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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/10/2025, n. 3544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3544 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente rel/est. dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Cristiana Satta Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al nrg. 10070 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto ricorso per separazione giudiziale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura alle liti in atti, dall'avv. Sena Consiglia, (C.F. , presso il C.F._2
cui studio in Napoli alla Via Spartaco n. 25/A, elettivamente domicilia;
- Ricorrente -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._3
procura alle liti in atti, dall'avv. Castaldo Anna (C.F. , presso il C.F._4
cui studio in Frattamaggiore (NA), via XXXI Magio, n. 29, elettivamente domicilia;
- Resistente -
NONCHE'
1 Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Emessa sentenza non definitiva di separazione personale in data22gennaio 2025, , con ordinanza emessa in pari data veniva fissato termine ex art. 127 ter c.p.c. al
30.9.2025, per la trattazione della domanda di divorzio;
indi depositate note scritte le pari concordemente hanno chiesto pronunciarsi il divorzio alle condizioni indicate e sottoscritte dalle parti in data 10 gennaio 2025 .
Il P.M. ha reso parere favorevole all'accordo in data 10 settembre 2025.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con ricorso depositato in data 17.11.2023 la ricorrente epigrafata deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con , in Napoli, in data 25 CP_1
giugno 1999, dalla cui unione erano nati due figli, e , entrambi Per_1 Persona_2
maggiorenni seppur non economicamente indipendenti;
che la casa coniugale era stata fissata in Arzano (NA), alla via C. Colombo n. 84, in un immobile di proprietà di parte resistente;
che il rapporto matrimoniale si era deteriorato, essendo venuto meno tra essi coniugi, a causa di insuperabili contrasti ed a causa di una relazione extraconiugale del marito, l'“affectio maritalis”, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale;
tanto premesso chiedeva pronunciarsi la separazione personale dal coniuge , con addebito allo stesso, e, CP_1
previa assegnazione della casa coniugale, disporre a carico del resistente l'obbligo di corresponsione, in favore della ricorrente, di un assegno mensile di importo pari ad € 800,00, a titolo di mantenimento di entrambi i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, oltre ISTAT, nonché del 50% delle spese straordinarie, nonché porsi a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, in misura non inferiore ad € 400,00 mensili.
- Con comparsa di risposta, contenente domanda di divorzio in via riconvenzionale, depositata in data 24 gennaio 2024 si costituiva in giudizio il resistente, il quale chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, nonché, cumulativamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis. 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio al verificarsi dei presupposti.
2 -Il resistente formulava, altresì, previa contestazione in fatto e in diritto delle avverse pretese, domanda di addebito della separazione alla moglie, e concludeva chiedendo porsi a suo carico l'assegno di mantenimento dei figli maggiorenni e non economicamente indipendenti, in misura di complessivi € 600,00, oltre ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- A seguito di rinvio per bonario componimento all'udienza del 2 luglio 2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter, per consentire il deposito dell'accordo, le parti dichiaravano di non aver raggiunto l'accordo; indi alla successiva udienza, tenutasi il 19 novembre 2024, il Presidente relatore, all'esito di un confronto con le parti, formulava una proposta conciliativa, concedendo alle parti il termine sino all'udienza del 14 gennaio 2025, per l'esame della stessa.
- Con istanza depositata in data 5/12/24 i difensori delle parti rappresentavano che i coniugi avevano raggiunto un accordo su entrambe le domande, di separazione personale e di divorzio, e chiedevano sostituirsi l'udienza del 14 gennaio 2025 con il deposito di note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c. .
- Disposta la sostituzione dell'udienza predetta ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, le parti depositavano, entro il termine perentorio fissato al 14 gennaio 2025, note scritte congiunte nelle quali, rinunciate le reciproche richieste di addebito, ribadivano di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione personale dei coniugi, nonché, della cessazione degli effetti civili del matrimonio, cumulativamente richiesta ai sensi dell'all'art. 473-bis. 49 c.p.c.
-Con sentenza non definitiva n. 276/2025, emessa in data 22 gennaio 2025, il tribunale pronunciava la separazione tra le parti alle condizioni stabilite nell'accordo depositato in atti e, con separata ordinanza, disponeva, previa rimessione della causa sul ruolo, il prosieguo del giudizio per la domanda di divorzio fissando l'udienza al 30 settembre 2025, all'esito della quale veniva fissato termine perentorio per il 30 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., onde consentire il deposito in atti della sentenza di separazione con attestazione di passaggio in giudicato.
Depositata l'attestazione de passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, entro il termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. fissato al 30.9.2025, le
3 parti rappresentavano la volontà di divorziare alle condizioni già indicate in atti in data 10.01.2025, che quivi si intendono riportate e trascritte.
- In data 10 settembre 2025 il PM esprimeva parere favorevole.
################################################
-La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, va accolta.
-Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n.
898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente relatore (avvenuta il
10.01.2025) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza non definitiva n.
276/2025, emessa in data 22.01.2025 dal Tribunale di Napoli Nord -passata in giudicato-; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
-In ordine alle statuizioni accessorie, i rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate depositate in atti in data 10 gennaio 2025, che, per brevità, si intendono quivi riportate e trascritte.
-Il predetto accordo può essere recepito in quanto conforme a norme imperative e nulla osta alla sua ricezione tenuto conto anche del parere favorevole reso dal
Pubblico Ministero.
-In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
-Vanno disposte le formalità di legge in base al disposto dell'art. 10 l. div. riformato dalla legge 147/22.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile iscritta indicata in epigrafe, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi nata a [...] l'[...], e , nato ad [...] Parte_1 CP_1
(NA) il 26.11.1969, alle condizioni tra loro concordate nell'accordo, riportate in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
4 - DICHIARA compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 6 ottobre 2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente rel/est. dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Cristiana Satta Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al nrg. 10070 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto ricorso per separazione giudiziale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura alle liti in atti, dall'avv. Sena Consiglia, (C.F. , presso il C.F._2
cui studio in Napoli alla Via Spartaco n. 25/A, elettivamente domicilia;
- Ricorrente -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._3
procura alle liti in atti, dall'avv. Castaldo Anna (C.F. , presso il C.F._4
cui studio in Frattamaggiore (NA), via XXXI Magio, n. 29, elettivamente domicilia;
- Resistente -
NONCHE'
1 Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Emessa sentenza non definitiva di separazione personale in data22gennaio 2025, , con ordinanza emessa in pari data veniva fissato termine ex art. 127 ter c.p.c. al
30.9.2025, per la trattazione della domanda di divorzio;
indi depositate note scritte le pari concordemente hanno chiesto pronunciarsi il divorzio alle condizioni indicate e sottoscritte dalle parti in data 10 gennaio 2025 .
Il P.M. ha reso parere favorevole all'accordo in data 10 settembre 2025.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con ricorso depositato in data 17.11.2023 la ricorrente epigrafata deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con , in Napoli, in data 25 CP_1
giugno 1999, dalla cui unione erano nati due figli, e , entrambi Per_1 Persona_2
maggiorenni seppur non economicamente indipendenti;
che la casa coniugale era stata fissata in Arzano (NA), alla via C. Colombo n. 84, in un immobile di proprietà di parte resistente;
che il rapporto matrimoniale si era deteriorato, essendo venuto meno tra essi coniugi, a causa di insuperabili contrasti ed a causa di una relazione extraconiugale del marito, l'“affectio maritalis”, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale;
tanto premesso chiedeva pronunciarsi la separazione personale dal coniuge , con addebito allo stesso, e, CP_1
previa assegnazione della casa coniugale, disporre a carico del resistente l'obbligo di corresponsione, in favore della ricorrente, di un assegno mensile di importo pari ad € 800,00, a titolo di mantenimento di entrambi i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, oltre ISTAT, nonché del 50% delle spese straordinarie, nonché porsi a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, in misura non inferiore ad € 400,00 mensili.
- Con comparsa di risposta, contenente domanda di divorzio in via riconvenzionale, depositata in data 24 gennaio 2024 si costituiva in giudizio il resistente, il quale chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, nonché, cumulativamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis. 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio al verificarsi dei presupposti.
2 -Il resistente formulava, altresì, previa contestazione in fatto e in diritto delle avverse pretese, domanda di addebito della separazione alla moglie, e concludeva chiedendo porsi a suo carico l'assegno di mantenimento dei figli maggiorenni e non economicamente indipendenti, in misura di complessivi € 600,00, oltre ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- A seguito di rinvio per bonario componimento all'udienza del 2 luglio 2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter, per consentire il deposito dell'accordo, le parti dichiaravano di non aver raggiunto l'accordo; indi alla successiva udienza, tenutasi il 19 novembre 2024, il Presidente relatore, all'esito di un confronto con le parti, formulava una proposta conciliativa, concedendo alle parti il termine sino all'udienza del 14 gennaio 2025, per l'esame della stessa.
- Con istanza depositata in data 5/12/24 i difensori delle parti rappresentavano che i coniugi avevano raggiunto un accordo su entrambe le domande, di separazione personale e di divorzio, e chiedevano sostituirsi l'udienza del 14 gennaio 2025 con il deposito di note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c. .
- Disposta la sostituzione dell'udienza predetta ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, le parti depositavano, entro il termine perentorio fissato al 14 gennaio 2025, note scritte congiunte nelle quali, rinunciate le reciproche richieste di addebito, ribadivano di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione personale dei coniugi, nonché, della cessazione degli effetti civili del matrimonio, cumulativamente richiesta ai sensi dell'all'art. 473-bis. 49 c.p.c.
-Con sentenza non definitiva n. 276/2025, emessa in data 22 gennaio 2025, il tribunale pronunciava la separazione tra le parti alle condizioni stabilite nell'accordo depositato in atti e, con separata ordinanza, disponeva, previa rimessione della causa sul ruolo, il prosieguo del giudizio per la domanda di divorzio fissando l'udienza al 30 settembre 2025, all'esito della quale veniva fissato termine perentorio per il 30 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., onde consentire il deposito in atti della sentenza di separazione con attestazione di passaggio in giudicato.
Depositata l'attestazione de passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, entro il termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. fissato al 30.9.2025, le
3 parti rappresentavano la volontà di divorziare alle condizioni già indicate in atti in data 10.01.2025, che quivi si intendono riportate e trascritte.
- In data 10 settembre 2025 il PM esprimeva parere favorevole.
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-La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, va accolta.
-Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n.
898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente relatore (avvenuta il
10.01.2025) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza non definitiva n.
276/2025, emessa in data 22.01.2025 dal Tribunale di Napoli Nord -passata in giudicato-; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
-In ordine alle statuizioni accessorie, i rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate depositate in atti in data 10 gennaio 2025, che, per brevità, si intendono quivi riportate e trascritte.
-Il predetto accordo può essere recepito in quanto conforme a norme imperative e nulla osta alla sua ricezione tenuto conto anche del parere favorevole reso dal
Pubblico Ministero.
-In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
-Vanno disposte le formalità di legge in base al disposto dell'art. 10 l. div. riformato dalla legge 147/22.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile iscritta indicata in epigrafe, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi nata a [...] l'[...], e , nato ad [...] Parte_1 CP_1
(NA) il 26.11.1969, alle condizioni tra loro concordate nell'accordo, riportate in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
4 - DICHIARA compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 6 ottobre 2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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