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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/09/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione della causa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con assegnazione di termine per note sino al 2.9.2023; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 29.8.2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 511/2025 R.G.Lav. TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall' domiciliato presso il suo studio in Macerata via Ugo Foscolo n. 20;
RICORRENTE
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: riconoscimento servizio pre-ruolo e di ruolo prestato presso scuola materna e primaria in caso di assunzione in ruolo nella scuola secondaria;
riconoscimento anzianità anno 2013. RAGIONI DELLA DECISIONE La ricorrente allega di aver prestato alcuni anni presso la scuola materna come precaria, di essere stata assunta in ruolo presso la scuola primaria dal 1.9.1990 e al ruolo della scuola secondaria dal 1.9.2005. Lamenta che nel decreto di ricostruzione della carriera non sono stati riconosciuti 5 anni di servizio non di ruolo presso la scuola materna e 16 anni di servizio di ruolo presso la scuola primaria. Richiamando principi sanciti anche dalle Sezioni Unite, la ricorrente reclama il riconoscimento di tali periodi temporali. Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo nei suoi confronti il non si costituiva in giudizio. CP_1
Orben erimento al riconoscimento per intero degli anni non di ruolo svolti presso la scuola materna, la ricorrente invoca l'art. 57 della legge 312/80 che ha esteso i passaggi di ruolo di cui all'art. 77 DPR 417/74 oltre
1 che da un ruolo inferiore a quello superiore anche da un ruolo superiore a quello inferiore, consentendoli anche agli insegnanti delle scuole materne, conseguentemente estendendo anche a tali tipologie di passaggi il disposto dell'art. 83 DPR 417/74, per il quale in caso di passaggio di ruolo l'anzianità acquisita nel ruolo precedente viene valutata per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione della carriera. Su tale materia sono anche di recente intervenute le Sezioni Unite che hanno stabilito il principio di diritto per il quale in caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria, l'insegnante ha diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna (Cass. 9144/2016). In particolare, il giudice di legittimità, dopo aver ricordato che i passaggi di ruolo dei docenti sono disciplinati dal DPR 417/74 e in particolare dagli artt. 77 e 83, ha precisato che il successivo art. 57 legge 312/80 ha esteso tali passaggi come si ricordava sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna. Tale estensione comporta di riflesso anche l'estensione del disposto dell'art. 83 citato con conseguente valutazione per intero dell'anzianità di servizio mediante ricostruzione di carriera anche per le ipotesi previste dall'art. 57 e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna. Nè può ritenersi che l'art. 57 legge 312/80 non sia più in vigore dalla data di sottoscrizione del CCNL 4.8.1995, tenuto conto che non è indicata tra le norme espressamente disapplicate dall'art. 82 CCNL 4.8.1995, il quale dispone che le norme ivi non espressamente indicate rimangono in vigore. Sotto altro profilo in tema di riconoscimento di servizi di ruolo e non di ruolo, va evidenziato che l'art. 66 del medesimo CCNL al comma 6 richiama espressamente il DL 370/70 e successive modifiche e integrazioni, tra cui non può che rientrare anche l'art. 83 DPR 417/74, che al DL 370/70 espressamente rinvia, e l'art. 57 da ultimo citato, il quale, dunque, per espresso rinvio del CCNL continua a disciplinare il riconoscimento dei servizi di ruolo e non. La Suprema Corte (Cass. 22726/2022) è tornata ad esprimersi sulla problematica anche con riferimento al servizio non di ruolo prestato presso la scuola materna richiamando espressamente i principi affermati dalla pronuncia da ultimo illustrata. In particolare, la Suprema Corte richiama l'art. 485 d.l.gs 297/1994 che, sia pure con il meccanismo della temporizzazione, equiparava il servizio di ruolo e quello non di ruolo, precisando che, benché tale norma non richiami espressamente il servizio preruolo prestato presso la scuola materna in caso di immissione nei ruoli della scuola secondaria, tuttavia ad essa non deve essere data una interpretazione restrittiva che determinerebbe una irrazionale disparità di trattamento, con conseguente equiparazione dei servizi
2 di ruolo e non di ruolo anche nel passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria. Quanto poi all'applicazione della temporizzazione, richiamando i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia nell'applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE in materia di divieto di discriminazione dei lavoratori assunti a tempo determinato, la Cassazione ha concluso affermando che “dai suddetti arresti di cui a Cass., Sez. Un., n. 9144/2016 e Cass. n. 31149/2019 è dato, dunque, ricavare che, nel caso di immissione del docente nel ruolo della scuola secondaria il servizio in precedenza prestato quale insegnante di scuola materna 'non di ruolo' non può essere valutato diversamente da quello prestato dall'insegnante di scuola materna 'di ruolo' (per il quale, come sopra evidenziato, si è già riconosciuta, sulla base della normativa originaria, l'anzianità in misura integrale e non nei limiti della temporizzazione).” Ne deriva che i periodi svolti dalla ricorrente prima dell'immissione in ruolo nella scuola materna (in particolare con riferimento agli anni scolastici 1985/1986, 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989, 1989/1990) devono essere valutati integralmente ai fini della ricostruzione della carriera. Quanto agli anni di ruolo svolti presso la scuola primaria la ricorrente lamenta che sia stato applicato il criterio della temporizzazione anziché quello della ricostruzione della carriera per lei più favorevole. A tale riguardo in ipotesi del tutto sovrapponibile la Suprema Corte ha di recente affermato che “in caso di passaggio di ruolo tra il profilo della scuola primaria a quello della scuola secondaria - sia di primo che di secondo grado - per determinare l'anzianità e il relativo trattamento economico - nel profilo di
“destinazione” - occorre distinguere due distinti momenti: - all'atto dell'immissione in ruolo, sia l'anzianità sia il trattamento economico vanno determinati con il meccanismo della temporizzazione (ciò vale anche per il pregresso servizio in ruolo presso scuola di grado inferiore); - alla conferma in ruolo, dopo il superamento del periodo di prova, l'eventuale servizio antecedente all'immissione in ruolo sarà oggetto di “ricostruzione di carriera” (quindi ciò vale, in sostanza, per il periodo di prova);
7. occorre, allora, individuare gli elementi differenziali tra temporizzazione e ricostruzione della carriera;
7.1. il principio su cui si basa la temporizzazione, consolidato non solo sulla base di disposizioni legislative, ma anche a seguito di pronunciamenti della giurisprudenza, prevede che il personale statale che passa da un ruolo ad un altro, non può percepire uno stipendio inferiore a quello già in godimento nel ruolo di provenienza;
il meccanismo, introdotto dall'art. 6 d.P.R. n. 354 del 1983 poi recepito dal d.P.R. n. 399/1988, costituisce un sistema alternativo alla ricostruzione di carriera che consiste, sostanzialmente, nel trasformare il valore economico del ruolo di provenienza, maturato per progressione di carriera, in anzianità nel ruolo acquisito;
in sostanza, in caso di passaggio di profilo (da inferiore a superiore), occorre: - determinare il “valore economico” della posizione stipendiale nel ruolo di
3 provenienza, ossia: la differenza tra lo stipendio in godimento e lo stipendio iniziale della stessa qualifica di provenienza;
- sommare il valore economico allo stipendio iniziale della qualifica acquisita, determinando così lo “stipendio ad personam”; - effettuare l'inquadramento nel nuovo ruolo con l'anzianità corrispondente all'importo dello stipendio “ad personam” ed attribuire la
“classe stipendiale” immediatamente inferiore allo stipendio “ad personam” (così che quest'ultimo viene a definire la differenza tra lo stipendio “ad personam” e lo stipendio della classe immediatamente inferiore); - trasformare l'assegno “ad personam” - attraverso un calcolo matematico - in “anzianità aggiuntiva” sulla medesima classe stipendiale;
7.2. quanto alla ricostruzione di carriera: - i primi 4 anni di servizio pre-ruolo sono interamente utili;
- il restante servizio - oltre i 4 anni - viene così conteggiato: i 2/3 di servizio è riconosciuto così utile ai fini giuridici ed economici;
l'1/3 di servizio è riconosciuto utile ai solo ai fini economici;
7.3. ciò detto, i benefici derivanti dalla temporizzazione non sono cumulabili con quelli derivanti dalla ricostruzione di carriera (art. 6, d.P.R. n. 345/1983);
7.4. secondo quanto previsto dalla sopra indicata normativa, occorrerà determinare l'anzianità e il relativo trattamento economico, confrontando i due istituti - temporizzazione e ricostruzione di carriera – e scegliere quello più favorevole, in termini economici, alla data della decorrenza economica del ruolo;
non è dunque possibile, in termini astratti, affermare quale sia la situazione più favorevole tra la temporizzazione e la ricostruzione di carriera;
è necessaria una verifica caso per caso perché occorre mettere a confronto, alla data della decorrenza economica del ruolo, le due situazioni - temporizzazione e ricostruzione di carriera -, sia sotto l'aspetto economico che sotto l'aspetto dell'anzianità” (Cass. 20960/2023). D'altro canto, essendo identiche le disposizioni normative, sopra richiamate, che disciplinano il passaggio al ruolo della scuola secondaria sia che l'interessato provenga dal ruolo della scuola materna sia che provenga dal ruolo della scuola primaria, l'applicazione di regole diverse sarebbe irragionevole e discriminatorio, oltre che privo di appigli normativi. Ed infatti, ove nei confronti dei docenti di scuola primaria che transitano nei ruoli della scuola secondaria dovesse trovare sempre applicazione l'alternativo criterio della temporizzazione, consistente nella trasformazione del valore economico del ruolo di provenienza maturato per progressione di carriera in anzianità nel nuovo ruolo acquisito, anche allorché meno vantaggioso rispetto alla valutazione integrale dei servizi prestati nel ruolo precedente mediante ricostruzione di carriera, si determinerebbe una irragionevole e del tutto ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai docenti di scuola materna, che porrebbe seri dubbi di compatibilità costituzionale, innanzitutto sotto il profilo del rispetto dell'art. 3 Cost. Nel caso di specie, dai conteggi depositati in atti dalla ricorrente emerge che l'applicazione della ricostruzione della carriera è più favorevole rispetto al
4 criterio della temporizzazione sicché, in assenza di contestazioni del CP_1 convenuto rimasto contumace, anche sul punto il ricorso merita acc Al contrario non può essere riconosciuta la rilevanza dell'anno 2013 a fini economici ma unicamente a fini giuridici, avendo la ricorrente in tale senso modificato le proprie conclusioni nel verbale di prima udienza e nelle note autorizzate per la discussione. Questo Tribunale ha già affrontato la questione con la pronuncia n. 333/2025 che qui viene richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., con considerazioni che sono state da ultimo confermate anche dalla Suprema Corte (ex plurimis Cass. n. 13619/2025) nel maggio 2025, sicché al riguardo il ricorso può essere accolto solo ai fini giuridici. La novità e la difficoltà della materia trattata, su cui si sono di recente pronunciate anche le Sezioni Unite, fanno ritenere sussistenti i presupposti per compensare per metà tra le parti le spese di lite ponendo la residua metà liquidata come da dispositivo a carico della convenuta per il principio della soccombenza prevalente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna il a riconoscere CP_2 integralmente a il servizio pre prestato nella Parte_1 scuola materna n i 1985/1986, 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989, 1989/1990 nonché il servizio di ruolo svolto nella scuola primaria, provvedendo alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze retributive maturate oltre accessori come per legge;
2) Dispone che l'anno 2013 sia riconosciuto ai soli fini giuridici e non ai fini economici;
3) Compensa per metà tra le parti le spese di lite e condanna il a CP_2 rifondere a la residua metà che liquida o Parte_1
1.129,25, di per compenso professionale ed Euro 129,25, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, il 3.9.2023, all'esito dello scambio di note scritte con termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. sino al 2.9.2023. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (atto sottoscritto digitalmente)
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Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione della causa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con assegnazione di termine per note sino al 2.9.2023; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 29.8.2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 511/2025 R.G.Lav. TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall' domiciliato presso il suo studio in Macerata via Ugo Foscolo n. 20;
RICORRENTE
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: riconoscimento servizio pre-ruolo e di ruolo prestato presso scuola materna e primaria in caso di assunzione in ruolo nella scuola secondaria;
riconoscimento anzianità anno 2013. RAGIONI DELLA DECISIONE La ricorrente allega di aver prestato alcuni anni presso la scuola materna come precaria, di essere stata assunta in ruolo presso la scuola primaria dal 1.9.1990 e al ruolo della scuola secondaria dal 1.9.2005. Lamenta che nel decreto di ricostruzione della carriera non sono stati riconosciuti 5 anni di servizio non di ruolo presso la scuola materna e 16 anni di servizio di ruolo presso la scuola primaria. Richiamando principi sanciti anche dalle Sezioni Unite, la ricorrente reclama il riconoscimento di tali periodi temporali. Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo nei suoi confronti il non si costituiva in giudizio. CP_1
Orben erimento al riconoscimento per intero degli anni non di ruolo svolti presso la scuola materna, la ricorrente invoca l'art. 57 della legge 312/80 che ha esteso i passaggi di ruolo di cui all'art. 77 DPR 417/74 oltre
1 che da un ruolo inferiore a quello superiore anche da un ruolo superiore a quello inferiore, consentendoli anche agli insegnanti delle scuole materne, conseguentemente estendendo anche a tali tipologie di passaggi il disposto dell'art. 83 DPR 417/74, per il quale in caso di passaggio di ruolo l'anzianità acquisita nel ruolo precedente viene valutata per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione della carriera. Su tale materia sono anche di recente intervenute le Sezioni Unite che hanno stabilito il principio di diritto per il quale in caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria, l'insegnante ha diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna (Cass. 9144/2016). In particolare, il giudice di legittimità, dopo aver ricordato che i passaggi di ruolo dei docenti sono disciplinati dal DPR 417/74 e in particolare dagli artt. 77 e 83, ha precisato che il successivo art. 57 legge 312/80 ha esteso tali passaggi come si ricordava sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna. Tale estensione comporta di riflesso anche l'estensione del disposto dell'art. 83 citato con conseguente valutazione per intero dell'anzianità di servizio mediante ricostruzione di carriera anche per le ipotesi previste dall'art. 57 e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna. Nè può ritenersi che l'art. 57 legge 312/80 non sia più in vigore dalla data di sottoscrizione del CCNL 4.8.1995, tenuto conto che non è indicata tra le norme espressamente disapplicate dall'art. 82 CCNL 4.8.1995, il quale dispone che le norme ivi non espressamente indicate rimangono in vigore. Sotto altro profilo in tema di riconoscimento di servizi di ruolo e non di ruolo, va evidenziato che l'art. 66 del medesimo CCNL al comma 6 richiama espressamente il DL 370/70 e successive modifiche e integrazioni, tra cui non può che rientrare anche l'art. 83 DPR 417/74, che al DL 370/70 espressamente rinvia, e l'art. 57 da ultimo citato, il quale, dunque, per espresso rinvio del CCNL continua a disciplinare il riconoscimento dei servizi di ruolo e non. La Suprema Corte (Cass. 22726/2022) è tornata ad esprimersi sulla problematica anche con riferimento al servizio non di ruolo prestato presso la scuola materna richiamando espressamente i principi affermati dalla pronuncia da ultimo illustrata. In particolare, la Suprema Corte richiama l'art. 485 d.l.gs 297/1994 che, sia pure con il meccanismo della temporizzazione, equiparava il servizio di ruolo e quello non di ruolo, precisando che, benché tale norma non richiami espressamente il servizio preruolo prestato presso la scuola materna in caso di immissione nei ruoli della scuola secondaria, tuttavia ad essa non deve essere data una interpretazione restrittiva che determinerebbe una irrazionale disparità di trattamento, con conseguente equiparazione dei servizi
2 di ruolo e non di ruolo anche nel passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria. Quanto poi all'applicazione della temporizzazione, richiamando i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia nell'applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE in materia di divieto di discriminazione dei lavoratori assunti a tempo determinato, la Cassazione ha concluso affermando che “dai suddetti arresti di cui a Cass., Sez. Un., n. 9144/2016 e Cass. n. 31149/2019 è dato, dunque, ricavare che, nel caso di immissione del docente nel ruolo della scuola secondaria il servizio in precedenza prestato quale insegnante di scuola materna 'non di ruolo' non può essere valutato diversamente da quello prestato dall'insegnante di scuola materna 'di ruolo' (per il quale, come sopra evidenziato, si è già riconosciuta, sulla base della normativa originaria, l'anzianità in misura integrale e non nei limiti della temporizzazione).” Ne deriva che i periodi svolti dalla ricorrente prima dell'immissione in ruolo nella scuola materna (in particolare con riferimento agli anni scolastici 1985/1986, 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989, 1989/1990) devono essere valutati integralmente ai fini della ricostruzione della carriera. Quanto agli anni di ruolo svolti presso la scuola primaria la ricorrente lamenta che sia stato applicato il criterio della temporizzazione anziché quello della ricostruzione della carriera per lei più favorevole. A tale riguardo in ipotesi del tutto sovrapponibile la Suprema Corte ha di recente affermato che “in caso di passaggio di ruolo tra il profilo della scuola primaria a quello della scuola secondaria - sia di primo che di secondo grado - per determinare l'anzianità e il relativo trattamento economico - nel profilo di
“destinazione” - occorre distinguere due distinti momenti: - all'atto dell'immissione in ruolo, sia l'anzianità sia il trattamento economico vanno determinati con il meccanismo della temporizzazione (ciò vale anche per il pregresso servizio in ruolo presso scuola di grado inferiore); - alla conferma in ruolo, dopo il superamento del periodo di prova, l'eventuale servizio antecedente all'immissione in ruolo sarà oggetto di “ricostruzione di carriera” (quindi ciò vale, in sostanza, per il periodo di prova);
7. occorre, allora, individuare gli elementi differenziali tra temporizzazione e ricostruzione della carriera;
7.1. il principio su cui si basa la temporizzazione, consolidato non solo sulla base di disposizioni legislative, ma anche a seguito di pronunciamenti della giurisprudenza, prevede che il personale statale che passa da un ruolo ad un altro, non può percepire uno stipendio inferiore a quello già in godimento nel ruolo di provenienza;
il meccanismo, introdotto dall'art. 6 d.P.R. n. 354 del 1983 poi recepito dal d.P.R. n. 399/1988, costituisce un sistema alternativo alla ricostruzione di carriera che consiste, sostanzialmente, nel trasformare il valore economico del ruolo di provenienza, maturato per progressione di carriera, in anzianità nel ruolo acquisito;
in sostanza, in caso di passaggio di profilo (da inferiore a superiore), occorre: - determinare il “valore economico” della posizione stipendiale nel ruolo di
3 provenienza, ossia: la differenza tra lo stipendio in godimento e lo stipendio iniziale della stessa qualifica di provenienza;
- sommare il valore economico allo stipendio iniziale della qualifica acquisita, determinando così lo “stipendio ad personam”; - effettuare l'inquadramento nel nuovo ruolo con l'anzianità corrispondente all'importo dello stipendio “ad personam” ed attribuire la
“classe stipendiale” immediatamente inferiore allo stipendio “ad personam” (così che quest'ultimo viene a definire la differenza tra lo stipendio “ad personam” e lo stipendio della classe immediatamente inferiore); - trasformare l'assegno “ad personam” - attraverso un calcolo matematico - in “anzianità aggiuntiva” sulla medesima classe stipendiale;
7.2. quanto alla ricostruzione di carriera: - i primi 4 anni di servizio pre-ruolo sono interamente utili;
- il restante servizio - oltre i 4 anni - viene così conteggiato: i 2/3 di servizio è riconosciuto così utile ai fini giuridici ed economici;
l'1/3 di servizio è riconosciuto utile ai solo ai fini economici;
7.3. ciò detto, i benefici derivanti dalla temporizzazione non sono cumulabili con quelli derivanti dalla ricostruzione di carriera (art. 6, d.P.R. n. 345/1983);
7.4. secondo quanto previsto dalla sopra indicata normativa, occorrerà determinare l'anzianità e il relativo trattamento economico, confrontando i due istituti - temporizzazione e ricostruzione di carriera – e scegliere quello più favorevole, in termini economici, alla data della decorrenza economica del ruolo;
non è dunque possibile, in termini astratti, affermare quale sia la situazione più favorevole tra la temporizzazione e la ricostruzione di carriera;
è necessaria una verifica caso per caso perché occorre mettere a confronto, alla data della decorrenza economica del ruolo, le due situazioni - temporizzazione e ricostruzione di carriera -, sia sotto l'aspetto economico che sotto l'aspetto dell'anzianità” (Cass. 20960/2023). D'altro canto, essendo identiche le disposizioni normative, sopra richiamate, che disciplinano il passaggio al ruolo della scuola secondaria sia che l'interessato provenga dal ruolo della scuola materna sia che provenga dal ruolo della scuola primaria, l'applicazione di regole diverse sarebbe irragionevole e discriminatorio, oltre che privo di appigli normativi. Ed infatti, ove nei confronti dei docenti di scuola primaria che transitano nei ruoli della scuola secondaria dovesse trovare sempre applicazione l'alternativo criterio della temporizzazione, consistente nella trasformazione del valore economico del ruolo di provenienza maturato per progressione di carriera in anzianità nel nuovo ruolo acquisito, anche allorché meno vantaggioso rispetto alla valutazione integrale dei servizi prestati nel ruolo precedente mediante ricostruzione di carriera, si determinerebbe una irragionevole e del tutto ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai docenti di scuola materna, che porrebbe seri dubbi di compatibilità costituzionale, innanzitutto sotto il profilo del rispetto dell'art. 3 Cost. Nel caso di specie, dai conteggi depositati in atti dalla ricorrente emerge che l'applicazione della ricostruzione della carriera è più favorevole rispetto al
4 criterio della temporizzazione sicché, in assenza di contestazioni del CP_1 convenuto rimasto contumace, anche sul punto il ricorso merita acc Al contrario non può essere riconosciuta la rilevanza dell'anno 2013 a fini economici ma unicamente a fini giuridici, avendo la ricorrente in tale senso modificato le proprie conclusioni nel verbale di prima udienza e nelle note autorizzate per la discussione. Questo Tribunale ha già affrontato la questione con la pronuncia n. 333/2025 che qui viene richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., con considerazioni che sono state da ultimo confermate anche dalla Suprema Corte (ex plurimis Cass. n. 13619/2025) nel maggio 2025, sicché al riguardo il ricorso può essere accolto solo ai fini giuridici. La novità e la difficoltà della materia trattata, su cui si sono di recente pronunciate anche le Sezioni Unite, fanno ritenere sussistenti i presupposti per compensare per metà tra le parti le spese di lite ponendo la residua metà liquidata come da dispositivo a carico della convenuta per il principio della soccombenza prevalente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna il a riconoscere CP_2 integralmente a il servizio pre prestato nella Parte_1 scuola materna n i 1985/1986, 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989, 1989/1990 nonché il servizio di ruolo svolto nella scuola primaria, provvedendo alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze retributive maturate oltre accessori come per legge;
2) Dispone che l'anno 2013 sia riconosciuto ai soli fini giuridici e non ai fini economici;
3) Compensa per metà tra le parti le spese di lite e condanna il a CP_2 rifondere a la residua metà che liquida o Parte_1
1.129,25, di per compenso professionale ed Euro 129,25, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, il 3.9.2023, all'esito dello scambio di note scritte con termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. sino al 2.9.2023. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (atto sottoscritto digitalmente)
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