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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 14/07/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 257/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai
Magistrati:
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 257/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Marika Bolognese, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
Gloria Cimarra, come da procura in atti;
RESISTENTE
nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero presso questo Tribunale;
INTERVENIENTE
1 OGGETTO: regolamentazione condizioni mantenimento figlio nato fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 9/7/2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da accordo raggiunto tra le stesse sulla base di proposta formulata dal Giudice. Il P.M., con nota del 12/7/2025, ha espresso parere favorevole alla regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore di cui alla proposta del Giudice come integrata su accordo delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25/3/2025 ha Parte_1 chiesto all'intestato Tribunale di “a) Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 dell'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, con la quale continuerà a vivere nell'abitazione sita in San Salvo alla via dell'Atletica nr. 44; b)
Il padre potrà tenere vedere e tenere con sé la figlia un Per_1 pomeriggio a settimana, dall'uscita della scuola materna sino alle ore 20:00. Durante il periodo di permanenza presso ciascun genitore, la minore verrà seguita nelle attività sia scolastiche che ludico sportive. A domeniche alternate il diritto di visita può essere esercitato per l'intera giornata, ovvero dalle ore 10:00 alle ore
20:00, senza possibilità di pernotto. Il pernottamento dovràavvenire gradualmente, e sarà consentito solo dopo che il sig. avrà CP_1 stabilito una sistemazione abitativa stabile, poiché, attualmente, quest'ultimo vede e tiene con sé la minore presso l'abitazione Per_1 della;
c) Durante le festività natalizie, la minore Pt_1 trascorrerà, ad anni alterni con ciascun genitore, il 24 dicembre con uno ed il 25 dicembre con l'altro, come pure il 31 dicembre con uno ed il 1 gennaio con l'altro, entro i limiti di orari pattuiti per la domenica. Ad anni alterni saranno trascorse anche le festività pasquali, come pure quelle del 25 aprile, del 1 maggio, del 2 giugno, del 1 novembre, dell'8 dicembre ed i compleanni. Nel periodo estivo la minore potrà trascorrere con il padre 7 giorni consecutivi nel
2 mese di agosto, senza possibilità di pernotto per le motivazioni di cui alla lettera b). Periodi questi che verranno concordati con anticipo dai genitori;
d) Nei periodi di collocazione presso l'altro genitore, ciascuno potrà liberamente avere rapporti con la figlia attraverso strumenti telefonici e/o videochiamate per una volta al giorno;
e) A decorrere dal corrente mese di marzo 2025, CP_1
provvederà a corrispondere in favore di
[...] Parte_1
, un contributo economico per il mantenimento della figlia
[...]
nella misura di €. 500,00 mensili. Tale somma sarà corrisposta Per_1 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico sul conto postepay intestato ad essa avente il seguente Pt_1
IBAN: [...] e sarà rivalutatannualmente al
100% secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie saranno corrisposte al 50% da ciascun genitore. A tal proposito, ai fini della determinazione delle spese ordinarie e straordinarie si farà riferimento al protocollo di intesa sottoscritto presso l'intestato
Tribunale in data 07.11.2019; f) L'assegno unico verrà richiesto per intero dalla ricorrente che ne percepirà per Parte_1 intero ed in via esclusiva il relativo importo, con espressa rinuncia da parte di;
g) Il libretto di risparmio postale dedicato CP_1 ai minori di età, avente nr. 000051425611 ed intestato alla minore potrà essere movimentato solo per operazioni su cui Persona_2 vi è accordo espresso di entrambi i genitori;
h) Per ogni ulteriore aspetto relativo alla figlia minorenne si farà riferimento al piano genitoriale in atti (doc. 7); i) Le decisioni di maggiore interesse, quali quelle che comportano scelte che più profondamente incidono sull'istruzione, sull'educazione e sulla salute della figlia, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa;
j) I genitori s'impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, atutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere
3 giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della minore;
Con vittoria di spese del presente giudizio.”.
Con memoria di costituzione del 23/5/2025 il resistente
[...]
ha chiesto di recepire le seguenti condizioni “1) La figlia CP_1
sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso la residenza della madre sita in San
Salvo alla via dell'Atletica n° 44, fermo restando la possibilità di collocamento presso l'abitazione paterna, qualora il Giudice lo riterrà opportuno. Le decisioni di straordinaria amministrazione inerenti la vita del minorenne, quindi, verranno concordate tra i genitori, con facoltà per entrambi, ove non fosse possibile un preventivo consenso, di adottare autonomamente e comunque alla luce della volontà del minore stesso, quelle di ordinaria amministrazione. 2) Al signor viene riconosciuto il diritto CP_1 di visita secondo le seguenti modalità: - durante la settimana il padre potrà tenere la figlia con sé quando vuole, previo preavviso alla madre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici nonché lavorativi dello stesso;
in caso di disaccordo, il padre potrà vedere la figlia almeno due volte alla settimana, martedì e giovedì, andandola a prendere direttamente dall'abitazione materna e riportandola presso la stessa casa alle ore 21. Nel caso in cui, per il giorno indicato, il genitore si trovasse nell'impossibilità di stare con la figlia, a cagione di importanti e/o inderogabili impegni lavorativi o di altro genere, quest'ultimo, comunicatolo preventivamente alla signora Pt_1 potrà con la stessa convenire la sostituzione, momentanea, della riferita giornata con altra della settimana. Lo stesso accordo potrà essere assunto dai genitori nel caso in cui la bambina abbia problemi di salute e/o impegni di natura scolastica o anche ludica tali da impedire loro di trascorrere la giornata con il padre. Nei fine settimana, alternativamente, il padre potrà tenere presso di sé Per_1 dal venerdì dall'uscita della scuola fino alle ore 21 della Domenica, andandola a prendere direttamente dall'abitazione materna e riportandola presso la stessa casa, dopo aver consumato il pasto
4 della sera. Per le festività Natalizie e Pasquali la minore trascorrerà con entrambi i genitori le giornate del 25 e del 26
Dicembre così come quelle del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni. La regola dell'alternanza verrà applicata altresì alle giornate del 01 Gennaio nonché a quella del
06 Gennaio. Durante queste ricorrenze, ad anni alterni, la figlia rimarrà con il padre, dalle ore 10:00 alle ore 21 dello stesso giorno o comunque ad orari da concordarsi di volta in volta. La già cennata regola, in base agli orari descritti, disciplinerà anche le restanti festività annuali quali la Pasqua e comunque tutte quelle per cui sia prevista la sospensione dall'impegno scolastico. In occasione delle vacanze estive potrà trascorrere almeno 20 giorni, anche Per_1 non consecutivi, in compagnia del padre. Il riferito periodo andrà preventivamente concordato con l'altro genitore, pure in ragione delle esigenze di quest'ultimo, entro il mese di Giugno di ogni anno.
3) Il signor corrisponderà alla signora a titolo CP_1 Pt_2 di contributo di mantenimento per la figlia la somma mensile di €
250 entro la data del 5 di ogni mese, con rivalutazione secondo indici ISTAT, oltre il 50% dell'assegno unico in favore della figlia.
Le spese scolastiche straordinarie (gite, corsi, laboratori, stages etc), mediche, sportive, ludiche e sociali in genere, rimarranno a carico di entrambi i genitori, nella percentuale rispettivamente del
50%, previa necessaria e preventiva intesa sulle stesse da parte di entrambi i genitori. All'uopo, i genitori medesimi, qualora d'accordo sulla spesa complessiva da affrontare, si autorizzano sin d'ora ad anticiparne, ove necessario, gli interi costi, per poi richiederne all'altro la refusione del 50% attraverso l'esibizione della relativa certificazione di esborso 4) entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico ed a concedersi reciproco assenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità della figlia minore valida per l'espatrio.”.
Alla prima udienza di comparizione del 2/7/2025, il Giudice ha interrogato liberamente le parti, presenti con i rispettivi
5 difensori;
quindi, con successiva ordinanza del 3/7/2025, ha formulato alle medesime una proposta conciliativa. Alla successiva udienza del 9/7/2025, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni dichiarando di aderire alla proposta del Giudice, cui hanno apportato alcune modifiche come segue: “Affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1 presso la madre.
Il resistente potrà vedere e tenere con sé per due Per_1 pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì dall'uscita da scuola alle 20) e a fine settimana alternati (dal sabato all'uscita da scuola fino alla domenica alle ore 21:30) con possibilità di pernotto. Si precisa che, laddove il padre non possa tenere con sé la figlia nei pomeriggi di martedì e giovedì, nella stessa settimana o in quella successiva il padre potrà prelevare la figlia da scuola già dal venerdì pomeriggio e trascorrervi il finesettimana fino alla domenica come sopra previsto. Le festività natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza. Il padre, infine, potrà vedere e tenere con sé per 15 giorni (anche non consecutivi) Per_1 per le vacanze estive (da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno). Resta inteso che le parti potranno concordare di volta in volta turni di visita aggiuntivi per il padre.
Il resistente verserà alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma complessiva di euro 400,00, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie (come da Protocollo in uso presso questo Tribunale), con decorrenza dalla data della domanda. L'assegno unico verrà percepito interamente dalla ricorrente.
Le parti esprimono il loro consenso reciproco al rilascio di passaporto ovvero di altro documento valido per l'espatrio della figlia minore (per viaggi di quest'ultima all'estero sempre e comunque concordati tra i genitori).
Compensazione integrale delle spese di lite.”.
6 La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rileva che tutti i patti e le condizioni fissati dalle parti non sono contrari a disposizioni di legge né all'ordine pubblico e sono corrispondenti agli interessi morali e materiali della figlia minore al cui ascolto non si procede, Persona_2 avendo la bambina solo cinque anni.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Le spese di lite devono trovare integrale compensazione, come da richiesta congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 257/2025, così provvede:
− prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che l'affidamento ed il mantenimento della minore avvengano secondo le condizioni concordate Persona_2 dalle parti come ritrascritte in motivazione;
− compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Vasto, nella Camera di Consiglio del 14/7/2025.
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Dott.ssa Maria Elena Faleschini
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai
Magistrati:
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 257/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Marika Bolognese, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
Gloria Cimarra, come da procura in atti;
RESISTENTE
nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero presso questo Tribunale;
INTERVENIENTE
1 OGGETTO: regolamentazione condizioni mantenimento figlio nato fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 9/7/2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da accordo raggiunto tra le stesse sulla base di proposta formulata dal Giudice. Il P.M., con nota del 12/7/2025, ha espresso parere favorevole alla regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore di cui alla proposta del Giudice come integrata su accordo delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25/3/2025 ha Parte_1 chiesto all'intestato Tribunale di “a) Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 dell'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, con la quale continuerà a vivere nell'abitazione sita in San Salvo alla via dell'Atletica nr. 44; b)
Il padre potrà tenere vedere e tenere con sé la figlia un Per_1 pomeriggio a settimana, dall'uscita della scuola materna sino alle ore 20:00. Durante il periodo di permanenza presso ciascun genitore, la minore verrà seguita nelle attività sia scolastiche che ludico sportive. A domeniche alternate il diritto di visita può essere esercitato per l'intera giornata, ovvero dalle ore 10:00 alle ore
20:00, senza possibilità di pernotto. Il pernottamento dovràavvenire gradualmente, e sarà consentito solo dopo che il sig. avrà CP_1 stabilito una sistemazione abitativa stabile, poiché, attualmente, quest'ultimo vede e tiene con sé la minore presso l'abitazione Per_1 della;
c) Durante le festività natalizie, la minore Pt_1 trascorrerà, ad anni alterni con ciascun genitore, il 24 dicembre con uno ed il 25 dicembre con l'altro, come pure il 31 dicembre con uno ed il 1 gennaio con l'altro, entro i limiti di orari pattuiti per la domenica. Ad anni alterni saranno trascorse anche le festività pasquali, come pure quelle del 25 aprile, del 1 maggio, del 2 giugno, del 1 novembre, dell'8 dicembre ed i compleanni. Nel periodo estivo la minore potrà trascorrere con il padre 7 giorni consecutivi nel
2 mese di agosto, senza possibilità di pernotto per le motivazioni di cui alla lettera b). Periodi questi che verranno concordati con anticipo dai genitori;
d) Nei periodi di collocazione presso l'altro genitore, ciascuno potrà liberamente avere rapporti con la figlia attraverso strumenti telefonici e/o videochiamate per una volta al giorno;
e) A decorrere dal corrente mese di marzo 2025, CP_1
provvederà a corrispondere in favore di
[...] Parte_1
, un contributo economico per il mantenimento della figlia
[...]
nella misura di €. 500,00 mensili. Tale somma sarà corrisposta Per_1 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico sul conto postepay intestato ad essa avente il seguente Pt_1
IBAN: [...] e sarà rivalutatannualmente al
100% secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie saranno corrisposte al 50% da ciascun genitore. A tal proposito, ai fini della determinazione delle spese ordinarie e straordinarie si farà riferimento al protocollo di intesa sottoscritto presso l'intestato
Tribunale in data 07.11.2019; f) L'assegno unico verrà richiesto per intero dalla ricorrente che ne percepirà per Parte_1 intero ed in via esclusiva il relativo importo, con espressa rinuncia da parte di;
g) Il libretto di risparmio postale dedicato CP_1 ai minori di età, avente nr. 000051425611 ed intestato alla minore potrà essere movimentato solo per operazioni su cui Persona_2 vi è accordo espresso di entrambi i genitori;
h) Per ogni ulteriore aspetto relativo alla figlia minorenne si farà riferimento al piano genitoriale in atti (doc. 7); i) Le decisioni di maggiore interesse, quali quelle che comportano scelte che più profondamente incidono sull'istruzione, sull'educazione e sulla salute della figlia, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa;
j) I genitori s'impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, atutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere
3 giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della minore;
Con vittoria di spese del presente giudizio.”.
Con memoria di costituzione del 23/5/2025 il resistente
[...]
ha chiesto di recepire le seguenti condizioni “1) La figlia CP_1
sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso la residenza della madre sita in San
Salvo alla via dell'Atletica n° 44, fermo restando la possibilità di collocamento presso l'abitazione paterna, qualora il Giudice lo riterrà opportuno. Le decisioni di straordinaria amministrazione inerenti la vita del minorenne, quindi, verranno concordate tra i genitori, con facoltà per entrambi, ove non fosse possibile un preventivo consenso, di adottare autonomamente e comunque alla luce della volontà del minore stesso, quelle di ordinaria amministrazione. 2) Al signor viene riconosciuto il diritto CP_1 di visita secondo le seguenti modalità: - durante la settimana il padre potrà tenere la figlia con sé quando vuole, previo preavviso alla madre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici nonché lavorativi dello stesso;
in caso di disaccordo, il padre potrà vedere la figlia almeno due volte alla settimana, martedì e giovedì, andandola a prendere direttamente dall'abitazione materna e riportandola presso la stessa casa alle ore 21. Nel caso in cui, per il giorno indicato, il genitore si trovasse nell'impossibilità di stare con la figlia, a cagione di importanti e/o inderogabili impegni lavorativi o di altro genere, quest'ultimo, comunicatolo preventivamente alla signora Pt_1 potrà con la stessa convenire la sostituzione, momentanea, della riferita giornata con altra della settimana. Lo stesso accordo potrà essere assunto dai genitori nel caso in cui la bambina abbia problemi di salute e/o impegni di natura scolastica o anche ludica tali da impedire loro di trascorrere la giornata con il padre. Nei fine settimana, alternativamente, il padre potrà tenere presso di sé Per_1 dal venerdì dall'uscita della scuola fino alle ore 21 della Domenica, andandola a prendere direttamente dall'abitazione materna e riportandola presso la stessa casa, dopo aver consumato il pasto
4 della sera. Per le festività Natalizie e Pasquali la minore trascorrerà con entrambi i genitori le giornate del 25 e del 26
Dicembre così come quelle del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni. La regola dell'alternanza verrà applicata altresì alle giornate del 01 Gennaio nonché a quella del
06 Gennaio. Durante queste ricorrenze, ad anni alterni, la figlia rimarrà con il padre, dalle ore 10:00 alle ore 21 dello stesso giorno o comunque ad orari da concordarsi di volta in volta. La già cennata regola, in base agli orari descritti, disciplinerà anche le restanti festività annuali quali la Pasqua e comunque tutte quelle per cui sia prevista la sospensione dall'impegno scolastico. In occasione delle vacanze estive potrà trascorrere almeno 20 giorni, anche Per_1 non consecutivi, in compagnia del padre. Il riferito periodo andrà preventivamente concordato con l'altro genitore, pure in ragione delle esigenze di quest'ultimo, entro il mese di Giugno di ogni anno.
3) Il signor corrisponderà alla signora a titolo CP_1 Pt_2 di contributo di mantenimento per la figlia la somma mensile di €
250 entro la data del 5 di ogni mese, con rivalutazione secondo indici ISTAT, oltre il 50% dell'assegno unico in favore della figlia.
Le spese scolastiche straordinarie (gite, corsi, laboratori, stages etc), mediche, sportive, ludiche e sociali in genere, rimarranno a carico di entrambi i genitori, nella percentuale rispettivamente del
50%, previa necessaria e preventiva intesa sulle stesse da parte di entrambi i genitori. All'uopo, i genitori medesimi, qualora d'accordo sulla spesa complessiva da affrontare, si autorizzano sin d'ora ad anticiparne, ove necessario, gli interi costi, per poi richiederne all'altro la refusione del 50% attraverso l'esibizione della relativa certificazione di esborso 4) entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico ed a concedersi reciproco assenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità della figlia minore valida per l'espatrio.”.
Alla prima udienza di comparizione del 2/7/2025, il Giudice ha interrogato liberamente le parti, presenti con i rispettivi
5 difensori;
quindi, con successiva ordinanza del 3/7/2025, ha formulato alle medesime una proposta conciliativa. Alla successiva udienza del 9/7/2025, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni dichiarando di aderire alla proposta del Giudice, cui hanno apportato alcune modifiche come segue: “Affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1 presso la madre.
Il resistente potrà vedere e tenere con sé per due Per_1 pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì dall'uscita da scuola alle 20) e a fine settimana alternati (dal sabato all'uscita da scuola fino alla domenica alle ore 21:30) con possibilità di pernotto. Si precisa che, laddove il padre non possa tenere con sé la figlia nei pomeriggi di martedì e giovedì, nella stessa settimana o in quella successiva il padre potrà prelevare la figlia da scuola già dal venerdì pomeriggio e trascorrervi il finesettimana fino alla domenica come sopra previsto. Le festività natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza. Il padre, infine, potrà vedere e tenere con sé per 15 giorni (anche non consecutivi) Per_1 per le vacanze estive (da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno). Resta inteso che le parti potranno concordare di volta in volta turni di visita aggiuntivi per il padre.
Il resistente verserà alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma complessiva di euro 400,00, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie (come da Protocollo in uso presso questo Tribunale), con decorrenza dalla data della domanda. L'assegno unico verrà percepito interamente dalla ricorrente.
Le parti esprimono il loro consenso reciproco al rilascio di passaporto ovvero di altro documento valido per l'espatrio della figlia minore (per viaggi di quest'ultima all'estero sempre e comunque concordati tra i genitori).
Compensazione integrale delle spese di lite.”.
6 La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rileva che tutti i patti e le condizioni fissati dalle parti non sono contrari a disposizioni di legge né all'ordine pubblico e sono corrispondenti agli interessi morali e materiali della figlia minore al cui ascolto non si procede, Persona_2 avendo la bambina solo cinque anni.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Le spese di lite devono trovare integrale compensazione, come da richiesta congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 257/2025, così provvede:
− prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che l'affidamento ed il mantenimento della minore avvengano secondo le condizioni concordate Persona_2 dalle parti come ritrascritte in motivazione;
− compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Vasto, nella Camera di Consiglio del 14/7/2025.
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Dott.ssa Maria Elena Faleschini
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