Art. 2.
Sono abrogate le leggi 5 gennaio 1953, n. 31, e 17 aprile 1957 , n. 247. L'abrogazione ha effetto dal giorno primo del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Sono abrogate le leggi 5 gennaio 1953, n. 31, e 17 aprile 1957 , n. 247. L'abrogazione ha effetto dal giorno primo del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.