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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/08/2025, n. 11730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11730 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritta al n. 16291 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 4.4.2025
e vertente tra
, elettivamente domiciliata in Aversa, Via Orazio n. 2, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Cristian Sagramati che la rappresenta e difende per procura in atti,
- appellante -
e
”, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato in Ariano Irpino (AV), Via Nazionale n. 233, presso lo studio dell'Avv. Crescenzo Perrina che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- appellato -
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 831/23, depositata in data 1.12.2022,
pagina 1 di 5 con la quale era rigettata l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 097/2021902670298900/00, notificata il 18.1.2022, limitatamente alle cartelle esattoriali n. 097/20140300274051/000 di euro 429,61, n.
097/20150155714834/000 di euro 313,99, n. 097/20150167381377/000 di euro
567,60, n. 097/20150178579890/000 di euro 424,68 e n.
097/20150202929217/000 di euro 875,22.
L'appellante lamentava l'erronea declaratoria in ordine al rigetto dell'eccezione di prescrizione, l'errata applicazione del d.l. n. 18/2020, il difetto di pronuncia e l'omessa motivazione,
Si costituiva la , evidenziando la Controparte_1
inammissibilità della domanda per la cartella n. 097/20190218370171/000 di euro
1.374,20, l'infondatezza dell'appello e la correttezza della sentenza impugnata.
All'udienza del 4.4.2025 l'appellante concludeva per la riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'opposizione e la declaratoria che non erano dovute le somme portate dalle cartelle esattoriali, ” Controparte_1
concludeva per il rigetto dell'appello, ovvero per l'accertamento del dovuto, ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c.
DIRITTO
L'appello merita accoglimento.
Premesso che la cartella n. 097/20190218370171/000 di euro 1.374,20 non risulta opposta in primo grado, le cartelle oggetto dell'intimazione impugnate nn.
097/20140300274051/000, 097/20150155714834/000, 097/20150167381377/000,
097/20150178579890/000 e 097/20150202929217/000 sono state notificate al più tardi il 21.3.2016, mentre il successivo atto interruttivo della prescrizione è
l'intimazione di pagamento opposta notificata il 18.1.2022, dunque oltre il pagina 2 di 5 quinquennio ex art. 28 legge n. 689/81, come eccepito dall'opponente in primo grado.
Non può valere come atto interruttivo l'intimazione n. 09720179024132528000 notificata il 15.12.2017, la quale, contestata nel suo contenuto dall'opponente, non indica e non documenta a quali cartelle si riferisce.
Non osta alla declaratoria di prescrizione neanche la normativa emergenziale di cui all'art. 67, 1° comma, d.l. n. 18 del 17.3.2020, la quale ha previsto che “Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, con la specificazione contenuta nel secondo comma che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”.
Infatti, anche considerando gli ottantacinque giorni, dunque cinque anni e ottantacinque giorni, la prescrizione rispetto alla notifica delle cartelle è comunque integrata.
L'art. 68) dello stesso decreto legge n. 18/20 riguarda non la sospensione dell'attività di riscossione, ma il diverso profilo della sospensione dei termini di versamento delle entrate tributarie e non tributarie in scadenza nel periodo dall'8.3.2020 al 31.8.2021, così prorogato ex art. 9), comma 1, decreto legge n.
73/2021.
Il richiamo poi operato dall'art. 68) all''art. 12) del decreto legislativo n. 159/2015, articolo secondo cui le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore pagina 3 di 5 dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano, per un corrispondente periodo di tempo, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, non ha applicazione generalizzata, ma riguarda le specifiche entrate sopra indicate, mentre nella fattispecie si è in presenza di una sanzione amministrativa.
Non osta neanche l'art. 68), 4° comma bis, sempre del decreto legge 18/20, il quale prevede che “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Infatti, la generalizzata proroga di ventiquattro mesi riguarda i carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis, mentre, in base alle cartelle opposte, il carico riguarda un ruolo reso esecutivo anteriormente, il quale può solo beneficiare della sospensione di ottantacinque giorni ex art. 67, 1° comma, d.l. n. 18 del 17.3.2020, la quale, come già rilevato, non impedisce la prescrizione.
In definitiva, in riforma integrale della sentenza di primo grado, si accertano come non dovute le somme portate dalle cartelle nn. 097/20140300274051/000,
pagina 4 di 5 097/20150155714834/000, 097/20150167381377/000, 097/20150178579890/000
e 097/20150202929217/000 per complessivi euro 2.611,10 e l'opposizione è accolta.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice di appello:
a) annulla la sentenza del Giudice di Pace di Roma;
b) accoglie l'opposizione; c) accerta come non dovute le somme portate dalle cartelle nn.
097/20140300274051/000, 097/20150155714834/000, 097/20150167381377/000,
097/20150178579890/000 e 097/20150202929217/000 per complessivi euro
2.611,10 sottese alla intimazione di pagamento n. 097/2021902670298900/00
18.1.2022; d) condanna “ , in Parte_2 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado pari ad euro 1.000,00 per compensi ed euro
80,00 per spese, oltre iva, cpa e spese generali, da distrarsi in favore del difensore;
e) condanna “ in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello pari ad euro 2.090,00 per compensi ed euro 160,00 per spese, oltre iva, cpa e spese generali, da distrarsi in favore del difensore.
Roma, 7.8.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritta al n. 16291 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 4.4.2025
e vertente tra
, elettivamente domiciliata in Aversa, Via Orazio n. 2, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Cristian Sagramati che la rappresenta e difende per procura in atti,
- appellante -
e
”, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato in Ariano Irpino (AV), Via Nazionale n. 233, presso lo studio dell'Avv. Crescenzo Perrina che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- appellato -
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 831/23, depositata in data 1.12.2022,
pagina 1 di 5 con la quale era rigettata l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 097/2021902670298900/00, notificata il 18.1.2022, limitatamente alle cartelle esattoriali n. 097/20140300274051/000 di euro 429,61, n.
097/20150155714834/000 di euro 313,99, n. 097/20150167381377/000 di euro
567,60, n. 097/20150178579890/000 di euro 424,68 e n.
097/20150202929217/000 di euro 875,22.
L'appellante lamentava l'erronea declaratoria in ordine al rigetto dell'eccezione di prescrizione, l'errata applicazione del d.l. n. 18/2020, il difetto di pronuncia e l'omessa motivazione,
Si costituiva la , evidenziando la Controparte_1
inammissibilità della domanda per la cartella n. 097/20190218370171/000 di euro
1.374,20, l'infondatezza dell'appello e la correttezza della sentenza impugnata.
All'udienza del 4.4.2025 l'appellante concludeva per la riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'opposizione e la declaratoria che non erano dovute le somme portate dalle cartelle esattoriali, ” Controparte_1
concludeva per il rigetto dell'appello, ovvero per l'accertamento del dovuto, ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c.
DIRITTO
L'appello merita accoglimento.
Premesso che la cartella n. 097/20190218370171/000 di euro 1.374,20 non risulta opposta in primo grado, le cartelle oggetto dell'intimazione impugnate nn.
097/20140300274051/000, 097/20150155714834/000, 097/20150167381377/000,
097/20150178579890/000 e 097/20150202929217/000 sono state notificate al più tardi il 21.3.2016, mentre il successivo atto interruttivo della prescrizione è
l'intimazione di pagamento opposta notificata il 18.1.2022, dunque oltre il pagina 2 di 5 quinquennio ex art. 28 legge n. 689/81, come eccepito dall'opponente in primo grado.
Non può valere come atto interruttivo l'intimazione n. 09720179024132528000 notificata il 15.12.2017, la quale, contestata nel suo contenuto dall'opponente, non indica e non documenta a quali cartelle si riferisce.
Non osta alla declaratoria di prescrizione neanche la normativa emergenziale di cui all'art. 67, 1° comma, d.l. n. 18 del 17.3.2020, la quale ha previsto che “Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, con la specificazione contenuta nel secondo comma che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”.
Infatti, anche considerando gli ottantacinque giorni, dunque cinque anni e ottantacinque giorni, la prescrizione rispetto alla notifica delle cartelle è comunque integrata.
L'art. 68) dello stesso decreto legge n. 18/20 riguarda non la sospensione dell'attività di riscossione, ma il diverso profilo della sospensione dei termini di versamento delle entrate tributarie e non tributarie in scadenza nel periodo dall'8.3.2020 al 31.8.2021, così prorogato ex art. 9), comma 1, decreto legge n.
73/2021.
Il richiamo poi operato dall'art. 68) all''art. 12) del decreto legislativo n. 159/2015, articolo secondo cui le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore pagina 3 di 5 dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano, per un corrispondente periodo di tempo, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, non ha applicazione generalizzata, ma riguarda le specifiche entrate sopra indicate, mentre nella fattispecie si è in presenza di una sanzione amministrativa.
Non osta neanche l'art. 68), 4° comma bis, sempre del decreto legge 18/20, il quale prevede che “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Infatti, la generalizzata proroga di ventiquattro mesi riguarda i carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis, mentre, in base alle cartelle opposte, il carico riguarda un ruolo reso esecutivo anteriormente, il quale può solo beneficiare della sospensione di ottantacinque giorni ex art. 67, 1° comma, d.l. n. 18 del 17.3.2020, la quale, come già rilevato, non impedisce la prescrizione.
In definitiva, in riforma integrale della sentenza di primo grado, si accertano come non dovute le somme portate dalle cartelle nn. 097/20140300274051/000,
pagina 4 di 5 097/20150155714834/000, 097/20150167381377/000, 097/20150178579890/000
e 097/20150202929217/000 per complessivi euro 2.611,10 e l'opposizione è accolta.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice di appello:
a) annulla la sentenza del Giudice di Pace di Roma;
b) accoglie l'opposizione; c) accerta come non dovute le somme portate dalle cartelle nn.
097/20140300274051/000, 097/20150155714834/000, 097/20150167381377/000,
097/20150178579890/000 e 097/20150202929217/000 per complessivi euro
2.611,10 sottese alla intimazione di pagamento n. 097/2021902670298900/00
18.1.2022; d) condanna “ , in Parte_2 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado pari ad euro 1.000,00 per compensi ed euro
80,00 per spese, oltre iva, cpa e spese generali, da distrarsi in favore del difensore;
e) condanna “ in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello pari ad euro 2.090,00 per compensi ed euro 160,00 per spese, oltre iva, cpa e spese generali, da distrarsi in favore del difensore.
Roma, 7.8.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 5 di 5