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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 130/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente
LI LU NA, RE
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 490/2022 depositato il 01/09/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus, S.n. 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso dp.cagliari@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email-1
Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Email-1
Resistente_3 S.a.s. Di Resistente_2 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore-3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email-2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 350/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 3 e pubblicata il 22/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW3020903019 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW3010800985 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW3010800984 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante:
CHIEDE:
- l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma della sentenza impugnata
- la condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio
Appellato:
CHIEDE:
- il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata
- la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto l'AGENZIA DELLE ENTRATE DI CAGLIARI ha proposto appello avverso la sentenza numero 350/2022 emessa dalla terza sezione della Commissione tributaria provinciale di Cagliari
e pubblicata in data 22 giugno 2022 (appellato lo Resistente_3 s.a.s. di Resistente_2 c.)
Con nota depositata in data 20 giugno 2024 l'Amministrazione finanziaria ha comunicato di avere provveduto in autotutela all'annullamento totale dei tre avvisi di accertamento oggetto di contenzioso.
Chiede, quindi, che la causa venga dichiarata estinta a spese compensate.
All'udienza in data 16 febbraio 2026 la causa viene trattenuta a sentenza e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, preso atto di quanto comunicato dall'Agenzia delle Entrate, ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Considerato, peraltro, che l'annullamnto in autotutela è stato possibile solo dopo il mutamento della giurisprudenza in materia e, in particolare, dopo la ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea numero 28512 in data 4 luglio 2023 e dopo la ordinanza della Corte di Cassazione numero 27549 in data
28 settembre 2023, ovvero in forza di provvedimenti intervenuti dopo la proposizione del ricorso in appello, il Collegio ritiene sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
Ogni ultteriore eccezione o motivo di appello resta assorbito.
Tutto ciò premesso e ritenuto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sasrdegna - sezione
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere per intervenuta rinuncia.
Spese compensate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio in data 16 febbraio 2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente
LI LU NA, RE
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 490/2022 depositato il 01/09/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus, S.n. 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso dp.cagliari@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email-1
Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Email-1
Resistente_3 S.a.s. Di Resistente_2 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore-3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email-2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 350/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 3 e pubblicata il 22/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW3020903019 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW3010800985 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW3010800984 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante:
CHIEDE:
- l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma della sentenza impugnata
- la condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio
Appellato:
CHIEDE:
- il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata
- la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto l'AGENZIA DELLE ENTRATE DI CAGLIARI ha proposto appello avverso la sentenza numero 350/2022 emessa dalla terza sezione della Commissione tributaria provinciale di Cagliari
e pubblicata in data 22 giugno 2022 (appellato lo Resistente_3 s.a.s. di Resistente_2 c.)
Con nota depositata in data 20 giugno 2024 l'Amministrazione finanziaria ha comunicato di avere provveduto in autotutela all'annullamento totale dei tre avvisi di accertamento oggetto di contenzioso.
Chiede, quindi, che la causa venga dichiarata estinta a spese compensate.
All'udienza in data 16 febbraio 2026 la causa viene trattenuta a sentenza e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, preso atto di quanto comunicato dall'Agenzia delle Entrate, ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Considerato, peraltro, che l'annullamnto in autotutela è stato possibile solo dopo il mutamento della giurisprudenza in materia e, in particolare, dopo la ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea numero 28512 in data 4 luglio 2023 e dopo la ordinanza della Corte di Cassazione numero 27549 in data
28 settembre 2023, ovvero in forza di provvedimenti intervenuti dopo la proposizione del ricorso in appello, il Collegio ritiene sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
Ogni ultteriore eccezione o motivo di appello resta assorbito.
Tutto ciò premesso e ritenuto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sasrdegna - sezione
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere per intervenuta rinuncia.
Spese compensate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio in data 16 febbraio 2026