanare ulteriormente il tubo nella parte finale fino al superamento del dislivello di una distanza non inferiore a mt 2.00 o in alternativa lo spostamento del pluviale facendolo sfociare a cielo aperto sulla terrazza di sua proprietà eliminando così anche la parte di tubo adiacente al muro di confine.
7 Ai sensi del secondo comma dell'art. 889 cod. civ.: “per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine”, fondandosi tale disposizione su di una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti che non ammette la prova contraria (così Cass. civ. sez. II, 02.02.2009 n. 2558; Cass. n.
2964/1997). Nel caso de quo la distanza minima legale prescritta dalla disposizione codicistica risulta osservata, e poiché la domanda è volta specificatamente a riportare le opere del fondo finitimo a distanza legale anche tale domanda è da rigettare.
Che poi a dire del CTU appaia opportuno, in ragione dei dislivelli presenti, disporre l'allungamento del pluviale in maniera tale che vada a sfociare integralmente sulla proprietà della convenuta, ciò può costituire una indicazione alle parti per evitare future controversie, ma la questione attiene più ad un eventuale – e comunque non accertato – problema di immissioni, estraneo al presente giudizio.
Il CTU ha, altresì, accertato - in risposta al quesito posto allo scrivente laddove gli è stato richiesto di verificare la presenza di altre opere realizzate sul fondo di parte attrice o in violazione delle distanze legali - come sul fondo di parte attrice sono presenti tre manufatti precari di scarsa rilevanza edilizia realizzati con materiali di fortuna quali tubi, lastre di copertura in fibrocemento e pareti con materiali di recupero, che hanno funzione ombreggiante e fungono da ricovero per legna e vasche in pvc per acqua, di cui uno a confine con la proprietà e quello più prossimo ad una distanza di mt 5.00 CP_1
entrambi in conformità alle distanze legali.
Trattasi di opere realizzate dal , perciò, non rilevanti ai fini dell'odierno giudizio;
lo Pt_1
stesso dicasi per quanto accertato dal CTU sulla proprietà della convenuta.
8 Per tutto quanto argomentato e sulla base di tutto quanto accertato dal CTU, la domanda di parte attrice non risulta meritevole di accoglimento, atteso che nessuno sconfinamento ad opera della convenuta è avvenuto in suo danno, così come nessun danno gli è stato arrecato dal pluviale posto lungo la linea di confine ad una distanza conforme a quella prescritta per legge.
Al rigetto della domanda principale consegue il rigetto della domanda risarcitoria proposta da parte attrice, rimasta comunque sfornita in corso di causa di valido supporto probatorio.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, in considerazione della natura della controversia, delle questioni affrontate, di quanto emerso in corso di CTU sull'effettivo stato dei luoghi che poteva in assenza di accertamento peritale dar luogo a dubbi sull'esatta ubicazione dei confini.
Per le stesse ragioni e in considerazione dell'utilità che la relazione tecnica d'ufficio ha avuto rispetto a tutte le parti in causa, vengono poste a carico delle stesse quanto liquidato, con separato provvedimento, in favore dell'ausiliario.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe,
- rigetta le domande proposte da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- condanna e al pagamento di quanto liquidato al Parte_1 CP_1 consulente tecnico d'ufficio a titolo di onorario e rimborso spese.
Enna, 29.5.2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
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