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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 29/11/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 127/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
2a Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore
Dott. Francesco Parodo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 127 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
Controparte_1
con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Sonnino 96, rappresentato e difeso dall'avvocato
LA DD in virtù di procura generale alle liti come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente in [...], CP_2
rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Cogoni presso il cui studio in Cagliari è elettivamente domiciliato in virtù di procura speciale come in atti;
APPELLATO
All'esito della udienza collegiale del 12 novembre 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
Voglia la Corte d'Appello adita in totale riforma della sentenza impugnata rigettare il ricorso proposto da , con il favore delle spese. CP_2
1 Nell'interesse dell'appellato:
a) rigettare l'appello in quanto tardivo, inammissibile infondato in fatto e diritto per le motivazioni di cui al presente atto;
b) per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
c) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Cagliari il 10 settembre 2021 CP_2
ha esposto che il 7 ottobre 2019 aveva subito un infortunio sul lavoro mentre era impegnato, quale dipendente della Blue Shark s.r.l. con inquadramento come operaio - muratore qualificato, in un cantiere ubicato a Cagliari nella Via Goceano.
Ha proseguito deducendo che i sanitari dell'Ospedale Marino di Cagliari, ove era stato trasportato nello stesso giorno per le cure del caso, avevano diagnosticato un trauma distorsivo ginocchio destro con prognosi di 20 giorni.
All'esito dell'apertura presso l' della pratica relativa all'infortunio sul lavoro CP_1
occorsogli nelle circostanze anzidette, cui seguiva l'invio di ulteriore documentazione medica comprensiva anche di certificazioni mediche e della cartella clinica relativa ad un ricovero per l'esecuzione di un intervento chirurgico di artroscopia del ginocchio, l'Istituto gli aveva comunicato il diniego quanto al riconoscimento dell'indennizzo richiesto e delle prestazioni previste per il periodo di inabilità temporanea assoluta correlata al predetto sinistro.
Ha quindi convenuto in giudizio l' onde ottenere le prestazioni assicurative CP_1
anzidette siccome ingiustamente negate pur in presenza dei presupposti a tal fine richiesti dalla legge.
L' si è ritualmente costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza dell'avversa CP_1
domanda escludendo per un verso l'esistenza di postumi indennizzabili in presenza di un valore percentuale del danno biologico lamentato in ricorso corrispondente del 3 %, dunque all'interno della franchigia prevista dalla legge, e per altro verso evidenziando l'esistenza in capo al di lesioni al ginocchio di tipo degenerativo e non post traumatico, dunque, CP_2
diversamente da quanto prospettato in ricorso, non di competenza dell'Istituto.
2 La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e c.t.u. medico legale sulla persona del ricorrente avendo il giudicante ritenuto non necessari ulteriori incombenti istruttori.
All'esito dell'accertamento peritale il Tribunale, condividendo le conclusioni cui è pervenuto l'Ausiliare, con sentenza n. 460/2023 del 30 marzo 2023, ha accertato che il a seguito CP_2
dell'evento infortunistico occorsogli il 7 ottobre 2019, risulta affetto da esiti di trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro con conseguente meniscectomia mediale, i quali hanno determinato un periodo di inabilità temporanea assoluta decorrente dal 7 ottobre 2019 al 7 febbraio 2020 e dal 22 luglio 2020 al 22 agosto 2020 e un danno biologico permanente pari al 2 %.
Ha quindi, in parziale accoglimento del ricorso, condannato l' a riconoscere in CP_1
favore del il predetto periodo di inabilità temporanea assoluta escludendo di contro la CP_2
fondatezza della domanda tesa ad ottenere il riconoscimento dell'indennizzo del danno biologico permanente.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l' con ricorso depositato il 3 CP_1
maggio 2023 ove ha rassegnato le sovrascritte conclusioni.
Il si è costituito in giudizio ed ha resistito. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte, sulla scorta di quanto risulta dagli atti di causa, rileva che l'appellante ha sostanzialmente contestato la sentenza di prime cure sotto due distinti profili.
2. In particolare l' rivolge le sue censure rispetto alla sentenza di primo grado CP_1
anzitutto nella parte in cui ha accertato un periodo di inabilità lavorativa temporanea assoluta per il periodo che va dal 7 ottobre 2019 al 7 febbraio 2020, dunque ben superiore a quello pari a 19 giorni stimato dai sanitari dell'Istituto, ed ancora laddove ha valutato l'esistenza di postumi permanenti, inesistenti per l'appellante, corrispondenti ad un danno biologico residuo pari al 2 %.
Tale primo profilo di doglianza è così articolato nell'atto di appello:L'esame strumentale quindi non attestava lesioni post traumatiche per cui il caso era meritevole oltre che di un breve periodo di inabilità temporanea assoluta (gg 19) che di valutazione senza postumi.
2.1. Il motivo di appello non è fondato e deve pertanto essere rigettato.
3 Osserva la Corte che la parte appellante, al fine di sostenere tale censura rispetto alla decisione di prime cure, ha focalizzato la sua attenzione sulla mancanza di un versamento articolare in prossimità temporale con l'infortunio desumendo da tale circostanza per un verso la mancanza di una inabilità assoluta per l'arco temporale che va dalla fine ottobre 2019 fino al successivo febbraio 2020, e per altro verso l'insussistenza di postumi permanenti in capo al . Per_1
Ebbene la mancanza di un versamento articolare se corrisponde al vero per quanto riguarda le risultanze strumentali acquisite immediatamente dopo il sinistro non assume tuttavia valore dirimente onde escludere in termini assoluti l'esistenza di lesioni comunque meritevoli di tutela assicurativa.
E' sufficiente al riguardo richiamare le considerazioni medico legali svolte dal c.t.u. il quale, analizzando compiutamente l'insieme delle evidenze acquisite all'esito di plurimi accertamenti diagnostici nel corso dei mesi successivi all'infortunio, non limitandosi dunque al solo dato ricavabile dal quadro clinico presente subito dopo il sinistro, ha testualmente evidenziato che
l'esame RMN 18/10/19 non conferma né l'edema né il versamento articolare ma fenomeni meniscosici di basso grado a carico del MM. Il versamento articolare veniva invece confermato da esame ECO 13/11/19, da consulenza fisiatrica 22/10/19 e da successivo esame
RMN 12/6/20.
Nella sua esposizione sempre il c.t.u. ha quindi avuto modo di porre in rilievo, come già ben evidenziato dal primo giudice, che il fin dalla visita presso il pronto soccorso CP_2
dell'Ospedale Marino presentava all'esito dell'esame obiettivo una gonalgia dx con edema e limitazione funzionale mentre la successiva visita ortopedica aveva accertato positività dello stress in valgo ( che poteva indirizzare verso una possibile lesione del LCM ).
Lo stesso consulente, nei chiarimenti resi su richiesta del primo giudice il 24 febbraio 2023, ha ulteriormente spiegato gli elementi che egli, secondo criteri medico legali, ha valutato onde quantificare il periodo di inabilità assoluta nei termini poi recepiti dal Tribunale.
Ha infatti rilevato che il subito dopo il sinistro è stato costretto a ricorrere al PS e ad CP_2
immobilizzazione con bendaggio in quanto riconosciuto affetto da “ trauma distorsivo ginocchio dx ” con prognosi di 20 gg. Esame RMN in data 21/10/19 ha evidenziato fenomeni meniscosici sul corno post del MM e condropatia rotulea ha quindi proseguito spiegando che in data 22/10/19 è stato formulato il sospetto di una lesione legamentosa per cui è stato
4 prescritto ciclo di tecarterapia e ulteriori 15 gg di riposo Ha poi praticato in data 13/11/19 esame ECO che ha evidenziato lesione del LCM per cui è stata formulata la diagnosi di trauma distorsivo ginocchio dx con lesione del LCM e sarebbe stato prescritto uso di ginocchiera armata corta : altri controlli fisiatrici sono stati effettuati in data 21/1/20, 10/2/20
e 25/2/20 ed ulteriore esame ECO 10/2/20.
Sulla scorta di tali inequivoci dati documentali, nemmeno smentiti in modo argomentato dalla difesa appellante, ha ritenuto di poter quantificare il periodo di inabilità assoluta in ragione di circa 120 giorni ossia dal 7 ottobre 2019 al 7 febbraio 2020 (cfr. relazione recante chiarimenti sulla c.t.u. del 24 febbraio 2023 in atti).
Ha quindi aggiunto, concludendo le sue considerazioni sul punto, che Se la condrite del ginocchio dx può essere considerata preesistente e determinata da fenomeni degenerativi prevalentemente extralavorativi e quindi malattia comune, la lesione meniscale deve essere considerata , a mio giudizio, determinata dal trauma infortunistico,.
In tal senso ha osservato, quanto alla eziologia lavorativa della lesione al ginocchio, che è altamente probabile che su un ginocchio affetto da esiti di shaving per osteocondropatia , si
Part sia verificato un trauma di tipo distorsivo che ha determinato una lesione del che lo ha costretto ad altro intervento di meniscectomia selettiva.
Dunque sulla scorta del quadro clinico funzionale e delle evidenze strumentali la patologia riscontrata, ossia gli ESITI DI TRAUMA CONTUSIVO-DISTORSIVO
[...]
residuata all'esito dell'infortunio Controparte_3
dell'ottobre 2019 è responsabile, secondo l'Ausiliare, di un danno biologico pari al 2 %, valore che l' non ha invero nemmeno specificamente contestato perlomeno in relazione alla CP_1
esatta quantificazione del danno accertato in sede peritale..
In definitiva, concludendo sul punto, la sentenza gravata, diversamente da quanto opinato dalla difesa appellante, dà conto, sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio sopra richiamata, di un quadro clinico in evoluzione ed offre un vaglio della vicenda in esame strettamente ancorato ai riscontri diagnostici eseguiti sulla persona del , altresì, CP_2 Per_2
sia l'estensione temporale (circa 120 giorni) del periodo di totale inabilità che il tipo di patologia residuata dall'infortunio in disamina ed il correlato danno biologico pari al 2 %.
5 3. Il secondo distinto profilo di doglianza sollevato dall'appellante riguarda invece il decisum di primo grado relativo all'accertamento di un periodo di inabilità assoluta temporanea per l'intervallo che va dal 22 luglio 2020 al 22 agosto 2020.
3.1. Il Collegio ritiene che anche tale motivo di appello non sia fondato e che debba, pertanto, essere rigettato.
Vale anzitutto osservare che la sentenza impugnata ha svolto sul punto articolate e puntuali considerazioni rilevando, in particolare, che all'esito di un esame RMN del 12 giugno 2020 dal quale era emersa dopo circa 8 mesi dall'infortunio l'esistenza di una lesione meniscale di II grado il ricorrente era stato costretto a sottoporsi ad un intervento artroscopico di regolarizzazione meniscale.
Il primo giudice ha proseguito la sua esposizione evidenziando, sulla scorta di quanto chiarito dal c.t.u., che i segni di meniscosi documentati dalla RMN del 18/10/19, con criterio di alta probabilità e verosimiglianza scientifica, erano evoluti progressivamente verso la lesione meniscale, con fenomeni subentranti di versamento articolare, dolore e limitazione funzionale fino all'intervento chirurgico, cioè con una cascata di eventi innescati dal trauma contusivo
- distorsivo del 7 ottobre 2019 che avevano culminato nella meniscectomia.
Appare pertanto logicamente coerente quanto sul punto spiegato dal c.t.u. dottor nei Per_3
citati chiarimenti resi nella relazione peritale integrativa depositata il 24 febbraio 2023 laddove ha ritenuto, operando una condivisibile stima prudenziale siccome ancorata alle cognizioni della scienza medica, che il periodo di inabilità temporanea ricollegabile all'evento traumatico comprende anche un ulteriore periodo di 30 gg dopo l'intervento di regolarizzazione meniscale artroscopica ( dal 22/7/20 al 22/8/20) che, come visto, è stato effettuato proprio il
22 luglio 2020.
Né in senso contrario rilevano le considerazioni svolte dallo stesso c.t.u. in ordine alla eccessiva lunghezza del periodo di inabilità che il aveva quantificato in sede CP_2
amministrativa in complessivi 250 giorni a decorrere dall'infortunio del 8 ottobre 2019.
Difatti l'Ausiliare ha semplicemente inteso spiegare i motivi per i quali ha ritenuto di circoscrivere il periodo inabilità temporanea assoluta ad un intervallo di tempo più contenuto.
Ha infatti valutato che per il più ampio arco temporale rivendicato dall'appellato le verosimili difficoltà di sottoporsi, in un periodo caratterizzato dalle note restrizioni per l'emergenza
6 pandemica, a controlli specialistici e/o a cicli di riabilitazione, non hanno consentito di appurare l'esistenza di una condizione di inabilità ricollegabile all'infortunio per cui è causa più estesa rispetto ai due periodi (di 120 giorni il primo e di 30 il secondo) accertati in causa.
4. Osserva d'altra parte la Corte che l'esistenza del nesso causale sia con riguardo alla origine professionale di una patologia che con riguardo ai postumi (inclusa una condizione di inabilità lavorativa temporanea) correlati ad un infortunio sul lavoro può ritenersi accertata anche laddove l'evento infortunistico (ovvero le pregresse mansioni cui era adibito il lavoratore interessato) si ponga come antecedente causale remoto ovvero concorrente con altri fattori extralavorativi.
Sul punto la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che in materia di nesso causale (su cui
v. da ultimo Cass. nn. 27952/2018, 8773/2018, 23653/2018, 6105/2015), l'ordinamento è ispirato al principio di equivalenza delle cause (artt. 40 e 41 c.p.); per cui, al fine di ricostruire il nesso, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori patologici che abbiano operato nella serie causale. Negli stessi termini va quindi identificato
l'onere della prova posto a carico del lavoratore in materia di malattie non tabellate e di malattie multifattoriali; pertanto, una volta che sia stato provato l'intervento di un fattore dotato di rilevanza causale, anche soltanto di natura concorsuale, nei termini sopra indicati, il nesso causale richiesto dalla legge può essere escluso solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre l'infermità (Cass. 26 marzo 2015 n. 6105; Cass. 11 novembre 2014 n.
23990); mentre, per contro, va negato che la modesta efficacia del fattore professionale sia sufficiente ad escludere l'operatività del principio di equivalenza causale (Cass. 12 ottobre
1987 n. 7551, Cass. 8 ottobre 2007 n. 21021). Pertanto anche la predisposizione morbosa o il concorso dei fattori di diversa natura non esclude il nesso causale tra evento infortunistico
e danno biologico, in relazione al principio di equivalenza causale di cui all'articolo 41 codice penale che trova applicazione della materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con la conseguenza che un ruolo di concausa va attribuito anche ad una
7 minima accelerazione di una pregressa malattia, salvo che questa sia sopravvenuta in modo del tutto indipendente dal fattore professionale concorrente (cfr. Cass. ord. n. 6954/2020 e nei medesimi termini Cass. sentn. 2952/2018).
Nel caso di specie il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tale regola di giudizio valorizzando a tal fine le considerazioni medico legali del c.t.u. che avevano descritto un quadro clinico in evoluzione con postumi residuati anche a distanza di circa 9/10 mesi dal sinistro.
Le contrastanti argomentazioni svolte dall'appellante pertanto si risolvono, in definitiva, in un mero dissenso diagnostico, come tale inidoneo a scalfire le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice.
A tal riguardo la Suprema Corte ha chiarito che il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice (cfr. Cass. ord. n. 34395/2023).
5. Alla luce delle complessive argomentazioni che precedono deve ritenersi debitamente accertato il nesso eziologico tra l'infortunio occorso a il 7 ottobre 2019 ed i CP_2
postumi accertati nella sentenza impugnata sia con riguardo al valore percentuale del danno biologico ivi accertato pari al 2 % sia con riguardo al duplice periodo di inabilità temporanea assoluta, il primo dal 7 ottobre 2019 al 7 febbraio 2020 ed il secondo, come detto, collocabile tra il 22 luglio 2020 ed il 22 agosto dello stesso anno.
Le doglianze avanzate dall' si appalesano in conclusione infondate talchè, rigettato CP_1
il relativo motivo di appello, va confermata integralmente la sentenza impugnata.
6. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, con le successive modifiche, secondo i valori minimi previsti per ciascuna delle fasi ivi previste, esclusa la fase istruttoria, non svoltasi vanno poste a carico dell' CP_1
8 Al riguardo deve tenersi conto della limitata complessità della causa e del presumibile valore della stessa (quantificato in ragione di 5.000,00 euro all'atto della iscrizione a ruolo) che giustifica l'applicazione dello scaglione di valore fino a 5.200,00 euro della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte d'Appello.
7. Va disposta la distrazione delle spese anzidette in favore del procuratore dell'appellato dichiaratosi anticipatario.
8. Dal rigetto dell'atto di appello discende l'obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come da dispositivo.
Per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto dall' nei confronti di avverso la CP_1 CP_2
sentenza n. 460 del 30 marzo 2023 del Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, che per l'effetto conferma;
2. Condanna l alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore di CP_1 CP_2
liquidandole in complessivi 962,00 euro, oltre spese forfettarie in misura del 15% e
[...]
accessori dovuti per legge, da distrarsi in favore del suo difensore anticipatario;
3. Dichiara tenuto l' al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo CP_1
unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012.
Così deciso in Cagliari il 28 novembre 2025.
L'Estensore La Presidente
Dott. Giorgio Murru Dott.ssa Maria Luisa Scarpa
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
2a Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore
Dott. Francesco Parodo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 127 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
Controparte_1
con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Sonnino 96, rappresentato e difeso dall'avvocato
LA DD in virtù di procura generale alle liti come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente in [...], CP_2
rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Cogoni presso il cui studio in Cagliari è elettivamente domiciliato in virtù di procura speciale come in atti;
APPELLATO
All'esito della udienza collegiale del 12 novembre 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
Voglia la Corte d'Appello adita in totale riforma della sentenza impugnata rigettare il ricorso proposto da , con il favore delle spese. CP_2
1 Nell'interesse dell'appellato:
a) rigettare l'appello in quanto tardivo, inammissibile infondato in fatto e diritto per le motivazioni di cui al presente atto;
b) per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
c) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Cagliari il 10 settembre 2021 CP_2
ha esposto che il 7 ottobre 2019 aveva subito un infortunio sul lavoro mentre era impegnato, quale dipendente della Blue Shark s.r.l. con inquadramento come operaio - muratore qualificato, in un cantiere ubicato a Cagliari nella Via Goceano.
Ha proseguito deducendo che i sanitari dell'Ospedale Marino di Cagliari, ove era stato trasportato nello stesso giorno per le cure del caso, avevano diagnosticato un trauma distorsivo ginocchio destro con prognosi di 20 giorni.
All'esito dell'apertura presso l' della pratica relativa all'infortunio sul lavoro CP_1
occorsogli nelle circostanze anzidette, cui seguiva l'invio di ulteriore documentazione medica comprensiva anche di certificazioni mediche e della cartella clinica relativa ad un ricovero per l'esecuzione di un intervento chirurgico di artroscopia del ginocchio, l'Istituto gli aveva comunicato il diniego quanto al riconoscimento dell'indennizzo richiesto e delle prestazioni previste per il periodo di inabilità temporanea assoluta correlata al predetto sinistro.
Ha quindi convenuto in giudizio l' onde ottenere le prestazioni assicurative CP_1
anzidette siccome ingiustamente negate pur in presenza dei presupposti a tal fine richiesti dalla legge.
L' si è ritualmente costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza dell'avversa CP_1
domanda escludendo per un verso l'esistenza di postumi indennizzabili in presenza di un valore percentuale del danno biologico lamentato in ricorso corrispondente del 3 %, dunque all'interno della franchigia prevista dalla legge, e per altro verso evidenziando l'esistenza in capo al di lesioni al ginocchio di tipo degenerativo e non post traumatico, dunque, CP_2
diversamente da quanto prospettato in ricorso, non di competenza dell'Istituto.
2 La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e c.t.u. medico legale sulla persona del ricorrente avendo il giudicante ritenuto non necessari ulteriori incombenti istruttori.
All'esito dell'accertamento peritale il Tribunale, condividendo le conclusioni cui è pervenuto l'Ausiliare, con sentenza n. 460/2023 del 30 marzo 2023, ha accertato che il a seguito CP_2
dell'evento infortunistico occorsogli il 7 ottobre 2019, risulta affetto da esiti di trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro con conseguente meniscectomia mediale, i quali hanno determinato un periodo di inabilità temporanea assoluta decorrente dal 7 ottobre 2019 al 7 febbraio 2020 e dal 22 luglio 2020 al 22 agosto 2020 e un danno biologico permanente pari al 2 %.
Ha quindi, in parziale accoglimento del ricorso, condannato l' a riconoscere in CP_1
favore del il predetto periodo di inabilità temporanea assoluta escludendo di contro la CP_2
fondatezza della domanda tesa ad ottenere il riconoscimento dell'indennizzo del danno biologico permanente.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l' con ricorso depositato il 3 CP_1
maggio 2023 ove ha rassegnato le sovrascritte conclusioni.
Il si è costituito in giudizio ed ha resistito. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte, sulla scorta di quanto risulta dagli atti di causa, rileva che l'appellante ha sostanzialmente contestato la sentenza di prime cure sotto due distinti profili.
2. In particolare l' rivolge le sue censure rispetto alla sentenza di primo grado CP_1
anzitutto nella parte in cui ha accertato un periodo di inabilità lavorativa temporanea assoluta per il periodo che va dal 7 ottobre 2019 al 7 febbraio 2020, dunque ben superiore a quello pari a 19 giorni stimato dai sanitari dell'Istituto, ed ancora laddove ha valutato l'esistenza di postumi permanenti, inesistenti per l'appellante, corrispondenti ad un danno biologico residuo pari al 2 %.
Tale primo profilo di doglianza è così articolato nell'atto di appello:L'esame strumentale quindi non attestava lesioni post traumatiche per cui il caso era meritevole oltre che di un breve periodo di inabilità temporanea assoluta (gg 19) che di valutazione senza postumi.
2.1. Il motivo di appello non è fondato e deve pertanto essere rigettato.
3 Osserva la Corte che la parte appellante, al fine di sostenere tale censura rispetto alla decisione di prime cure, ha focalizzato la sua attenzione sulla mancanza di un versamento articolare in prossimità temporale con l'infortunio desumendo da tale circostanza per un verso la mancanza di una inabilità assoluta per l'arco temporale che va dalla fine ottobre 2019 fino al successivo febbraio 2020, e per altro verso l'insussistenza di postumi permanenti in capo al . Per_1
Ebbene la mancanza di un versamento articolare se corrisponde al vero per quanto riguarda le risultanze strumentali acquisite immediatamente dopo il sinistro non assume tuttavia valore dirimente onde escludere in termini assoluti l'esistenza di lesioni comunque meritevoli di tutela assicurativa.
E' sufficiente al riguardo richiamare le considerazioni medico legali svolte dal c.t.u. il quale, analizzando compiutamente l'insieme delle evidenze acquisite all'esito di plurimi accertamenti diagnostici nel corso dei mesi successivi all'infortunio, non limitandosi dunque al solo dato ricavabile dal quadro clinico presente subito dopo il sinistro, ha testualmente evidenziato che
l'esame RMN 18/10/19 non conferma né l'edema né il versamento articolare ma fenomeni meniscosici di basso grado a carico del MM. Il versamento articolare veniva invece confermato da esame ECO 13/11/19, da consulenza fisiatrica 22/10/19 e da successivo esame
RMN 12/6/20.
Nella sua esposizione sempre il c.t.u. ha quindi avuto modo di porre in rilievo, come già ben evidenziato dal primo giudice, che il fin dalla visita presso il pronto soccorso CP_2
dell'Ospedale Marino presentava all'esito dell'esame obiettivo una gonalgia dx con edema e limitazione funzionale mentre la successiva visita ortopedica aveva accertato positività dello stress in valgo ( che poteva indirizzare verso una possibile lesione del LCM ).
Lo stesso consulente, nei chiarimenti resi su richiesta del primo giudice il 24 febbraio 2023, ha ulteriormente spiegato gli elementi che egli, secondo criteri medico legali, ha valutato onde quantificare il periodo di inabilità assoluta nei termini poi recepiti dal Tribunale.
Ha infatti rilevato che il subito dopo il sinistro è stato costretto a ricorrere al PS e ad CP_2
immobilizzazione con bendaggio in quanto riconosciuto affetto da “ trauma distorsivo ginocchio dx ” con prognosi di 20 gg. Esame RMN in data 21/10/19 ha evidenziato fenomeni meniscosici sul corno post del MM e condropatia rotulea ha quindi proseguito spiegando che in data 22/10/19 è stato formulato il sospetto di una lesione legamentosa per cui è stato
4 prescritto ciclo di tecarterapia e ulteriori 15 gg di riposo Ha poi praticato in data 13/11/19 esame ECO che ha evidenziato lesione del LCM per cui è stata formulata la diagnosi di trauma distorsivo ginocchio dx con lesione del LCM e sarebbe stato prescritto uso di ginocchiera armata corta : altri controlli fisiatrici sono stati effettuati in data 21/1/20, 10/2/20
e 25/2/20 ed ulteriore esame ECO 10/2/20.
Sulla scorta di tali inequivoci dati documentali, nemmeno smentiti in modo argomentato dalla difesa appellante, ha ritenuto di poter quantificare il periodo di inabilità assoluta in ragione di circa 120 giorni ossia dal 7 ottobre 2019 al 7 febbraio 2020 (cfr. relazione recante chiarimenti sulla c.t.u. del 24 febbraio 2023 in atti).
Ha quindi aggiunto, concludendo le sue considerazioni sul punto, che Se la condrite del ginocchio dx può essere considerata preesistente e determinata da fenomeni degenerativi prevalentemente extralavorativi e quindi malattia comune, la lesione meniscale deve essere considerata , a mio giudizio, determinata dal trauma infortunistico,.
In tal senso ha osservato, quanto alla eziologia lavorativa della lesione al ginocchio, che è altamente probabile che su un ginocchio affetto da esiti di shaving per osteocondropatia , si
Part sia verificato un trauma di tipo distorsivo che ha determinato una lesione del che lo ha costretto ad altro intervento di meniscectomia selettiva.
Dunque sulla scorta del quadro clinico funzionale e delle evidenze strumentali la patologia riscontrata, ossia gli ESITI DI TRAUMA CONTUSIVO-DISTORSIVO
[...]
residuata all'esito dell'infortunio Controparte_3
dell'ottobre 2019 è responsabile, secondo l'Ausiliare, di un danno biologico pari al 2 %, valore che l' non ha invero nemmeno specificamente contestato perlomeno in relazione alla CP_1
esatta quantificazione del danno accertato in sede peritale..
In definitiva, concludendo sul punto, la sentenza gravata, diversamente da quanto opinato dalla difesa appellante, dà conto, sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio sopra richiamata, di un quadro clinico in evoluzione ed offre un vaglio della vicenda in esame strettamente ancorato ai riscontri diagnostici eseguiti sulla persona del , altresì, CP_2 Per_2
sia l'estensione temporale (circa 120 giorni) del periodo di totale inabilità che il tipo di patologia residuata dall'infortunio in disamina ed il correlato danno biologico pari al 2 %.
5 3. Il secondo distinto profilo di doglianza sollevato dall'appellante riguarda invece il decisum di primo grado relativo all'accertamento di un periodo di inabilità assoluta temporanea per l'intervallo che va dal 22 luglio 2020 al 22 agosto 2020.
3.1. Il Collegio ritiene che anche tale motivo di appello non sia fondato e che debba, pertanto, essere rigettato.
Vale anzitutto osservare che la sentenza impugnata ha svolto sul punto articolate e puntuali considerazioni rilevando, in particolare, che all'esito di un esame RMN del 12 giugno 2020 dal quale era emersa dopo circa 8 mesi dall'infortunio l'esistenza di una lesione meniscale di II grado il ricorrente era stato costretto a sottoporsi ad un intervento artroscopico di regolarizzazione meniscale.
Il primo giudice ha proseguito la sua esposizione evidenziando, sulla scorta di quanto chiarito dal c.t.u., che i segni di meniscosi documentati dalla RMN del 18/10/19, con criterio di alta probabilità e verosimiglianza scientifica, erano evoluti progressivamente verso la lesione meniscale, con fenomeni subentranti di versamento articolare, dolore e limitazione funzionale fino all'intervento chirurgico, cioè con una cascata di eventi innescati dal trauma contusivo
- distorsivo del 7 ottobre 2019 che avevano culminato nella meniscectomia.
Appare pertanto logicamente coerente quanto sul punto spiegato dal c.t.u. dottor nei Per_3
citati chiarimenti resi nella relazione peritale integrativa depositata il 24 febbraio 2023 laddove ha ritenuto, operando una condivisibile stima prudenziale siccome ancorata alle cognizioni della scienza medica, che il periodo di inabilità temporanea ricollegabile all'evento traumatico comprende anche un ulteriore periodo di 30 gg dopo l'intervento di regolarizzazione meniscale artroscopica ( dal 22/7/20 al 22/8/20) che, come visto, è stato effettuato proprio il
22 luglio 2020.
Né in senso contrario rilevano le considerazioni svolte dallo stesso c.t.u. in ordine alla eccessiva lunghezza del periodo di inabilità che il aveva quantificato in sede CP_2
amministrativa in complessivi 250 giorni a decorrere dall'infortunio del 8 ottobre 2019.
Difatti l'Ausiliare ha semplicemente inteso spiegare i motivi per i quali ha ritenuto di circoscrivere il periodo inabilità temporanea assoluta ad un intervallo di tempo più contenuto.
Ha infatti valutato che per il più ampio arco temporale rivendicato dall'appellato le verosimili difficoltà di sottoporsi, in un periodo caratterizzato dalle note restrizioni per l'emergenza
6 pandemica, a controlli specialistici e/o a cicli di riabilitazione, non hanno consentito di appurare l'esistenza di una condizione di inabilità ricollegabile all'infortunio per cui è causa più estesa rispetto ai due periodi (di 120 giorni il primo e di 30 il secondo) accertati in causa.
4. Osserva d'altra parte la Corte che l'esistenza del nesso causale sia con riguardo alla origine professionale di una patologia che con riguardo ai postumi (inclusa una condizione di inabilità lavorativa temporanea) correlati ad un infortunio sul lavoro può ritenersi accertata anche laddove l'evento infortunistico (ovvero le pregresse mansioni cui era adibito il lavoratore interessato) si ponga come antecedente causale remoto ovvero concorrente con altri fattori extralavorativi.
Sul punto la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che in materia di nesso causale (su cui
v. da ultimo Cass. nn. 27952/2018, 8773/2018, 23653/2018, 6105/2015), l'ordinamento è ispirato al principio di equivalenza delle cause (artt. 40 e 41 c.p.); per cui, al fine di ricostruire il nesso, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori patologici che abbiano operato nella serie causale. Negli stessi termini va quindi identificato
l'onere della prova posto a carico del lavoratore in materia di malattie non tabellate e di malattie multifattoriali; pertanto, una volta che sia stato provato l'intervento di un fattore dotato di rilevanza causale, anche soltanto di natura concorsuale, nei termini sopra indicati, il nesso causale richiesto dalla legge può essere escluso solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre l'infermità (Cass. 26 marzo 2015 n. 6105; Cass. 11 novembre 2014 n.
23990); mentre, per contro, va negato che la modesta efficacia del fattore professionale sia sufficiente ad escludere l'operatività del principio di equivalenza causale (Cass. 12 ottobre
1987 n. 7551, Cass. 8 ottobre 2007 n. 21021). Pertanto anche la predisposizione morbosa o il concorso dei fattori di diversa natura non esclude il nesso causale tra evento infortunistico
e danno biologico, in relazione al principio di equivalenza causale di cui all'articolo 41 codice penale che trova applicazione della materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con la conseguenza che un ruolo di concausa va attribuito anche ad una
7 minima accelerazione di una pregressa malattia, salvo che questa sia sopravvenuta in modo del tutto indipendente dal fattore professionale concorrente (cfr. Cass. ord. n. 6954/2020 e nei medesimi termini Cass. sentn. 2952/2018).
Nel caso di specie il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tale regola di giudizio valorizzando a tal fine le considerazioni medico legali del c.t.u. che avevano descritto un quadro clinico in evoluzione con postumi residuati anche a distanza di circa 9/10 mesi dal sinistro.
Le contrastanti argomentazioni svolte dall'appellante pertanto si risolvono, in definitiva, in un mero dissenso diagnostico, come tale inidoneo a scalfire le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice.
A tal riguardo la Suprema Corte ha chiarito che il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice (cfr. Cass. ord. n. 34395/2023).
5. Alla luce delle complessive argomentazioni che precedono deve ritenersi debitamente accertato il nesso eziologico tra l'infortunio occorso a il 7 ottobre 2019 ed i CP_2
postumi accertati nella sentenza impugnata sia con riguardo al valore percentuale del danno biologico ivi accertato pari al 2 % sia con riguardo al duplice periodo di inabilità temporanea assoluta, il primo dal 7 ottobre 2019 al 7 febbraio 2020 ed il secondo, come detto, collocabile tra il 22 luglio 2020 ed il 22 agosto dello stesso anno.
Le doglianze avanzate dall' si appalesano in conclusione infondate talchè, rigettato CP_1
il relativo motivo di appello, va confermata integralmente la sentenza impugnata.
6. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, con le successive modifiche, secondo i valori minimi previsti per ciascuna delle fasi ivi previste, esclusa la fase istruttoria, non svoltasi vanno poste a carico dell' CP_1
8 Al riguardo deve tenersi conto della limitata complessità della causa e del presumibile valore della stessa (quantificato in ragione di 5.000,00 euro all'atto della iscrizione a ruolo) che giustifica l'applicazione dello scaglione di valore fino a 5.200,00 euro della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte d'Appello.
7. Va disposta la distrazione delle spese anzidette in favore del procuratore dell'appellato dichiaratosi anticipatario.
8. Dal rigetto dell'atto di appello discende l'obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come da dispositivo.
Per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto dall' nei confronti di avverso la CP_1 CP_2
sentenza n. 460 del 30 marzo 2023 del Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, che per l'effetto conferma;
2. Condanna l alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore di CP_1 CP_2
liquidandole in complessivi 962,00 euro, oltre spese forfettarie in misura del 15% e
[...]
accessori dovuti per legge, da distrarsi in favore del suo difensore anticipatario;
3. Dichiara tenuto l' al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo CP_1
unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012.
Così deciso in Cagliari il 28 novembre 2025.
L'Estensore La Presidente
Dott. Giorgio Murru Dott.ssa Maria Luisa Scarpa
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