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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/11/2025, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott.ssa Simona Lo Iacono Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1268/2023 R.g.a.c.
TRA
P.IVA: , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 con sede in Catania, nella via C. Colombo ai nn. 118-124, rappresentata e difesa dall'Avv.
NI CC, per procura in atti
-appellante-
E
( in persona del suo Presidente Controparte_1 CP_2
P.IVA , con sede in Catania via Passo del Fico-SP 70/I contrada Jungetto P.IVA_2
-appellata contumace-
^^^^^
All'udienza di discussione collegiale del 17.11.2025, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1217/2023 pubblicata il 15.3.2023 il Tribunale di Catania, decidendo il giudizio iscritto al n. 11417/2018 (promosso da Controparte_1 nei confronti della avente ad oggetto la domanda di accertamento Parte_1
e rilascio della porzione di 16 mq dell'immobile posto all'interno del mercato Agro-
Alimentare Sicilia di contrada Jungetto e detenuto sine titulo dalla Parte_1 nonché la domanda di pagamento del relativo risarcimento del danno (richiesto nella misura di €103.200,00, salvo diversa determinazione in corso di causa), rigettava le suddette domande e condannava parte attrice al pagamento delle spese processuali
1 liquidate in complessivi € 4.237,00 per compensi oltre IVA , CPA e spese generali come per legge.
Con atto di citazione notificato il 6 ottobre 2023, la proponeva Parte_1 appello avverso la menzionata sentenza, formulando un unico motivo di gravame riguardante il quantum delle spese processuali, ritenute insufficienti rispetto al valore della causa
Rimaneva contumace la società Controparte_1
All'udienza del 17 novembre 2025 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato che il procuratore di parte appellante, con le note depositate in data14.11.2025 ha comunicato che la propria assistita aveva raggiunto l'accordo transattivo con la controparte, rimasta contumace ed ha dichiarato che la stessa rinunciava agli atti del giudizio. Poiché la parte appellata è rimasta contumace tale rinuncia ai sensi dell'art 306 cpc non richiede alcuna accettazione da parte di quest'ultima
Pertanto, attesa la regolarità della rinuncia effettuata dal difensore della parte appellante, munito di procura speciale presente in atti, rilasciata in data 4.10.2023 dal rappresentante legale della va quindi dichiarata, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., Pt_1 Parte_2
l'estinzione del processo.
Va dichiarato non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali.
P.T.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello iscritto al n.
1268/2023 R.g.a.c., dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio;
dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali.
Così deciso in Catania il 24 novembre 2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott.ssa Simona Lo Iacono
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott.ssa Simona Lo Iacono Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1268/2023 R.g.a.c.
TRA
P.IVA: , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 con sede in Catania, nella via C. Colombo ai nn. 118-124, rappresentata e difesa dall'Avv.
NI CC, per procura in atti
-appellante-
E
( in persona del suo Presidente Controparte_1 CP_2
P.IVA , con sede in Catania via Passo del Fico-SP 70/I contrada Jungetto P.IVA_2
-appellata contumace-
^^^^^
All'udienza di discussione collegiale del 17.11.2025, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1217/2023 pubblicata il 15.3.2023 il Tribunale di Catania, decidendo il giudizio iscritto al n. 11417/2018 (promosso da Controparte_1 nei confronti della avente ad oggetto la domanda di accertamento Parte_1
e rilascio della porzione di 16 mq dell'immobile posto all'interno del mercato Agro-
Alimentare Sicilia di contrada Jungetto e detenuto sine titulo dalla Parte_1 nonché la domanda di pagamento del relativo risarcimento del danno (richiesto nella misura di €103.200,00, salvo diversa determinazione in corso di causa), rigettava le suddette domande e condannava parte attrice al pagamento delle spese processuali
1 liquidate in complessivi € 4.237,00 per compensi oltre IVA , CPA e spese generali come per legge.
Con atto di citazione notificato il 6 ottobre 2023, la proponeva Parte_1 appello avverso la menzionata sentenza, formulando un unico motivo di gravame riguardante il quantum delle spese processuali, ritenute insufficienti rispetto al valore della causa
Rimaneva contumace la società Controparte_1
All'udienza del 17 novembre 2025 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato che il procuratore di parte appellante, con le note depositate in data14.11.2025 ha comunicato che la propria assistita aveva raggiunto l'accordo transattivo con la controparte, rimasta contumace ed ha dichiarato che la stessa rinunciava agli atti del giudizio. Poiché la parte appellata è rimasta contumace tale rinuncia ai sensi dell'art 306 cpc non richiede alcuna accettazione da parte di quest'ultima
Pertanto, attesa la regolarità della rinuncia effettuata dal difensore della parte appellante, munito di procura speciale presente in atti, rilasciata in data 4.10.2023 dal rappresentante legale della va quindi dichiarata, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., Pt_1 Parte_2
l'estinzione del processo.
Va dichiarato non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali.
P.T.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello iscritto al n.
1268/2023 R.g.a.c., dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio;
dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali.
Così deciso in Catania il 24 novembre 2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott.ssa Simona Lo Iacono
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