Art. 1.
In favore dei comuni indicati alla tabella A allegata alla presente legge, gia' sedi di uffici giudiziari, i contributi corrisposti dallo Stato, in base alla tabella allegata alla legge 24 aprile 1941, n. 392 , e successive modifiche, sono rideterminati, a seguito della istituzione negli stessi comuni di nuovi uffici giudiziari, nella misura e con la decorrenza a fianco di ciascuno di essi riportate.
In favore dei comuni indicati alla tabella A allegata alla presente legge, gia' sedi di uffici giudiziari, i contributi corrisposti dallo Stato, in base alla tabella allegata alla legge 24 aprile 1941, n. 392 , e successive modifiche, sono rideterminati, a seguito della istituzione negli stessi comuni di nuovi uffici giudiziari, nella misura e con la decorrenza a fianco di ciascuno di essi riportate.